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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12619 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 06/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.5048 /2024 Tra
( avv.CELLETTI ANDREA ,MONACO VALERIO ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.MANNI CRISTIANO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società esponendo : di CP_1 aver iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta sin dal mese di ottobre 2021 presso il bar / enoteca denominato “Vesper” Sito in Roma, piazza Massa Carrara 5, con successiva regolarizzazione contrattuale a partire dal 3 dicembre 2021, dapprima con contratto a tempo determinato part-time, poi prorogato e trasformato in full-time dal 1° aprile 2023; di aver svolto in modo continuativo mansioni di barman (preparazione cocktail, predisposizione linea, servizio ai tavoli, presa delle ordinazioni), corrispondenti al 4° livello del CN Terziario-Commercio, richiedenti specifiche capacità tecnico- pratiche, già precedentemente acquisite in analogo impiego;
che, nonostante tali mansioni, era stato inquadrato al 6° livello, relativo ad attività che richiedono semplici conoscenze pratiche, e che tale inquadramento era stato utilizzato anche ai fini previdenziali e assistenziali;
di aver rispettato un orario di lavoro pieno, per cinque giorni a settimana, con due riposi non coincidenti con il sabato e la domenica (uno dei quali sempre il lunedì), dalle 17:00 alle 00:30, e nei giorni di venerdì e sabato sino alle 01:30, di aver percepito da ottobre 2021 ad agosto 2022 una retribuzione di € 1.000,00 mensili, non corrispondente a quanto formalmente indicato nelle buste paga;
di non aver mai fruito dei permessi retribuiti, né di aver ricevuto alcun pagamento per tale titolo;
di aver lavorato nelle festività ed ex festività senza ricevere compensi aggiuntivi;
di aver usufruito delle ferie e percepito 13ª e 14ª mensilità nei limiti di quanto risultante dalle buste paga;
di essersi dimesso per giusta causa in data 16.06.2023 a motivo dell'errato inquadramento e della non corretta retribuzione. Tanto premesso ha chiesto di: accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full- time dal 20.10.2021 e sino al 16.06.2023; accertare il suo ad essere inquadrato nel 4° livello del CN Turismo Confcommercio;
condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma di € 12.730,72 (di cui € 2.805,72 a titolo di TFR) con interessi legali e rivalutazione monetaria .
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo la carenza di allegazioni specifiche da parte del ricorrente circa le mansioni svolte, ritenendo generica e insufficiente la descrizione fornita nel ricorso, priva di un confronto concreto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle previste per il livello superiore rivendicato. Ha affermato che il ricorrente ha iniziato a prestare attività lavorativa solo dalla fine di novembre 2021 svolgendo mansioni di aiuto barman percependo una retribuzione coerente con il suo livello di inquadramento e che le dimissioni sono state rassegnate senza alcuna motivazione .
Istruita documentalmente e a mezzo testimoni e autorizzato il deposito di note conclusive la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato .
Va innanzi tutto respinta l'eccezione di genericità del ricorso. La convenuta ha eccepito inosservanza, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione in merito alla corretta individuazione e comparazione delle declaratorie contrattuali, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è onere del lavoratore non solo descrivere le mansioni svolte, ma anche evidenziare in modo analitico gli elementi di differenziazione tra il livello assegnato e quello rivendicato, dimostrando la superiore valenza professionale di quest'ultimo. Al riguardo si osserva che l'allegazione del ricorrente, pur concisa, risulta adeguata e conforme agli artt. 414 c.p.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza. Egli ha infatti descritto in modo specifico le mansioni effettivamente svolte ("preparava cocktail, preparava la linea per la serata, serviva ai tavoli, prendeva ordinazioni ecc.") e ha testualmente trascritto le declaratorie sia del 6° livello ("lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche") che del 4° livello ("lavori che Eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite"). La descrizione dei compiti svolti ( in particolare la preparazione di cocktail, la gestione della linea ) è sufficientemente specifica ed evidenzia, sin dalla fase introduttiva, il necessario possesso di competenze specifiche ( ed es. relative a dosi, tecniche di miscelazione ) che eccedono le 'semplici conoscenze pratiche' previste per il 6° livello, risultando invece coerenti con la declaratoria superiore. Pertanto, le allegazioni contenute nel ricorso, circoscrivono adeguatamente la materia del contendere e consentono lo svolgimento dell'accertamento istruttorio e del giudizio di comparazione tra mansioni e livelli contrattuali.
