Articolo 48 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 47Articolo 49
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20 ottobre 1962
Art. 48.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale puo' ordinare ispezioni sul suo funzionamento.
In caso di gravi e riscontrate irregolarita' amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attivita' agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.
La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore ad un anno.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962