Art. 48.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale puo' ordinare ispezioni sul suo funzionamento.
In caso di gravi e riscontrate irregolarita' amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attivita' agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.
La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore ad un anno.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale puo' ordinare ispezioni sul suo funzionamento.
In caso di gravi e riscontrate irregolarita' amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attivita' agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.
La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore ad un anno.