TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/11/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 6959/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori congiunto instaurato da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10/06/1993, con il patrocinio dell'Avv. Sarah Dell'Accantera, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 22
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Gerardina Trabace, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Parma, P.le Carlo Alberto dalla Chiesa n. 1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la regolazione del regime di affidamento dei figli minori alle seguenti condizioni: “l'Ecc.mo Tribunale di Parma - sentite le parti,
verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. L'affido sarà regolato dal seguente
PIANO GENITORIALE
1. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La SI.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e Pt_2
quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al Pt_2
SI. con congruo preavviso. Pt_1
3. Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Pt_1
di tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
-Settimana 1 (coincidente con il turno di mattina) – il padre vedrà i figli il martedì e il giovedì dalle 16, quando li preleverà dall'asilo, alle 20.30, quando li accompagnerà a casa della madre, e il sabato dalle ore 14 sino a domenica sera alle ore 20.30, con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna;
-Settimana 2 (coincidente con il turno di pomeriggio) – il padre vedrà i figli il sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e la domenica dalle ore 7.00 alle ore 14.00, con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna o comunque prelevandoli il sabato mattina e riportandoli la domenica pomeriggio alle ore 18,00;
Pag. 2 di 6 -Settimana 3 (coincidente con il turno di notte) – il padre trascorrerà con i figli dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00 sino alla domenica alle 20.00, con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna.
4. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
5. I genitori si occuperanno di garantire la frequentazione con i nonni e gli zii nei reciproci periodi di visita e potranno avvalersi della collaborazione di questi nella gestione dei figli minori, per quanto di propria competenza;
6. Entrambi i minori frequentano la scuola dell'infanzia “ a Persona_3
Martignana di Pò con ingresso alle ore 7,30 e uscita alle ore 18,30. La madre si occupa di accompagnarli a scuola, salvo i giorni di competenza del padre in cui sarà il SI. a prenderli da scuola con uscita anticipata alle ore 16.00; Pt_1
7. Per quanto concerne le festività natalizie e quelle pasquali, i minori trascorreranno alternativamente un anno il Natale con la mamma e il 26 con il papà, il 31 dicembre con la mamma e il 1 gennaio con il papà e l'epifania ad anni alterni, nonché la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
8. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con i Pt_1
figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative e scolastiche dei minori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza Pt_2
con i figli dovrà a sua volta darne notizia al SI. entro il 30 giugno di Pt_1
ogni anno, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
9. Durante il periodo di vacanze dei minori del mese di agosto, stante la chiusura delle scuole, i minori trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche se suddetto periodo non coinciderà con le vacanze estive programmate di ogni genitore. Nel caso in cui la madre o il padre non potranno
Pag. 3 di 6 trascorrere il suddetto periodo di 15 giorni con i figli, dovrà essere assunta una baby sitter e il costo sarà a carico del genitore non disponibile.
10. Durante il periodo di malattia dei figli i genitori dovranno alternarsi nel tenere i bambini, in quanto per problemi lavorativi, non potrà assentarsi dal lavoro solamente la madre. Pertanto se i bambini staranno a casa da scuola per malattia o altro motivo, una volta li terrà la madre e la volta successiva li terrà il padre. Nel caso in cui un genitore non possa tenerli, verrà contatta una baby sitter e la spesa sarà a carico del genitore impossibilitato.
B) Il SI. – a decorrere dal mese di dicembre 2023 compreso - si impegna a Pt_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di €uro 400,00 (euro quattrocento.), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o Pt_2
postale intestato stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
C) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Pt_1 Pt_2
cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
-Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite
Pag. 4 di 6 specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
-Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
-Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
-Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
D) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_1 nell'interesse dei figli fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
F) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”
Pag. 5 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto per la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori, depositato in data 24/09/2024, hanno premesso: di aver intrapreso una stabile relazione affettiva nel 2018 la quale è poi sfociata in una convivenza;
dall'unione erano nati a Parma i figli il 28/08/2021, e il 11/07/2022; con il passare Per_1 Per_2
del tempo la convivenza era diventata intollerabile a causa delle numerose liti che avevano portato ad un inasprimento dei rapporti.
Pertanto, hanno chiesto che il Tribunale volesse dettare una regolamentazione ex artt.
337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole, alle condizioni di cui sopra.
Ritiene il Collegio che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osta a recepire l'accordo delle parti.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) dispone che la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori avvenga secondo le condizioni sopra riportate;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
Il Presidente
Dott. Simone Medioli Devoto
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 6959/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori congiunto instaurato da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10/06/1993, con il patrocinio dell'Avv. Sarah Dell'Accantera, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 22
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Gerardina Trabace, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Parma, P.le Carlo Alberto dalla Chiesa n. 1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la regolazione del regime di affidamento dei figli minori alle seguenti condizioni: “l'Ecc.mo Tribunale di Parma - sentite le parti,
verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. L'affido sarà regolato dal seguente
PIANO GENITORIALE
1. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La SI.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e Pt_2
quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al Pt_2
SI. con congruo preavviso. Pt_1
3. Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Pt_1
di tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
-Settimana 1 (coincidente con il turno di mattina) – il padre vedrà i figli il martedì e il giovedì dalle 16, quando li preleverà dall'asilo, alle 20.30, quando li accompagnerà a casa della madre, e il sabato dalle ore 14 sino a domenica sera alle ore 20.30, con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna;
-Settimana 2 (coincidente con il turno di pomeriggio) – il padre vedrà i figli il sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e la domenica dalle ore 7.00 alle ore 14.00, con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna o comunque prelevandoli il sabato mattina e riportandoli la domenica pomeriggio alle ore 18,00;
Pag. 2 di 6 -Settimana 3 (coincidente con il turno di notte) – il padre trascorrerà con i figli dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00 sino alla domenica alle 20.00, con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna.
4. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
5. I genitori si occuperanno di garantire la frequentazione con i nonni e gli zii nei reciproci periodi di visita e potranno avvalersi della collaborazione di questi nella gestione dei figli minori, per quanto di propria competenza;
6. Entrambi i minori frequentano la scuola dell'infanzia “ a Persona_3
Martignana di Pò con ingresso alle ore 7,30 e uscita alle ore 18,30. La madre si occupa di accompagnarli a scuola, salvo i giorni di competenza del padre in cui sarà il SI. a prenderli da scuola con uscita anticipata alle ore 16.00; Pt_1
7. Per quanto concerne le festività natalizie e quelle pasquali, i minori trascorreranno alternativamente un anno il Natale con la mamma e il 26 con il papà, il 31 dicembre con la mamma e il 1 gennaio con il papà e l'epifania ad anni alterni, nonché la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
8. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con i Pt_1
figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative e scolastiche dei minori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza Pt_2
con i figli dovrà a sua volta darne notizia al SI. entro il 30 giugno di Pt_1
ogni anno, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
9. Durante il periodo di vacanze dei minori del mese di agosto, stante la chiusura delle scuole, i minori trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche se suddetto periodo non coinciderà con le vacanze estive programmate di ogni genitore. Nel caso in cui la madre o il padre non potranno
Pag. 3 di 6 trascorrere il suddetto periodo di 15 giorni con i figli, dovrà essere assunta una baby sitter e il costo sarà a carico del genitore non disponibile.
10. Durante il periodo di malattia dei figli i genitori dovranno alternarsi nel tenere i bambini, in quanto per problemi lavorativi, non potrà assentarsi dal lavoro solamente la madre. Pertanto se i bambini staranno a casa da scuola per malattia o altro motivo, una volta li terrà la madre e la volta successiva li terrà il padre. Nel caso in cui un genitore non possa tenerli, verrà contatta una baby sitter e la spesa sarà a carico del genitore impossibilitato.
B) Il SI. – a decorrere dal mese di dicembre 2023 compreso - si impegna a Pt_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di €uro 400,00 (euro quattrocento.), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o Pt_2
postale intestato stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
C) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Pt_1 Pt_2
cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
-Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite
Pag. 4 di 6 specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
-Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
-Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
-Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
D) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_1 nell'interesse dei figli fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
F) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”
Pag. 5 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto per la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori, depositato in data 24/09/2024, hanno premesso: di aver intrapreso una stabile relazione affettiva nel 2018 la quale è poi sfociata in una convivenza;
dall'unione erano nati a Parma i figli il 28/08/2021, e il 11/07/2022; con il passare Per_1 Per_2
del tempo la convivenza era diventata intollerabile a causa delle numerose liti che avevano portato ad un inasprimento dei rapporti.
Pertanto, hanno chiesto che il Tribunale volesse dettare una regolamentazione ex artt.
337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole, alle condizioni di cui sopra.
Ritiene il Collegio che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osta a recepire l'accordo delle parti.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) dispone che la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori avvenga secondo le condizioni sopra riportate;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
Il Presidente
Dott. Simone Medioli Devoto
Pag. 6 di 6