Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00686/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2024, proposto da
IA TA S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Luppino e Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
Regione Liguria, ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego dell’istanza di Autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base da eseguirsi nell’immobile sito in Via Giacomo Matteotti n. 232, identificato con i dati catastali foglio n. 44, mappale n. 292;
- dell’art. 5, commi 1 e 2 del “Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica” del Comune di Sanremo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 25 ottobre 2023;
- di qualsivoglia altra disposizione del “Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica” del Comune di Sanremo che possa costituire fondamento dell’atto impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale;
nonché per l’esibizione, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., del parere radioelettrico rilasciato da Arpal in relazione all’impianto di IA TA S.p.a.;
nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. al rilascio del titolo assentivo oggetto della domanda di IA TA S.p.a.;
in subordine, per la disapplicazione dell’art. 5, commi 1 e 2 del “Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica” del Comune di Sanremo, approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 25 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avv. Giuseppe Luppino per il Comune di Sanremo; nessuno è comparso per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 23 settembre 2024, IA TA S.p.a. chiedeva il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44, d.lgs. n. 259/2023, per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile sulla copertura dell’edificio sito in Sanremo, corso Matteotti n. 232.
Previa pubblicizzazione dell’istanza e interlocuzione procedimentale, l’Amministrazione ha negato il rilascio dell’autorizzazione con provvedimento del 10 ottobre 2024 che richiama l’art. 5 del regolamento comunale per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica. Tale disposizione individua determinate tipologie di siti sensibili, tra cui le scuole di ogni ordine e grado, prevedendo che le nuove installazioni debbano collocarsi ad una distanza di almeno 50 metri da essi, “ fatti salvi i casi in cui sia dimostrata tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore ”.
IA TA S.p.a. ha impugnato il provvedimento di diniego e il citato art. 5 con ricorso notificato il 6 dicembre 2024 e depositato il successivo 18 dicembre.
Questi i motivi di gravame:
I) “Incompetenza”.
Il Comune avrebbe esercitato una competenza radioprotezionistica che non rientra nelle sue attribuzioni, poiché la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici spetta esclusivamente allo Stato e l’unico soggetto chiamato dalla legge a valutarne il rispetto è l’agenzia regionale di protezione ambientale.
II) “Violazione dell’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti. Violazione e falsa applicazione della l. n. 36/2001”.
L’introduzione per via regolamentare di un limite distanziale si porrebbe in contrasto con la scelta del legislatore nazionale che non prevede alcuna fascia di rispetto per le stazioni radio base e, dunque, non considera la distanza come misura precauzionale.
III) “Violazione del principio di divieto di discriminazione, del principio del legittimo affidamento, del principio di ragionevolezza. Violazione degli artt. 3, comma 1, lett. c), 43, commi 1 e 2, d.lgs. n. 259/2003. Difetto di motivazione”.
Posto che sullo stesso edificio oggetto dell’istanza di autorizzazione sono già presenti impianti di altri operatori, l’avversato diniego integrerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio nei confronti della ricorrente.
IV) “Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione del par. 3 dell’art. 4 TUE. Violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016”.
Il provvedimento impugnato realizzerebbe una distorsione della concorrenza in quanto impedisce ad IA TA S.p.a. di completare la propria rete a servizio dell’utenza nel Comune di Sanremo e di entrare nel mercato della telefonia mobile in tale ambito territoriale.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Sanremo controdeduce alle censure ex adverso sollevate, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con l’ordinanza n. 10 del 16 gennaio 2025, l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale il 21 marzo 2025, replicata dall’Amministrazione con memoria del 1 aprile 2025.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
È contestata la legittimità del diniego opposto dal Comune di Sanremo all’istanza di autorizzazione per l’istallazione di una nuova infrastruttura per telefonia mobile presentata dalla Società ricorrente. Come anticipato nelle premesse, il provvedimento impugnato fa applicazione del regolamento adottato dal Comune ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, segnatamente dell’art. 5, comma 2, del regolamento, in forza del quale non sono consentite nuove installazioni a meno di 50 metri dai siti sensibili individuati al comma 1, tra cui sono comprese le scuole di ogni ordine e grado e le relative pertinenze. In definitiva, l’autorizzazione è stata negata a causa del mancato rispetto della prescritta distanza minima di 50 metri da un istituto scolastico (circostanza non contestata).
