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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il IB, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2294/2022 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Sartini ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce all'atto di citazione depositato telematicamente in data 17.5.2022
ATTORE contro
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Baroni ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 28.6.2024
CONVENUTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
CONCLUSIONI
Precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025:
PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo IB adito, contrariis reiectis:
- accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 03.05.2021 tra il Sig. e la società , avente ad oggetto lavori di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 17
ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Sig. sito ad Ancona, Via dell'Industria n. 4, per Pt_1 grave inadempimento imputabile esclusivamente all'appaltatrice;
- condannare la società a restituire al Sig. tutte le Controparte_1 Parte_1 somme da questi versate in esecuzione del contratto di appalto, quantificate in € 13.397,32, oltre interessi;
- condannare la società al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Controparte_1
quantificati in complessivi € 19.720,91 o in quella maggiore o minore somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia;
- accertare che la società ha resistito in giudizio con mala fede e/o Controparte_1
colpa grave e per effetto condannarla, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore del Sig. Parte_1 degli ulteriori danni quantificati in € 10.000,00, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo IB adìto:
b) In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
in ordine alla produzione del ritardo imputato alla mancata presentazione delle Controparte_1 pratiche edilizie in quanto non imputabile alla convenuta e, per l'effetto, rigettare tutte le connesse domande pertinenti gli asseriti ritardi nel compimento delle lavorazioni.
c) Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni meglio esposte nelle premesse della comparsa di costituzione, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
d) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, accertare e dichiarare il diverso importo da restituire al Sig. nella misura che si riterrà provata Pt_1
o ritenuta equa e di giustizia;
e) nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, accertare e dichiarare maturata la penale contrattualmente dovuta alla da Controparte_1 parte del committente per ritardato pagamento delle fatture e, per l'effetto, compensare detto importo con quanto eventualmente riconosciuto a favore dell'attore.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 17 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato IB la (di seguito solo ) rappresentando e Controparte_1 Controparte_1
deducendo che:
-in data 3.5.2021 egli aveva concluso con la società convenuta un contratto di appalto (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione -come meglio indicati nella c.i.l.a. protocollata dal Comune di Ancona in data 9.9.2021, asseverata dalla progettista e direttrice dei lavori, Ing. (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione)- di un appartamento di sua Persona_1 proprietà, all'epoca allo stato grezzo (doc. n. 4 dell'atto di citazione), sito ad Ancona, in via
Dell'Industria n. 4;
-all'art. 5 le parti avevano stabilito la data di inizio lavori entro il 5.7.2021, con conclusione degli stessi nel termine di 75 giorni lavorativi (al più entro il 28.10.2021);
-all'art. 8 le parti avevano determinato il costo dei lavori in complessivi € 24.363,18 oltre iva, di cui €
390,00 per oneri relativi alla sicurezza, che il stante l'applicazione del cd. “sconto in fattura” Pt_1 previsto dall'art. 121 D.L. 34/2020, avrebbe dovuto corrispondere in misura pari al 50% del totale pattuito, con le seguenti modalità: versamento di un primo acconto, pari al 30%, alla sottoscrizione dell'accordo (€ 7.308,95 oltre iva) e di un secondo acconto a pari al 20%, al momento dell'inizio CP_3 delle demolizioni (€ 4.872,64 oltre iva);
-l'attore aveva provveduto al puntuale versamento degli importi pattuiti a proprio carico (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione);
-l'appaltatrice, di contro, aveva omesso la realizzazione integrale dell'opera;
-in particolare, la aveva realizzato solo alcune tracce murarie per l'impianto Controparte_1
elettrico su di alcune pareti (senza installazione di tubazioni, scatole per interruttori, cavi elettrici e scatole) e aveva abbattuto solo parzialmente dei tramezzi murari e il massetto del servizio igienico, eseguendo, peraltro, tutti i lavori in maniera errata, atteso che una parte delle tracce murarie veniva realizzata ad altezze o posizioni diverse rispetto al progetto, con conseguente loro inutilità e necessità di nuova esecuzione;
-secondo la consulenza di parte a firma del Geom. i lavori eseguiti al 26.1.2022 CP_4 potevano essere quantificati in €. 1.380,31 (doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), a fronte di un pagina 3 di 17 preventivo di €. 23.073,18 (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione);
-il aveva sollecitato più volte il completamento dell'opera alla , ricevendo Pt_1 Controparte_1 rassicurazioni verbali da parte dell'Ing. addetta e responsabile della filiale anconetana Persona_2
di , senza ottenere, poi, alcun risultato effettivo;
Controparte_1
-in data 20.12.2021, scaduto il termine per la consegna dell'opera, l'odierno attore, tramite il suo legale, aveva inviato a mezzo pec all'appaltatrice una diffida ad adempiere (docc. nn. 8 e 8bis allegati all'atto di citazione) in cui veniva concesso un nuovo termine per l'esecuzione dell'opera e la consegna dei lavori (14.1.2022);
-in data 2.2.2022, non avendo ricevuto riscontro alla missiva precedentemente inviata, il aveva Pt_1
inviato una nuova raccomandata dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della e riservandosi la quantificazione della richiesta di risarcimento dei danni subiti Controparte_1
(docc. nn. 9 e 9bis allegati all'atto di citazione);
-in data 11.2.2022, non avendo ricevuto riscontro neppure a tale missiva, il aveva inviato Pt_1 un'ulteriore raccomandata contenente la richiesta di restituzione delle somme versate dall'attore ed illegittimamente percepite dalla convenuta, nonché la richiesta di risarcimento dei danni subiti, per un ammontare complessivamente quantificato in € 30.000,00, oltre spese legali, con contestuale invito alla negoziazione assistita ex DL 132/2014 (docc. nn. 10 e 10bis allegati all'atto di citazione);
-l'odierna convenuta aveva aderito all'invito alla negoziazione assistita (docc. nn. 11 e 11bis allegati all'atto di citazione), che, tuttavia, aveva dato esito negativo, stante la mancata presentazione di reali proposte da parte della (doc. n. 12 allegato all'atto di citazione). Controparte_1
Sulla scorta dei predetti accadimenti, l'attore avanzava domanda di accertamento e dichiarazione della risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 3.5.2021, evidenziando che la gravità delle condotte tenute dalla convenuta doveva evincersi dal fatto che il aveva acquistato l'immobile da ristrutturare in data 3.3.2021 (doc. n. 13 allegata all'atto di Pt_1
citazione) con il preciso scopo di andarvi ad abitare, lasciando così la casa, di proprietà dell'E.r.a.p., ove aveva alloggiato in locazione assieme alla madre, deceduta in data 4.2.2021 (doc. n. 14 allegato all'atto di citazione);
Parte attrice chiedeva, altresì, la condanna della alla restituzione delle somme alla Controparte_1
pagina 4 di 17 stessa versate, pari ad €. 13.397,31 oltre interessi, nonché la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in complessivi € 9.720,91 a titolo di danno patrimoniale ed €
10.000,00 (o la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa) a titolo di danno non patrimoniale.
Tali poste di pregiudizio derivavano, secondo la prospettazione attorea, dai disagi vissuti dall'attore per la permanenza in locazione oltre i termini calcolati (doc. n.17 allegato all'atto di citazione), dal canone di locazione (€. 480,00 mensili) pagato tra la data di stipula del contratto (3.5.2021) e la sua risoluzione
(2.2.2022), oltreché quello pagato per il tempo della successiva esecuzione dei lavori da parte di altra impresa -quantificabile in 3 mesi- pari a complessivi €. 6.258,62 (doc. n. 18 allegato all'atto di citazione), dai costi sostenuti per la redazione della CTP pari ad €. 704,55 (doc. n. 19 allegato all'atto di citazione), dai costi sostenuti per l'attività di assistenza legale stragiudiziale quantificabili secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in €. 1.890,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, per un ammontare complessivo pari ad € 2.757,74, nonché, in generale, dallo stato di continua ansia e stress per la situazione venutasi a creare.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.
