Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Nei bilanci dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.