TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1559/2023 R.G. tra nato a [...] il [...], cod. fisc.: residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino alla via Delle Carenarie – n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Bologna e dall'Avv. Carla Pucci, cod. fise.: ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 loro studio in Roma alla via San Martino Della Battaglia – n. 15, indirizzi PEC:
, ; Email_1 Email_2
- ATTORE –
e cod. fisc.: , partita IVA : TE P.IVA_1 Controparte_2
, con sede legale in Milano alla piazza Trivulziana – n. 4/A, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Andrea Ornati cod. fisc.: e dall'Avv. Raffaele Zurlo cod. fisc.: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il studio in La Spezia alla via Paolo C.F._4
Emilio Taviani – n. 170, indirizzo PEC: ; Email_3 Email_4
- CONVENUTA - nonché
, cod. fisc.: , contumace. Controparte_3 P.IVA_3
- TERZO PIGNORATO -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI:
Per l'atttore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in via preliminare, ritenuta l'urgenza ed il grave pregiudizio che dalla intrapresa esecuzione deriva a carico del ricorrente la cui retribuzione mensile decurtata del 20% per Euro 280,00 si riduce ad appena (Euro 1.400,00 - euro 280,00) Euro 1.120,00 (somma con la quale deve provvedere al mantenimento suo, della moglie e dei due figli), sospendere la efficacia esecutiva del PPT r.g.e. n. 868 / 2022 del
Tribunale Civile di Civitavecchia. Nel merito, in accoglimento del presente atto e delle ragioni a base dello stesso, accertare e dichiarare:
- la nullità dell'atto di precetto notificato in data 22 maggio 2022 e quindi del conseguente PPT;
che nessun credito può essere vantato dalla nei confronti del Sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1 nella presente sede azionato (decreto n. 1021 / 2019 - r.g. 3231 / 2019 del Tribunale Civile di Civitavecchia) e di conseguenza dichiarare inesistente il diritto della a procedere all'esecuzione
contro
CP_1
l'odierno opponente e nullo e di nessun effetto il PPT per cui è causa. In subordine accertare e dichiarare, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Europea, Sezione Grande, con la sentenza n. 395 del 17 maggio
2022, il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di finanziamento n. 20136804327311 Pt_ intervenuto tra la IN ed il Sig. e quindi epurare dalle somme a quest'ultimo ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 1021 / 2019 - r.g. 3231 / 2019 del Tribunale Civile di Civitavecchia, quelle richieste sulla base di dette clausole, e sub elencate. In ogni caso disporre la restituzione in favore del Sig. delle somme Parte_1 percepite dalla e/o dal suo procuratore con la procedura di PPT rge 868 / 2022. Con CP_1 Controparte_4 vittoria delle spese di lite.”
Per la convenuta costituita:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via pregiudiziale, di rito
- dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tutte le ragioni tutte esposte in narrativa in via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa In via subordinata , nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito TE dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Premesse in fatto
Con ricorso depositato il 15 novembre 2022, si opponeva alla procedura esecutiva Parte_1
n. R.G.E. 868/2022 del Tribunale di Civitavecchia intrapresa dalla TE
(cessionaria di IN CA) sulla base del decreto ingiuntivo n. 3231/2019 del Tribunale di Civitavecchia per il pagamento della somma di € 33.402,74 oltre interessi ed € 1.400,00 per spese di lite oltre oneri e accessori.
L'attore eccepiva la nullità della notifica del precetto per la mancata indicazione nell'avviso di ricevimento della parte istante e del suo procuratore come mittente, invece richiesta dall'art. 3, c.
2 della l. n. 53 del 1994.
Chiedeva, poi, al Giudice di accertare e dichiarare il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto bancario intercorso tra e IN CA (creditore cedente) sulla Parte_1 base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione depositando solo l'estratto di conto corrente, evidenziando che sarebbero state addebitate all'attore-opponente delle somme a titolo di “indennità di contenzioso” (€ 1.328,70), di “spese istruttoria pratica” (€ 300,00), di “imposta sostitutiva” (€ 150,78), di “penale per ritardato pagamento” (€ 450,63) e rilevando un aumento di € 1.787,87 per causale non precisata nell'estratto conto.
Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Giudice dell'esecuzione disponeva come di seguito: “ritenuto che
l'opposizione è stato proposta oltre il termine di gg 20 dalla notifica del ppt, che le eccezioni ivi sollevate riguardano essenzialmente il merito, considerata l'improcedibilità dell'opposizione, rigetta la richiesta di sospensione. Assegna termine sino a 45 gg per introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa davanti al giudice competente, nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc. Dichiara compensate le spese di fase. Dispone
l'assegnazione come da separato provvedimento.”
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2023 alla e al terzo pignorato TE
( l'attore-opponente introduceva la fase di merito Controparte_5 evidenziando che l'opposizione presentata da era da qualificarsi non come Parte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che al momento della proposizione non era ancora stata disposta l'assegnazione.
Infine, dichiarava di aver “presentato atto di denuncia-querela vanti la Procura della Repubblica presso il
Tribunale Penale di Roma per il reato di usura”.
Si costituiva la e deduceva l'inammissibilità delle contestazioni all'ordinanza TE
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
del Giudice dell'esecuzione in relazione alla statuizione di improcedibilità dell'opposizione che avrebbero dovuto essere proposte con reclamo ai sensi degli artt. 624 e 630 c.p.c.
Rappresentava, inoltre, che i motivi di opposizione riguardanti il decreto ingiuntivo che possono essere proposti in sede di opposizione all'esecuzione, in ottemperanza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea n. C-693/19 e C-831/19 del 17 maggio 2022 e della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, devono riguardare esclusivamente clausole vessatorie e abusive del contratto stipulato tra il consumatore e l'istituto di credito sotteso al credito, mentre non può essere contestato il credito sotto ogni profilo.
La convenuta
contro
-deduceva che le questioni di merito rilevate dalla controparte riguardavano tutte la pretesa creditoria e dovevano essere dedotte in fase di opposizione a decreto ingiuntivo poiché inerenti fatti (impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere) preesistenti alla formazione del titolo esecutivo.
In merito alla eccezione relativa alla nullità della notifica del precetto precisava che il pignoramento presso terzi opposto era stato notificato il 13 agosto 2022 e, quindi, i motivi di opposizione agli atti esecutivi dovevano essere dedotti nel termine perentorio di decadenza di 20 giorni previsto dall'art. 617, c. 1, c.p.c., mentre l'attore aveva notificato l'opposizione il 15 novembre 2022 e la tardività della stessa era stata già accertata dal Giudice dell'esecuzione in fase cautelare. In subordine rappresentava che l'eventuale nullità della notifica risulterebbe sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. in quanto in data 11 giugno 2022 veniva richiesta la visibilità al fascicolo n. 3231/2019 del Tribunale di Civitavecchia relativo al ricorso per decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva opposta.
Con riferimento alla dichiarazione di aver presentato “denuncia-querela vanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma per il reato di usura” affermava che la giurisprudenza ha di recente affermato che alla cessionaria di un credito non possono essere opposte domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie. Ne consegue che la cessionaria del credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc.” e affermava la legittimità delle somme addebitate a titolo di interessi, delle altre voci di costo applicate al contratto bancario originario del credito le quali, peraltro, non possono essere cumulate con gli interessi ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Non si costituiva la SOC. CONS. ROMA TPL di cui deve dichiararsi la contumacia.
All'udienza dell'8 novembre 2023 l'attore chiedeva la concessione del termine di 40 giorni per
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi della sentenza n. 9479/2023 delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, la convenuta chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 9 novembre 2023, questo Giudice concedeva all'attore il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del 15 maggio
2024 con riserva in tale udienza di invitare le parti a precisare le conclusioni.
In data 14 maggio 2024 l'attore depositava l'atto di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo presentato dinanzi al giudice competente, la comparsa di costituzione e risposta e il verbale della causa iscritta al ruolo n. R.G. 2/2024 del Tribunale di Civitavecchia del 10 maggio 2024 in cui il giudice competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo si riservava.
All'udienza del 15 maggio 2024 chiedeva “un u rinvio al fine di attendere la definizione Parte_1 del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c.”, la si opponeva alla richiesta di TE rinvio e chiedeva di essere autorizzato a precisare le conclusioni, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 19 febbraio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In data 14 gennaio 2025 l'attore depositava le proprie note conclusive rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia quindi per concludere all'Ill.mo adito Tribunale in via preliminare, rinviare la presente causa in attesa della definizione del proc. r.g. 2/2024, Dr. Sodani, prossima udienza 11 aprile 2025 Nel merito, accertare e dichiarare che il PPT nella presente sede opposto configura a vantaggio della quanto CP_1 meno un ingiustificato arricchimento per cui nessun credito può essere da questa vantato nei confronti del Sig. per le causali di cui richiamato PPT e di conseguenza dichiarare inesistente il diritto della stessa a Parte_1 procedere all'esecuzione contro l'odierno opponente e nullo e di nessun effetto l'opposto PPT. In mero subordine accertare e dichiarare, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Europea, Sezione Grande, con la sentenza del 17 maggio 2022 n. 395 il carattere abusivo delle clausole contrattuali ivi contenute e quindi epurare dalle somme ingiunte con il citato decreto ingiuntivo le somme richieste sulla base di dette clausole. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
In data 15 gennaio 2025 la parte convenuta depositava le proprie note conclusive negando la natura vessatoria o abusiva delle clausole contenute nel contratto originario del credito di cui al decreto ingiuntivo posto alla base del pignoramento e affermando la inammissibilità delle altre doglianze in quanto tardive e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione.
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Qualificazione dei motivi di opposizione
Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione dell'azione.
Il motivo di opposizione afferente la mancata indicazione della parte istante nella ricevuta di ritorno dell'atto di precetto notificato ai sensi della l. n. 53 del 1994 che determinerebbe la nullità della notifica del precetto deve essere qualificato come motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. Di conseguenza l'opposizione per tale motivo doveva essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni, previsto dall'art. 617, c. 1, c.p.c. a pena di decadenza.
Poiché il pignoramento, primo atto successivo al precetto di cui si deduce la nullità della notifica
è stato notificato all'opponente in data 13 agosto 2022 e l'opposizione è stata proposta in data 15 novembre 2022 quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile.
Gli altri motivi di opposizione riguardano tutti il contratto di conto corrente tra la banca che ha ceduto il credito alla convenuta e il consumatore- attore TE Parte_1 rispetto ai quali questo giudice ha disposto, con ordinanza del 9 novembre 2023, la concessione del termine per l'introduzione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Il procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo n. R.G.
2/2024 del Tribunale di Civitavecchia ed è ancora pendente.
Poiché i motivi di opposizione proposti attengono al titolo esecutivo giudiziario, la cui efficacia esecutiva non risulta essere stata sospesa, e non possono essere esaminati in sede di opposizione all'esecuzione, quest'ultima deve essere rigettata.
Infatti fino a quando il titolo esecutivo mantiene la sua efficacia l'esecuzione può proseguire e nel caso in cui dovesse essere caducato in sede di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ciò comporterà l'improcedibilità dell'esecuzione, rilevabile d'ufficio.
3. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di ulla base dei TE parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 sulla base del valore della causa (euro 26.001-
52.000).
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1559/2023 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia della SOC. CONS. CP_3
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € Parte_2
7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di TE
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
7 di 7
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1559/2023 R.G. tra nato a [...] il [...], cod. fisc.: residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino alla via Delle Carenarie – n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Bologna e dall'Avv. Carla Pucci, cod. fise.: ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 loro studio in Roma alla via San Martino Della Battaglia – n. 15, indirizzi PEC:
, ; Email_1 Email_2
- ATTORE –
e cod. fisc.: , partita IVA : TE P.IVA_1 Controparte_2
, con sede legale in Milano alla piazza Trivulziana – n. 4/A, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Andrea Ornati cod. fisc.: e dall'Avv. Raffaele Zurlo cod. fisc.: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il studio in La Spezia alla via Paolo C.F._4
Emilio Taviani – n. 170, indirizzo PEC: ; Email_3 Email_4
- CONVENUTA - nonché
, cod. fisc.: , contumace. Controparte_3 P.IVA_3
- TERZO PIGNORATO -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI:
Per l'atttore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in via preliminare, ritenuta l'urgenza ed il grave pregiudizio che dalla intrapresa esecuzione deriva a carico del ricorrente la cui retribuzione mensile decurtata del 20% per Euro 280,00 si riduce ad appena (Euro 1.400,00 - euro 280,00) Euro 1.120,00 (somma con la quale deve provvedere al mantenimento suo, della moglie e dei due figli), sospendere la efficacia esecutiva del PPT r.g.e. n. 868 / 2022 del
Tribunale Civile di Civitavecchia. Nel merito, in accoglimento del presente atto e delle ragioni a base dello stesso, accertare e dichiarare:
- la nullità dell'atto di precetto notificato in data 22 maggio 2022 e quindi del conseguente PPT;
che nessun credito può essere vantato dalla nei confronti del Sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1 nella presente sede azionato (decreto n. 1021 / 2019 - r.g. 3231 / 2019 del Tribunale Civile di Civitavecchia) e di conseguenza dichiarare inesistente il diritto della a procedere all'esecuzione
contro
CP_1
l'odierno opponente e nullo e di nessun effetto il PPT per cui è causa. In subordine accertare e dichiarare, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Europea, Sezione Grande, con la sentenza n. 395 del 17 maggio
2022, il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di finanziamento n. 20136804327311 Pt_ intervenuto tra la IN ed il Sig. e quindi epurare dalle somme a quest'ultimo ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 1021 / 2019 - r.g. 3231 / 2019 del Tribunale Civile di Civitavecchia, quelle richieste sulla base di dette clausole, e sub elencate. In ogni caso disporre la restituzione in favore del Sig. delle somme Parte_1 percepite dalla e/o dal suo procuratore con la procedura di PPT rge 868 / 2022. Con CP_1 Controparte_4 vittoria delle spese di lite.”
Per la convenuta costituita:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via pregiudiziale, di rito
- dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tutte le ragioni tutte esposte in narrativa in via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa In via subordinata , nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito TE dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Premesse in fatto
Con ricorso depositato il 15 novembre 2022, si opponeva alla procedura esecutiva Parte_1
n. R.G.E. 868/2022 del Tribunale di Civitavecchia intrapresa dalla TE
(cessionaria di IN CA) sulla base del decreto ingiuntivo n. 3231/2019 del Tribunale di Civitavecchia per il pagamento della somma di € 33.402,74 oltre interessi ed € 1.400,00 per spese di lite oltre oneri e accessori.
L'attore eccepiva la nullità della notifica del precetto per la mancata indicazione nell'avviso di ricevimento della parte istante e del suo procuratore come mittente, invece richiesta dall'art. 3, c.
2 della l. n. 53 del 1994.
Chiedeva, poi, al Giudice di accertare e dichiarare il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto bancario intercorso tra e IN CA (creditore cedente) sulla Parte_1 base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione depositando solo l'estratto di conto corrente, evidenziando che sarebbero state addebitate all'attore-opponente delle somme a titolo di “indennità di contenzioso” (€ 1.328,70), di “spese istruttoria pratica” (€ 300,00), di “imposta sostitutiva” (€ 150,78), di “penale per ritardato pagamento” (€ 450,63) e rilevando un aumento di € 1.787,87 per causale non precisata nell'estratto conto.
Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Giudice dell'esecuzione disponeva come di seguito: “ritenuto che
l'opposizione è stato proposta oltre il termine di gg 20 dalla notifica del ppt, che le eccezioni ivi sollevate riguardano essenzialmente il merito, considerata l'improcedibilità dell'opposizione, rigetta la richiesta di sospensione. Assegna termine sino a 45 gg per introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa davanti al giudice competente, nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc. Dichiara compensate le spese di fase. Dispone
l'assegnazione come da separato provvedimento.”
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2023 alla e al terzo pignorato TE
( l'attore-opponente introduceva la fase di merito Controparte_5 evidenziando che l'opposizione presentata da era da qualificarsi non come Parte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che al momento della proposizione non era ancora stata disposta l'assegnazione.
Infine, dichiarava di aver “presentato atto di denuncia-querela vanti la Procura della Repubblica presso il
Tribunale Penale di Roma per il reato di usura”.
Si costituiva la e deduceva l'inammissibilità delle contestazioni all'ordinanza TE
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
del Giudice dell'esecuzione in relazione alla statuizione di improcedibilità dell'opposizione che avrebbero dovuto essere proposte con reclamo ai sensi degli artt. 624 e 630 c.p.c.
Rappresentava, inoltre, che i motivi di opposizione riguardanti il decreto ingiuntivo che possono essere proposti in sede di opposizione all'esecuzione, in ottemperanza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea n. C-693/19 e C-831/19 del 17 maggio 2022 e della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, devono riguardare esclusivamente clausole vessatorie e abusive del contratto stipulato tra il consumatore e l'istituto di credito sotteso al credito, mentre non può essere contestato il credito sotto ogni profilo.
La convenuta
contro
-deduceva che le questioni di merito rilevate dalla controparte riguardavano tutte la pretesa creditoria e dovevano essere dedotte in fase di opposizione a decreto ingiuntivo poiché inerenti fatti (impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere) preesistenti alla formazione del titolo esecutivo.
In merito alla eccezione relativa alla nullità della notifica del precetto precisava che il pignoramento presso terzi opposto era stato notificato il 13 agosto 2022 e, quindi, i motivi di opposizione agli atti esecutivi dovevano essere dedotti nel termine perentorio di decadenza di 20 giorni previsto dall'art. 617, c. 1, c.p.c., mentre l'attore aveva notificato l'opposizione il 15 novembre 2022 e la tardività della stessa era stata già accertata dal Giudice dell'esecuzione in fase cautelare. In subordine rappresentava che l'eventuale nullità della notifica risulterebbe sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. in quanto in data 11 giugno 2022 veniva richiesta la visibilità al fascicolo n. 3231/2019 del Tribunale di Civitavecchia relativo al ricorso per decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva opposta.
