CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 607/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 28/02/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1099/2024, pubblicata il 26.01.2024 e notificata in data 30.012024.
TRA
e Parte_1 Parte_2
[...]
CONTRO
IL Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1099/2024, pubblicata il
26.01.2024, in materia di CONDOMINIO
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 12 nel merito e in via principale: dato atto ed accertata l'esistenza dei fenomeni di rigurgiti fognari e miasmi che hanno interessato, a più riprese, l'appartamento dei SI.ri e la Pt_1 loro imputabilità all'impianto di scarico fognario condominiale dato atto ed accertato altresì che l'impianto condominiale non è conforme a norme di legge, così come i lavori approvati nell'impugnata delibera non sono conformi alla normativa vigente, dichiarare nulla e/o annullare l'impugnata delibera del del 16.9.2020 Controparte_2 e per l'effetto condannare il convenuto ad eseguire le opere che si rendano CP_1 necessarie al fini della definitiva eliminazione di tali fenomeni con le modalità indicate dal
Consulente del Condominio Ing. Per_1
sempre in via principale e nel merito: dato atto ed accertata in ogni caso la responsabilità del per tali rigurgiti fognari condannare il convenuto a risarcire tutti CP_1 CP_1
i danni subiti e subendi dai condomini SI.ri così quantificati: € 6.750,00 per i Pt_1 ripristino del locale bagno, € 4.000,00 per i danni derivati dal limitato utilizzo del servizio igienico da parte del IG. e per l'attività di pulizia e sanificazione, € 1.500,00 Parte_2 oltre rimborso forfettario CPA ed IVA per le spese legali stragiudiziali sostenute dal settembre 2019 al settembre 2020 o la diversa somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia.
Confermare, in ogni caso, il capo della sentenza che ha rigettato la domanda inerente la richiesta di decadenza dall'azione ex art. 1137 c.c. che ha visto soccombente sul punto il in primo grado. CP_1
in via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze e con gli indicati testi:
1) vero che nel 2003 terminavano i lavori di rifacimento del bagno nell'appartamento dei SI.ri con l'installazione di uno scalda salviette in luogo dei caloriferi, eseguito un muro in Pt_1 vetrocemento a ridosso della vasca da bagno, cambiate le piastrelle, i sanitari e il lavandino con uno specchio;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
2) vero che in data 8.3.2020, durante una sua visita presso l'appartamento dei SI.ri , Pt_1 ha sentito un forte odore di fogna che rendeva l'aria irrespirabile tanto da dover restare a parlare sul balcone e, poco dopo, ha dovuto far ritorno a casa stante l'impossibilità della situazione;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
3) vero che nell'appartamento ove abita con suo marito IG. vi è da almeno Parte_2 quattro anni un persistente e giornaliero odore di fogna;
Si cita a testimone sulla circostanza:
pagina 2 di 12 - , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
4) vero che ancora in data 23.7.2021 nel corso di una visita ha notato che persisteva un forte odore di fogna;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
5) vero che il 26.7.2021 era al telefono con la IG.ra moglie del IG. Testimone_4 Parte_2
, proprio mentre gorgogliavano gli scarichi e li ha potuti vedere in videocomunicazione
[...] di persona;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
6) vero che, durante l'anno 2020, ha avuto modo di vedere, almeno cinque volte, presso l'abitazione del IG. , fuoriuscita di liquami dagli scarichi uniti a un forte Parte_2 odore di fogna che rendeva l'aria irrespirabile;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI); Tes_3
7) vero che, durante l'anno 2020, vi sono stati presso l'abitazione ove abita con suo marito IG. , fuoriuscita di liquami dagli scarichi uniti a un forte odore di Parte_2 fogna che rendeva l'aria irrespirabile;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Santa Maria Bambina n.6, EL (MI); Testimone_4
8) vero che i SI.ri e hanno dovuto comprare e installare un WC chimico Pt_1 Tes_4 poiché la frequenza di questi episodi di fuoriuscita dei liquami rendeva impossibile l'utilizzo del WC collegato all'impianto fognario;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
9) vero che i SI.ri e hanno dovuto comprare e installare un WC chimico Pt_1 Tes_4 poiché la frequenza di questi episodi di fuoriuscita dei liquami rendeva impossibile l'utilizzo del WC collegato all'impianto fognario;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- , EL (MI); Testimone_4 Controparte_1
10) vero che ha avuto modo di verificare gli stessi episodi di fuoriuscita di liquami dagli scarichi dei bagni anche in data 26.7.2021 e 22.8.2021 che hanno reso l'appartamento inagibile;
pagina 3 di 12 Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
11) vero che ha avuto modo di verificare di persona durante la fuoriuscita di liquami a fine agosto 2020 che gli stessi hanno invaso fino a metà del corridoio;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
12) vero che durante la fuoriuscita di materiale fognario vedeva anche insetti e animali uscire dagli scarichi e stazionare nella vasca da bagno o nel bidet;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
13) vero che durante le fuoriuscite più copiose di liquami verificatesi cinque volte tra maggio e settembre 2020 i coniugi e si sono dovuti trasferire a vivere nel camper di Pt_1 Tes_4 proprietà dell'attore;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI); Tes_3
14) vero che durante le fuoriuscite più copiose di liquami verificatesi cinque volte tra maggio e settembre 2020 i coniugi e si sono dovuti trasferire a vivere nel camper di Pt_1 Tes_4 proprietà dell'attore;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
15) vero che quando si reca a casa dei SI.ri negli ultimi quattro anni, vi è un Pt_1 persistente odore di fogna;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
16) vero che le fotografie sub doc. 16, 17, 18, 19 e 28 che si rammostrano, sono riferibili al locale bagno dell'immobile di proprietà dei SI.ri . Pt_1
pagina 4 di 12 Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
Si chiede altresì l'ammissione di CTU per la valutazione dei danni e i vizi presenti nel locale bagno degli attori.
Per quanto riguarda i vizi all'impianto condominiale e i lavori necessari per la messa a norma, la scrivente difesa aderisce alla relazione di parte del tecnico nominato dal Condominio, Ing.
depositata sub doc. 9. Per_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede comunque ammettersi alla prova contraria sulle capitolazioni di controparte nn. 1, 3, 4, 5 e 6 con i testi indicati nella memoria n.2:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI); Tes_3
- , EL (MI). Testimone_4 Controparte_1
La chiavetta USB contenete registrazioni video, già depositata in primo grado sub doc. 19, in un formato non compatibile con le specifiche tecniche di cui al D.M. 44/2011, e pertanto con l'invio telematico, verrà depositata a seguito dell'iscrizione a ruolo nella sezione designanda della cancelleria della Corte d'Appello a cura della scrivente difesa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, nonché delle spese di mediazione queste ultime pari complessivi € 1.600,00 più spese di avvio della mediazione (€ 292,80) oltre rimborso forfettario CPA ed IVA.
In via subordinata ed in punto spese, in caso di mancato accoglimento delle domande formulate nel merito nel presente grado di appello, compensare in tutto o in parte le spese legali del giudizio di primo grado per i motivi indicati in narrativa (punto 5).
Per IL Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare:
Nel merito: respingere, per tutti i motivi esposti, tutte le domande svolte dagli appellanti nei confronti del perché infondate in fatto e in Controparte_3 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1099/2024 pubblicata il 26/01/2024 Rep. 772/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.ssa Folci;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
In via istruttoria: non ammettersi le prove ex adverso dedotte, né la CTU essendo la causa già sufficientemente istruita. Nella denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenga la causa pagina 5 di 12 sufficientemente istruita, l'odierna difesa, senza che ciò implichi inversione alcuna dell'onere della prova, insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi di primo grado e a verbale, nonché ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che solo durante gli eventi piovosi di straordinaria intensità si possono verificare eventuali fuoriuscite di miasmi e odori”;
2) “Vero che i lavori di cui al preventivo che si rammostra sono stati decisi previa votazione da parte dell'Assemblea a fronte della prospettazione e descrizione anche di altri interventi”;
3) “Vero che la fuoriuscita di liquami dai sanitari e/o dalla vasca da bagno può essere evitata mediante l'inserimento di un apposito tappo nel buco di scarico”;
4) “Vero che la pressione dei rigurgiti dai sanitari è insufficiente per far saltare il tappo posto a chiusura degli scarichi dei sanitari”;
5) “Vero che i sigg.ri hanno omesso di tappare i buchi di scarico dei propri sanitari Pt_1 durante gli eventi di rigurgito”;
6) “Vero che è sufficiente aerare i locali del bagno per far svanire gli odori”;
7) “Vero che in occasione di forti precipitazioni anche altri condomini posti ai piani superiori hanno un ritorno di odori dovuti allo svuotamento dei sifoni”;
8) “Vero che chiudendo gli scarichi delle proprie utenze si evita ad eventuali odori provenienti dai tubi di scarico di entrare nel proprio appartamento”.
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
Ing. con Studio in EL (MI) Via Verdi, 28; Per_2 residente in [...]. Testimone_5 Si chiede sin d'ora di essere ammessi con gli stessi testi sopra indicati alla prova contraria sui capitoli di prova formulati ex adverso, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2021, i sigg. e ("i Pt_1 Parte_2
") convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Pt_1 Controparte_2
, sito in EL ("il ) chiedendo, previa sospensione della
[...] CP_1 delibera assembleare del 16 settembre 2020, che venisse dichiarata l'annullabilità e/o la nullità della suddetta delibera.
In relazione a detta delibera gli attori contestavano la decisione dell'assemblea di consentire dei lavori tecnicamente inadeguati e non risolutivi dei problemi condominiali, oltre a differire dalla soluzione prospettata dal tecnico incaricato dal Inoltre, lamentavano l'assenza del CP_1 preventivo della CML tra gli allegati all'ordine del giorno e alla delibera.
