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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 19 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini ridotti a giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di memorie di repliche e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Isidoro Isidori, del foro di L'Aquila, Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Controparte_1
Maria Corbò ed elettivamente domiciliata in Roma presso e nel suo studio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 25 luglio 2019 alle ore 19,00 c.a. .
In particolare, esponeva che mentre alla guida del velocipede di sua proprietà, transitava lungo la SS 5 bis, località Rocca di Cambio, veniva investito da un cinghiale e riportava i danni non patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e CP_1 da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la CP_1
giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della anche in presenza di una CP_1
legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri Controparte_1 di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. CP_1
2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, ma grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Invece, spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848,
20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n.
18454/2022). “
Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva responsabile CP_1 dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che l'attore alla guida del suo velocipede ha impattato contro uno dei cinghiali che attraversava la SS 5 bis, in località Rocca di Cambio (AQ) e, conseguentemente, il mezzo da lui condotto è stato proiettato verso il lato sinistro della carreggiata e lui è caduto in terra, subendo le lesioni certificate in atti. In particolare, i testimoni escussi, e , hanno riferito di avere visto Testimone_1 Testimone_2
tre cinghiali attraversare la strada, il primo dei quali colpire il lato destro della bicicletta condotta dall'attore, il quale veniva proiettato con la bici sul lato sinistro della carreggiata, per cui avevano prestato i primi soccorsi ed allertato un parente.
Il costituto processuale ha provato che l'impatto con il cinghiale non era prevedibile, né prevenibile dall'attore, atteso che l'animale ha colpito la bicicletta in corrispondenza della parte destra, intersecando la traiettoria dell'attore, il quale nulla poteva fare per evitare l'impatto.
In conclusione, il costituto processuale ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale selvatico e l'eventus damni, sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità a carico della Regione
Abruzzo, che, invece, non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte degli ungulati risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Del pari non è emerso che la strada era interclusa al traffico dei bicicli e che il conducente del mezzo viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo, come già esposto in narrativa.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” il danno evento si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo, ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e, comunque, normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza (1227 2° co. c.c. ). Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che l'attore ha subito un pregiudizio al bene salute a causa del sinistro, in quanto la certificazione prodotta in atti è conseguenziale rispetto all'eventus damni, di guisa che sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in giudizio, è stata disposta la nomina di un CTU medico legale.
All'esito della espletata consulenza il nominato CTU, Dr.ssa , ha accertato la Persona_1 compatibilità delle lesioni certificate in atti rispetto alla dinamica dell'incidente; dunque, che in conseguenza dell'eventus damni di cui si discute, l'attore ha riportato un danno non patrimoniale nella misura del 12% nella veste biologica permanente, nonché temporaneo di giorni 25 a totale, giorni 20 nella veste biologica temporanea parziale al 75%, 40 al 50% e 50 al 25% .
Pertanto, considerato che l'attore all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 47 (nato il [...]- fatto del 25.07.2019), e che il grado di invalidità permanente è del 12%, deve essere liquidata al medesimo, a titolo di danno non patrimoniale, nella sua configurazione biologica -invalidità permanente, la somma di euro 33.730,00 fatto riferimento alle Tabelle di Milano anno 2024
Deve, altresì, essere riconosciuto all'attore, a titolo di invalidità temporanea, la somma di euro
2.875,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta ( euro 115,00 x 25 gg); euro 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%; euro 2.300,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%; euro 1.437,5 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%.
Dunque, complessivamente la somma di euro 42.067,5 a titolo di danno non patrimoniale nella sua configurazione biologica da invalidità permanente e temporanea.
Detta somma trattandosi di obbligazione di valore deve essere rivalutato dal deposito della sentenza al soddisfo, atteso che la Tabella di Milano anno 2024, rivaluta automaticamente le somme;
sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata andranno conteggiati gli interessi nella misura legale.
All'attore spetta il risarcimento del danno patrimoniale nella sua veste emergente pari alle spese documentate in atti, ritenute conseguenziali e congrue dal CTU, ovvero la somma complessiva di euro 672,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Pertanto, in ragione di quanto esposto in narrativa, deve essere dichiarata la responsabilità della parte convenuta e deve essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore nella misura complessiva di euro 42.739,99, oltre rivalutazione ed interessi in narrativa indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 42.739,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida in euro 3.800,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 518,00 ed accessori per legge previsti, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila 2 aprile 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 19 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini ridotti a giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di memorie di repliche e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Isidoro Isidori, del foro di L'Aquila, Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Controparte_1
Maria Corbò ed elettivamente domiciliata in Roma presso e nel suo studio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 25 luglio 2019 alle ore 19,00 c.a. .
In particolare, esponeva che mentre alla guida del velocipede di sua proprietà, transitava lungo la SS 5 bis, località Rocca di Cambio, veniva investito da un cinghiale e riportava i danni non patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e CP_1 da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la CP_1
giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della anche in presenza di una CP_1
legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri Controparte_1 di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. CP_1
2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, ma grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Invece, spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848,
20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n.
18454/2022). “
Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva responsabile CP_1 dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che l'attore alla guida del suo velocipede ha impattato contro uno dei cinghiali che attraversava la SS 5 bis, in località Rocca di Cambio (AQ) e, conseguentemente, il mezzo da lui condotto è stato proiettato verso il lato sinistro della carreggiata e lui è caduto in terra, subendo le lesioni certificate in atti. In particolare, i testimoni escussi, e , hanno riferito di avere visto Testimone_1 Testimone_2
tre cinghiali attraversare la strada, il primo dei quali colpire il lato destro della bicicletta condotta dall'attore, il quale veniva proiettato con la bici sul lato sinistro della carreggiata, per cui avevano prestato i primi soccorsi ed allertato un parente.
Il costituto processuale ha provato che l'impatto con il cinghiale non era prevedibile, né prevenibile dall'attore, atteso che l'animale ha colpito la bicicletta in corrispondenza della parte destra, intersecando la traiettoria dell'attore, il quale nulla poteva fare per evitare l'impatto.
In conclusione, il costituto processuale ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale selvatico e l'eventus damni, sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità a carico della Regione
Abruzzo, che, invece, non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte degli ungulati risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Del pari non è emerso che la strada era interclusa al traffico dei bicicli e che il conducente del mezzo viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo, come già esposto in narrativa.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” il danno evento si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo, ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e, comunque, normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza (1227 2° co. c.c. ). Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che l'attore ha subito un pregiudizio al bene salute a causa del sinistro, in quanto la certificazione prodotta in atti è conseguenziale rispetto all'eventus damni, di guisa che sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in giudizio, è stata disposta la nomina di un CTU medico legale.
All'esito della espletata consulenza il nominato CTU, Dr.ssa , ha accertato la Persona_1 compatibilità delle lesioni certificate in atti rispetto alla dinamica dell'incidente; dunque, che in conseguenza dell'eventus damni di cui si discute, l'attore ha riportato un danno non patrimoniale nella misura del 12% nella veste biologica permanente, nonché temporaneo di giorni 25 a totale, giorni 20 nella veste biologica temporanea parziale al 75%, 40 al 50% e 50 al 25% .
Pertanto, considerato che l'attore all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 47 (nato il [...]- fatto del 25.07.2019), e che il grado di invalidità permanente è del 12%, deve essere liquidata al medesimo, a titolo di danno non patrimoniale, nella sua configurazione biologica -invalidità permanente, la somma di euro 33.730,00 fatto riferimento alle Tabelle di Milano anno 2024
Deve, altresì, essere riconosciuto all'attore, a titolo di invalidità temporanea, la somma di euro
2.875,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta ( euro 115,00 x 25 gg); euro 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%; euro 2.300,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%; euro 1.437,5 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%.
Dunque, complessivamente la somma di euro 42.067,5 a titolo di danno non patrimoniale nella sua configurazione biologica da invalidità permanente e temporanea.
Detta somma trattandosi di obbligazione di valore deve essere rivalutato dal deposito della sentenza al soddisfo, atteso che la Tabella di Milano anno 2024, rivaluta automaticamente le somme;
sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata andranno conteggiati gli interessi nella misura legale.
All'attore spetta il risarcimento del danno patrimoniale nella sua veste emergente pari alle spese documentate in atti, ritenute conseguenziali e congrue dal CTU, ovvero la somma complessiva di euro 672,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Pertanto, in ragione di quanto esposto in narrativa, deve essere dichiarata la responsabilità della parte convenuta e deve essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore nella misura complessiva di euro 42.739,99, oltre rivalutazione ed interessi in narrativa indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 42.739,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida in euro 3.800,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 518,00 ed accessori per legge previsti, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila 2 aprile 2025 Dr.ssa Antonella Camilli