Con riferimento alla dichiarazione di aver presentato “denuncia-querela vanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma per il reato di usura” affermava che la giurisprudenza ha di recente affermato che alla cessionaria di un credito non possono essere opposte domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie. Ne consegue che la cessionaria del credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc.” e affermava la legittimità delle somme addebitate a titolo di interessi, delle altre voci di costo applicate al contratto bancario originario del credito le quali, peraltro, non possono essere cumulate con gli interessi ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Non si costituiva la SOC. CONS. ROMA TPL di cui deve dichiararsi la contumacia.
All'udienza dell'8 novembre 2023 l'attore chiedeva la concessione del termine di 40 giorni per
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi della sentenza n. 9479/2023 delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, la convenuta chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 9 novembre 2023, questo Giudice concedeva all'attore il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del 15 maggio
2024 con riserva in tale udienza di invitare le parti a precisare le conclusioni.
In data 14 maggio 2024 l'attore depositava l'atto di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo presentato dinanzi al giudice competente, la comparsa di costituzione e risposta e il verbale della causa iscritta al ruolo n. R.G. 2/2024 del Tribunale di Civitavecchia del 10 maggio 2024 in cui il giudice competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo si riservava.
All'udienza del 15 maggio 2024 chiedeva “un u rinvio al fine di attendere la definizione Parte_1 del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c.”, la si opponeva alla richiesta di TE rinvio e chiedeva di essere autorizzato a precisare le conclusioni, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 19 febbraio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In data 14 gennaio 2025 l'attore depositava le proprie note conclusive rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia quindi per concludere all'Ill.mo adito Tribunale in via preliminare, rinviare la presente causa in attesa della definizione del proc. r.g. 2/2024, Dr. Sodani, prossima udienza 11 aprile 2025 Nel merito, accertare e dichiarare che il PPT nella presente sede opposto configura a vantaggio della quanto CP_1 meno un ingiustificato arricchimento per cui nessun credito può essere da questa vantato nei confronti del Sig. per le causali di cui richiamato PPT e di conseguenza dichiarare inesistente il diritto della stessa a Parte_1 procedere all'esecuzione contro l'odierno opponente e nullo e di nessun effetto l'opposto PPT. In mero subordine accertare e dichiarare, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Europea, Sezione Grande, con la sentenza del 17 maggio 2022 n. 395 il carattere abusivo delle clausole contrattuali ivi contenute e quindi epurare dalle somme ingiunte con il citato decreto ingiuntivo le somme richieste sulla base di dette clausole. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
In data 15 gennaio 2025 la parte convenuta depositava le proprie note conclusive negando la natura vessatoria o abusiva delle clausole contenute nel contratto originario del credito di cui al decreto ingiuntivo posto alla base del pignoramento e affermando la inammissibilità delle altre doglianze in quanto tardive e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione.
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Qualificazione dei motivi di opposizione
Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione dell'azione.
Il motivo di opposizione afferente la mancata indicazione della parte istante nella ricevuta di ritorno dell'atto di precetto notificato ai sensi della l. n. 53 del 1994 che determinerebbe la nullità della notifica del precetto deve essere qualificato come motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. Di conseguenza l'opposizione per tale motivo doveva essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni, previsto dall'art. 617, c. 1, c.p.c. a pena di decadenza.
Poiché il pignoramento, primo atto successivo al precetto di cui si deduce la nullità della notifica
è stato notificato all'opponente in data 13 agosto 2022 e l'opposizione è stata proposta in data 15 novembre 2022 quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile.
Gli altri motivi di opposizione riguardano tutti il contratto di conto corrente tra la banca che ha ceduto il credito alla convenuta e il consumatore- attore TE Parte_1 rispetto ai quali questo giudice ha disposto, con ordinanza del 9 novembre 2023, la concessione del termine per l'introduzione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Il procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo n. R.G.
2/2024 del Tribunale di Civitavecchia ed è ancora pendente.
Poiché i motivi di opposizione proposti attengono al titolo esecutivo giudiziario, la cui efficacia esecutiva non risulta essere stata sospesa, e non possono essere esaminati in sede di opposizione all'esecuzione, quest'ultima deve essere rigettata.
Infatti fino a quando il titolo esecutivo mantiene la sua efficacia l'esecuzione può proseguire e nel caso in cui dovesse essere caducato in sede di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ciò comporterà l'improcedibilità dell'esecuzione, rilevabile d'ufficio.
3. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di ulla base dei TE parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 sulla base del valore della causa (euro 26.001-
52.000).
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1559/2023 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia della SOC. CONS. CP_3
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € Parte_2
7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di TE
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
7 di 7