Pertanto, chiedevano previo accertamento della presenza di rigurgiti fognari che avrebbero danneggiato il loro immobile, nonché previa verifica della non conformità dell'impianto di pagina 6 di 12 scarico condominiale alle normative vigenti, la sospensione della delibera assembleare del 16 settembre 2020 e, nel merito, la sua nullità e/o annullabilità, sostenendo che i lavori deliberati sarebbero non conformi alla legge e inidonei a risolvere il problema.
Infine, chiedevano la condanna del all'esecuzione delle opere necessarie per CP_1 eliminare definitivamente i rigurgiti fognari e i cattivi odori, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.750,00.
Si costituiva in giudizio il contestando la pretesa attrice e chiedendone il rigetto. CP_1
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva definita con sentenza n. 1099/2024 pubblicata in data
30/01/2024, resa ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande attoree in quanto infondate confermando pertanto la delibera assembleare impugnata e condannava gli attori alle spese di primo grado in favore del CP_1
Il presente giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello i sig. deducendo i seguenti motivi Pt_1 così rubricati:
1. Nullità della sentenza per mancata indicazione delle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 132 n. 3 c.p.c. e influenza dell'omissione sulla motivazione.
2. Nullità/annullabilità della sentenza per mancanza di una benché minima motivazione sulle domande ed eccezioni formulate dagli attori.
3. Nullità della sentenza per mancata ammissione di mezzi di prova diretti a dimostrare punti decisivi della controversia (c.d. vizio di attività).
4. Sulle domande proposte in 1° grado di cui si chiede l'accoglimento in questa sede.
5. Sulla liquidazione delle spese.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto da parte appellante, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 1099/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 21.01.2025 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
I primi due motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 7 di 12 Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'omissione da parte del giudice di primo grado della trascrizione delle conclusioni delle parti nel corpo della sentenza, requisito richiesto dall'art. 132 n. 3 c.p.c., sostenendo che tale mancanza condurrebbe alla nullità della sentenza impugnata in quanto avrebbe comportato un'evidente e palese omissione di pronuncia sulle domande e sulle eccezioni degli attori mancando una sia pur minima motivazione in riferimento alle domande indicate dagli attori.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto nulla o annullabile per mancanza della motivazione sulle domande ed eccezioni attoree laddove il giudice non avrebbe rilevato che l'intervento straordinario oggetto della delibera sarebbe contrario alla legge e in contraddizione con il rimedio indicato dal tecnico incaricato dal per risolvere il problema del rigurgito di acque reflue e odori sgradevoli e che CP_1 pertanto sarebbe nulla o annullabile la delibera adottata poiché autorizzerebbe un'opera contraria a norme imperative, oltre a essere viziata da eccesso di potere e abuso del diritto, avendo arrecato un grave pregiudizio sia ai singoli condomini sia all'intera compagine
CP_4
I motivi non possono che essere disattesi.
In primo luogo, l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte.
Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. n. 12864 del
22/06/2015).
Dalla lettura della sentenza, nella sua integralità, è evidente che non vi sia stata alcuna omissione nell'esame delle domande, non mancando in concreto una decisione sulle domande svolte da parte attrice
Infatti, sebbene il giudice di primo grado abbia brevemente argomentato non manca una decisione sulle domande svolte da parte attrice, dunque nel caso di specie non può ritenersi integrato un vizio di omessa pronuncia per il quale, come anche più volte rilevato dalla Suprema
Corte, “non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass.
29 gennaio 2021, n. 2151)” (Cass. 7 aprile 2022, n. 11319).
Infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche senza che vengano esaminate e risolte tutte le questioni dedotte dalle parti nell'ottica di una contrazione della durata del processo e, conseguentemente, un risparmio di pagina 8 di 12 risorse giudiziarie ed energie processuali. Pertanto, in applicazione del suddetto principio il giudice non è sottoposto a vincolo di completezza che lo costringa a ricostruire tutta la vicenda materiale e a risolvere tutti i punti in contestazione.
È noto, infatti, che “secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse” (cfr. Cass. n. 5583/11 e n. 7662/2020).
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto nulla per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dagli attori nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. al che avrebbero potuto dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e i danni prodotti al fine della prova del danno risarcibile.
Il motivo è infondato.
Le prove di cui chiedono l'ammissione gli appellanti trattano elementi ampiamente dimostrati a mezzo delle prove precostituite e dei documenti prodotti, ai quali è stato fatto ampio riferimento, sì da rendere irrilevanti le prove dedotte sul punto in quanto nel caso di specie il
Giudice ha ritenuto la causa di natura documentale.
In ogni caso l'ammissione di mezzi di prova spetta all'iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito che ha, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 2017).
Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass., sez. 3, sent. n. 14611 del 2005).