La convenuta evidenziava, in particolare, che nel contratto di appalto le parti avevano pattuito, all'art. 2, l'esplicita esclusione delle attività connesse alla presentazione delle pratiche amministrative in capo all'appaltatrice; nelle premesse era, infatti, indicato l'obbligo per il committente di consegnare, prima dell'inizio dei lavori, tutti i titoli abilitativi necessari al legittimo avvio degli stessi e, all'art. 8, il diritto della di sospendere le lavorazioni in caso di ritardo nel pagamento dei lavori e delle Controparte_1 forniture, con applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardato pagamento.
Deduceva quindi che il committente aveva presentato la c.i.l.a. solo in data 9.9.2021 (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), con conseguente autorizzazione all'inizio delle opere emessa solo in data
27.9.2021 e consequenziale necessità dell'appaltatrice di ricalendarizzare l'avvio dei lavori per esclusiva inerzia del committente e dell'Amministrazione comunale.
Si doleva, inoltre, del fatto che l'attore aveva pagato la nota proforma nr. 29826 (doc. n. 4 allegato alla comparsa) inerente al pagamento di fornitura e posa serramenti con oltre quaranta giorni di ritardo
(3.8.2021-23.9.2021) e la nota proforma n. 38801 (doc. n. 4 allegato alla comparsa) con oltre ventotto giorni di ritardo (22.10.2021-1.12.2021), nonostante i solleciti al pagamento effettuati dalla società.
pagina 5 di 17 Conseguentemente, secondo la tesi di parte convenuta, la reale cronistoria del cantiere poteva essere così riassunta: inizio delle opere in data 1.10.2021 (+75 gg lavorativi da contratto per esecuzione opere
+ 40 giorni I° sospensione lavori per mancato pagamento tempestivo opere + 28 gg II° sospensione lavori per mancato pagamento tempestivo opere + 15 gg sospensione natalizia come da contratto = 158 giorni lavorativi) con fine lavori, al più, al 18.5.2022.
Deduceva quindi come prematuramente (in virtù di quanto rappresentato), in data 17 gennaio 2022, il a mezzo del Direttore dei lavori, aveva comunicato alla di aver sostituito le Pt_1 Controparte_1 chiavi di accesso al cantiere, così impedendole, di fatto, l'adempimento integrale delle obbligazioni assunte.
La società convenuta evidenziava, inoltre, che l'odierno attore aveva aderito allo sconto in fattura, procedura che richiede, tuttavia, il compimento di una serie di adempimenti (collazione della documentazione, verifica della banca, comunicazione all'agenzia delle entrate, ecc.) affinché il committente possa beneficiare di tale agevolazione.
Al momento della comunicazione di risoluzione, effettuata dall'attore con la raccomandata del
2.2.2022, tali procedure non erano state concluse sicché la si era resa Controparte_1 disponibile a rendicontare congiuntamente le opere, provvedendo all'eventuale restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, precisando, tuttavia, che in tal caso si sarebbe dovuto procedere alla verifica dell'esito del procedimento relativo allo sconto in fattura perché parte dell'importo oggetto di eventuale restituzione avrebbe dovuto essere restituita all'erario dal committente per regolarizzare la propria posizione. Il di contro, aveva instaurato l'odierno Pt_1
giudizio.
Parte convenuta deduceva, quindi, l'insussistenza di un diritto alla restituzione delle somme versate dall'attore, atteso che le opere erano state eseguite e le forniture consegnate, seppure in parte, di tal che l'integrale restituzione delle somme avrebbe determinato l'illegittimo godimento delle relative opere e beni sostanzialmente a titolo gratuito.
Parte convenuta deduceva, infine, l'insussistenza di un diritto al risarcimento dei danni, stante la mancata produzione di documentazione a riprova dell'intervenuto pagamento del canone di locazione.
In ragione di quanto rappresentato la convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata tempestiva presentazione delle pratiche edilizie in quanto attività non commissionatale.
Contestava, quindi, la fondatezza delle domande attoree, chiedendone l'integrale rigetto.
pagina 6 di 17 Chiedeva, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto alla controparte sollevando eccezione di compensazione tra le somme eventualmente risultanti come dovute all'attore e la penale contrattualmente dovuta alla da parte del committente per il ritardato pagamento Controparte_1
delle fatture.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti depositavano i relativi scritti (parte attrice prima, seconda memoria e terza memoria;
parte convenuta seconda e terza memoria).
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice contestava le eccezioni della convenuta allegando di aver provveduto sempre al regolare e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni (docc. nn. 20 e 21 allegati alla prima memoria) e di aver conferito alla Controparte_1
l'ulteriore incarico (remunerato) di curare per conto del tutta la fase relativa alla presentazione Pt_1
della pratica edilizia presso il Comune di Ancona, come previsto dalle parti alla sezione B del contratto di appalto (docc. nn. 22-24 allegati alla prima memoria). L'attore deduceva, altresì, di essersi anche attivato per ovviare all'inerzia della convenuta, tentando di velocizzare la pratica edilizia (docc. nn. 25
e 26 allegati alla prima memoria). Parte attrice chiedeva, quindi, la condanna della Controparte_1
ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice, ritenuto opportuno, alla luce delle rispettive allegazioni delle parti, disporre la comparizione personale delle stesse ai fini dell'espletamento di un serio tentativo di conciliazione, rinviava la causa a successiva udienza delegando al relativo espletamento il GOP.
Alla successiva udienza dell'11.1.2024, il GOP formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., “definizione della causa mediante pagamento da parte della società Controparte_1
in favore di della somma onnicomprensiva di euro 17.000,00. Spese di lite
[...] Parte_1 integralmente compensate tra le parti”, cui le parti dichiaravano di aderire.
Il GOP rinviava pertanto la causa innanzi al giudice titolare per la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Alla successiva udienza del 16.5.2024, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria della vertenza e chiedevano un breve differimento per verificarne la completa esecuzione.
Visto il mancato adempimento della transazione da parte della , parte attrice Controparte_1
pagina 7 di 17 presentava ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in corso di causa e istanza per l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c..
L'ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. veniva emessa in data 29.7.2024.
A questo punto, ritenuta la causa matura per la decisione, alla successiva udienza del 21.1.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., resa in data 18.2.2025 e comunicata in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella ridotta misura di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Occorre premettere, quanto alla corretta individuazione del thema decidendum, che, avuto riguardo alla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta in relazione alla data di celebrazione della prima udienza, la stessa risulta costituita tardivamente.
A tale rilievo consegue, che la società convenuta risulta decaduta, ai sensi dell'art. 167, comma 2,
c.p.c., dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio.
Alla luce di tale decadenza l'odierno scrutinio non può concernere l'eccezione di compensazione proposta dalla convenuta, trattandosi di eccezione in senso stretto.
Tanto premesso, le domande attoree risultano fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
Muovendo dalla domanda di risoluzione del contratto di appalto del 3.5.2021 per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., si osserva quanto segue.
Giova, innanzitutto, ricordare che in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., le Sezioni
Unite hanno chiarito che la prova deve essere ripartita fra creditore e debitore nei seguenti termini: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore pagina 8 di 17
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666)” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Più specificamente, in tema di azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice “In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ., Sez. 6, n. 12182, 22/06/2020, Rv. 658455; conf., ex multis, 6401/2015,
14974/2006, 22415/2004, 16579/2002), il quale, tuttavia, deve basare il proprio convincimento su elementi concreti: “in materia di apprezzamento della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art.
1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l'inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. Parametri, che non possono prescindere dalle emergenze di causa, sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti
o, comunque, incompatibili con esse” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 13784 del
17/5/2024).
Peraltro, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità , ma occorre altresì “che esso sia imputabile a dolo pagina 9 di 17
o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 27702 del 25/10/2024).
Infine, come si è già avuto modo di osservare, in materia di contratto di appalto, l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare, con precisione, quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione.
L'appaltatore ha l'onere di dimostrare la congruità delle somme ritenute di spettanza, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dallo stesso, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del
11/05/2007).
Venendo al caso di specie, parte attrice ha dedotto il grave inadempimento della in Controparte_1 quanto la società appaltatrice, nonostante il pagamento dell'intero importo pattuito da parte del committente, ha mancato di eseguire integralmente i lavori di ristrutturazione alla stessa commissionati entro la scadenza pattuita (28.10.2021).
Secondo le specifiche allegazioni attoree, infatti, la società convenuta ha eseguito solo una minima parte dei lavori commissionati, costituita da alcune tracce murarie per l'impianto elettrico su di alcune pareti (senza installazione di tubazioni, scatole per interruttori, cavi elettrici e scatole) e dall'abbattimento, solo parziale, dei tramezzi murari e del massetto del servizio igienico, interventi eseguiti, peraltro, in maniera errata, atteso che una parte delle tracce murarie era stata realizzata ad altezze o posizioni diverse rispetto al progetto.
Per tali ragioni, parte attrice -dopo aver sollecitato verbalmente la società e dopo aver inviato alla stessa, in data 20.12.2021, una diffida ad adempiere entro il 14.1.2022, senza ottenere riscontri- ha inviato alla un'ulteriore dichiarazione di “risoluzione/recesso” in data 2.2.2022, Controparte_1
adendo, infine, l'intestato IB.
Secondo la prospettazione della parte convenuta, invece, alla data del 2.2.2022 (e, ancor prima, alla pagina 10 di 17 data del 17.1.2022, giorno in cui il aveva comunicato alla di aver sostituito Pt_1 Controparte_1 le chiavi di accesso al cantiere, così impedendole di fatto l'adempimento integrale delle obbligazioni assunte) il termine per adempiere non sarebbe risultato ancora scaduto;
e ciò in quanto i lavori erano iniziati tardivamente a causa della presentazione tardiva della da parte del committente, cui Pt_2
sarebbe conseguita la necessità di ricalendarizzare la data di scadenza della consegna delle opere, spostata ulteriormente in avanti, sino alla data finale del 18.5.2022, a causa della sospensione dei lavori asseritamente causata dal ritardato pagamento delle fatture emesse dall'appaltatrice.
Orbene, facendo applicazione dei principi ermeneutici sopra enunciati al caso di specie, può osservarsi come parte attrice abbia compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio:
-fornendo prova del titolo dell'obbligazione, costituito dal contratto di appalto (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), concluso in data 3.5.2021 con la , per l'esecuzione di lavori di Controparte_1
ristrutturazione -come meglio indicati nella c.i.l.a. protocollata dal in data 9.9.2021, Parte_3 asseverata dalla progettista e direttrice dei lavori, Ing. (doc. n. 3 allegato all'atto di Persona_1
citazione)- di un appartamento di sua proprietà, sito ad Ancona in via Dell'Industria n. 4, da iniziare entro il 5.7.2021 e concludere nel termine di 75 giorni lavorativi (al più entro il 28.10.2021);
-allegando l'inadempimento della controparte (corredato, peraltro, dal deposito in atti della consulenza di parte a firma del Geom. in relazione a tutti i lavori eseguiti nell'immobile alla data del CP_4
26.1.2022);
L'attore ha, inoltre, offerto anche la prova dell'intervenuto pagamento degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione) producendo, infine, la diffida ad adempiere del
20.12.2022, nonché le successive missive inviate alla società appaltatrice e da quest'ultima mai riscontrate (docc. nn. 8-9bis allegati all'atto di citazione).
La società convenuta non ha, di contro, fornito la prova liberatoria che le competeva.
Si osserva, in proposito, che dalle risultanze documentali emerge come la data di scadenza per la consegna dei lavori di ristrutturazione commissionati con il contratto di appalto fosse effettivamente intervenuta prima della preclusione di accesso al cantiere all'appaltatrice, e precisamente, in data
14.1.2022.
In particolare, va osservato che il ritardo nella presentazione della c.i.l.a. -sebbene tale ipotesi non fosse pagina 11 di 17 espressamente contemplata fra le fattispecie suscettibili di determinare un differimento della data di inizio esecuzione e di conseguente data di consegna dell'opera di cui all'art. 5 del contratto di appalto- ha sicuramente determinato uno slittamento dell'inizio dei relativi lavori, che non risulta, tuttavia, imputabile alla società appaltatrice, la quale non aveva assunto alcun obbligo contrattuale circa l'espletamento delle prodromiche pratiche amministrative (nelle premesse del contratto il committente dichiara di “avere chiesto e ottenuto tutte le autorizzazioni, istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, delibere, comunque denominati, necessari secondo le vigenti disposizioni di legge per eseguire i lavori di cui al presente contratto, documenti che si impegna a trasmettere all'Appaltatore entro il termine previsto per l'inizio dei lavori).
Partendo, dunque, dalla data di presentazione della (data a decorrere dalla quale risulta Pt_2
normativamente consentito l'inizio dei lavori), e quindi dall'8.9.2021 (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), ed applicando la sospensione dei lavori per il periodo natalizio di cui all'art. 6 del contratto di appalto (20 dicembre - 7 gennaio, compresi) i 75 giorni lavorativi previsti venivano a scadere il
14.1.2022.
Alla data appena individuata, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, non possono infatti essere aggiunti ulteriori periodi sospensivi a titolo di ritardato pagamento del committente in quanto parte convenuta non ha provato i lamentati ritardi.
Parte convenuta, difatti, a riprova di quanto sostenuto, ha depositato due documenti: ebbene, la “notula del 3.8.2021” (doc. n. 3 allegato alla comparsa) è inconferente, in quanto non riguarda i lavori di ristrutturazione per cui è causa;
la “notula del 10.10.2021” (doc. n. 4 allegato alla comparsa), invece, non vale a dimostrare la tardività del pagamento da parte del committente.
Pertanto, appurato l'inadempimento della in ordine al contratto di appalto per cui è Controparte_1
causa, lo stesso si appalesa altresì imputabile alla stessa, non avendo la convenuta dedotto e provato di non aver potuto adempiere (eseguendo tempestivamente le proprie prestazioni) nonostante l'uso della normale diligenza ovvero la presenza di cause sopravvenute rilevanti ex art. 1463 e ss. c.c..
La gravità dell'inadempimento può, quindi, essere apprezzata avuto riguardo al manifestato interesse dell'attore alla puntuale esecuzione delle opere, al contegno assunto dalle parti, nonché all'entità dei lavori effettivamente eseguiti rispetto a quelli pattuiti.
Parte attrice ha, infatti, dedotto e provato la propria esigenza di ottenere un'esecuzione rapida dei lavori pagina 12 di 17 commissionati, stante la necessità di lasciare l'alloggio dove abitava con la madre (deceduta nel febbraio del 2021) di proprietà dell'E.r.a.p., non avendo più diritto di permanervi.
L'attore ha dimostrato, inoltre, di aver mantenuto un contegno solerte e collaborativo, versando tutti gli importi pattuiti, nonostante gli scarsi lavori sino a quel momento svolti, e sollecitando l'adempimento da parte della ditta appaltatrice;
di contro, la non ha neppure riscontrato le missive Controparte_1 inviate dal eccezion fatta per l'adesione all'invito alla negoziazione assistita. Pt_1
Infine, la perizia giurata a firma del Geom. cui si ritiene di aderire, sia perché la CP_4 [...]
non ne ha contestato specificamente i contenuti, limitandosi ad una generica contestazione CP_1
del quantum dei lavori svolti e del relativo valore, sia perché l'elaborato, oltre a trovare specifico riscontro nella documentazione fotografica, risulta esaustivo, chiaro e logicamente motivato, mostra come la abbia eseguito una porzione decisamente irrisoria delle opere pattuite, per Controparte_1
un valore pari ad € 1.380,31 (su €. 23.073,18), vale a dire il 6% di quanto contrattualmente previsto.
