Art. 19.
L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le riduzioni previste dall' articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1.
Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' abrogato.
L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le riduzioni previste dall' articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1.
Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' abrogato.