Nel merito l'espletata istruttoria consente di ritenere provato lo svolgimento , da parte del ricorrente , delle mansioni di barman. Il teste anch'egli barman nel Tes_1 locale ha dichiarato : “ Conosco il ricorrente perché ho lavorato nello stesso locale con lui e nello stesso periodo, da ottobre 2021 a giugno 2023. Io facevo il . Il Pt_2 ricorrente faceva il mio stesso lavoro: lavorava dietro al bancone e preparava il drink e cocktail. Lavoravamo entrambi in autonomia senza nessuno che ci affiancasse. Molto spesso lavoravamo insieme”. Anche la teste che ha lavorato nel locale dal Tes_2
2017 al 2023 ha confermato che “ Il ricorrente faceva il barman cioè si occupava della preparazione di cocktail e della predisposizione del bancone. All'occorrenza veniva anche a dare una mano in sala. Non c'era nessuno che lo affiancasse per addestrarlo nel lavoro. Lui era autonomo così come tutti noi che lavoravamo nel locale”.Il teste ha dichiarato che il ricorrente “Faceva il barman cioè preparava cocktail serviva Tes_3 vino e birra . Lavorava al bancone insieme ai nostri capi cioè I soci della società.... Anche loro preparavano i cocktail. Loro spiegavano il lavoro al ricorrente. Lo hanno sempre fatto... Intendo dire che quando arrivava la comanda I capi dicevano ai barman quali cocktail preparare e quali vini mescere. Il ricorrente sapeva preparare i cocktail…. Adr quando arriva un nuovo barman nel locale I capi spiegano I tipi di cocktail che si preparano, le ricette e quali vini o altri alcolici sono presenti. In genere impiegano 2 3 giorni per spiegare le modalità di lavoro. Preciso che dei vini se ne occupano sempre nulla i capi.adr quando ho conosciuto il ricorrente al suo arrivo lui già sapeva preparare un po' i cocktail perché, mi disse, lo aveva imparato nel ristorante dove aveva lavorato come cameriere”. Dalle concordi deposizioni risulta dunque che il ricorrente: svolgeva in autonomia l'attività di preparazione di cocktail, vino e birra, dietro il bancone del locale, aveva pregressa esperienza nel settore e non necessitava di costante affiancamento. La circostanza che i soci del locale all'inizio gli avessero illustrato i tipi di cocktail che si preparavano nel locale e impartissero talora direttive di carattere organizzativo non è idonea a ridurre l'autonomia professionale del ricorrente, trattandosi di un controllo imprenditoriale del tutto fisiologico e non di una costante attività di affiancamento o supervisione tecnica. Le deposizioni hanno, anzi, confermato che, una volta inserito nel contesto lavorativo, egli operava in piena autonomia, senza che altri dipendenti o soci dovessero indicargli modalità di esecuzione del lavoro. Inoltre, il ricorrente, come riferito dai testimoni, svolgeva la propria attività in orari e giornate particolarmente significativi per l'andamento del locale (in particolare nei weekend), circostanza che conferma la fiducia e la responsabilità affidategli nella gestione del bar. Tali elementi sono pienamente coerenti con il profilo professionale del barman di IV livello, come definito dal CN ( che comprende , come si è detto, i lavoratori che, “con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere tecnico-pratico che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche”, tra cui, appunto, il barman).
Quanto all'orario di lavoro dalle dichiarazioni testimoniali emerge un quadro sostanzialmente coerente. Il teste ha dichiarato che, in un primo periodo, Tes_1
l'orario di lavoro era dalle ore 17:00 sino alle 00:30 nei giorni feriali, mentre nel fine settimana (venerdì e sabato) si protraeva sino all'1:30/2:00. Successivamente, dopo circa un anno, l'orario si è stabilizzato dalle 17:00 alle 00:30 tutti i giorni, con turni di riposo settimanali. Ha aggiunto che il ricorrente lavorava cinque giorni su sette, senza riposo la domenica. Anche la teste ha confermato che il ricorrente seguiva il medesimo Tes_2 orario da lei osservato, ossia dalle 17:00 alle 00:30 per cinque giorni a settimana e ha precisato che il ricorrente era presente anche la domenica, in maniera prevalente rispetto agli altri dipendenti. Anche il teste ha confermato che il ricorrente era presente in Tes_3 fascia serale ( “Io lavoro dalle 17 15 a mezzanotte e mezzo anche quando c'era il ricorrente). Tali dichiarazioni, valutate nel loro complesso, consentono di ritenere provato l'orario indicato in ricorso ed in particolare lo svolgimento continuativo di prestazioni domenicali.
Passando , quindi, all'esame delle somme spettanti si rileva che gli importi rivendicati a titolo di retribuzione base nei conteggi allegati sono coerenti con le tabelle economiche contenute nell'Allegato A del CN Pubblici Esercizi (FIPE–Confcommercio), prodotto in atti. Pertanto i conteggi effettuati dal ricorrente risultano corretti e coerenti con il trattamento economico minimo per un lavoratore inquadrato nel 4° livello . Va poi osservato che nel prospetto contabile il ricorrente ha limitato le proprie pretese alle sole differenze retributive riferite al lavoro domenicale senza avanzare domanda per ulteriori voci retributive ( ad es. straordinario o notturno). I conteggi prodotti dalla parte ricorrente risultano corretti in quanto si fondano sul numero di domeniche effettivamente lavorate, come ricostruito sulla base dell'orario accertato, quantificato in circa 32–34 ore mensili e applicano correttamente la maggiorazione prevista dal CN per il lavoro domenicale. Quanto al lavoro festivo il ricorrente ha allegato di avere prestato attività lavorativa in modo continuativo, secondo un orario fisso articolato anche nei giorni di festività e le risultanze istruttorie hanno confermato lo svolgimento di attività secondo uno schema lavorativo costante. D'altra parte la convenuta non ha fornito prova contraria, né ha indicato turnazioni, riposi sostitutivi o chiusure aziendali che avrebbero potuto escludere la prestazione nelle giornate festive. La censura di genericità, formulata in modo del tutto assertivo, non risulta dunque idonea a scalfire l'allegazione attorea, la quale – alla luce dell'istruttoria – deve ritenersi provata.
I conteggi appaiono quindi corretti e conformi alla contrattazione collettiva invocata e alle risultanze istruttorie e possono essere posti a base della decisione . D'altra parte la convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla correttezza aritmetica delle operazioni esposte nei conteggi né ha fornito prospetti alternativi che dimostrassero errori materiali o l'applicazione di parametri economici diversi.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento di euro 12.730,72 di cui 2.805,72 a titolo di t.fr oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time tra le parti dal 20/10/2021 al 16/06/2023; dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello ccnl turismo;
condanna la resistente a pagare a euro 12.730,72 di cui 2.805,72 a titolo Parte_1 di t.fr oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge.
Condanna la resistente a pagare Euro 5388 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge con distrazione.
Il Giudice