Per tutto quanto sopra esposto la domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. proposta da parte attrice va accolta.
Alla pronuncia di risoluzione seguono le restituzioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 c.c..
La risoluzione del contratto, infatti, ha efficacia retroattiva: ciò significa non soltanto che il contratto risolto non produce più effetti per l'avvenire -e, pertanto, le parti sono liberate per il futuro dalle loro obbligazioni- ma anche che ne sono rimossi gli effetti traslativi e obbligatori già prodottisi, sicché le prestazioni già eseguite devono essere restituite.
All'effetto risolutorio consegue pertanto per i contraenti, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, che rileva ad altri fini, l'obbligo reciproco della restituzione di quanto ricevuto, salvo il caso di contratti di durata (cfr. Cass. 715/2018; Cass. 26199/2011 e Cass. 121/2012), secondo le regole fissate per la ripetizione dell'indebito.
Nel caso in cui gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente.
Ciò posto, per costante orientamento di legittimità, il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma integra l'ipotesi di contratto ad esecuzione «prolungata» (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225; Cass., sez. 3, 19/2/1968, n. 574),
pagina 13 di 17 sicché l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo «saltare» il vincolo contrattuale (Cass., sez. 1,
22 2015, n. 3455; Cass., sez. 1, 5/3/2008, n. 5951; Cass., sez. 1, 3/11/2016, n- 22275).
Anche la domanda di parte attrice volta a conseguire la restituzione delle somme versate alla
[...]
va dunque accolta. CP_1
Al riguardo, deve essere qui richiamata l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data
29.7.2022, il cui importo (€ 13.397,32), tuttavia, deve essere, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decurtato del valore dei lavori eseguito dall'appaltatrice come quantificato, in assenza di contestazioni specifiche, dalla perizia giurata depositata dalla stessa parte attrice (€ 1.380,31 oltre iva).
In conclusione, la deve essere condannata a restituire all'attore la somma di € Controparte_1
11.879,32 oltre interessi.
Passando alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, la stessa può essere accolta nei limiti che seguono.
Secondo l'attore, a causa dell'inadempimento della gli sarebbero derivati danni Controparte_1
patrimoniali per €.9.720,91 e danni non patrimoniali per €. 10.000,00.
I danni patrimoniali andrebbero così computati:
- €. 6.258,62 per i canoni di locazione (€. 480,00 mensili) pagati tra la data di stipula del contratto
(3.5.2021) e la sua “risoluzione” (2.2.2022), oltreché quelli pagati per il tempo della successiva esecuzione dei lavori da parte di altra impresa -quantificabile in 3 mesi- (doc. n. 18 allegato all'atto di citazione);
- €. 704,55 quali costi sostenuti per la redazione della CTP (doc. n. 19 allegato all'atto di citazione);
- €. 1.890,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, per un ammontare complessivo pari ad € 2.757,74 per i costi sostenuti per l'attività di assistenza legale stragiudiziale quantificabili secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
I danni non patrimoniali, invece, sarebbero tutti riconducibili allo stato di ansia e di stress vissuto dal a seguito di questa situazione. Pt_1
Le sopra elencate poste di danno non appaiono, tutte, suscettibili di risarcimento.
pagina 14 di 17 Nello specifico, per quanto riguarda i danni patrimoniali, non appare risarcibile la spesa sostenuta per il pagamento dei canoni di locazione.
Difatti, anche qualora l'appaltatrice non fosse stata inadempiente, parte attrice avrebbe dovuto comunque provvedere al pagamento dei canoni di locazione, quantomeno per il tempo intercorso tra la data di stipula del contratto (3.5.2021) ed il termine ultimo per adempiere (14.1.2022).
Non vi è, inoltre, in atti alcuna prova che il successivamente all'interruzione dei rapporti con la Pt_1
convenuta, abbia effettivamente commissionato l'esecuzione dei lavori ad un'altra impresa, né che questa abbia impiegato tre mesi ad eseguirli. Non vi è, dunque, alcuna prova che il canone di locazione sostenuto da febbraio 2022 ad aprile 2022 sia stato pagato in ragione dall'inadempimento della
[...]
. CP_1
Diversamente è a dirsi per gli onorari del geom. er la redazione della perizia giurata e dell'avv. CP_4
Gabriele Sartini per l'attività di assistenza legale stragiudiziale.
In proposito, se è vero che non risulta documentato l'effettivo esborso, ad opera dell'attore, delle relative somme deve, tuttavia, evidenziarsi come questo IB condivida l'orientamento meno rigido, seguito da una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui: “In tema di liquidazione del danno, la locuzione 'perdita subita' con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il 'vinculum iuris' nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. Cass. 4718/2016; Cass. 27129/2021).
Per la relativa liquidazione, per quanto riguarda il geom. in presenza di notula proforma del CP_4
17.2.2022, va ammessa la risarcibilità di una posta di danno pari ad €. 704,55; per quanto riguarda l'avv. Sartini, viceversa, in assenza di prova di uno specifico quantum di pagamento e in difetto, a monte, di prova circa l'intervenuta pattuizione del compenso, può procedersi in via equitativa in considerazione dei pro tempore vigenti parametri di cui al DM 55/2014.
In proposito dovrà considerarsi il valore della pretesa creditoria azionata e, in relazione allo stesso, calcolare le sole fasi di attivazione e negoziazione (essendo poi la negoziazione assistita esitata in un verbale negativo), da computarsi in base ai parametri medi, così giungendosi alla somma di € 1.530,00 pagina 15 di 17 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Per quanto riguarda, infine, i danni non patrimoniali, nella totale assenza di prova in relazione al dedotto stato di stress e di ansia, non può essere riconosciuto in favore dell'odierno attore alcun risarcimento di tale posta di danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla nota spese depositata e in considerazione dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (secondo il criterio del decisum) all'attività difensiva concretamente svolta (considerato anche il sub-procedimento cautelare).
Avuto, inoltre, riguardo agli atti di causa e, in particolare, alla palese scorrettezza della condotta della che, dopo aver impegnato il IB nella formulazione di una proposta Controparte_1
conciliativa ex art. 185bis c.p.c., aver aderito alla stessa ed aver successivamente richiesto un rinvio per trovare e concludere un accordo bonario di definizione della vertenza con il non ha onorato Pt_1
l'accordo, omettendo di eseguire i pagamenti pattuiti, deve concludersi che la con Controparte_1 la sua condotta abbia commesso un abuso del processo, in violazione dell'art. 111 Cost., impegnando scientemente e immotivatamente la risorsa Giustizia, che, come noto, è risorsa scarsa.
Dunque, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., come richiesto da parte attrice -in assenza della prova che quest'ultima abbia subito un danno ascrivibile all'iniziativa giudiziaria della controparte- la convenuta va, in ogni caso, condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendone integrato, con la propria condotta, tutti gli elementi costitutivi (come da consolidata giurisprudenza che riconosce una natura mista, sanzionatoria e indennitaria, all'istituto cfr., fra le altre, Corte Cost., sentenza n. 152 dell'1 giugno 2016; Corte Cost., sentenza n. 139 dell'8 maggio 2019; e, da ultimo, Cass. civile, Sez. III, ordinanza n. 36591 del 30 dicembre 2023), al pagamento di una somma, equitativamente determinata, pari a metà delle spese legali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il IB, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto per cui è causa stipulato in data pagina 16 di 17 3.5.2021 tra e la . Parte_1 Controparte_1
CO la convenuta alla restituzione all'attore della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 11.879,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
CO la convenuta al risarcimento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
dei danni patrimoniali riconosciuti in parte motiva per la complessiva somma di €. 2.234,55 oltre oneri accessori di legge.
CO la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 545,00 per spese e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se e in quanto dovuti.
CO la convenuta a pagare all'attore ex art. 96 comma terzo c.p.c. la Controparte_1
somma di € 2.500,00.
Ancona, 9.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il IB, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2294/2022 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Sartini ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce all'atto di citazione depositato telematicamente in data 17.5.2022
ATTORE contro
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Baroni ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 28.6.2024
CONVENUTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
CONCLUSIONI
Precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025:
PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo IB adito, contrariis reiectis:
- accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 03.05.2021 tra il Sig. e la società , avente ad oggetto lavori di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 17
ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Sig. sito ad Ancona, Via dell'Industria n. 4, per Pt_1 grave inadempimento imputabile esclusivamente all'appaltatrice;
- condannare la società a restituire al Sig. tutte le Controparte_1 Parte_1 somme da questi versate in esecuzione del contratto di appalto, quantificate in € 13.397,32, oltre interessi;
- condannare la società al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Controparte_1
quantificati in complessivi € 19.720,91 o in quella maggiore o minore somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia;
- accertare che la società ha resistito in giudizio con mala fede e/o Controparte_1
colpa grave e per effetto condannarla, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore del Sig. Parte_1 degli ulteriori danni quantificati in € 10.000,00, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo IB adìto:
b) In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
in ordine alla produzione del ritardo imputato alla mancata presentazione delle Controparte_1 pratiche edilizie in quanto non imputabile alla convenuta e, per l'effetto, rigettare tutte le connesse domande pertinenti gli asseriti ritardi nel compimento delle lavorazioni.
c) Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni meglio esposte nelle premesse della comparsa di costituzione, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
d) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, accertare e dichiarare il diverso importo da restituire al Sig. nella misura che si riterrà provata Pt_1
o ritenuta equa e di giustizia;
e) nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, accertare e dichiarare maturata la penale contrattualmente dovuta alla da Controparte_1 parte del committente per ritardato pagamento delle fatture e, per l'effetto, compensare detto importo con quanto eventualmente riconosciuto a favore dell'attore.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 17 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato IB la (di seguito solo ) rappresentando e Controparte_1 Controparte_1
deducendo che:
-in data 3.5.2021 egli aveva concluso con la società convenuta un contratto di appalto (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione -come meglio indicati nella c.i.l.a. protocollata dal Comune di Ancona in data 9.9.2021, asseverata dalla progettista e direttrice dei lavori, Ing. (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione)- di un appartamento di sua Persona_1 proprietà, all'epoca allo stato grezzo (doc. n. 4 dell'atto di citazione), sito ad Ancona, in via
Dell'Industria n. 4;
-all'art. 5 le parti avevano stabilito la data di inizio lavori entro il 5.7.2021, con conclusione degli stessi nel termine di 75 giorni lavorativi (al più entro il 28.10.2021);
-all'art. 8 le parti avevano determinato il costo dei lavori in complessivi € 24.363,18 oltre iva, di cui €
390,00 per oneri relativi alla sicurezza, che il stante l'applicazione del cd. “sconto in fattura” Pt_1 previsto dall'art. 121 D.L. 34/2020, avrebbe dovuto corrispondere in misura pari al 50% del totale pattuito, con le seguenti modalità: versamento di un primo acconto, pari al 30%, alla sottoscrizione dell'accordo (€ 7.308,95 oltre iva) e di un secondo acconto a pari al 20%, al momento dell'inizio CP_3 delle demolizioni (€ 4.872,64 oltre iva);
-l'attore aveva provveduto al puntuale versamento degli importi pattuiti a proprio carico (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione);
-l'appaltatrice, di contro, aveva omesso la realizzazione integrale dell'opera;
-in particolare, la aveva realizzato solo alcune tracce murarie per l'impianto Controparte_1
elettrico su di alcune pareti (senza installazione di tubazioni, scatole per interruttori, cavi elettrici e scatole) e aveva abbattuto solo parzialmente dei tramezzi murari e il massetto del servizio igienico, eseguendo, peraltro, tutti i lavori in maniera errata, atteso che una parte delle tracce murarie veniva realizzata ad altezze o posizioni diverse rispetto al progetto, con conseguente loro inutilità e necessità di nuova esecuzione;
-secondo la consulenza di parte a firma del Geom. i lavori eseguiti al 26.1.2022 CP_4 potevano essere quantificati in €. 1.380,31 (doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), a fronte di un pagina 3 di 17 preventivo di €. 23.073,18 (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione);
-il aveva sollecitato più volte il completamento dell'opera alla , ricevendo Pt_1 Controparte_1 rassicurazioni verbali da parte dell'Ing. addetta e responsabile della filiale anconetana Persona_2
di , senza ottenere, poi, alcun risultato effettivo;
Controparte_1
-in data 20.12.2021, scaduto il termine per la consegna dell'opera, l'odierno attore, tramite il suo legale, aveva inviato a mezzo pec all'appaltatrice una diffida ad adempiere (docc. nn. 8 e 8bis allegati all'atto di citazione) in cui veniva concesso un nuovo termine per l'esecuzione dell'opera e la consegna dei lavori (14.1.2022);
-in data 2.2.2022, non avendo ricevuto riscontro alla missiva precedentemente inviata, il aveva Pt_1
inviato una nuova raccomandata dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della e riservandosi la quantificazione della richiesta di risarcimento dei danni subiti Controparte_1
(docc. nn. 9 e 9bis allegati all'atto di citazione);
-in data 11.2.2022, non avendo ricevuto riscontro neppure a tale missiva, il aveva inviato Pt_1 un'ulteriore raccomandata contenente la richiesta di restituzione delle somme versate dall'attore ed illegittimamente percepite dalla convenuta, nonché la richiesta di risarcimento dei danni subiti, per un ammontare complessivamente quantificato in € 30.000,00, oltre spese legali, con contestuale invito alla negoziazione assistita ex DL 132/2014 (docc. nn. 10 e 10bis allegati all'atto di citazione);
-l'odierna convenuta aveva aderito all'invito alla negoziazione assistita (docc. nn. 11 e 11bis allegati all'atto di citazione), che, tuttavia, aveva dato esito negativo, stante la mancata presentazione di reali proposte da parte della (doc. n. 12 allegato all'atto di citazione). Controparte_1
Sulla scorta dei predetti accadimenti, l'attore avanzava domanda di accertamento e dichiarazione della risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 3.5.2021, evidenziando che la gravità delle condotte tenute dalla convenuta doveva evincersi dal fatto che il aveva acquistato l'immobile da ristrutturare in data 3.3.2021 (doc. n. 13 allegata all'atto di Pt_1
citazione) con il preciso scopo di andarvi ad abitare, lasciando così la casa, di proprietà dell'E.r.a.p., ove aveva alloggiato in locazione assieme alla madre, deceduta in data 4.2.2021 (doc. n. 14 allegato all'atto di citazione);
Parte attrice chiedeva, altresì, la condanna della alla restituzione delle somme alla Controparte_1
pagina 4 di 17 stessa versate, pari ad €. 13.397,31 oltre interessi, nonché la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in complessivi € 9.720,91 a titolo di danno patrimoniale ed €
10.000,00 (o la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa) a titolo di danno non patrimoniale.
Tali poste di pregiudizio derivavano, secondo la prospettazione attorea, dai disagi vissuti dall'attore per la permanenza in locazione oltre i termini calcolati (doc. n.17 allegato all'atto di citazione), dal canone di locazione (€. 480,00 mensili) pagato tra la data di stipula del contratto (3.5.2021) e la sua risoluzione
(2.2.2022), oltreché quello pagato per il tempo della successiva esecuzione dei lavori da parte di altra impresa -quantificabile in 3 mesi- pari a complessivi €. 6.258,62 (doc. n. 18 allegato all'atto di citazione), dai costi sostenuti per la redazione della CTP pari ad €. 704,55 (doc. n. 19 allegato all'atto di citazione), dai costi sostenuti per l'attività di assistenza legale stragiudiziale quantificabili secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in €. 1.890,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, per un ammontare complessivo pari ad € 2.757,74, nonché, in generale, dallo stato di continua ansia e stress per la situazione venutasi a creare.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.
La convenuta evidenziava, in particolare, che nel contratto di appalto le parti avevano pattuito, all'art. 2, l'esplicita esclusione delle attività connesse alla presentazione delle pratiche amministrative in capo all'appaltatrice; nelle premesse era, infatti, indicato l'obbligo per il committente di consegnare, prima dell'inizio dei lavori, tutti i titoli abilitativi necessari al legittimo avvio degli stessi e, all'art. 8, il diritto della di sospendere le lavorazioni in caso di ritardo nel pagamento dei lavori e delle Controparte_1 forniture, con applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardato pagamento.
Deduceva quindi che il committente aveva presentato la c.i.l.a. solo in data 9.9.2021 (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), con conseguente autorizzazione all'inizio delle opere emessa solo in data
27.9.2021 e consequenziale necessità dell'appaltatrice di ricalendarizzare l'avvio dei lavori per esclusiva inerzia del committente e dell'Amministrazione comunale.
Si doleva, inoltre, del fatto che l'attore aveva pagato la nota proforma nr. 29826 (doc. n. 4 allegato alla comparsa) inerente al pagamento di fornitura e posa serramenti con oltre quaranta giorni di ritardo
(3.8.2021-23.9.2021) e la nota proforma n. 38801 (doc. n. 4 allegato alla comparsa) con oltre ventotto giorni di ritardo (22.10.2021-1.12.2021), nonostante i solleciti al pagamento effettuati dalla società.
pagina 5 di 17 Conseguentemente, secondo la tesi di parte convenuta, la reale cronistoria del cantiere poteva essere così riassunta: inizio delle opere in data 1.10.2021 (+75 gg lavorativi da contratto per esecuzione opere
+ 40 giorni I° sospensione lavori per mancato pagamento tempestivo opere + 28 gg II° sospensione lavori per mancato pagamento tempestivo opere + 15 gg sospensione natalizia come da contratto = 158 giorni lavorativi) con fine lavori, al più, al 18.5.2022.
Deduceva quindi come prematuramente (in virtù di quanto rappresentato), in data 17 gennaio 2022, il a mezzo del Direttore dei lavori, aveva comunicato alla di aver sostituito le Pt_1 Controparte_1 chiavi di accesso al cantiere, così impedendole, di fatto, l'adempimento integrale delle obbligazioni assunte.
La società convenuta evidenziava, inoltre, che l'odierno attore aveva aderito allo sconto in fattura, procedura che richiede, tuttavia, il compimento di una serie di adempimenti (collazione della documentazione, verifica della banca, comunicazione all'agenzia delle entrate, ecc.) affinché il committente possa beneficiare di tale agevolazione.
Al momento della comunicazione di risoluzione, effettuata dall'attore con la raccomandata del
2.2.2022, tali procedure non erano state concluse sicché la si era resa Controparte_1 disponibile a rendicontare congiuntamente le opere, provvedendo all'eventuale restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, precisando, tuttavia, che in tal caso si sarebbe dovuto procedere alla verifica dell'esito del procedimento relativo allo sconto in fattura perché parte dell'importo oggetto di eventuale restituzione avrebbe dovuto essere restituita all'erario dal committente per regolarizzare la propria posizione. Il di contro, aveva instaurato l'odierno Pt_1
giudizio.
Parte convenuta deduceva, quindi, l'insussistenza di un diritto alla restituzione delle somme versate dall'attore, atteso che le opere erano state eseguite e le forniture consegnate, seppure in parte, di tal che l'integrale restituzione delle somme avrebbe determinato l'illegittimo godimento delle relative opere e beni sostanzialmente a titolo gratuito.
Parte convenuta deduceva, infine, l'insussistenza di un diritto al risarcimento dei danni, stante la mancata produzione di documentazione a riprova dell'intervenuto pagamento del canone di locazione.
In ragione di quanto rappresentato la convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata tempestiva presentazione delle pratiche edilizie in quanto attività non commissionatale.
Contestava, quindi, la fondatezza delle domande attoree, chiedendone l'integrale rigetto.
pagina 6 di 17 Chiedeva, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto alla controparte sollevando eccezione di compensazione tra le somme eventualmente risultanti come dovute all'attore e la penale contrattualmente dovuta alla da parte del committente per il ritardato pagamento Controparte_1
delle fatture.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti depositavano i relativi scritti (parte attrice prima, seconda memoria e terza memoria;
parte convenuta seconda e terza memoria).
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice contestava le eccezioni della convenuta allegando di aver provveduto sempre al regolare e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni (docc. nn. 20 e 21 allegati alla prima memoria) e di aver conferito alla Controparte_1
l'ulteriore incarico (remunerato) di curare per conto del tutta la fase relativa alla presentazione Pt_1
della pratica edilizia presso il Comune di Ancona, come previsto dalle parti alla sezione B del contratto di appalto (docc. nn. 22-24 allegati alla prima memoria). L'attore deduceva, altresì, di essersi anche attivato per ovviare all'inerzia della convenuta, tentando di velocizzare la pratica edilizia (docc. nn. 25
e 26 allegati alla prima memoria). Parte attrice chiedeva, quindi, la condanna della Controparte_1
ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice, ritenuto opportuno, alla luce delle rispettive allegazioni delle parti, disporre la comparizione personale delle stesse ai fini dell'espletamento di un serio tentativo di conciliazione, rinviava la causa a successiva udienza delegando al relativo espletamento il GOP.
Alla successiva udienza dell'11.1.2024, il GOP formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., “definizione della causa mediante pagamento da parte della società Controparte_1
in favore di della somma onnicomprensiva di euro 17.000,00. Spese di lite
[...] Parte_1 integralmente compensate tra le parti”, cui le parti dichiaravano di aderire.
Il GOP rinviava pertanto la causa innanzi al giudice titolare per la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Alla successiva udienza del 16.5.2024, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria della vertenza e chiedevano un breve differimento per verificarne la completa esecuzione.
Visto il mancato adempimento della transazione da parte della , parte attrice Controparte_1
pagina 7 di 17 presentava ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in corso di causa e istanza per l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c..
L'ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. veniva emessa in data 29.7.2024.
A questo punto, ritenuta la causa matura per la decisione, alla successiva udienza del 21.1.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., resa in data 18.2.2025 e comunicata in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella ridotta misura di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Occorre premettere, quanto alla corretta individuazione del thema decidendum, che, avuto riguardo alla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta in relazione alla data di celebrazione della prima udienza, la stessa risulta costituita tardivamente.
A tale rilievo consegue, che la società convenuta risulta decaduta, ai sensi dell'art. 167, comma 2,
c.p.c., dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio.
Alla luce di tale decadenza l'odierno scrutinio non può concernere l'eccezione di compensazione proposta dalla convenuta, trattandosi di eccezione in senso stretto.
Tanto premesso, le domande attoree risultano fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
Muovendo dalla domanda di risoluzione del contratto di appalto del 3.5.2021 per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., si osserva quanto segue.
Giova, innanzitutto, ricordare che in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., le Sezioni
Unite hanno chiarito che la prova deve essere ripartita fra creditore e debitore nei seguenti termini: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore pagina 8 di 17
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666)” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Più specificamente, in tema di azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice “In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ., Sez. 6, n. 12182, 22/06/2020, Rv. 658455; conf., ex multis, 6401/2015,
14974/2006, 22415/2004, 16579/2002), il quale, tuttavia, deve basare il proprio convincimento su elementi concreti: “in materia di apprezzamento della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art.
1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l'inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. Parametri, che non possono prescindere dalle emergenze di causa, sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti
o, comunque, incompatibili con esse” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 13784 del
17/5/2024).
Peraltro, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità , ma occorre altresì “che esso sia imputabile a dolo pagina 9 di 17
o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 27702 del 25/10/2024).
Infine, come si è già avuto modo di osservare, in materia di contratto di appalto, l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare, con precisione, quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione.
L'appaltatore ha l'onere di dimostrare la congruità delle somme ritenute di spettanza, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dallo stesso, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del
11/05/2007).
Venendo al caso di specie, parte attrice ha dedotto il grave inadempimento della in Controparte_1 quanto la società appaltatrice, nonostante il pagamento dell'intero importo pattuito da parte del committente, ha mancato di eseguire integralmente i lavori di ristrutturazione alla stessa commissionati entro la scadenza pattuita (28.10.2021).
Secondo le specifiche allegazioni attoree, infatti, la società convenuta ha eseguito solo una minima parte dei lavori commissionati, costituita da alcune tracce murarie per l'impianto elettrico su di alcune pareti (senza installazione di tubazioni, scatole per interruttori, cavi elettrici e scatole) e dall'abbattimento, solo parziale, dei tramezzi murari e del massetto del servizio igienico, interventi eseguiti, peraltro, in maniera errata, atteso che una parte delle tracce murarie era stata realizzata ad altezze o posizioni diverse rispetto al progetto.
Per tali ragioni, parte attrice -dopo aver sollecitato verbalmente la società e dopo aver inviato alla stessa, in data 20.12.2021, una diffida ad adempiere entro il 14.1.2022, senza ottenere riscontri- ha inviato alla un'ulteriore dichiarazione di “risoluzione/recesso” in data 2.2.2022, Controparte_1
adendo, infine, l'intestato IB.
Secondo la prospettazione della parte convenuta, invece, alla data del 2.2.2022 (e, ancor prima, alla pagina 10 di 17 data del 17.1.2022, giorno in cui il aveva comunicato alla di aver sostituito Pt_1 Controparte_1 le chiavi di accesso al cantiere, così impedendole di fatto l'adempimento integrale delle obbligazioni assunte) il termine per adempiere non sarebbe risultato ancora scaduto;
e ciò in quanto i lavori erano iniziati tardivamente a causa della presentazione tardiva della da parte del committente, cui Pt_2
sarebbe conseguita la necessità di ricalendarizzare la data di scadenza della consegna delle opere, spostata ulteriormente in avanti, sino alla data finale del 18.5.2022, a causa della sospensione dei lavori asseritamente causata dal ritardato pagamento delle fatture emesse dall'appaltatrice.
Orbene, facendo applicazione dei principi ermeneutici sopra enunciati al caso di specie, può osservarsi come parte attrice abbia compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio:
-fornendo prova del titolo dell'obbligazione, costituito dal contratto di appalto (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), concluso in data 3.5.2021 con la , per l'esecuzione di lavori di Controparte_1
ristrutturazione -come meglio indicati nella c.i.l.a. protocollata dal in data 9.9.2021, Parte_3 asseverata dalla progettista e direttrice dei lavori, Ing. (doc. n. 3 allegato all'atto di Persona_1
citazione)- di un appartamento di sua proprietà, sito ad Ancona in via Dell'Industria n. 4, da iniziare entro il 5.7.2021 e concludere nel termine di 75 giorni lavorativi (al più entro il 28.10.2021);
-allegando l'inadempimento della controparte (corredato, peraltro, dal deposito in atti della consulenza di parte a firma del Geom. in relazione a tutti i lavori eseguiti nell'immobile alla data del CP_4
26.1.2022);
L'attore ha, inoltre, offerto anche la prova dell'intervenuto pagamento degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione) producendo, infine, la diffida ad adempiere del
20.12.2022, nonché le successive missive inviate alla società appaltatrice e da quest'ultima mai riscontrate (docc. nn. 8-9bis allegati all'atto di citazione).
La società convenuta non ha, di contro, fornito la prova liberatoria che le competeva.
Si osserva, in proposito, che dalle risultanze documentali emerge come la data di scadenza per la consegna dei lavori di ristrutturazione commissionati con il contratto di appalto fosse effettivamente intervenuta prima della preclusione di accesso al cantiere all'appaltatrice, e precisamente, in data
14.1.2022.
In particolare, va osservato che il ritardo nella presentazione della c.i.l.a. -sebbene tale ipotesi non fosse pagina 11 di 17 espressamente contemplata fra le fattispecie suscettibili di determinare un differimento della data di inizio esecuzione e di conseguente data di consegna dell'opera di cui all'art. 5 del contratto di appalto- ha sicuramente determinato uno slittamento dell'inizio dei relativi lavori, che non risulta, tuttavia, imputabile alla società appaltatrice, la quale non aveva assunto alcun obbligo contrattuale circa l'espletamento delle prodromiche pratiche amministrative (nelle premesse del contratto il committente dichiara di “avere chiesto e ottenuto tutte le autorizzazioni, istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, delibere, comunque denominati, necessari secondo le vigenti disposizioni di legge per eseguire i lavori di cui al presente contratto, documenti che si impegna a trasmettere all'Appaltatore entro il termine previsto per l'inizio dei lavori).
Partendo, dunque, dalla data di presentazione della (data a decorrere dalla quale risulta Pt_2
normativamente consentito l'inizio dei lavori), e quindi dall'8.9.2021 (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), ed applicando la sospensione dei lavori per il periodo natalizio di cui all'art. 6 del contratto di appalto (20 dicembre - 7 gennaio, compresi) i 75 giorni lavorativi previsti venivano a scadere il
14.1.2022.
Alla data appena individuata, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, non possono infatti essere aggiunti ulteriori periodi sospensivi a titolo di ritardato pagamento del committente in quanto parte convenuta non ha provato i lamentati ritardi.
Parte convenuta, difatti, a riprova di quanto sostenuto, ha depositato due documenti: ebbene, la “notula del 3.8.2021” (doc. n. 3 allegato alla comparsa) è inconferente, in quanto non riguarda i lavori di ristrutturazione per cui è causa;
la “notula del 10.10.2021” (doc. n. 4 allegato alla comparsa), invece, non vale a dimostrare la tardività del pagamento da parte del committente.
Pertanto, appurato l'inadempimento della in ordine al contratto di appalto per cui è Controparte_1
causa, lo stesso si appalesa altresì imputabile alla stessa, non avendo la convenuta dedotto e provato di non aver potuto adempiere (eseguendo tempestivamente le proprie prestazioni) nonostante l'uso della normale diligenza ovvero la presenza di cause sopravvenute rilevanti ex art. 1463 e ss. c.c..
La gravità dell'inadempimento può, quindi, essere apprezzata avuto riguardo al manifestato interesse dell'attore alla puntuale esecuzione delle opere, al contegno assunto dalle parti, nonché all'entità dei lavori effettivamente eseguiti rispetto a quelli pattuiti.
Parte attrice ha, infatti, dedotto e provato la propria esigenza di ottenere un'esecuzione rapida dei lavori pagina 12 di 17 commissionati, stante la necessità di lasciare l'alloggio dove abitava con la madre (deceduta nel febbraio del 2021) di proprietà dell'E.r.a.p., non avendo più diritto di permanervi.
L'attore ha dimostrato, inoltre, di aver mantenuto un contegno solerte e collaborativo, versando tutti gli importi pattuiti, nonostante gli scarsi lavori sino a quel momento svolti, e sollecitando l'adempimento da parte della ditta appaltatrice;
di contro, la non ha neppure riscontrato le missive Controparte_1 inviate dal eccezion fatta per l'adesione all'invito alla negoziazione assistita. Pt_1
Infine, la perizia giurata a firma del Geom. cui si ritiene di aderire, sia perché la CP_4 [...]
non ne ha contestato specificamente i contenuti, limitandosi ad una generica contestazione CP_1
del quantum dei lavori svolti e del relativo valore, sia perché l'elaborato, oltre a trovare specifico riscontro nella documentazione fotografica, risulta esaustivo, chiaro e logicamente motivato, mostra come la abbia eseguito una porzione decisamente irrisoria delle opere pattuite, per Controparte_1
un valore pari ad € 1.380,31 (su €. 23.073,18), vale a dire il 6% di quanto contrattualmente previsto.
Per tutto quanto sopra esposto la domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. proposta da parte attrice va accolta.
Alla pronuncia di risoluzione seguono le restituzioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 c.c..
La risoluzione del contratto, infatti, ha efficacia retroattiva: ciò significa non soltanto che il contratto risolto non produce più effetti per l'avvenire -e, pertanto, le parti sono liberate per il futuro dalle loro obbligazioni- ma anche che ne sono rimossi gli effetti traslativi e obbligatori già prodottisi, sicché le prestazioni già eseguite devono essere restituite.
All'effetto risolutorio consegue pertanto per i contraenti, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, che rileva ad altri fini, l'obbligo reciproco della restituzione di quanto ricevuto, salvo il caso di contratti di durata (cfr. Cass. 715/2018; Cass. 26199/2011 e Cass. 121/2012), secondo le regole fissate per la ripetizione dell'indebito.
Nel caso in cui gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente.
Ciò posto, per costante orientamento di legittimità, il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma integra l'ipotesi di contratto ad esecuzione «prolungata» (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225; Cass., sez. 3, 19/2/1968, n. 574),
pagina 13 di 17 sicché l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo «saltare» il vincolo contrattuale (Cass., sez. 1,
22 2015, n. 3455; Cass., sez. 1, 5/3/2008, n. 5951; Cass., sez. 1, 3/11/2016, n- 22275).
Anche la domanda di parte attrice volta a conseguire la restituzione delle somme versate alla
[...]
va dunque accolta. CP_1
Al riguardo, deve essere qui richiamata l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data
29.7.2022, il cui importo (€ 13.397,32), tuttavia, deve essere, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decurtato del valore dei lavori eseguito dall'appaltatrice come quantificato, in assenza di contestazioni specifiche, dalla perizia giurata depositata dalla stessa parte attrice (€ 1.380,31 oltre iva).
In conclusione, la deve essere condannata a restituire all'attore la somma di € Controparte_1
11.879,32 oltre interessi.
Passando alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, la stessa può essere accolta nei limiti che seguono.
Secondo l'attore, a causa dell'inadempimento della gli sarebbero derivati danni Controparte_1
patrimoniali per €.9.720,91 e danni non patrimoniali per €. 10.000,00.
I danni patrimoniali andrebbero così computati:
- €. 6.258,62 per i canoni di locazione (€. 480,00 mensili) pagati tra la data di stipula del contratto
(3.5.2021) e la sua “risoluzione” (2.2.2022), oltreché quelli pagati per il tempo della successiva esecuzione dei lavori da parte di altra impresa -quantificabile in 3 mesi- (doc. n. 18 allegato all'atto di citazione);
- €. 704,55 quali costi sostenuti per la redazione della CTP (doc. n. 19 allegato all'atto di citazione);
- €. 1.890,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, per un ammontare complessivo pari ad € 2.757,74 per i costi sostenuti per l'attività di assistenza legale stragiudiziale quantificabili secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
I danni non patrimoniali, invece, sarebbero tutti riconducibili allo stato di ansia e di stress vissuto dal a seguito di questa situazione. Pt_1
Le sopra elencate poste di danno non appaiono, tutte, suscettibili di risarcimento.
pagina 14 di 17 Nello specifico, per quanto riguarda i danni patrimoniali, non appare risarcibile la spesa sostenuta per il pagamento dei canoni di locazione.
Difatti, anche qualora l'appaltatrice non fosse stata inadempiente, parte attrice avrebbe dovuto comunque provvedere al pagamento dei canoni di locazione, quantomeno per il tempo intercorso tra la data di stipula del contratto (3.5.2021) ed il termine ultimo per adempiere (14.1.2022).
Non vi è, inoltre, in atti alcuna prova che il successivamente all'interruzione dei rapporti con la Pt_1
convenuta, abbia effettivamente commissionato l'esecuzione dei lavori ad un'altra impresa, né che questa abbia impiegato tre mesi ad eseguirli. Non vi è, dunque, alcuna prova che il canone di locazione sostenuto da febbraio 2022 ad aprile 2022 sia stato pagato in ragione dall'inadempimento della
[...]
. CP_1
Diversamente è a dirsi per gli onorari del geom. er la redazione della perizia giurata e dell'avv. CP_4
Gabriele Sartini per l'attività di assistenza legale stragiudiziale.
In proposito, se è vero che non risulta documentato l'effettivo esborso, ad opera dell'attore, delle relative somme deve, tuttavia, evidenziarsi come questo IB condivida l'orientamento meno rigido, seguito da una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui: “In tema di liquidazione del danno, la locuzione 'perdita subita' con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il 'vinculum iuris' nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. Cass. 4718/2016; Cass. 27129/2021).
Per la relativa liquidazione, per quanto riguarda il geom. in presenza di notula proforma del CP_4
17.2.2022, va ammessa la risarcibilità di una posta di danno pari ad €. 704,55; per quanto riguarda l'avv. Sartini, viceversa, in assenza di prova di uno specifico quantum di pagamento e in difetto, a monte, di prova circa l'intervenuta pattuizione del compenso, può procedersi in via equitativa in considerazione dei pro tempore vigenti parametri di cui al DM 55/2014.
In proposito dovrà considerarsi il valore della pretesa creditoria azionata e, in relazione allo stesso, calcolare le sole fasi di attivazione e negoziazione (essendo poi la negoziazione assistita esitata in un verbale negativo), da computarsi in base ai parametri medi, così giungendosi alla somma di € 1.530,00 pagina 15 di 17 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Per quanto riguarda, infine, i danni non patrimoniali, nella totale assenza di prova in relazione al dedotto stato di stress e di ansia, non può essere riconosciuto in favore dell'odierno attore alcun risarcimento di tale posta di danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla nota spese depositata e in considerazione dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (secondo il criterio del decisum) all'attività difensiva concretamente svolta (considerato anche il sub-procedimento cautelare).
Avuto, inoltre, riguardo agli atti di causa e, in particolare, alla palese scorrettezza della condotta della che, dopo aver impegnato il IB nella formulazione di una proposta Controparte_1
conciliativa ex art. 185bis c.p.c., aver aderito alla stessa ed aver successivamente richiesto un rinvio per trovare e concludere un accordo bonario di definizione della vertenza con il non ha onorato Pt_1
l'accordo, omettendo di eseguire i pagamenti pattuiti, deve concludersi che la con Controparte_1 la sua condotta abbia commesso un abuso del processo, in violazione dell'art. 111 Cost., impegnando scientemente e immotivatamente la risorsa Giustizia, che, come noto, è risorsa scarsa.
Dunque, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., come richiesto da parte attrice -in assenza della prova che quest'ultima abbia subito un danno ascrivibile all'iniziativa giudiziaria della controparte- la convenuta va, in ogni caso, condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendone integrato, con la propria condotta, tutti gli elementi costitutivi (come da consolidata giurisprudenza che riconosce una natura mista, sanzionatoria e indennitaria, all'istituto cfr., fra le altre, Corte Cost., sentenza n. 152 dell'1 giugno 2016; Corte Cost., sentenza n. 139 dell'8 maggio 2019; e, da ultimo, Cass. civile, Sez. III, ordinanza n. 36591 del 30 dicembre 2023), al pagamento di una somma, equitativamente determinata, pari a metà delle spese legali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il IB, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto per cui è causa stipulato in data pagina 16 di 17 3.5.2021 tra e la . Parte_1 Controparte_1
CO la convenuta alla restituzione all'attore della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 11.879,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
CO la convenuta al risarcimento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
dei danni patrimoniali riconosciuti in parte motiva per la complessiva somma di €. 2.234,55 oltre oneri accessori di legge.
CO la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 545,00 per spese e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se e in quanto dovuti.
CO la convenuta a pagare all'attore ex art. 96 comma terzo c.p.c. la Controparte_1
somma di € 2.500,00.
Ancona, 9.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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