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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 1262/2022 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pietro Vizzini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Giacomo Cusmano 4.
- ricorrente -
c o n t r o
aereo sistema aeroportuale, Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della
Sede in Torino, Via Arcivescovado n. 9. CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato convenne in giudizio l' e, avendo premesso di essere un lavoratore dei servizi aeroportuali CP_1
di terra presso l'aeroporto di Palermo, alle dipendenze della “GH Palermo S.P.A.” e di essere stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni ex art. 22 del DL. 18/2020, conv. con mod. dalla L. 27/2020, dal 16.03.2020 al 28.12.2020, lamentò di non aver percepito, con riferimento a tale periodo, la prestazione integrativa ex art. 5 del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7.04.2016, spettante ai lavoratori del settore e posta a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Concluse, pertanto, chiedendo di: “ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, nei periodi di fruizione del trattamento di cassa integrazione “in deroga” (16 marzo/28 dicembre 2020), a percepire il trattamento di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, ed in ogni caso un trattamento pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei 12 mesi precedenti la richiesta, con la sola esclusione del compenso per lavoro straordinario, senza applicazione del c.d. massimale applicato dall' per l'erogazione dei CP_1
trattamenti di integrazione salariale;
condannare per l'effetto l in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto riconosciuto in forza del punto precedente, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La parte resistente si costituì in giudizio deducendo che la pratica era stata sottoposta a riesame in autotutela da parte dell' ; chiese, pertanto, un breve rinvio al fine CP_3
di istruire la pratica e, in caso di riconoscimento del beneficio, di dichiarare cessata la materia del contendere nonché di disporre, anche parzialmente, la compensazione delle spese di lite.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.04.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato. L'articolo 40 ter, comma 1, del DL n. 73/2021 conv. con L. n. 106/2021 ha riconosciuto, in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, il diritto a ricevere – in relazione al periodo compreso tra l'01/03/2020 al 31/12/2020 – la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in deroga erogato dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ex art. 22 del
DL n. 18 17.03.2020, conv. con mod. dalla L. n. 27 del 24.04.2020.
In particolare, è statuito che il Fondo eroghi “una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento” della quale vengono indicati i criteri di identificazione (con ciò dunque consentendo l'erogazione di somme superiori al massimale riconosciuto dall' in CP_1
caso di attribuzione di trattamenti di integrazione salariale).
Ciò premesso, alla luce della documentazione versata in atti, risulta provato il diritto del ricorrente, quale lavoratore dei servizi aeroportuali di terra, alla corresponsione del suddetto trattamento integrativo per il periodo compreso tra il 16.03.2020 e il
28.12.2020, durante il quale egli era collocato in Cassa Integrazione in deroga ex art. 22 del D.L. n. 18/2020 (cfr. doc. nn. 3, 5 e 16 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU nominato con ordinanza del 05.06.2024, ai quali si rinvia, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento, in favore del sig. , per il periodo compreso tra il Parte_1
16.03.2020 e il 28.12.2020, della somma di € 4.064,22, pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei 12 mesi precedenti la richiesta, con la sola esclusione del compenso per lavoro straordinario, senza applicazione del c.d. massimale applicato dall' per l'erogazione dei trattamenti di integrazione CP_1
salariale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del trattamento integrativo previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 95269 del 7.04.2016 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo CP_1
favore, della somma di € 4.064,22, oltre interessi come per legge;
- condanna, inoltre, l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida CP_1
in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Pietro Vizzini, quale procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, il 16.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 1262/2022 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pietro Vizzini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Giacomo Cusmano 4.
- ricorrente -
c o n t r o
aereo sistema aeroportuale, Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della
Sede in Torino, Via Arcivescovado n. 9. CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato convenne in giudizio l' e, avendo premesso di essere un lavoratore dei servizi aeroportuali CP_1
di terra presso l'aeroporto di Palermo, alle dipendenze della “GH Palermo S.P.A.” e di essere stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni ex art. 22 del DL. 18/2020, conv. con mod. dalla L. 27/2020, dal 16.03.2020 al 28.12.2020, lamentò di non aver percepito, con riferimento a tale periodo, la prestazione integrativa ex art. 5 del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7.04.2016, spettante ai lavoratori del settore e posta a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Concluse, pertanto, chiedendo di: “ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, nei periodi di fruizione del trattamento di cassa integrazione “in deroga” (16 marzo/28 dicembre 2020), a percepire il trattamento di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, ed in ogni caso un trattamento pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei 12 mesi precedenti la richiesta, con la sola esclusione del compenso per lavoro straordinario, senza applicazione del c.d. massimale applicato dall' per l'erogazione dei CP_1
trattamenti di integrazione salariale;
condannare per l'effetto l in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto riconosciuto in forza del punto precedente, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La parte resistente si costituì in giudizio deducendo che la pratica era stata sottoposta a riesame in autotutela da parte dell' ; chiese, pertanto, un breve rinvio al fine CP_3
di istruire la pratica e, in caso di riconoscimento del beneficio, di dichiarare cessata la materia del contendere nonché di disporre, anche parzialmente, la compensazione delle spese di lite.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.04.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato. L'articolo 40 ter, comma 1, del DL n. 73/2021 conv. con L. n. 106/2021 ha riconosciuto, in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, il diritto a ricevere – in relazione al periodo compreso tra l'01/03/2020 al 31/12/2020 – la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in deroga erogato dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ex art. 22 del
DL n. 18 17.03.2020, conv. con mod. dalla L. n. 27 del 24.04.2020.
In particolare, è statuito che il Fondo eroghi “una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento” della quale vengono indicati i criteri di identificazione (con ciò dunque consentendo l'erogazione di somme superiori al massimale riconosciuto dall' in CP_1
caso di attribuzione di trattamenti di integrazione salariale).
Ciò premesso, alla luce della documentazione versata in atti, risulta provato il diritto del ricorrente, quale lavoratore dei servizi aeroportuali di terra, alla corresponsione del suddetto trattamento integrativo per il periodo compreso tra il 16.03.2020 e il
28.12.2020, durante il quale egli era collocato in Cassa Integrazione in deroga ex art. 22 del D.L. n. 18/2020 (cfr. doc. nn. 3, 5 e 16 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU nominato con ordinanza del 05.06.2024, ai quali si rinvia, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento, in favore del sig. , per il periodo compreso tra il Parte_1
16.03.2020 e il 28.12.2020, della somma di € 4.064,22, pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei 12 mesi precedenti la richiesta, con la sola esclusione del compenso per lavoro straordinario, senza applicazione del c.d. massimale applicato dall' per l'erogazione dei trattamenti di integrazione CP_1
salariale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del trattamento integrativo previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 95269 del 7.04.2016 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo CP_1
favore, della somma di € 4.064,22, oltre interessi come per legge;
- condanna, inoltre, l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida CP_1
in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Pietro Vizzini, quale procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, il 16.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano