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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in materia di indebito, in grado di appello iscritta al numero 281 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
e , quali esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Fratini
Appellanti
E
in persona del legale rapp. p.t. , rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco CP_1
TO e RI TT
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 02/08/2021, parte appellante nella qualità indicata in epigrafe, ha proposto appello avverso la sentenza n. 304 del 09.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di
Taranto ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto del minore a percepire CP_ l'indennità di accompagnamento, con la condanna dell' al pagamento della prestazione recuperata e le mensilità non corrisposte.
Il Tribunale ha ritenuto provata, in data 01.08.2018, la conoscenza da parte dell'appellante della convocazione alla visita di revisione, cui è risultata assente. Sicchè, mancando nei termini previsti dall'art. 37 L. 448/1998, istanza dell'interessato in ordine prestazione sospesa, alcunchè spettando a titolo di ratei maturati successivamente.
1.1. Nel ricorso in appello è stata lamentata la mancata notifica della comunicazione della data della visita di revisione secondo le norme del codice di procedura civile, l'omessa comunicazione della CP_ sospensione della sospensione e, ove non disposta, la richiesta di giustificazione da parte dell' tale da rendere il procedimento amministrativo nullo. CP_ È stata dedotta la tardiva produzione della comunicazione da parte dell' richiamando i principi giurisprudenziali di tutela dell'affidamento negli indebiti assistenziali.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata304 del 09.02.2021del Tribunale di Taranto, sezione Lavoro e, in accoglimento della domanda attorea dichiarare il diritto di all'indennità di accompagnamento dal Persona_1 gennaio 2015 a tutt'oggi. B) Condannare l' convenuto al pagamento della prestazione CP_2 recuperata, nonchè delle mensilità non corrisposte, oltre interessi, ovvero, in subordine, delle sole CP_ mensilità non corrisposte. condannare l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con loro totale distrazione in favore dello scrivente procuratore per fattane anticipazione”.
1.2. Parte appellata ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti relativi anche al giudizio di primo grado, all'udienza dell'08.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, deve evidenziarsi che trattandosi di indebito di natura assistenziale, deve richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza della quale “"In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del
2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180; v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, Cass. civ., Sez. VI,
19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091).
2.1. Nel caso concreto, sulla base delle emergenze processuali, deve evidenziarsi che non possa ritenersi venuto meno lo status sanitario sotteso al beneficio invocato atteso che il relativo procedimento amministrativo non è stato correttamente definito.
L'art. 37 legge n. 448/1998 così dispone: “
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici. […] 8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica
[…]”.
L'.art. 80 comma 3 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133 ha poi previsto: “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei CP_1 relativi pagamenti qualora l'.interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti
a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'. CP_1 provvede alla revoca della provvidenza dalla data della sospensione medesima”. L'art. 25 d.l. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), convertito dalla legge n. 114/2014, contempla, che “[…] 6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
6-bis.
Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). […]”. CP_
2.2. Orbene, l' nel corso del giudizio di primo grado, ha prodotto la nota con cui il minore è stato invitato a presentarsi alla visita di revisione fissata per la data del 13.6.2018. Detta nota, come risulta per tabulas, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Deve evidenziarsi, per un verso, la mancanza della raccomandata informativa da ritenersi necessaria al fine di verificare la correttezza e completezza del procedimento notificatorio (v. art. 8, comma 4,
L. 892/82) e, per altro verso, la mancanza agli atti della prova della richiesta di giustificazioni da parte dell'istituto in ordine alla mancata presentazione a visita da parte del disabile grave (minore titolare di indennità di accompagnamento). CP_ Pertanto, l avrebbe dovuto provvedere a rinnovare la convocazione a visita (mancando, agli atti, la seconda raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della compiuta giacenza) ovvero, quanto meno, chiedere giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita ed all'esito di tali giustificazioni valutare se procedere ad invio di convocazione ad ulteriore visita.
Tale prova, nel presente procedimento, difetta e tale mancanza si riverbera sulla trattenuta di € CP_ 2.065,40 effettuata dall' nella comunicazione di liquidazione della indennità di accompagnamento su nuova domanda amministrativa (v. comunicazione di liquidazione del
12.02.2019 laddove sono indicati arretrati dall'1.12.2018 al 31.03.2019 pari ad € 2.069,87 e contestualmente la somma da recuperare pari ad € 2.065,40). CP_ Di alcun ausilio si presenta la difesa dall' in ordine alla intervenuta conoscenza da parte degli appellanti – quali genitori del minore - della possibilità di poter giustificare l'assenza (tanto in seguito all'intervento del patronato in data 20.7.2018), risultando assorbente e dirimente il mancato rispetto della procedura normativamente prevista in caso di assenza a visita di revisione come sopra illustrata.
2.3. Non essendosi quindi perfezionato il procedimento relativo alle conseguenze della mancata presentazione a visita della ricorrente, ne deriva l'insussistenza dell'indebito relativo alla somma trattenuta a titolo di indennità di accompagnamento in godimento al minore per la somma di € CP_ 2065,40, con condanna dell' alla corresponsione del predetto importo trattenuto, oltre interessi dal dì del dovuto sino a soddisfo.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - in accoglimento del ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza dell'indebito relativo alla somma trattenuta a titolo di indennità di accompagnamento in godimento al minore per la somma di
€ 2065,40 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della predetta somma trattenuta CP_1
CP_ oltre interessi di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 1312,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 886,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in materia di indebito, in grado di appello iscritta al numero 281 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
e , quali esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Fratini
Appellanti
E
in persona del legale rapp. p.t. , rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco CP_1
TO e RI TT
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 02/08/2021, parte appellante nella qualità indicata in epigrafe, ha proposto appello avverso la sentenza n. 304 del 09.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di
Taranto ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto del minore a percepire CP_ l'indennità di accompagnamento, con la condanna dell' al pagamento della prestazione recuperata e le mensilità non corrisposte.
Il Tribunale ha ritenuto provata, in data 01.08.2018, la conoscenza da parte dell'appellante della convocazione alla visita di revisione, cui è risultata assente. Sicchè, mancando nei termini previsti dall'art. 37 L. 448/1998, istanza dell'interessato in ordine prestazione sospesa, alcunchè spettando a titolo di ratei maturati successivamente.
1.1. Nel ricorso in appello è stata lamentata la mancata notifica della comunicazione della data della visita di revisione secondo le norme del codice di procedura civile, l'omessa comunicazione della CP_ sospensione della sospensione e, ove non disposta, la richiesta di giustificazione da parte dell' tale da rendere il procedimento amministrativo nullo. CP_ È stata dedotta la tardiva produzione della comunicazione da parte dell' richiamando i principi giurisprudenziali di tutela dell'affidamento negli indebiti assistenziali.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata304 del 09.02.2021del Tribunale di Taranto, sezione Lavoro e, in accoglimento della domanda attorea dichiarare il diritto di all'indennità di accompagnamento dal Persona_1 gennaio 2015 a tutt'oggi. B) Condannare l' convenuto al pagamento della prestazione CP_2 recuperata, nonchè delle mensilità non corrisposte, oltre interessi, ovvero, in subordine, delle sole CP_ mensilità non corrisposte. condannare l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con loro totale distrazione in favore dello scrivente procuratore per fattane anticipazione”.
1.2. Parte appellata ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti relativi anche al giudizio di primo grado, all'udienza dell'08.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, deve evidenziarsi che trattandosi di indebito di natura assistenziale, deve richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza della quale “"In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del
2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180; v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, Cass. civ., Sez. VI,
19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091).
2.1. Nel caso concreto, sulla base delle emergenze processuali, deve evidenziarsi che non possa ritenersi venuto meno lo status sanitario sotteso al beneficio invocato atteso che il relativo procedimento amministrativo non è stato correttamente definito.
L'art. 37 legge n. 448/1998 così dispone: “
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici. […] 8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica
[…]”.
L'.art. 80 comma 3 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133 ha poi previsto: “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei CP_1 relativi pagamenti qualora l'.interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti
a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'. CP_1 provvede alla revoca della provvidenza dalla data della sospensione medesima”. L'art. 25 d.l. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), convertito dalla legge n. 114/2014, contempla, che “[…] 6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
6-bis.
Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). […]”. CP_
2.2. Orbene, l' nel corso del giudizio di primo grado, ha prodotto la nota con cui il minore è stato invitato a presentarsi alla visita di revisione fissata per la data del 13.6.2018. Detta nota, come risulta per tabulas, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Deve evidenziarsi, per un verso, la mancanza della raccomandata informativa da ritenersi necessaria al fine di verificare la correttezza e completezza del procedimento notificatorio (v. art. 8, comma 4,
L. 892/82) e, per altro verso, la mancanza agli atti della prova della richiesta di giustificazioni da parte dell'istituto in ordine alla mancata presentazione a visita da parte del disabile grave (minore titolare di indennità di accompagnamento). CP_ Pertanto, l avrebbe dovuto provvedere a rinnovare la convocazione a visita (mancando, agli atti, la seconda raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della compiuta giacenza) ovvero, quanto meno, chiedere giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita ed all'esito di tali giustificazioni valutare se procedere ad invio di convocazione ad ulteriore visita.
Tale prova, nel presente procedimento, difetta e tale mancanza si riverbera sulla trattenuta di € CP_ 2.065,40 effettuata dall' nella comunicazione di liquidazione della indennità di accompagnamento su nuova domanda amministrativa (v. comunicazione di liquidazione del
12.02.2019 laddove sono indicati arretrati dall'1.12.2018 al 31.03.2019 pari ad € 2.069,87 e contestualmente la somma da recuperare pari ad € 2.065,40). CP_ Di alcun ausilio si presenta la difesa dall' in ordine alla intervenuta conoscenza da parte degli appellanti – quali genitori del minore - della possibilità di poter giustificare l'assenza (tanto in seguito all'intervento del patronato in data 20.7.2018), risultando assorbente e dirimente il mancato rispetto della procedura normativamente prevista in caso di assenza a visita di revisione come sopra illustrata.
2.3. Non essendosi quindi perfezionato il procedimento relativo alle conseguenze della mancata presentazione a visita della ricorrente, ne deriva l'insussistenza dell'indebito relativo alla somma trattenuta a titolo di indennità di accompagnamento in godimento al minore per la somma di € CP_ 2065,40, con condanna dell' alla corresponsione del predetto importo trattenuto, oltre interessi dal dì del dovuto sino a soddisfo.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - in accoglimento del ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza dell'indebito relativo alla somma trattenuta a titolo di indennità di accompagnamento in godimento al minore per la somma di
€ 2065,40 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della predetta somma trattenuta CP_1
CP_ oltre interessi di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 1312,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 886,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella