Decreto cautelare 11 giugno 2022
Ordinanza collegiale 20 luglio 2022
Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 20/07/2022, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00684/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Aldo Bray, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce, in persona del sig. Questore di Lecce, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. Immig. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 12.05.2022, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rifiutato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornati di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo formulata dal Sig. -OMISSIS-, con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’ avv.to R.A. Bray;
Considerato che:
-la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stata effettuata direttamente al Questore della Provincia di Lecce presso la sua sede reale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- la stessa è, dunque, da ritenersi nulla ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”;
- l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita nel presente giudizio, sicché non opera la sanatoria ex tunc di cui all’art. 44 comma 3 c.p.a..
Evidenziato cionondimeno che:
- con sentenza n. 148 del 9 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 44 c.p.a. nella parte in cui lo stesso prevedeva l’inciso “se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”, sulla scorta del rilievo che detta formulazione sacrificasse in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conducesse ad esiti sproporzionati rispetto al fine avuto di mira dal Legislatore;
- alla luce di detto intervento ortopedico della Consulta, il Giudice Amministrativo è, oggi, sempre tenuto, anche ove la causa della nullità della notifica del ricorso sia imputabile alla parte ricorrente, a concedere alla stessa un termine perentorio per il rinnovo della notifica ritenuta nulla (così mettendola in condizione di evitare il prodursi della relativa decadenza);
- non v’è dubbio, peraltro, che l’efficacia ex tunc della suddetta sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale, alla stregua dell’articolo 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non trova, nel caso in esame, limite in “rapporti esauriti”, essendo tuttora pendente il giudizio senza che sia intervenuto alcun giudicato.
Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, va fissato per il ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a., come da dispositivo, un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per procedere al rinnovo della notifica del ricorso di ottemperanza in oggetto alla Questura della Provincia di Lecce presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza sospesa ogni pronuncia anche in relazione all’istanza cautelare proposta, fissa al ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a. il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per procedere al rinnovo della notifica del ricorso indicato in epigrafe alla Questura di Lecce presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO