Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2492 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 04/04/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Giulia 'avv. Alessandro C.F._2
Coppola (c.f. ) nel cui studio in Roma, in Via CodiceFiscale_3
Vespasiano 48, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con gli avvocati Ettore Controparte_1 P.IVA_1
Margherita (C.F. ) e Marco Saverio Montanari (C.F. C.F._4
), nel cui studio in Roma, in Via di Terenzio 21, è C.F._5 elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 12
10/03/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “…Parte attrice allega l'inadempimento da parte convenuta a un contratto di appalto e svolge domanda di risoluzione contrattuale con conseguente condanna della medesima al pagamento dell'importo di euro 25.659,00 oltre IVA, ossia euro 31.303,98 come quantificato nella perizia dell'architetto , Persona_1 acquisita nel Giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo concluso con l'acquisizione della medesima in data 10.07.2019 all'interno della procedura incardinata presso il Tribunale di Roma ed avente RG
50202/2018.
In via subordinata il chiede dichiararsi la risoluzione del Pt_1 contratto per inadempimento della con condanna della società Controparte_1 convenuta al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rispetto a quanto indicato nella perizia dell'architetto _1
, acquisita nel Giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo concluso
[...] con l'acquisizione della medesima in data 10.07.2019 all'interno della procedura incardinata presso il Tribunale di Roma ed avente RG 50202/2018.
Parte convenuta contesta di essere inadempiente, eccepisce la prescrizione del diritto alla garanzia allegando l'avvenuta consegna integrale delle opere commissionate e l'avvenuto acquisto da parte del committente di ulteriori articoli di arredamento dalla con CP_1 corresponsione del relativo prezzo oltre alla corresponsione dell'ulteriore acconto di € 10.000. Evidenzia, inoltre, che - come anche dedotto dallo stesso attore - la si era offerta di poter intervenire al fine di CP_1 sistemare le eventuali anomalie, previa verifica in contraddittorio con il committente, che, invece, a ciò ha opposto esplicito rifiuto. Parte convenuta cotesta anche le conclusioni dell'ATP. Conclude chiedendo: “1. In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda, nonché dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi in precedenza indicati.
2. Nel merito, rigettare le domande attoree. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari ...”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto la domanda formulata da e lo ha condannato a rifondere a parte convenuta le Pt_1 spese di lite liquidate in € 4835,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa di legge, ponendo a carico definitivo di parte attrice le spese dell'ATP. Spese di lite da distrarsi in favore degli avvocati Ettore Margherita e Marco
Saverio Montanari, dichiaratisi antistatari.
pag. 2 di 12 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “In diritto va premesso che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741). Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, cui anche questo ufficio intende attenersi, per il quale Il creditore che agisce per l'adempimento -come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento, parte convenuta ha dimostrato il proprio esatto adempimento. La ha eseguito integralmente i lavori e li ha CP_1 consegnati alla committenza. Difatti è pacifico che in data 26/3/2018 il
abbia effettuato un accurato sopralluogo e che abbia corrisposto Pt_1 alla l'ulteriore acconto di euro 10.000,00, ponendo in essere un CP_1 comportamento univocamente significativo di accettazione dell'opera. Al contrario la domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attore non può trovare accoglimento, posto che la risoluzione contrattuale per inadempimento può avvenire solo a fronte di un inadempimento grave, cioè quando il debitore ha posto in essere un inadempimento di non scarsa importanza e sia altresì non colpevole, presupposti entrambi non ricorrenti nella specie in esame. L'importanza dell'inadempimento non può essere intesa - come appare voler intendere l'attore - insenso soggettivo, in relazione alla stima che il medesimo abbia potuto fare del proprio interesse violato e delle proprie aspettative frustrate – ma va intesa in senso oggettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. In primo luogo va osservato che l'attore non ha provato la pattuizione di un termine essenziale per l'esecuzione dei lavori.
Inoltre i vizi e le difformità delle opere realizzate dalla CP_1 riscontrati e descritti dal CTU nelle relazioni peritali non sono tali da rendere le opere inadatte alla loro destinazione.
