Articolo 1 della Legge 14 luglio 1993, n. 235
Articolo 2
Versione
3 agosto 1993
Art. 1. Pubblicita' negli ascensori 1. I comuni hanno facolta' di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purche' non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 3 agosto 1993