Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 11/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6679 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Chiara D'Ago e Federico
Battaglia, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere cittadino srilankese, in Italia dal 01/01/2000; di essere stabilmente residente in Italia senza soluzione di continuità dal 01/03/2005 a tutt'oggi; che, precisamente, risiede con requisito della permanenza, in Napoli alla via Parmenide n. 38 piano terra dal 07/10/2010 ad oggi;
di aver in precedenza risieduto in Napoli alla Piazza Amedeo n. 15 piano 4, dal
01/03/2005 al 06/10/2010; di essere titolare di carta di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE n. ; di aver svolto già dal 09/06/2022 attività di collaboratore Numero_1
domestico senza però maturare il requisito di 20 anni di contributi;
di aver svolto la predetta attività di lavoro domestico dal 09/06/2002 al 30/06/2022, con brevi interruzioni tra un rapporto lavorativo e l'altro; di non percepire alcun reddito nel paese d'origine come si
di essere coniugato con nata in [...] il [...], Persona_1
priva di redditi personali;
di aver avuto un ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
dal 13/03/2022 al 30/06/2022 e di aver percepito per l'anno 2022 redditi da lavoro Per_2 subordinato per € 6.500,00; di non aver percepito alcun reddito dall'anno 2023; di aver presentato domanda di assegno sociale in data 03/10/2023, recante numero
2111977200084, deducendo e provando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
L. 335/1995 per godere della prestazione richiesta avendo, in particolare, compiuto 67 anni ed essendo privo di redditi;
che nonostante il decorso di circa sei mesi dalla presentazione della domanda, l convenuto non ha emesso alcun provvedimento in merito. CP_2
Tanto premesso, evidenziando il proprio diritto alla percezione dell' assegno sociale a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in costanza di tutti i previsti requisiti di legge – ivi compreso quello reddituale- ha concluso chiedendo di
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno sociale (AS) a far data dal 01/11/2023 (domanda del 03/10/2023) o dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;
b) Per l'effetto degli accertamenti di cui sopra, ordinare all' di pagare in favore del ricorrente i ratei di assegno sociale a far CP_1
data dal 01/11/2023 (domanda del 03/10/2023) o dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha rilevato l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in CP_1
fatto ed in diritto concludendo per il rigetto.
Ha evidenziato, in particolare , che il ricorrente non ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per godere del beneficio di cui si discute;
che in particolare, per quanto concerne il requisito reddituale, non è stato possibile accertare la sussistenza del diritto, in mancanza di certificati o attestazioni relative ai redditi esteri, rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale; che la certificazione dei redditi allegata al ricorso fa riferimento alla situazione reddituale del coniuge del ricorrente, e tra l'altro non è corredata da traduzione in lingua italiana autenticata, come previsto dalla normativa vigente;
di aver provveduto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ad adottare in data 09/10/2023, un provvedimento di respinta alla domanda di assegno sociale n.2111977200084 presentata dal ricorrente il 03/10/2023.
***** Al fine della preliminare delimitazione del thema probandum deve rilevarsi che l' istanza di assegno sociale presentata dal ricorrente è stata respinta in ragione di un'omessa allegazione di documentazione che certifichi il reddito dell'istante e del coniuge, come dedotto dall' nel presente giudizio, non essendovi prova della notifica all'istante di CP_2
un provvedimento di rigetto motivato.
A fronte della indicata eccezione parte ricorrente, al fine di comprovare la sussistenza del requisito reddituale per accedere al beneficio assistenziale di ci si controverte, ha versato in atti delle certificazioni in lingua originale del paese d'origine ( Sri AN) , ridepositate dopo la traduzione dall'inglese in italiano per ordine giudiziale
L'art 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sancisce:
“…2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”
Nella fattispecie in esame la documentazione prodotta dal ricorrente non risulta idonea ai sensi della legge citata a dare prova della sussistenza del prescritto requisito reddituale, in quanto priva dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'autorità consolare italiana, nonostante la circostanza sia stata tempestivamente eccepita dall' ( cfr memoria di costituzione) CP_1
Conclusivamente la domanda va rigettata Non è stata allegata e provata la esistenza di convenzioni tra lo Stato Italiano e Sri AN che consentano di utilizzare la dichiarazione resa ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000 per l'esenzione dalle spese di giustizia ( cfr copia in atti).
Ad ogni modo non essendo stato comunicato all'interessato il motivo del rigetto dell'istanza ricorrono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli, 11.06.2025
Il giudice del lavoro
( dott.ssa A. Bonfiglio)