Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n.5144/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. GAMMAROTA ROBERTO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
[...]
Controparte_1
-con l'assistenza e difesa, ai sensi
[...] dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
-c.f. ; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 12/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 02/07/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere – previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario (Direttiva del
Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratto a
1
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
III. - La domanda è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di Questo Ufficio
Giudicante (Sentenza n.737/2023 pubbl. il 17/04/2023 - RG
n.7630/2022 – est. Dott. Luca Caputo), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
III.1.1. - In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione dell'attività di docenza in favore del svolta dalla Controparte_1 parte ricorrente con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati).
Ciò posto, ciò che occorre verificare è la spettanza o meno, anche ai docenti assunti a tempo determinato, della voce “Retribuzione professionale docenti”.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”
(primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale
2 docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma).
L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
III.1.2. - Con riferimento a tale questione sono intervenuti i
Giudici di Legittimità che, con l'ordinanza n. 20015/2018, hanno affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4
3 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da tale condivisibile opzione interpretativa, perché maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
III.1.3. - Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene che la parte ricorrente, supplente temporaneo, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui a i contratti a termine allegati al ricorso (cfr. contratti allegati al ricorso), in quanto assunta per ragioni sostitutive, ha svolto prestazioni lavorative equivalenti a quella del lavoratore sostituito.
E infatti anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
4 Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato non solo dalla Suprema Corte con la decisione richiamata innanzi ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1169/2019 del
08.07.2019, Tribunale di Roma, sentenza n. 1900/2020 del
24.02.2020), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
“al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr.
Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e
5 riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
III.2. - Quanto al periodo in cui la parte ricorrente ha prestato servizio, esso risulta correttamente individuato sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Ne consegue, quindi, che considerando il numero di giorni di lavoro effettivamente svolti dalla parte ricorrente (n.134 giorni di lavoro effettivi per l'anno scolastico 2020/2021 già esclusi i giorni di assenza) e l'importo della retribuzione professionale docenti (Euro 164,00 al mese aumentato di Euro 10,50 come previsto dal CCNL comparto scuola 2018-2020), in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del CCNI del 1999 - che assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del
28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020,
Trib. Roma, sent. n. 1900/2020, Trib. Foggia, sent. n. 2140/2020 – sussiste il credito della ricorrente per Euro 779,344 [pari ad
(1/30 Euro 174,50 ovverosia) Euro 5,816 x 134 giornate lavorative]
a titolo di retribuzione professionale docente.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2020/2021
(per n.134 giorni) e, conseguentemente, il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
6 va condannato a pagare l'importo complessivo di Euro 779,344 in favore della parte ricorrente medesima, importo determinato calcolando nella misura di 1/30 l'importo di tale voce retributiva moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 1.100,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2020/2021;
- condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del a pagare in favore
[...] Controparte_3 della parte ricorrente l'importo di Euro 779,344, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il in persona Controparte_1 del pro tempore, a rifondere in favore della parte CP_3 ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in
Euro 500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 21,50 per esborsi con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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