I primi due motivi di ricorso possono essere scrutinati unitariamente in quanto connessi tra loro.
Parte ricorrente deduce l’illegittimità della citata disposizione regolamentare e del provvedimento che ne ha fatto applicazione nel caso di specie, poiché asseritamente invasivi delle attribuzioni statuali in materia radioprotezionistica: la previsione di un limite distanziometrico, infatti, non costituirebbe una misura funzionale al governo del territorio, ma uno strumento per derogare ai limiti di esposizione fissati dallo Stato; la normativa di rango primario, peraltro, consente ai comuni di introdurre limitazioni con riferimento a “siti sensibili” individuati in modo specifico (vale a dire singoli edifici), sicché non può essere ammessa una interdizione estesa alla fascia di rispetto o “area sensibile” circostante detti siti.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Il comma 6 dell’art. 8 della l. n. 36/2001 stabilisce che “ i comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4 ”.
I comuni, pertanto, non possono introdurre prescrizioni di divieto che comportino limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate del proprio territorio (né, a maggior ragione, vietare l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dai propri strumenti pianificatori o regolamentari).
Tuttavia, condivisa giurisprudenza ha chiarito che deve ritenersi consentito ai comuni, nell’esercizio del potere di pianificazione territoriale, operare il raccordo tra le esigenze urbanistiche e quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico espressamente indicate dal citato comma 6, prevedendo anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi che garantisca la copertura di rete del territorio: possono ritenersi legittime, quindi, le disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), qualora la copertura di rete possa essere garantita con impianti collocati in altre aree (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2023, n. 2621 e 3 giugno 2019, n. 3679).
Non sussiste dunque una preclusione di carattere generale all’introduzione di misure di cautela distanziali che rispondano a particolari esigenze di interesse pubblico e non si traducano in divieti generalizzati o criteri eterogenei comportanti limitazioni alla copertura di rete.
La disposizione regolamentare del Comune di Sanremo appare coerente rispetto ai parametri richiamati in quanto non introduce alcun divieto generalizzato, indeterminato o incondizionato, ma si limita ad interdire l’allocazione degli impianti in specifiche aree del territorio comunale di ridotte dimensioni individuate in ragione della contiguità a siti sensibili.
Fermo restando, a comprova del ragionevole bilanciamento operato tra gli elementi rilevanti in un ambito così delicato, che il divieto introdotto dal Comune di Sanremo non ha carattere assoluto, essendo ammessa la possibilità di derogare al menzionato limite distanziale nei “ casi in cui sia dimostrata tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore, al fine di garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d’utenza interessato ”.
Ne consegue l’infondatezza delle doglianze sollevate con i primi due motivi di gravame.
Parimenti infondato è il terzo motivo con cui la ricorrente denuncia il preteso trattamento discriminatorio attuato nei suoi confronti, dal momento che sulla copertura dell’edificio in questione sarebbero presenti impianti di altri operatori.
L’esponente, infatti, non indica l’epoca di installazione di tali impianti che potrebbero dunque essere antecedenti alle preclusioni poste dal nuovo regolamento comunale; in ogni caso, l’esistenza di altre infrastrutture non farebbe venir meno, anzi rafforzerebbe, le esigenze di tutela sottese al divieto di installazione.
Infine, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta che l’avversato diniego le impedirebbe, nella sua veste di nuovo operatore del settore, di completare la propria rete a servizio dell’utenza nel Comune di Sanremo e di entrare nel mercato in concorrenza con gli altri operatori in tale ambito territoriale.
Anche quest’ultima censura è infondata in quanto, nonostante il favor legislativo per una tipologia di impianti che soddisfa un interesse pubblico generale, non sussiste certo un diritto incondizionato alla loro collocazione in qualunque area né un dovere di assicurarne la collocazione negli specifici punti in cui la copertura e la qualità del servizio assicurate sono massime (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 821).
In ogni caso, come si è già avuto modo di precisare, il regolamento comunale consente di derogare al limite distanziale nei casi in cui l’operatore dimostri “tecnicamente” che tale soluzione è necessaria per garantire la copertura di rete.
Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO