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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 2511 del 2022 R.G..L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
(anche nella qualità di genitore del minore
[...] Persona_1
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi e aventi causa di
[...]
Persona_2
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti MORRICO ENZO, DI ROSA ANTONELLO, CARLEO LORENA,
LAURO MATTEO, INFANTINO LORENZO SALVATORE resistente
E CONTRO
P_
Con l'avv. CACIOPPO SALVATORE resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 30/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1 in accoglimento del proposto ricorso,
- accerta che il decesso di è conseguenza delle condizioni di Persona_2
lavoro;
- condanna l' al pagamento, in favore degli eredi in solido, di tutte le P_
indennità dovute in conseguenza di detto accertamento;
- condanna degli eredi in solido, della complessiva somma di € Controparte_1
375.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite, che Controparte_1 P_
liquida in € 7.000,00 oltre € 843,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti
GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. PECORARO UGO
- pone definitivamente a carico di e in solido gli onorari del Controparte_1 P_
CTU, liquidati in corso di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 17/03/2022 i ricorrenti in epigrafe deducevano che il dante causa, , aveva lavorato alle Persona_2
dipendenze della stabilimento di Palermo dal 01.07.1965 al Controparte_1
31.03.1998, svolgendo attività di montaggio, assemblaggio e saldatura delle navi presso il reparto scali di Palermo dove si effettuavano lavorazioni per la costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, passeggere e militari;
che in data 15.2.2014, eseguiti alcuni accertamenti, fu accertato a danno del de cuius un “versamento pleurico bilaterale”; che, sottoposto ad una serie di accertamenti nel corso degli anni, in data 24.9.2020 gli fu diagnosticato il mesotelioma pleurico, che fu causa del decesso in data 11.10.2020.
Affermavano i ricorrenti che il decesso era da imputarsi alle condizioni di lavoro ed alla continua esposizione all'amianto, con conseguente responsabilità della società resistente, datrice di lavoro.
Deducevano altresì di avere inoltrato all' , in data 29.10.2020, domanda di P_
riconoscimento della malattia professionale e che detta domanda era stata respinta.
Concludevano dunque nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
ha lavorato per circa 30 anni per conto della presso lo Persona_2 Controparte_1 stabilimento di Palermo, svolgendo attività di montaggio, assemblaggio e saldatura delle navi e che durante tali lavori era esposto costantemente e gravemente ad amianto e fibre di amianto. Accertare e dichiarare che il Sig. è deceduto nel 2020, Persona_2 dopo oltre 6 anni di sofferenze, a causa di mesotelioma pleurico con MTS paraesofagee,
2 paratracheali con rapporti di contiguità cpn i vasi del collo e la vena cava superiore, paratiroidee, mediastiniche e sottocarenali, linfonodali e polmonari con versamento pleurico bilaterale e pericardico concausali contratta a causa dell'esposizione alle polveri e fibre di amianto con esito letale dovuta all'omessa adozione da parte di di Controparte_1
tutte le possibili misure di sicurezza e protezione già note e vigenti ex lege in quel momento già conosciute ma disattese. Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta dal fu Sig. e conseguentemente condannare Persona_2
l' al pagamento di tutte le indennità dovute, secondo la normativa vigente in P_
materia, in favore della Sig.ra e del Sig. e per l'effetto Parte_1 Parte_3 riconoscere ai ricorrenti di cui sopra il diritto all'indennità prevista dalla legge in materia e conseguentemente Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1
in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che la malattia professionale occorsa al fu ha portato eziologicamente alla morte dello stesso in data Persona_2
11.10.2020, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e prodotti e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali (documenti) si insiste;
conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni ricorrenti, anche eventualmente in via “differenziale” accertata la responsabilità dell' e, per l'effetto, condannare, la in persona P_ Controparte_1 del Suo legale rappresentante protempore, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
(coniuge convivente) della somma di € 495.132,00, di cui € 336.500,00, a titolo di
[...]
danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto € Persona_2
104.635 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (c.d. terminale) per morte del congiunto, € 49.705,00 a titolo di danno biologico di natura psichica ed € 2.012,00 per spese funerarie, € 450,00 per spese di consulenza psicologica Dott.ssa € Per_3
1.830,00 per spese di consulenza medico legale del Dott. oltre il risarcimento di Per_4 tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. (figlio) Controparte_1 Parte_2 della somma di € 406.256,66, di cui € 336.500,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto , ed € 69.756,66 a titolo di danno Persona_2 non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. (figlio) Controparte_1 Parte_3 della somma di € 406.256,66, di cui € 336.500,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto , ed € 69.756,66 a titolo di danno Persona_2 non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto, oltre il risarcimento di tutti i
3 danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. (figlio) della Controparte_1 Parte_4 somma di € 406.256,66, di cui € 336.500,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto , ed € 69.756,66 a titolo di danno Persona_2
non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. n.q. di Controparte_1 Parte_4 genitore del minore (nipote convivente del fu Persona_1 Persona_2
) della somma di € 85.235,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per
[...]
morte del congiunto oltre il risarcimento di tutti i danni Persona_2 patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 che in via preliminare eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito
[...]
con riferimento alle domande formulate dai ricorrenti iure proprio e, comunque, la prescrizione dei crediti oggetto di detta domanda;
deduceva l'inammissibilità del ricorso ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e nel merito affermava l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva in giudizio anche l' , che concludeva per il P_ rigetto del ricorso;
- premesso che, con ordinanza in data 04.07.2023, veniva disposta la separazione delle domande non rientranti nella competenza funzionale del Tribunale adito;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di CTU medico legale, all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, all'esito della separazione delle domande, le conclusioni delle parti ricorrenti risultano precisate nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che il Sig. ha lavorato per circa 30 anni per conto della Persona_2 Controparte_1 presso lo stabilimento di Palermo, svolgendo attività di montaggio, assemblaggio e saldatura delle navi e che durante tali lavori era esposto costantemente e gravemente ad amianto e fibre di amianto. Accertare e dichiarare che il Sig. è Persona_2 deceduto nel 2020, a causa di mesotelioma pleurico con MTS paraesofagee, paratracheali con rapporti di contiguità con i vasi del collo e la vena cava superiore, paratiroidee, mediastiniche e sottocarenali, linfonodali e polmonari con versamento pleurico bilaterale e
4 pericardico concausali contratta a causa dell'esposizione alle polveri e fibre di amianto con esito letale dovuta all'omessa adozione da parte di di tutte le possibili Controparte_1
misure di sicurezza e protezione già note e vigenti ex lege in quel momento già conosciute ma disattese. Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta dal fu
Sig. e conseguentemente condannare l' al pagamento di tutte Persona_2 P_
le indennità dovute, secondo la normativa vigente in materia, in favore della Sig.ra e del Sig. e per l'effetto riconoscere ai ricorrenti di cui Parte_1 Parte_3
sopra il diritto all'indennità prevista dalla legge in materia. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in ordine ai fatti per cui è causa e, nella Controparte_1 specie, che la malattia professionale occorsa al fu ha portato Persona_2
eziologicamente alla morte dello stesso in data 11.10.2020, per i motivi tutti indicati ed allegati;
condannare, la in persona del Suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in favore della sig.ra (coniuge convivente) Parte_1
della somma di € 104.635 somma da aumentarsi del 50% attesa la personalizzazione del danno, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (c.d. terminale) per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2
dell'evento fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia. Condannare, la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...]
(figlio) della somma di € 69.756,66 somma da aumentarsi del 50% attesa la Pt_2
personalizzazione del danno, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia. Condannare, la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...]
(figlio) della somma di € 69.756,66 somma da aumentarsi del 50% attesa la Pt_3 personalizzazione del danno, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia. Condannare, la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_4
(figlio) della somma di € 69.756,66 somma da aumentarsi del 50% attesa la
[...] personalizzazione del danno a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia.”;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che le parti ricorrenti agiscono nei confronti dell' e della società datrice di lavoro. P_
Della legittimazione passiva dell' per quanto concerne la domanda di CP_3
5 condanna dell' al pagamento delle prestazioni eventualmente connesse CP_3
all'accertamento della malattia professionale, non può dubitarsi.
Per quanto concerne la legittimazione passiva della società resistente, la stessa è vocata in giudizio ai fini del risarcimento del c.d. danno ex art. 2087 c.c..
La coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 e il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici è ormai ribadita dalla costante giurisprudenza, di legittimità e di merito;
conseguentemente, deve affermarsi il diritto del lavoratore di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro, o di altri terzi danneggianti, per il c.d. danno differenziale, secondo la disciplina dettata dall'art. 10 D.P.R. 1124/65, che al comma 6, prevede espressamente la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall' non P_ coprano l'intero danno risarcibile;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che dell'esposizione del lavoratore all'amianto non può in questa sede dubitarsi, atteso che non è contestato, e comunque emerge dalla documentazione in atti, che lo stesso abbia goduto dei benefici previdenziali riconosciuti proprio per tale motivo.
Né può ormai dubitarsi della presenza di amianto presso i cantieri navali ove il lavoratore ha prestato la propria attività nel periodo indicato: tale circostanza di fatto è stata ormai accertata da numerose sentenze aventi efficacia di giudicato, fondate su accertamenti peritali prodotti anche nell'ambito del presente giudizio
(cfr. relazione nel proc. Pen. N. 3370/1998, in atti), sicché può senz'altro considerarsi fatto notorio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16/03/2022, n. 8580: “Il concetto di «fatto notorio», al pari di quello di «nozione di comune esperienza», deve essere interpretato in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile);
- rilevato che analogo discorso può essere fatto con riferimento alla prova di parte datoriale di avere adottato le misure adeguate ad evitare l'esposizione. In ogni caso, tale rigorosa prova non è stata fornita nell'ambito del presente giudizio;
- rilevato poi che all'esito della consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici (cfr relazione e successive integrazioni), deve ritenersi provato che “il Sig. è deceduto per Persona_2 CP_4
. La patologia Neoplastica che ha cagionato l'exitus del Sig.
[...] Persona_2
è conseguente alla lunga esposizione ad AMIANTO per motivi occupazionali. La
[...] patologia denunciata è pertanto dipendente dall' attività svolta presso i di Controparte_5
6 Palermo …”.
Inoltre, tenuto conto di quanto emerge dalla richiamata CTU, deve affermarsi che il dante causa abbia avuto contezza delle condizioni di salute e della gravità della malattia sin dal mese di marzo 2019. Da tale momento, e fino al decesso avvenuto il successivo 11.10.2020, deve ritenersi massima la sofferenza del de cuius, sia dal punto di vista fisico e psichico;
- rilevato che tale sofferenza si è senz'altro tradotta in un danno trasmissibile agli eredi, e che la domanda di condanna al risarcimento rientra, come anticipato, nella cognizione del Giudice del Lavoro;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione, deve tenersi conto dei quanto riconoscibile dall' (cfr. documentazione in atti, dalla quale emerge P_
una rendita in capitale di € 325,409, 57 e ratei maturati per € 68.218,80), importo che – al fine di evitare duplicazioni – deve essere scorporato dal danno liquidabile in base alla tabella unica nazionale, che include il danno biologico propriamente inteso ed il danno morale (calcolati in base all'età e alla percentuale di invalidità – totale nel caso di specie), e che deve essere posto a carico della società datrice di lavoro;
- rilevato, pertanto, che il ricorso merita accoglimento.
Deve conseguentemente affermarsi che la malattia ed il decesso di
[...]
sono conseguenza delle condizioni di lavoro, da cui la condanna Persona_2 dell' al pagamento, in favore degli eredi in solido, di tutte le indennità P_ dovute in conseguenza di detto accertamento.
Inoltre, deve essere condannata al risarcimento del danno biologico e CP_1 morale, nei termini sopra precisati, in favore degli eredi in solido (cfr. Cass. n.
10585/2024), della complessiva somma – in moneta attuale – di € 375.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, vanno poste a carico delle parti resistenti in solido, in virtù del principio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Ugo Pecoraro
e Giuseppe Emanuele Greco.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 2511 del 2022 R.G..L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
(anche nella qualità di genitore del minore
[...] Persona_1
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi e aventi causa di
[...]
Persona_2
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti MORRICO ENZO, DI ROSA ANTONELLO, CARLEO LORENA,
LAURO MATTEO, INFANTINO LORENZO SALVATORE resistente
E CONTRO
P_
Con l'avv. CACIOPPO SALVATORE resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 30/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1 in accoglimento del proposto ricorso,
- accerta che il decesso di è conseguenza delle condizioni di Persona_2
lavoro;
- condanna l' al pagamento, in favore degli eredi in solido, di tutte le P_
indennità dovute in conseguenza di detto accertamento;
- condanna degli eredi in solido, della complessiva somma di € Controparte_1
375.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite, che Controparte_1 P_
liquida in € 7.000,00 oltre € 843,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti
GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. PECORARO UGO
- pone definitivamente a carico di e in solido gli onorari del Controparte_1 P_
CTU, liquidati in corso di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 17/03/2022 i ricorrenti in epigrafe deducevano che il dante causa, , aveva lavorato alle Persona_2
dipendenze della stabilimento di Palermo dal 01.07.1965 al Controparte_1
31.03.1998, svolgendo attività di montaggio, assemblaggio e saldatura delle navi presso il reparto scali di Palermo dove si effettuavano lavorazioni per la costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, passeggere e militari;
che in data 15.2.2014, eseguiti alcuni accertamenti, fu accertato a danno del de cuius un “versamento pleurico bilaterale”; che, sottoposto ad una serie di accertamenti nel corso degli anni, in data 24.9.2020 gli fu diagnosticato il mesotelioma pleurico, che fu causa del decesso in data 11.10.2020.
Affermavano i ricorrenti che il decesso era da imputarsi alle condizioni di lavoro ed alla continua esposizione all'amianto, con conseguente responsabilità della società resistente, datrice di lavoro.
Deducevano altresì di avere inoltrato all' , in data 29.10.2020, domanda di P_
riconoscimento della malattia professionale e che detta domanda era stata respinta.
Concludevano dunque nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
ha lavorato per circa 30 anni per conto della presso lo Persona_2 Controparte_1 stabilimento di Palermo, svolgendo attività di montaggio, assemblaggio e saldatura delle navi e che durante tali lavori era esposto costantemente e gravemente ad amianto e fibre di amianto. Accertare e dichiarare che il Sig. è deceduto nel 2020, Persona_2 dopo oltre 6 anni di sofferenze, a causa di mesotelioma pleurico con MTS paraesofagee,
2 paratracheali con rapporti di contiguità cpn i vasi del collo e la vena cava superiore, paratiroidee, mediastiniche e sottocarenali, linfonodali e polmonari con versamento pleurico bilaterale e pericardico concausali contratta a causa dell'esposizione alle polveri e fibre di amianto con esito letale dovuta all'omessa adozione da parte di di Controparte_1
tutte le possibili misure di sicurezza e protezione già note e vigenti ex lege in quel momento già conosciute ma disattese. Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta dal fu Sig. e conseguentemente condannare Persona_2
l' al pagamento di tutte le indennità dovute, secondo la normativa vigente in P_
materia, in favore della Sig.ra e del Sig. e per l'effetto Parte_1 Parte_3 riconoscere ai ricorrenti di cui sopra il diritto all'indennità prevista dalla legge in materia e conseguentemente Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1
in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che la malattia professionale occorsa al fu ha portato eziologicamente alla morte dello stesso in data Persona_2
11.10.2020, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e prodotti e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali (documenti) si insiste;
conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni ricorrenti, anche eventualmente in via “differenziale” accertata la responsabilità dell' e, per l'effetto, condannare, la in persona P_ Controparte_1 del Suo legale rappresentante protempore, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
(coniuge convivente) della somma di € 495.132,00, di cui € 336.500,00, a titolo di
[...]
danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto € Persona_2
104.635 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (c.d. terminale) per morte del congiunto, € 49.705,00 a titolo di danno biologico di natura psichica ed € 2.012,00 per spese funerarie, € 450,00 per spese di consulenza psicologica Dott.ssa € Per_3
1.830,00 per spese di consulenza medico legale del Dott. oltre il risarcimento di Per_4 tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. (figlio) Controparte_1 Parte_2 della somma di € 406.256,66, di cui € 336.500,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto , ed € 69.756,66 a titolo di danno Persona_2 non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. (figlio) Controparte_1 Parte_3 della somma di € 406.256,66, di cui € 336.500,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto , ed € 69.756,66 a titolo di danno Persona_2 non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto, oltre il risarcimento di tutti i
3 danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. (figlio) della Controparte_1 Parte_4 somma di € 406.256,66, di cui € 336.500,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto , ed € 69.756,66 a titolo di danno Persona_2
non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condannare, la al pagamento in favore del sig. n.q. di Controparte_1 Parte_4 genitore del minore (nipote convivente del fu Persona_1 Persona_2
) della somma di € 85.235,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per
[...]
morte del congiunto oltre il risarcimento di tutti i danni Persona_2 patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 che in via preliminare eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito
[...]
con riferimento alle domande formulate dai ricorrenti iure proprio e, comunque, la prescrizione dei crediti oggetto di detta domanda;
deduceva l'inammissibilità del ricorso ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e nel merito affermava l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva in giudizio anche l' , che concludeva per il P_ rigetto del ricorso;
- premesso che, con ordinanza in data 04.07.2023, veniva disposta la separazione delle domande non rientranti nella competenza funzionale del Tribunale adito;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di CTU medico legale, all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, all'esito della separazione delle domande, le conclusioni delle parti ricorrenti risultano precisate nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che il Sig. ha lavorato per circa 30 anni per conto della Persona_2 Controparte_1 presso lo stabilimento di Palermo, svolgendo attività di montaggio, assemblaggio e saldatura delle navi e che durante tali lavori era esposto costantemente e gravemente ad amianto e fibre di amianto. Accertare e dichiarare che il Sig. è Persona_2 deceduto nel 2020, a causa di mesotelioma pleurico con MTS paraesofagee, paratracheali con rapporti di contiguità con i vasi del collo e la vena cava superiore, paratiroidee, mediastiniche e sottocarenali, linfonodali e polmonari con versamento pleurico bilaterale e
4 pericardico concausali contratta a causa dell'esposizione alle polveri e fibre di amianto con esito letale dovuta all'omessa adozione da parte di di tutte le possibili Controparte_1
misure di sicurezza e protezione già note e vigenti ex lege in quel momento già conosciute ma disattese. Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta dal fu
Sig. e conseguentemente condannare l' al pagamento di tutte Persona_2 P_
le indennità dovute, secondo la normativa vigente in materia, in favore della Sig.ra e del Sig. e per l'effetto riconoscere ai ricorrenti di cui Parte_1 Parte_3
sopra il diritto all'indennità prevista dalla legge in materia. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in ordine ai fatti per cui è causa e, nella Controparte_1 specie, che la malattia professionale occorsa al fu ha portato Persona_2
eziologicamente alla morte dello stesso in data 11.10.2020, per i motivi tutti indicati ed allegati;
condannare, la in persona del Suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in favore della sig.ra (coniuge convivente) Parte_1
della somma di € 104.635 somma da aumentarsi del 50% attesa la personalizzazione del danno, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (c.d. terminale) per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2
dell'evento fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia. Condannare, la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...]
(figlio) della somma di € 69.756,66 somma da aumentarsi del 50% attesa la Pt_2
personalizzazione del danno, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia. Condannare, la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...]
(figlio) della somma di € 69.756,66 somma da aumentarsi del 50% attesa la Pt_3 personalizzazione del danno, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia. Condannare, la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_4
(figlio) della somma di € 69.756,66 somma da aumentarsi del 50% attesa la
[...] personalizzazione del danno a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis per morte del congiunto oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data Persona_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa o di giustizia.”;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che le parti ricorrenti agiscono nei confronti dell' e della società datrice di lavoro. P_
Della legittimazione passiva dell' per quanto concerne la domanda di CP_3
5 condanna dell' al pagamento delle prestazioni eventualmente connesse CP_3
all'accertamento della malattia professionale, non può dubitarsi.
Per quanto concerne la legittimazione passiva della società resistente, la stessa è vocata in giudizio ai fini del risarcimento del c.d. danno ex art. 2087 c.c..
La coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 e il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici è ormai ribadita dalla costante giurisprudenza, di legittimità e di merito;
conseguentemente, deve affermarsi il diritto del lavoratore di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro, o di altri terzi danneggianti, per il c.d. danno differenziale, secondo la disciplina dettata dall'art. 10 D.P.R. 1124/65, che al comma 6, prevede espressamente la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall' non P_ coprano l'intero danno risarcibile;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che dell'esposizione del lavoratore all'amianto non può in questa sede dubitarsi, atteso che non è contestato, e comunque emerge dalla documentazione in atti, che lo stesso abbia goduto dei benefici previdenziali riconosciuti proprio per tale motivo.
Né può ormai dubitarsi della presenza di amianto presso i cantieri navali ove il lavoratore ha prestato la propria attività nel periodo indicato: tale circostanza di fatto è stata ormai accertata da numerose sentenze aventi efficacia di giudicato, fondate su accertamenti peritali prodotti anche nell'ambito del presente giudizio
(cfr. relazione nel proc. Pen. N. 3370/1998, in atti), sicché può senz'altro considerarsi fatto notorio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16/03/2022, n. 8580: “Il concetto di «fatto notorio», al pari di quello di «nozione di comune esperienza», deve essere interpretato in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile);
- rilevato che analogo discorso può essere fatto con riferimento alla prova di parte datoriale di avere adottato le misure adeguate ad evitare l'esposizione. In ogni caso, tale rigorosa prova non è stata fornita nell'ambito del presente giudizio;
- rilevato poi che all'esito della consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici (cfr relazione e successive integrazioni), deve ritenersi provato che “il Sig. è deceduto per Persona_2 CP_4
. La patologia Neoplastica che ha cagionato l'exitus del Sig.
[...] Persona_2
è conseguente alla lunga esposizione ad AMIANTO per motivi occupazionali. La
[...] patologia denunciata è pertanto dipendente dall' attività svolta presso i di Controparte_5
6 Palermo …”.
Inoltre, tenuto conto di quanto emerge dalla richiamata CTU, deve affermarsi che il dante causa abbia avuto contezza delle condizioni di salute e della gravità della malattia sin dal mese di marzo 2019. Da tale momento, e fino al decesso avvenuto il successivo 11.10.2020, deve ritenersi massima la sofferenza del de cuius, sia dal punto di vista fisico e psichico;
- rilevato che tale sofferenza si è senz'altro tradotta in un danno trasmissibile agli eredi, e che la domanda di condanna al risarcimento rientra, come anticipato, nella cognizione del Giudice del Lavoro;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione, deve tenersi conto dei quanto riconoscibile dall' (cfr. documentazione in atti, dalla quale emerge P_
una rendita in capitale di € 325,409, 57 e ratei maturati per € 68.218,80), importo che – al fine di evitare duplicazioni – deve essere scorporato dal danno liquidabile in base alla tabella unica nazionale, che include il danno biologico propriamente inteso ed il danno morale (calcolati in base all'età e alla percentuale di invalidità – totale nel caso di specie), e che deve essere posto a carico della società datrice di lavoro;
- rilevato, pertanto, che il ricorso merita accoglimento.
Deve conseguentemente affermarsi che la malattia ed il decesso di
[...]
sono conseguenza delle condizioni di lavoro, da cui la condanna Persona_2 dell' al pagamento, in favore degli eredi in solido, di tutte le indennità P_ dovute in conseguenza di detto accertamento.
Inoltre, deve essere condannata al risarcimento del danno biologico e CP_1 morale, nei termini sopra precisati, in favore degli eredi in solido (cfr. Cass. n.
10585/2024), della complessiva somma – in moneta attuale – di € 375.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, vanno poste a carico delle parti resistenti in solido, in virtù del principio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Ugo Pecoraro
e Giuseppe Emanuele Greco.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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