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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott. Valerio Medaglia – Presidente Rel.
- Dott. Amedeo Russo – Giudice
- Dott.ssa Silvia Leone - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1959/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BRUNI SUSANNA
RICORRENTE contro
C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. PORCELLI ANGELA e dall'Avv. VALLE CARLO;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore.
MOTIVAZIONE
La parte ricorrente ha adito questo Ufficio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia disporre la modifica del provvedimento del Tribunale dei Minori di
Roma emesso nella procedura n. 1175/09E in data 10.9.2009, ed accogliere le seguenti
CONDIZIONI 1) Affidamento congiunto. La figlia minore sarà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con conseguente attribuzione paritaria agli stessi dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte sempre di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dello stesso. In relazione alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà in forma disgiunta. 2) Collocamento. vivrà con la madre presso l'abitazione di sua Per_1
proprietà in Castiglione della Pescaia, via Pegaso, 1, dove ha già la residenza e Per_1
dove vive da anni stabilmente. 3) Diritto di visita il padre starà con la figlia il fine settimana alternato dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 19.00 allorché il riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
la settimana in CP_1
cui il padre e non trascorreranno il fine settimana insieme il padre potrà vedere e Per_1
tenere con sé la figlia, almeno due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola al giorno successivo allorché riaccompagnerà la figlia a scuola. Mentre la settimana in cui permarrà con il padre il fine settimana, il padre potrà vedere e Per_1
tenere con sé la figlia un giorno alla settimana, indicativamente il martedì, dall'uscita della scuola al giorno successivo allorché il padre riaccompagnerà la figlia a scuola. Considerando inoltre che il padre vive molto vicino alla residenza della figlia vi sarà ampia disponibilità e gestione nella frequentazione settimanale. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di almeno 3 (tre) settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni la settimana dal 23 al 30 dicembre compresi ovvero quella dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, salvo diversi accordi fra i genitori e i genitori e le figlie. 4) Contributo mantenimento ordinario. Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore , Pt_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Per le spese di Pt_1
carattere straordinario. Le spese straordinarie (scolastiche, sportive e mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e, comunque, come indicate nel protocollo adottato dal
Tribunale di Grosseto, allegato al presente ricorso) previamente concordate e documentate saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo viene precisato che i genitori provvederanno: a) nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie a pagamento di cui dovesse avere bisogno la figlia (le visite o accertamenti medici non necessariamente prescritti dal medico dovranno essere preventivamente concordate tra le parti); b) nella misura del 50% alle spese scolastiche (es: testi scolastici, tasse iscrizione, trasporti, gite, corsi integrativi etc.); le spese scolastiche di importo rilevante e non strettamente necessarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti (es gite, strumenti informatici , etc); ( si precisa che il corredo scolastico di inizio anno dovrà dividersi nella detta misura del 50%, mentre il materiale di consumo che va a sostituire quello iniziale rientra nella quota del mantenimento ordinario); c) nella misura del 50% alle spese derivanti da attività ricreative e/o sportive che ila figlia svolge o andrà a svolgere con il consenso di entrambi i genitori;
anche in questo caso le attività e le spese necessarie per il medesimo dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
Le somme di cui ai precedenti punti da a,b,c, dovranno essere consegnate nella misura del 50% al genitore che avrà anticipato l'importo entro 15 giorni dalla dimostrazione di spesa offerta all'altro; i genitori convengono, e ribadiscono, inoltre, che nel caso di spese per importi significativi (cioè superiori a 100 euro) si dovrà procedere sempre ad una preventiva consultazione reciproca e successiva programmazione degli acquisti. Qualora uno dei genitori dovesse effettuare spese non concordate con l'altro, le relative somme resterebbero ad esclusivo carico del genitore che le avesse arbitrariamente ed unilateralmente sostenute. I genitori si impegnano, compatibilmente con i rispettivi redditi e possibilità economiche, ad assecondare la figlia nelle proprie inclinazioni e capacità, favorendo la frequentazione delle scuole allo stesso più congeniali, sino ai più alti gradi di istruzione. Per la detrazione fiscale delle spese di cui al presente punto, le parti si impegnano a detrarre le stesse nella misura del 50% ciascuno. 5)
Assegno unico. Dati gli attuali assetti lavorativi dei genitori, l'assegno unico per la figlia sarà attribuito alla madre. 6) Passaporto. I genitori si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto e acconsentano sin d'ora al rilascio del passaporto in favore della figlia. 7) I genitori prestano reciproco consenso a recarsi all'estero con la figlia minore, impegnandosi comunque a comunicare con un preavviso di almeno due mesi la destinazione e la durata del soggiorno”.
Il resistente si è costituito in giudizio e ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre: 1) l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritario, previa audizione della minore, a settimane alternate presso il padre nell'abitazione sita in Castiglione della Pescaia (Gr) in Via Remota n. 5 e presso la madre nell'abitazione sita in Castiglione della Pescaia (Gr), Via Pegaso n.
1. Pertanto la minore,
trascorrerà una settimana intera con decorrenza dalla domenica sera alle ore 20.00 Per_1
sino alla domenica successiva alle ore 20.00 dal padre e viceversa la settimana successiva con la mamma. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinariaamministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per sua educazione ed i suoi bisogni;
2) Le vacanze estive la figlia potrà trascorrere un periodo di almeno 3 (tre) settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi con l'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali e il periodo di rispettiva permanenza della figlia presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi ogni anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno, quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. 3) In ragione delle esigenze della minore, della continuità delle spese, della situazione patrimoniale dei coniugi e della collocazione paritetica della figlia, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della stessa nel periodo di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese straordinarie reciprocamente sostenute in favore della figlia, concordate e documentate come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Grosseto, le quali dovranno essere sostenute in misura del
50% da ciascun genitore. 4) I genitori dichiarano di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento loro necessario con riferimento alla figlia e resta inteso che ogni viaggio extra UE deve essere preventivamente concordato con l'altro genitore. 5) L'assegno Unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. 6) Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, le parti si impegnano a detrarre le stesse nella misura del 50% ciascuno”.
In corso di causa, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia, sicché all'udienza del 17.04.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia al Tribunale adito disporre quanto segue.
1) Affidamento congiunto. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con conseguente attribuzione paritaria agli stessi dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte sempre di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dello stesso. In relazione alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà in forma disgiunta.
2) Collocamento. vivrà con la madre presso l'abitazione di sua proprietà in Per_1
Castiglione della Pescaia, via Pegaso, 1, dove ha già la residenza e dove vive da Per_1
anni stabilmente.
3) Diritto di visita il padre starà con la figlia il fine settimana alternato dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 19.00 allorché il CP_1
riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
la settimana in cui il padre e Per_1
non trascorreranno il finesettimana insieme il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, almeno due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola al giorno successivo allorché la figlia andrà a scuola. Mentre la settimana in cui permarrà con il padre il fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
un giorno alla settimana, indicativamente il martedì, dall'uscita della scuola al giorno successivo allorché la figlia andrà scuola.
Considerando inoltre che il padre vive molto vicino alla residenza della figlia vi sarà ampia disponibilità e gestione nella frequentazione settimanale.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di almeno
3 (tre) settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni la settimana dal 23 al 30 dicembre compresi ovvero quella dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, il giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, salvo diversi accordi fra i genitori e i genitori e le figlie.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, direttamente all'altro genitore, eventuali periodi di assenza e/o di impossibilità ad occuparsi della figlia nei giorni dovuti.
4) Contributo mantenimento ordinario. Il padre verserà alla sig.ra a titolo di Pt_1
contributo di mantenimento della figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1
somma di € 370,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
Per le spese di carattere straordinario. Le spese straordinarie (scolastiche, sportive e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e, comunque, come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto, allegato al presente ricorso) previamente concordate e documentate saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo viene precisato che i genitori provvederanno:
a) nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie a pagamento di cui dovesse avere bisogno la figlia (le visite o accertamenti medici non necessariamente prescritti dal medico dovranno essere preventivamente concordate tra le parti); b) nella misura del 50% alle spese scolastiche (es: testi scolastici, tasse iscrizione, trasporti, gite, corsi integrativi etc.); le spese scolastiche di importo rilevante e non strettamente necessarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti (es gite, strumenti informatici , etc); ( si precisa che il corredo scolastico di inizio anno dovrà dividersi nella detta misura del 50%, mentre il materiale di consumo che va a sostituire quello iniziale rientra nella quota del mantenimento ordinario);
c) nella misura del 50% alle spese derivanti da attività ricreative e/o sportive che ila figlia svolge o andrà a svolgere con il consenso di entrambi i genitori;
anche in questo caso le attività e le spese necessarie per il medesimo dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
Le somme di cui ai precedenti punti da a,b,c, dovranno essere consegnate nella misura del
50% al genitore che avrà anticipato l'importo entro 5 giorni dalla dimostrazione di spesa offerta all'altro; i genitori convengono, e ribadiscono, inoltre, che nel caso di spese per importi significativi (cioè superiori a 100 euro) si dovrà procedere sempre ad una preventiva consultazione reciproca e successiva programmazione degli acquisti. Qualora uno dei genitori dovesse effettuare spese non concordate con l'altro, le relative somme resterebbero ad esclusivo carico del genitore che le avesse arbitrariamente ed unilateralmente sostenute.
I genitori si impegnano, compatibilmente con i rispettivi redditi e possibilità economiche, ad assecondare la figlia nelle proprie inclinazioni e capacità, favorendo la frequentazione delle scuole allo stesso più congeniali, sino ai più alti gradi di istruzione.
Per la detrazione fiscale delle spese di cui al presente punto, le parti si impegnano a detrarre le stesse nella misura del 50% ciascuno.
5) Assegno unico. Dati gli attuali assetti lavorativi dei genitori, l'assegno unico per la figlia sarà attribuito alla madre.
6) Passaporto. I genitori si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto e acconsentano sin d'ora al rilascio del passaporto in favore della figlia.
7) I genitori prestano reciproco consenso a recarsi all'estero con la figlia minore, impegnandosi comunque a comunicare con un preavviso di almeno due mesi la destinazione e la durata del soggiorno”. Le parti hanno chiesto accogliersi le conclusioni sopra descritte, rinunciando ai termini per comparse conclusive.
Il collegio ritiene ragionevoli le condizioni concordate dalle parti e rassegnate all'udienza del 17.04.2025, in quanto idonee a proteggere adeguatamente l'interesse della minore nata il [...], sicché le Persona_2
conclusioni rassegnate dalle parti possono accogliersi.
La natura del procedimento, avviato nel superiore interesse della minore giustifica la compensazione delle spese processuali. Persona_2
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1959/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) modifica le condizioni che regolano i rapporti tra i signori e Parte_1
e tra questi e la figlia secondo le Controparte_1 Persona_2
condizioni concordate dalle parti e rassegnate con le note depositate nel fascicolo telematico in data 15.04.2025 e riportate in motivazione;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 17/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Valerio Medaglia