Con il quarto motivo d'appello, gli appellanti chiedono l'accoglimento delle domande promosse in primo grado.
pagina 9 di 12 In particolare, ribadiscono le censure mosse contro la sentenza di primo grado e reiterano la richiesta di accoglimento delle proprie pretese, contestando la delibera assembleare straordinaria del 16 settembre 2020, che ritengono adottata in violazione di norme imperative di legge, come l'art. 57 del Regolamento del Servizio Idrico del Comune di EL, il
Regolamento della Regione Lombardia 6/2019 e le disposizioni di CAP Holding. La delibera affrontava un problema di riflusso di liquami negli immobili di alcuni condomini, tra cui gli appellanti, ma adottava una soluzione economica e non conforme alla normativa, ignorando le indicazioni tecniche che prescrivevano la separazione tra acque bianche e nere, unica soluzione risolutiva e obbligatoria per legge. Gli appellanti evidenziano che la delibera non era corredata da un progetto o preventivo idonei e rispondeva esclusivamente all'interesse della maggioranza dei condomini, non toccati dal problema, configurando così violazione di legge, eccesso di potere e abuso del diritto. Sul piano risarcitorio, gli appellanti sottolineano che i danni derivanti dalla situazione (risalita di liquami, insetti, miasmi insopportabili) sono stati ampiamente documentati tramite prove video, foto e perizia tecnica, e ribadiscono la richiesta di CTU per quantificare i danni, reiterando le richieste istruttorie e risarcitorie già formulate in primo grado.
Tale motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha dato atto che la delibera oggetto del presente giudizio è stata adottata nel rispetto del regolamento di condominio e delle norme di legge;
pertanto, la scelta dell'assemblea di provvedere alla risoluzione del problema causato dal rigurgito fognario mediante la realizzazione di un intervento di distaccamento del bagno dei tramite linea dedicata Pt_1 non era suscettibile di censura.
Si tratta di opera di manutenzione straordinaria per cui è necessaria delibera assembleare che nel caso in esame ha deciso di procedere per la soluzione ad oggi contestata a seguito dell'ampia dell'illustrazione delle risultanze tecniche della perizia e dei propri sopralluoghi problema da parte del tecnico nominato dal CP_1
La scelta, nei limiti esposti, è discrezionale e non sottoponibile a vaglio giurisdizionale.
Chiarisce infatti la S.C. che in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto CP_1 in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5061 del 25/2/2020, Rv. 657265), e, in particolare, esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni (id. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 20135 del 17/8/2017,
Rv. 645763).
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado la mancata allegazione dei preventivi non costituisce motivo di annullabilità, essendo sufficiente che nell'ordine del pagina 10 di 12 giorno, siano indicati in modo comprensibile gli argomenti da trattare, come nel caso di specie.
Dunque, anche sotto questo aspetto la delibera risulta valida ed efficace.
Circa la richiesta di risarcimento del danno, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non emerge alcun nesso causale tra i problemi lamentati dagli attori e l'assenza di una separazione tra le acque nere e quelle meteoriche.
In particolare, dal 1973 al 2021 l'attore ha lamentato tre singoli episodi di rigurgito fognario (nell'estate del 2018, 2019 e 2020), evidenza che ne conferma il carattere occasionale ed eccezionale. Inoltre, come emerso dalla relazione tecnica dell'ingegnere nominato dal tali episodi si sono verificati esclusivamente in concomitanza con precipitazioni CP_1 di particolare intensità. Pertanto, la mera non conformità della rete fognaria alla normativa vigente non è di per sé sufficiente a configurare il nesso eziologico richiesto dall'art. 2051 c.c. per l'affermazione della responsabilità del CP_1
Con il quinto motivo d'appello gli appellanti lamentano l'errata liquidazione delle spese compiute dal giudice di primo grado.
Infatti, ai sensi dei sig. avrebbe errato il giudice di primo grado nel liquidare Pt_1 totalmente le spese in favore del convenuto, nonostante la soccombenza della domanda di decadenza attori dall'azione di impugnazione della delibera assembleare e l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione avanzate da il che comporterebbe una CP_1 rivisitazione della sentenza in punto di spese legali.
Tale motivo di appello è infondato.
La decisione del giudice di primo grado in merito alla liquidazione delle spese deve essere confermata, in quanto conforme al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e ai più recenti orientamenti della Suprema Corte. Secondo la Cassazione, la soccombenza reciproca si configura solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o di una domanda articolata in più capi, alcuni dei quali accolti e altri rigettati, mentre l'accoglimento parziale di una domanda unica non determina automaticamente una soccombenza reciproca idonea a giustificare una compensazione delle spese (Cass. n. 32061/2022). Nel caso di specie, la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dal non incide sull'esito CP_1 complessivo del giudizio, che ha visto il rigetto delle domande principali degli attori. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per una compensazione, risultando corretta la condanna degli appellanti alla refusione integrale delle spese di lite in favore del CP_1
In conclusione, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1099/2024 pubblicata in data 30.01.2024 dal Tribunale di Milano così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna e in solido al pagamento in favore del Pt_1 Parte_2 CP_1 appellato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei sig. Pt_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 28/02/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1099/2024, pubblicata il 26.01.2024 e notificata in data 30.012024.
TRA
e Parte_1 Parte_2
[...]
CONTRO
IL Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1099/2024, pubblicata il
26.01.2024, in materia di CONDOMINIO
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 12 nel merito e in via principale: dato atto ed accertata l'esistenza dei fenomeni di rigurgiti fognari e miasmi che hanno interessato, a più riprese, l'appartamento dei SI.ri e la Pt_1 loro imputabilità all'impianto di scarico fognario condominiale dato atto ed accertato altresì che l'impianto condominiale non è conforme a norme di legge, così come i lavori approvati nell'impugnata delibera non sono conformi alla normativa vigente, dichiarare nulla e/o annullare l'impugnata delibera del del 16.9.2020 Controparte_2 e per l'effetto condannare il convenuto ad eseguire le opere che si rendano CP_1 necessarie al fini della definitiva eliminazione di tali fenomeni con le modalità indicate dal
Consulente del Condominio Ing. Per_1
sempre in via principale e nel merito: dato atto ed accertata in ogni caso la responsabilità del per tali rigurgiti fognari condannare il convenuto a risarcire tutti CP_1 CP_1
i danni subiti e subendi dai condomini SI.ri così quantificati: € 6.750,00 per i Pt_1 ripristino del locale bagno, € 4.000,00 per i danni derivati dal limitato utilizzo del servizio igienico da parte del IG. e per l'attività di pulizia e sanificazione, € 1.500,00 Parte_2 oltre rimborso forfettario CPA ed IVA per le spese legali stragiudiziali sostenute dal settembre 2019 al settembre 2020 o la diversa somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia.
Confermare, in ogni caso, il capo della sentenza che ha rigettato la domanda inerente la richiesta di decadenza dall'azione ex art. 1137 c.c. che ha visto soccombente sul punto il in primo grado. CP_1
in via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze e con gli indicati testi:
1) vero che nel 2003 terminavano i lavori di rifacimento del bagno nell'appartamento dei SI.ri con l'installazione di uno scalda salviette in luogo dei caloriferi, eseguito un muro in Pt_1 vetrocemento a ridosso della vasca da bagno, cambiate le piastrelle, i sanitari e il lavandino con uno specchio;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
2) vero che in data 8.3.2020, durante una sua visita presso l'appartamento dei SI.ri , Pt_1 ha sentito un forte odore di fogna che rendeva l'aria irrespirabile tanto da dover restare a parlare sul balcone e, poco dopo, ha dovuto far ritorno a casa stante l'impossibilità della situazione;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
3) vero che nell'appartamento ove abita con suo marito IG. vi è da almeno Parte_2 quattro anni un persistente e giornaliero odore di fogna;
Si cita a testimone sulla circostanza:
pagina 2 di 12 - , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
4) vero che ancora in data 23.7.2021 nel corso di una visita ha notato che persisteva un forte odore di fogna;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
5) vero che il 26.7.2021 era al telefono con la IG.ra moglie del IG. Testimone_4 Parte_2
, proprio mentre gorgogliavano gli scarichi e li ha potuti vedere in videocomunicazione
[...] di persona;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
6) vero che, durante l'anno 2020, ha avuto modo di vedere, almeno cinque volte, presso l'abitazione del IG. , fuoriuscita di liquami dagli scarichi uniti a un forte Parte_2 odore di fogna che rendeva l'aria irrespirabile;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI); Tes_3
7) vero che, durante l'anno 2020, vi sono stati presso l'abitazione ove abita con suo marito IG. , fuoriuscita di liquami dagli scarichi uniti a un forte odore di Parte_2 fogna che rendeva l'aria irrespirabile;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Santa Maria Bambina n.6, EL (MI); Testimone_4
8) vero che i SI.ri e hanno dovuto comprare e installare un WC chimico Pt_1 Tes_4 poiché la frequenza di questi episodi di fuoriuscita dei liquami rendeva impossibile l'utilizzo del WC collegato all'impianto fognario;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
9) vero che i SI.ri e hanno dovuto comprare e installare un WC chimico Pt_1 Tes_4 poiché la frequenza di questi episodi di fuoriuscita dei liquami rendeva impossibile l'utilizzo del WC collegato all'impianto fognario;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- , EL (MI); Testimone_4 Controparte_1
10) vero che ha avuto modo di verificare gli stessi episodi di fuoriuscita di liquami dagli scarichi dei bagni anche in data 26.7.2021 e 22.8.2021 che hanno reso l'appartamento inagibile;
pagina 3 di 12 Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
11) vero che ha avuto modo di verificare di persona durante la fuoriuscita di liquami a fine agosto 2020 che gli stessi hanno invaso fino a metà del corridoio;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
12) vero che durante la fuoriuscita di materiale fognario vedeva anche insetti e animali uscire dagli scarichi e stazionare nella vasca da bagno o nel bidet;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
13) vero che durante le fuoriuscite più copiose di liquami verificatesi cinque volte tra maggio e settembre 2020 i coniugi e si sono dovuti trasferire a vivere nel camper di Pt_1 Tes_4 proprietà dell'attore;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI); Tes_3
14) vero che durante le fuoriuscite più copiose di liquami verificatesi cinque volte tra maggio e settembre 2020 i coniugi e si sono dovuti trasferire a vivere nel camper di Pt_1 Tes_4 proprietà dell'attore;
Si cita a testimone sulla circostanza:
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
15) vero che quando si reca a casa dei SI.ri negli ultimi quattro anni, vi è un Pt_1 persistente odore di fogna;
Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI) Tes_3
16) vero che le fotografie sub doc. 16, 17, 18, 19 e 28 che si rammostrano, sono riferibili al locale bagno dell'immobile di proprietà dei SI.ri . Pt_1
pagina 4 di 12 Si citano a testimonio sulla circostanza:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- , EL (MI) Testimone_4 Controparte_1
Si chiede altresì l'ammissione di CTU per la valutazione dei danni e i vizi presenti nel locale bagno degli attori.
Per quanto riguarda i vizi all'impianto condominiale e i lavori necessari per la messa a norma, la scrivente difesa aderisce alla relazione di parte del tecnico nominato dal Condominio, Ing.
depositata sub doc. 9. Per_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede comunque ammettersi alla prova contraria sulle capitolazioni di controparte nn. 1, 3, 4, 5 e 6 con i testi indicati nella memoria n.2:
- Via Risorgimento n. 41, IS (MB); Testimone_1
- Via Palermo n. 8 EL (MI); Testimone_2
- Via Ugo La Malfa n. 13/F, IE RO (MI); Tes_3
- , EL (MI). Testimone_4 Controparte_1
La chiavetta USB contenete registrazioni video, già depositata in primo grado sub doc. 19, in un formato non compatibile con le specifiche tecniche di cui al D.M. 44/2011, e pertanto con l'invio telematico, verrà depositata a seguito dell'iscrizione a ruolo nella sezione designanda della cancelleria della Corte d'Appello a cura della scrivente difesa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, nonché delle spese di mediazione queste ultime pari complessivi € 1.600,00 più spese di avvio della mediazione (€ 292,80) oltre rimborso forfettario CPA ed IVA.
In via subordinata ed in punto spese, in caso di mancato accoglimento delle domande formulate nel merito nel presente grado di appello, compensare in tutto o in parte le spese legali del giudizio di primo grado per i motivi indicati in narrativa (punto 5).
Per IL Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare:
Nel merito: respingere, per tutti i motivi esposti, tutte le domande svolte dagli appellanti nei confronti del perché infondate in fatto e in Controparte_3 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1099/2024 pubblicata il 26/01/2024 Rep. 772/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.ssa Folci;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
In via istruttoria: non ammettersi le prove ex adverso dedotte, né la CTU essendo la causa già sufficientemente istruita. Nella denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenga la causa pagina 5 di 12 sufficientemente istruita, l'odierna difesa, senza che ciò implichi inversione alcuna dell'onere della prova, insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi di primo grado e a verbale, nonché ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che solo durante gli eventi piovosi di straordinaria intensità si possono verificare eventuali fuoriuscite di miasmi e odori”;
2) “Vero che i lavori di cui al preventivo che si rammostra sono stati decisi previa votazione da parte dell'Assemblea a fronte della prospettazione e descrizione anche di altri interventi”;
3) “Vero che la fuoriuscita di liquami dai sanitari e/o dalla vasca da bagno può essere evitata mediante l'inserimento di un apposito tappo nel buco di scarico”;
4) “Vero che la pressione dei rigurgiti dai sanitari è insufficiente per far saltare il tappo posto a chiusura degli scarichi dei sanitari”;
5) “Vero che i sigg.ri hanno omesso di tappare i buchi di scarico dei propri sanitari Pt_1 durante gli eventi di rigurgito”;
6) “Vero che è sufficiente aerare i locali del bagno per far svanire gli odori”;
7) “Vero che in occasione di forti precipitazioni anche altri condomini posti ai piani superiori hanno un ritorno di odori dovuti allo svuotamento dei sifoni”;
8) “Vero che chiudendo gli scarichi delle proprie utenze si evita ad eventuali odori provenienti dai tubi di scarico di entrare nel proprio appartamento”.
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
Ing. con Studio in EL (MI) Via Verdi, 28; Per_2 residente in [...]. Testimone_5 Si chiede sin d'ora di essere ammessi con gli stessi testi sopra indicati alla prova contraria sui capitoli di prova formulati ex adverso, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2021, i sigg. e ("i Pt_1 Parte_2
") convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Pt_1 Controparte_2
, sito in EL ("il ) chiedendo, previa sospensione della
[...] CP_1 delibera assembleare del 16 settembre 2020, che venisse dichiarata l'annullabilità e/o la nullità della suddetta delibera.
In relazione a detta delibera gli attori contestavano la decisione dell'assemblea di consentire dei lavori tecnicamente inadeguati e non risolutivi dei problemi condominiali, oltre a differire dalla soluzione prospettata dal tecnico incaricato dal Inoltre, lamentavano l'assenza del CP_1 preventivo della CML tra gli allegati all'ordine del giorno e alla delibera.
Pertanto, chiedevano previo accertamento della presenza di rigurgiti fognari che avrebbero danneggiato il loro immobile, nonché previa verifica della non conformità dell'impianto di pagina 6 di 12 scarico condominiale alle normative vigenti, la sospensione della delibera assembleare del 16 settembre 2020 e, nel merito, la sua nullità e/o annullabilità, sostenendo che i lavori deliberati sarebbero non conformi alla legge e inidonei a risolvere il problema.
Infine, chiedevano la condanna del all'esecuzione delle opere necessarie per CP_1 eliminare definitivamente i rigurgiti fognari e i cattivi odori, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.750,00.
Si costituiva in giudizio il contestando la pretesa attrice e chiedendone il rigetto. CP_1
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva definita con sentenza n. 1099/2024 pubblicata in data
30/01/2024, resa ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande attoree in quanto infondate confermando pertanto la delibera assembleare impugnata e condannava gli attori alle spese di primo grado in favore del CP_1
Il presente giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello i sig. deducendo i seguenti motivi Pt_1 così rubricati:
1. Nullità della sentenza per mancata indicazione delle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 132 n. 3 c.p.c. e influenza dell'omissione sulla motivazione.
2. Nullità/annullabilità della sentenza per mancanza di una benché minima motivazione sulle domande ed eccezioni formulate dagli attori.
3. Nullità della sentenza per mancata ammissione di mezzi di prova diretti a dimostrare punti decisivi della controversia (c.d. vizio di attività).
4. Sulle domande proposte in 1° grado di cui si chiede l'accoglimento in questa sede.
5. Sulla liquidazione delle spese.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto da parte appellante, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 1099/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 21.01.2025 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
I primi due motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 7 di 12 Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'omissione da parte del giudice di primo grado della trascrizione delle conclusioni delle parti nel corpo della sentenza, requisito richiesto dall'art. 132 n. 3 c.p.c., sostenendo che tale mancanza condurrebbe alla nullità della sentenza impugnata in quanto avrebbe comportato un'evidente e palese omissione di pronuncia sulle domande e sulle eccezioni degli attori mancando una sia pur minima motivazione in riferimento alle domande indicate dagli attori.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto nulla o annullabile per mancanza della motivazione sulle domande ed eccezioni attoree laddove il giudice non avrebbe rilevato che l'intervento straordinario oggetto della delibera sarebbe contrario alla legge e in contraddizione con il rimedio indicato dal tecnico incaricato dal per risolvere il problema del rigurgito di acque reflue e odori sgradevoli e che CP_1 pertanto sarebbe nulla o annullabile la delibera adottata poiché autorizzerebbe un'opera contraria a norme imperative, oltre a essere viziata da eccesso di potere e abuso del diritto, avendo arrecato un grave pregiudizio sia ai singoli condomini sia all'intera compagine
CP_4
I motivi non possono che essere disattesi.
In primo luogo, l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte.
Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. n. 12864 del
22/06/2015).
Dalla lettura della sentenza, nella sua integralità, è evidente che non vi sia stata alcuna omissione nell'esame delle domande, non mancando in concreto una decisione sulle domande svolte da parte attrice
Infatti, sebbene il giudice di primo grado abbia brevemente argomentato non manca una decisione sulle domande svolte da parte attrice, dunque nel caso di specie non può ritenersi integrato un vizio di omessa pronuncia per il quale, come anche più volte rilevato dalla Suprema
Corte, “non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass.
29 gennaio 2021, n. 2151)” (Cass. 7 aprile 2022, n. 11319).
Infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche senza che vengano esaminate e risolte tutte le questioni dedotte dalle parti nell'ottica di una contrazione della durata del processo e, conseguentemente, un risparmio di pagina 8 di 12 risorse giudiziarie ed energie processuali. Pertanto, in applicazione del suddetto principio il giudice non è sottoposto a vincolo di completezza che lo costringa a ricostruire tutta la vicenda materiale e a risolvere tutti i punti in contestazione.
È noto, infatti, che “secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse” (cfr. Cass. n. 5583/11 e n. 7662/2020).
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto nulla per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dagli attori nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. al che avrebbero potuto dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e i danni prodotti al fine della prova del danno risarcibile.
Il motivo è infondato.
Le prove di cui chiedono l'ammissione gli appellanti trattano elementi ampiamente dimostrati a mezzo delle prove precostituite e dei documenti prodotti, ai quali è stato fatto ampio riferimento, sì da rendere irrilevanti le prove dedotte sul punto in quanto nel caso di specie il
Giudice ha ritenuto la causa di natura documentale.
In ogni caso l'ammissione di mezzi di prova spetta all'iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito che ha, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 2017).
Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass., sez. 3, sent. n. 14611 del 2005).
Con il quarto motivo d'appello, gli appellanti chiedono l'accoglimento delle domande promosse in primo grado.
pagina 9 di 12 In particolare, ribadiscono le censure mosse contro la sentenza di primo grado e reiterano la richiesta di accoglimento delle proprie pretese, contestando la delibera assembleare straordinaria del 16 settembre 2020, che ritengono adottata in violazione di norme imperative di legge, come l'art. 57 del Regolamento del Servizio Idrico del Comune di EL, il
Regolamento della Regione Lombardia 6/2019 e le disposizioni di CAP Holding. La delibera affrontava un problema di riflusso di liquami negli immobili di alcuni condomini, tra cui gli appellanti, ma adottava una soluzione economica e non conforme alla normativa, ignorando le indicazioni tecniche che prescrivevano la separazione tra acque bianche e nere, unica soluzione risolutiva e obbligatoria per legge. Gli appellanti evidenziano che la delibera non era corredata da un progetto o preventivo idonei e rispondeva esclusivamente all'interesse della maggioranza dei condomini, non toccati dal problema, configurando così violazione di legge, eccesso di potere e abuso del diritto. Sul piano risarcitorio, gli appellanti sottolineano che i danni derivanti dalla situazione (risalita di liquami, insetti, miasmi insopportabili) sono stati ampiamente documentati tramite prove video, foto e perizia tecnica, e ribadiscono la richiesta di CTU per quantificare i danni, reiterando le richieste istruttorie e risarcitorie già formulate in primo grado.
Tale motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha dato atto che la delibera oggetto del presente giudizio è stata adottata nel rispetto del regolamento di condominio e delle norme di legge;
pertanto, la scelta dell'assemblea di provvedere alla risoluzione del problema causato dal rigurgito fognario mediante la realizzazione di un intervento di distaccamento del bagno dei tramite linea dedicata Pt_1 non era suscettibile di censura.
Si tratta di opera di manutenzione straordinaria per cui è necessaria delibera assembleare che nel caso in esame ha deciso di procedere per la soluzione ad oggi contestata a seguito dell'ampia dell'illustrazione delle risultanze tecniche della perizia e dei propri sopralluoghi problema da parte del tecnico nominato dal CP_1
La scelta, nei limiti esposti, è discrezionale e non sottoponibile a vaglio giurisdizionale.
Chiarisce infatti la S.C. che in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto CP_1 in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5061 del 25/2/2020, Rv. 657265), e, in particolare, esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni (id. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 20135 del 17/8/2017,
Rv. 645763).
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado la mancata allegazione dei preventivi non costituisce motivo di annullabilità, essendo sufficiente che nell'ordine del pagina 10 di 12 giorno, siano indicati in modo comprensibile gli argomenti da trattare, come nel caso di specie.
Dunque, anche sotto questo aspetto la delibera risulta valida ed efficace.
Circa la richiesta di risarcimento del danno, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non emerge alcun nesso causale tra i problemi lamentati dagli attori e l'assenza di una separazione tra le acque nere e quelle meteoriche.
In particolare, dal 1973 al 2021 l'attore ha lamentato tre singoli episodi di rigurgito fognario (nell'estate del 2018, 2019 e 2020), evidenza che ne conferma il carattere occasionale ed eccezionale. Inoltre, come emerso dalla relazione tecnica dell'ingegnere nominato dal tali episodi si sono verificati esclusivamente in concomitanza con precipitazioni CP_1 di particolare intensità. Pertanto, la mera non conformità della rete fognaria alla normativa vigente non è di per sé sufficiente a configurare il nesso eziologico richiesto dall'art. 2051 c.c. per l'affermazione della responsabilità del CP_1
Con il quinto motivo d'appello gli appellanti lamentano l'errata liquidazione delle spese compiute dal giudice di primo grado.
Infatti, ai sensi dei sig. avrebbe errato il giudice di primo grado nel liquidare Pt_1 totalmente le spese in favore del convenuto, nonostante la soccombenza della domanda di decadenza attori dall'azione di impugnazione della delibera assembleare e l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione avanzate da il che comporterebbe una CP_1 rivisitazione della sentenza in punto di spese legali.
Tale motivo di appello è infondato.
La decisione del giudice di primo grado in merito alla liquidazione delle spese deve essere confermata, in quanto conforme al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e ai più recenti orientamenti della Suprema Corte. Secondo la Cassazione, la soccombenza reciproca si configura solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o di una domanda articolata in più capi, alcuni dei quali accolti e altri rigettati, mentre l'accoglimento parziale di una domanda unica non determina automaticamente una soccombenza reciproca idonea a giustificare una compensazione delle spese (Cass. n. 32061/2022). Nel caso di specie, la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dal non incide sull'esito CP_1 complessivo del giudizio, che ha visto il rigetto delle domande principali degli attori. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per una compensazione, risultando corretta la condanna degli appellanti alla refusione integrale delle spese di lite in favore del CP_1
In conclusione, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1099/2024 pubblicata in data 30.01.2024 dal Tribunale di Milano così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna e in solido al pagamento in favore del Pt_1 Parte_2 CP_1 appellato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei sig. Pt_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 12 di 12