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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 485/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lagioia Luigi
e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Errico Antonio
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2
data 20/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 12.9.2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Saviano (al N.43 , Parte II , serie A , volume 1, anno 2015 ).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli n. Napoli il 10.5.2017 Persona_1
e n. Napoli il 25.2.2021, le parti hanno indicato Persona_2
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.3.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali variazioni di domicilio;
2) i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori - secondo le regole dell'affido condiviso - e vivranno con la madre presso
2 l'abitazione della stessa sita in Nola (NA) alla Via Polveriera n. 247/A, con obbligo, in capo alla sig.ra di comunicare al sig. ogni variazione di residenza e/o Pt_1 Parte_2
domicilio;
3) i coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli;
le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, verranno assunte d'intesa tra i due genitori, tenendo conto dei bisogni dei minori, delle loro capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni, preservando rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà con sé i figli;
5) i ricorrenti concordano che il padre potrà vedere i figli e averli con sé, compatibilmente con l'attività lavorativa dallo stesso svolta e secondo gli impegni scolastici e ricreativi di e , nel rispetto del piano genitoriale redatto ex art. 473 bis 12 Per_1 Persona_2
c.p.c., allegato al presente atto e di esso parte integrante, ossia:
▪ almeno due pomeriggi infrasettimanali (in una fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 21:30), indicativamente il Lunedì e il Mercoledì, salvo diverso accordo da stabilire almeno due giorni prima;
▪ a weekend alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica (con relativo pernottamento);
▪ quanto alle vacanze natalizie e capodanno, i coniugi concorderanno i periodi di permanenza dei figli con i genitori, alternandosi di anno in anno, con specificazione che, in caso di mancato accordo, e trascorreranno il Capodanno Per_1 Persona_2
(31.12/01.01) con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale (24.12/25.12). Tenuto conto dell'approssimarsi delle festività natalizie, i ricorrenti concordano che i figli trascorreranno con il padre 24 e 26 dicembre 2024, il giorno 1.01.2025, mentre trascorreranno con la madre 25 e 31 dicembre 2024 e il 06.01.2025 (Epifania);
▪ quanto alle vacanze pasquali, i coniugi concordano, alternandosi di anno in anno, che i figli trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore. Per le prossime festività pasquali, i ricorrenti concordano che i minori trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis con il padre;
3 ▪ compleanno, onomastico e festa del papà, per l'intera giornata fino alle ore 20:00;
▪ il sig. terrà i figli con sé dalle ore 9.00 alle ore 20.00; Parte_2
▪ il compleanno e l'onomastico di e verranno possibilmente Per_1 Persona_2
festeggiati con la presenza di entrambi i genitori, ovvero, in mancanza di accordo, secondo il seguente criterio: il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, ad anni alterni;
▪ relativamente alle vacanze estive, il sig. terrà i figli con sé, almeno 15 giorni Parte_2
anche non consecutivi, in luglio o in agosto, da comunicare alla sig.ra entro e non Pt_1
oltre il trentuno marzo di ciascun anno. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare la località ove verranno trascorse le vacanze;
▪ i ricorrenti, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con gli impegni scolastici dei minori, concorderanno di anno in anno termini e modalità delle vacanze estive, da definire comunque entro il termine del trentuno marzo di ciascun anno;
6) la sig.ra concorda che il sig. effettui chiamate e/o videochiamate nel Pt_1 Parte_2
corso della settimana, al fine di consentire comunque un contatto quotidiano del padre con i figli;
7) resta inteso che i ricorrenti possono, previo accordo e congruo preavviso, apportare modifiche alle modalità di esercizio del diritto di visita, per sopravvenute esigenze lavorative dei genitori e in base agli impegni ludici e scolastici dei figli minori;
8) il sig. si impegna e si obbliga a versare mensilmente, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento ordinario dei figli minori, e , l'importo di € Per_1 Persona_2
400,00 (€ 200,00 ciascuno). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altra modalità di pagamento scelta dalle parti;
9) i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra loro, salvo i casi di urgenza per le spese mediche non ricomprese nel Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, nella suddetta misura, alla semplice presentazione dei giustificativi di spesa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui l'esborso è avvenuto. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento al “Protocollo di Intesa tra Tribunale di Nola e Consiglio dell'Ordine degli
4 avvocati di Nola sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del 20.05.2021;
10) i coniugi provvederanno a presentare autonoma domanda di “assegno unico e universale” erogato dall' di cui al d.lgs. n. 230/2021, pertanto, l'importo sarà CP_1 dall'Istituto corrisposto nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi;
11) i coniugi, stante la rispettiva condizione di indipendenza economica, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
1
2) le parti dichiarano espressamente che tale accordo è stato raggiunto per mantenere il proprio equilibrio patrimoniale e nell'interesse preminente dei figli minori;
13) i coniugi dichiarano, altresì, l'inesistenza di procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle di cui al presente ricorso;
14) le parti si danno, fin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per i figli minori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/05/1984 e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2
matrimonio a Saviano il 12.9.2015 (atto n. 43 , Parte II, Serie A, volume 1, anno 2015);
5 - dispone affido condiviso dei minori e con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la residenza materna sita in Nola alla via Polveriera n. 247/A e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 400,00 (€ 200,00 ciascuno ) il contributo al mantenimento dei figli minori e a carico del sig. da corrispondersi Per_1 Persona_2 Parte_2
mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 485/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lagioia Luigi
e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Errico Antonio
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2
data 20/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 12.9.2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Saviano (al N.43 , Parte II , serie A , volume 1, anno 2015 ).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli n. Napoli il 10.5.2017 Persona_1
e n. Napoli il 25.2.2021, le parti hanno indicato Persona_2
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.3.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali variazioni di domicilio;
2) i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori - secondo le regole dell'affido condiviso - e vivranno con la madre presso
2 l'abitazione della stessa sita in Nola (NA) alla Via Polveriera n. 247/A, con obbligo, in capo alla sig.ra di comunicare al sig. ogni variazione di residenza e/o Pt_1 Parte_2
domicilio;
3) i coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli;
le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, verranno assunte d'intesa tra i due genitori, tenendo conto dei bisogni dei minori, delle loro capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni, preservando rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà con sé i figli;
5) i ricorrenti concordano che il padre potrà vedere i figli e averli con sé, compatibilmente con l'attività lavorativa dallo stesso svolta e secondo gli impegni scolastici e ricreativi di e , nel rispetto del piano genitoriale redatto ex art. 473 bis 12 Per_1 Persona_2
c.p.c., allegato al presente atto e di esso parte integrante, ossia:
▪ almeno due pomeriggi infrasettimanali (in una fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 21:30), indicativamente il Lunedì e il Mercoledì, salvo diverso accordo da stabilire almeno due giorni prima;
▪ a weekend alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica (con relativo pernottamento);
▪ quanto alle vacanze natalizie e capodanno, i coniugi concorderanno i periodi di permanenza dei figli con i genitori, alternandosi di anno in anno, con specificazione che, in caso di mancato accordo, e trascorreranno il Capodanno Per_1 Persona_2
(31.12/01.01) con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale (24.12/25.12). Tenuto conto dell'approssimarsi delle festività natalizie, i ricorrenti concordano che i figli trascorreranno con il padre 24 e 26 dicembre 2024, il giorno 1.01.2025, mentre trascorreranno con la madre 25 e 31 dicembre 2024 e il 06.01.2025 (Epifania);
▪ quanto alle vacanze pasquali, i coniugi concordano, alternandosi di anno in anno, che i figli trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore. Per le prossime festività pasquali, i ricorrenti concordano che i minori trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis con il padre;
3 ▪ compleanno, onomastico e festa del papà, per l'intera giornata fino alle ore 20:00;
▪ il sig. terrà i figli con sé dalle ore 9.00 alle ore 20.00; Parte_2
▪ il compleanno e l'onomastico di e verranno possibilmente Per_1 Persona_2
festeggiati con la presenza di entrambi i genitori, ovvero, in mancanza di accordo, secondo il seguente criterio: il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, ad anni alterni;
▪ relativamente alle vacanze estive, il sig. terrà i figli con sé, almeno 15 giorni Parte_2
anche non consecutivi, in luglio o in agosto, da comunicare alla sig.ra entro e non Pt_1
oltre il trentuno marzo di ciascun anno. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare la località ove verranno trascorse le vacanze;
▪ i ricorrenti, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con gli impegni scolastici dei minori, concorderanno di anno in anno termini e modalità delle vacanze estive, da definire comunque entro il termine del trentuno marzo di ciascun anno;
6) la sig.ra concorda che il sig. effettui chiamate e/o videochiamate nel Pt_1 Parte_2
corso della settimana, al fine di consentire comunque un contatto quotidiano del padre con i figli;
7) resta inteso che i ricorrenti possono, previo accordo e congruo preavviso, apportare modifiche alle modalità di esercizio del diritto di visita, per sopravvenute esigenze lavorative dei genitori e in base agli impegni ludici e scolastici dei figli minori;
8) il sig. si impegna e si obbliga a versare mensilmente, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento ordinario dei figli minori, e , l'importo di € Per_1 Persona_2
400,00 (€ 200,00 ciascuno). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altra modalità di pagamento scelta dalle parti;
9) i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra loro, salvo i casi di urgenza per le spese mediche non ricomprese nel Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, nella suddetta misura, alla semplice presentazione dei giustificativi di spesa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui l'esborso è avvenuto. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento al “Protocollo di Intesa tra Tribunale di Nola e Consiglio dell'Ordine degli
4 avvocati di Nola sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del 20.05.2021;
10) i coniugi provvederanno a presentare autonoma domanda di “assegno unico e universale” erogato dall' di cui al d.lgs. n. 230/2021, pertanto, l'importo sarà CP_1 dall'Istituto corrisposto nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi;
11) i coniugi, stante la rispettiva condizione di indipendenza economica, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
1
2) le parti dichiarano espressamente che tale accordo è stato raggiunto per mantenere il proprio equilibrio patrimoniale e nell'interesse preminente dei figli minori;
13) i coniugi dichiarano, altresì, l'inesistenza di procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle di cui al presente ricorso;
14) le parti si danno, fin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per i figli minori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/05/1984 e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2
matrimonio a Saviano il 12.9.2015 (atto n. 43 , Parte II, Serie A, volume 1, anno 2015);
5 - dispone affido condiviso dei minori e con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la residenza materna sita in Nola alla via Polveriera n. 247/A e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 400,00 (€ 200,00 ciascuno ) il contributo al mantenimento dei figli minori e a carico del sig. da corrispondersi Per_1 Persona_2 Parte_2
mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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