Esaminati i documenti fotografici possono apprezzarsi le minime difettosità descritte dal CTU quali la ruvidezza di alcune superfici, la non perfetta levigatura di alcuni piani;
l'impossibilità di aprire contemporaneamente due ante del mobile contigue ecc., tutti difetti che,
pag. 3 di 12 seppure esistenti e riscontrati non impediscono alle opere di svolgere la funzione per la quale sono state costruite.
I lavori eseguiti (una libreria/parete attrezzata in legno e nove porte da interno in legno) appaiono da un punto di vista estetico di gradevole impatto visivo e costituiscono un arredo dell'immobile complessivamente armonioso e confacente agli interni dell'appartamento. Ciò risulta dalla documentazione fotografica prodotta dal CTU in allegato alle relazioni acquisite a questo procedimento e in base alla quale può apprezzarsi che i vizi sono sicuramente e facilmente eliminabili.
Inoltre non può non considerarsi illegittimo il rifiuto opposto dal
all'offerta di esatto adempimento intervenuta da parte della Pt_1 CP_1
[... prima che fosse proposto l'accertamento tecnico preventivo (prima) e la presente azione (poi).
Difatti è pacifico che la abbia chiesto già al momento CP_1 della consegna dei lavori al committente di poter emendare le difettosità delle opere, previa verifica in contraddittorio con il committente e che, invece, questi glielo abbia in concreto impedito.
La possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. nella sola ipotesi in cui l'opera considerata nella sua unicità e complessità sia assolutamente inidonea alla sua destinazione. Ipotesi che va esclusa nella specie per le ragioni sopra esposte.
Va escluso anche il risarcimento del danno dovendosi escludere una responsabilità colposa dell'appaltatore cui è stato impedito ogni tipo di intervento per eliminare i vizi. Conclusivamente la domanda attorea va respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
Le spese di ATP come liquidate nel separato decreto rimangono a carico definitivo di parte attrice. Le spese vanno distratte in favore degli Avvocati Ettore Margherita e Marco Saverio Montanari, dichiaratisi antistatari...”.
§ 3. – Ha proposto appello , rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 4085/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10.03.2022 nell'ambito del procedimento RG 66354/2019 dal Tribunale Civile di Roma, nella persona della Dott.ssa
Sonia Suppressa, notificata in data 25.03.2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4085/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10.03.2022 nell'ambito del procedimento RG 66354/2019 dal
Tribunale Civile di Roma, nella persona della Dott.ssa Sonia Suppressa, notificata in data 25.03.2022 per le ragioni sopra esposte;
in via principale:
pag. 4 di 12 in riforma della sentenza n. 4085/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10.03.2022 nell'ambito del procedimento RG 66354/2019 dal
Tribunale Civile di Roma, nella persona della Dott.ssa Sonia Suppressa, notificata in data 25.03.2022, accertato e dichiarato il grave inadempimento posto in essere dalla in p.l.r.p.t.. in esecuzione CP_1 del contratto sottoscritto con il Sig. in data 6.05.2017 e, Parte_1 dunque, la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 c.c. e
1668 secondo comma c.c.; accertato e dichiarato che il Sig. Parte_1 ha correttamente e tempestivamente spiegato domanda di risoluzione del contratto di cui sopra illustrandone le ragioni fondanti, Voglia condannare la in p.l.r.p.t. alla restituzione nonché al pagamento della Controparte_1 somma di € 25.659,00 oltre iva per un totale di € 31.303,98 - somma stimata dal CTU del giudizio di ATP Arch come necessaria per _1 l'eliminazione dei vizi - o, in subordine, al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado, refusione delle spese della CTU tecnica espletata in sede di ATP, condanna per lite temeraria della controparte ex art. 96 c.p.c. Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare la in p.l.r.p.t al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello Voglia l'adita Corte dichiarare compensate le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Voglia ammettere, al solo fine di meglio illustrare ciò che è stato documentalmente provato, i mezzi istruttori articolati nella memoria ex art 183 comma VI cpc
2° termine depositata nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente riportati e trascritti...”
Ha resistito l'appellata rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e delle domande attrici.
2. Nel merito, rigettare l'appello e le domande di parte attrice.
3. In via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
4. In via subordinata istruttoria, per mero scrupolo difensivo e senza inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere i mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, del
16.11.2020, da intendersi qui integralmente trascritti. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
All'udienza del 04/04/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
pag. 5 di 12 § 4 – In via preliminare non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5 – L'appello proposto da è articolato in un unico Parte_1 motivo contenente varie censure.
§ 5.1 – Lamenta l'appellante che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la avesse provato il proprio adempimento dal CP_1 momento che gli scritti difensivi della stessa le conclusioni della CP_1 perizia di parte e della c.t.u. espletata in sede di a.t.p. dimostrerebbero la mancanza di prova dell'adempimento nonchè la veridicità e la fondatezza delle doglianze dell'attore. La avrebbe, infatti, confermato il ritardo nei tempi di CP_1 consegna delle opere commissionate dal nonché l'esistenza dei vizi, Pt_1 sottolineando, in più occasioni, di essersi resa disponibile ad intervenire per la rimozione.
Peraltro, la circostanza che i lavori non siano stati eseguiti correttamente – e dunque che la sia incorsa in inadempimento – CP_1
pag. 6 di 12 sarebbe ricavabile anche dalla perizia di parte e dalla c.t.u. espletata in sede di a.t.p.
In particolare, la prima perizia avrebbe rilevato un intervento negligente “per A. progettazione B. realizzazione e montaggio, C. gestione dei tempi di produzione e consegna dei manufatti, D. mancata assistenza da parte dell'impresa nei confronti del Committente al fine di evitare i danni provocati” Il C.T.U., concordemente a tali risultanze, avrebbe, poi, concluso che, per la risoluzione delle diverse problematiche riscontrate, su alcuni componenti era possibile intervenire con interventi di ripristino conservativo, su altre componenti era invece necessario intervenire con il rifacimento “ex novo” degli stessi, quantificando il complessivo costo dei predetti interventi in € 25.659,00 + iva. Nonostante tali risultanze il primo Giudice avrebbe trasformato i plurimi difetti riscontrati sulle lavorazioni eseguite dalla in Controparte_1
“minime difettosità”, ritenendo la adempiente per aver integralmente CP_1 eseguito e consegnato i lavori al committente.
A fondare il ragionamento del Giudice non potrebbe valere la circostanza secondo cui il Sig. , con la corresponsione di un secondo Pt_1 acconto di € 10.000,00, avrebbe posto in essere “un comportamento univocamente significativo di accettazione dell'opera”, avendo costui, fin da subito, contestato alla le proprie inadempienze sia in Controparte_1 relazione ai termini di inizio e consegna lavori, sia in relazione alle criticità riscontrate nelle lavorazioni eseguite. Pertanto, le plurime, gravi mancanze nell'esecuzione delle opere da parte della integrerebbero gli estremi di un importante Controparte_1 inadempimento, in considerazione dell'interesse del di ottenere Pt_1 lavorazioni di pregio ed eseguite con perizia e regola d'arte, non certo opere grossolane, imperfette e difettose. Al pari erronea sarebbe l'affermazione secondo cui l'attore non avrebbe provato la pattuizione di un termine essenziale per l'esecuzione dei lavori, poiché è documentalmente provato, nel contratto sottoscritto in data
06.5.2017, che la consegna dei lavori da parte della era fissata Controparte_1
a metà settembre 2017, un tempo sufficientemente contenuto alla luce della necessità de Sig. di occupare a stretto giro il proprio immobile, Pt_1 sicché la tempistica concordata da rispettare era elemento imprescindibile del contratto.
Né a questo proposito varrebbe il solo differimento concesso dal
- quello di due mesi (dunque fine novembre 2017) richiesto ad Pt_1 agosto 2017 dalla ditta per la rottura di un “macchinario piuttosto vitale” - accordato per spirito collaborativo e solo dopo aver, preliminarmente e nuovamente, precisato che non sarebbe stato possibile andare oltre con i tempi, vista la necessità di rientrare quanto prima nella disponibilità della propria abitazione.
pag. 7 di 12 Inoltre, diversamente da quanto assunto dal primo Giudice, i vizi e le difformità sarebbero tali da rendere le opere inadatte alla loro destinazione, in quanto, oltre a non costituire delle “minime difettosità”, comprometterebbero inequivocabilmente l'uso e la funzione alla quale sono destinate, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista estetico, attesterebbero, altresì, la condotta colposa della e i numerosi Controparte_1 danni causati al committente e giustificherebbero anche il rifiuto opposto da quest'ultimo ad un intervento della ditta per l'eliminazione dei vizi e il pagamento del saldo prezzo.
Ne consegue che, vista la fondatezza della domanda attorea e la soccombenza della le spese avrebbero dovute essere poste a carico CP_1 della convenuta, considerato peraltro l'atteggiamento sempre collaborativo tenuto dal sig. e la condotta ostruzionistica e dilatoria tenuta dalla Pt_1
Controparte_1
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo inquadrare la domanda formulata dal Pt_1 in primo grado e ribadita in sede di appello.
La domanda contenuta in citazione di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento del danno nella misura di € 25.659,00 oltre IVA, pari all'importo determinato dal C.T.U. per l'eliminazione dei difetti, è stata precisata, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., come domanda di risoluzione del contratto a causa della inidoneità dell'opera, ai sensi del secondo comma dell'art. 1668 c.c.. non ha quindi proposto, Pt_1 neppure in subordine, le domande di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o di proporzionale riduzione del prezzo, previste dal primo comma del medesimo art. 1668 c.c..
Occorre pure premettere che con il versamento del secondo acconto non vi è stata accettazione dell'opera da parte del committente, avendo lo stesso appaltatore riconosciuto i vizi e dimostrato disponibilità ad eliminarli, e che, d'altra parte, il rifiuto del committente di ricevere tali interventi correttivi meriterebbe una valutazione comparativa del comportamento delle parti volta ad accertare se sia contraria a buona fede la mancata cooperazione del committente rispetto al rimedio proposto dall'appaltatore, alla stregua tanto delle obbligazioni principali del contratto di appalto, quanto di quelle collaterali di collaborazione
Fatte tali necessarie precisazioni, appare dirimente verificare se sussistono i presupposti della risoluzione ai sensi dell'art. 1668 c.c., comma 2, e quindi se i vizi accertati in sede di siano tali da rendere del tutto CP_2 inadatta l'opera alla sua destinazione, sia quindi con riguardo alla parete attrezzata che rispetto alle porte.
Sul punto si rammenta, infatti, che a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa pag. 8 di 12 venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (Cass.
21188/2022). A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (Cass. 5250/2004).
Il rimedio risolutorio di cui al predetto art. 1668 c.c. si pone, quindi, come deroga alla previsione di cui all'art. 1455 c.c., richiedendo una inidoneità totale, ossia di gravità maggiore rispetto a quella della disciplina ordinaria.
Nel caso di specie deve escludersi che i vizi siano tali da comportare una inidoneità totale della parete attrezzata e di tutte le porte, trattandosi per la maggior parte, come si vedrà, di difetti estetici o comunque di difformità (vedi apertura ante;
verso apertura porte) che non annullano la funzionalità delle opere in questione, impedendone la normale utilità, e trattandosi di vizi facilmente eliminabili.
Peraltro, è la stessa allegazione del a risultare generica dal Pt_1 momento che costui non ha specificamente dedotto la completa inutilizzabilità dell'opera, essendosi lo stesso limitato a fondare le proprie lamentele su difetti estetici, asserendo che “L'opera risulta inadatta non solo in quanto difforme ed affetta da numerosi vizi, ma per di più in quanto risulta non gradevole alla vista, presentando opacità, gocciolamenti, presenza di siliconi, fuori squadra, imbarcamenti e tutto quanto dettagliatamente rilevato nella perizia effettuata in sede di ATP” ( cfr pag. 6 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1)
Giova ricordare infatti che incombe al committente l'onere probatorio in ordine la sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscono al committente di far valere il suo diritto (Cass. 5250/2004)
Muovendo poi dalla consulenza tecnica, le stesse risultanze del C.T.U. non propendono per l'assoluta inidoneità dell'opera compiuta (libreria + porte), laddove, quanto alla parete attrezzata, si è accertato che la struttura si presenta solida, stabile e montata in piano (pag. 3 CTU).
pag. 9 di 12 I difetti riscontrati (laccature e stuccature varie, impossibilità di avere un'apertura contemporanea delle ante, non essendo prevista una tolleranza di spazio necessario da permettere la rotazione dell'anta per un'apertura singola sia contemporaneamente all'anta continua sullo stesso fianco) non influiscono sulla complessiva idoneità della parete attrezzata, dovendosi escludere ad esempio che l'uso normale di una libreria comporti la necessità di aprire contemporaneamente le ante degli scomparti vicini.
Quanto alle nove porte fornite, la c.t.u. ha previsto il solo rifacimento della porta della cucina, perché il verso di apertura della stessa avrebbe comportato il pericolo di urto contro la finestra interna della cucina, e il rifacimento della porta di ingresso riscontrandone la difformità nel fatto che il vetro all'inglese sarebbe stato realizzato per tutta la altezza della porta ad eccezione dello zoccolo pieno di 8 cm, invece di lasciare in legno tutta la parte inferiore della porta.
Per le restanti porte invece il consulente ha previsto esclusivamente interventi conservativi.
Ora, non vi è dubbio che i lavori non siano stati svolti a regola d'arte, presentando diversi vizi e difformità e che l'appaltatore sia stato inadempiente alle proprie obbligazioni;
tuttavia, i vizi per come sono stati allegati e per la loro natura, in una visione d'insieme fondata su criteri oggettivi, non sono tali da escludere la totale funzionalità delle opere commissionate.
In sostanza detti difetti, lungi dall'essere tali da rendere l'opera totalmente inidonea all'uso, ben avrebbero potuto legittimare (solo) un'azione manutentiva ai sensi dell'art. 1668 co. 1 c.c. o di riduzione del prezzo, domande non svolte dal , che ha chiesto e ribadito la sola Pt_1 risoluzione del contratto.
Da ciò deriva anche il rigetto della domanda risarcitoria. Deve infatti richiamarsi la giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione (Cass. 18578/2018).
Pertanto, avendo parte attrice svolto l'azione di risarcimento in correlazione con la domanda di risoluzione e non con una domanda manutentiva ed essendo infondata la domanda di risoluzione, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria. Visto quanto precede, risulta poi irrilevante l'eventuale accertamento del ritardo accumulato nella consegna dell'opere, non avendo svolto l'appellante alcuna domanda in tal senso, e non potendo, comunque, un eventuale accertamento dell'inadempimento rispetto al termine, pure pag. 10 di 12 differito dallo stesso , condurre ad un diverso esito, in difetto dei Pt_1 presupposti di cui all'art. 1668 comma 2. Quanto, infine, alle richieste istruttorie, le stesse sono inammissibili, dal momento che l'appellante non ha proposto uno specifico motivo di appello relativamente al rigetto delle istanze istruttorie disattese dal Tribunale, limitandosi a riproporre le stesse richiamando gli atti del giudizio di primo grado, dovendo rammentarsi che la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado, come avvenuto nella specie (cfr. Cass.
n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la sentenza, tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti che precedono, va confermata, avendo il Tribunale correttamente escluso l'esistenza di vizi di cui all'art. 1668 c.c., comma 2, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione e della collegata domanda di risarcimento. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Quanto alla domanda, proposta da , di condanna per lite Pt_1 temeraria dell'appellata non sussistono i presupposti stante la non soccombenza della società e il rigetto dell'appello.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 26.001,00 a
€ 52.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12), deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza n. 4085/2022,
[...] Controparte_1 pubblicata il 10/03/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 4085 del 2022 del Tribunale di Roma;
pag. 11 di 12 2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui Controparte_1
€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione delle spese in favore degli avv.ti
Ettore Margherita e Marco Saverio Montanari, dichiaratisi antistatari;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 04/04/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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