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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 431/2024 R.G., promossa da:
FONDAZIONE PADRE ALBERTO – O.N.L.U.S. – E.T.S. (PARTITA CP_1
IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Salvatore De Simone (c. f.: ) del Foro di CodiceFiscale_1
Vasto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto;
si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di pec
(fax 0873 365277); Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_2
(P.I. ), con sede in alla via Saragat, in persona del legale P.IVA_2 CP_2
rappresentate p.t., Direttore Generale Prof. , rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Vincenzo Santucci ( , C.F._2 ), ed elettivamente Email_2 P.IVA_3 domiciliata nel suo studio in Via Vittorio Veneto n.2 dell' CP_2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE per la riforma della sentenza n. 668/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 31 ottobre 2023.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 08.04.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 09.04.20254 tratteneva la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 668/2023 pubblicata in data 31 ottobre 2023 il Tribunale di L'Aquila decideva in merito a domanda proposta dalla Parte_1
volta a rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] [...]
e dare atto che il residuo credito Controparte_2
Parte ammontava ad € 418.889,10, quindi a condannare l'opponente al pagamento di tale importo, con gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. L. 231/2002, con decorrenza come stabilita ex art. 13 del contratto ripassato tra le parti.
1.1 A fondamento della domanda, parte attorea sul presupposto di essere accreditata con la per l'esercizio di prestazioni sanitarie ex art. 26 l. n. 833/1978 Controparte_4
nonché titolare dei centri di riabilitazione siti in ed in , otteneva dal CP_2 CP_2
Tribunale di Vasto decreto ingiuntivo per la somma di € 465.662,61, a titolo di credito residuo derivante dalla erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative effettuate sulla base del contratto ripassato tra le parti e fatturate nel corso dell'anno 2014, per l'ammontare complessivo di € 819.498,94, di cui le era stato pagato solamente l'acconto nella misura di € 353.836,33.
1.2 Si costituiva in giudizio l Controparte_2
che, con l'atto di opposizione, sostanzialmente deduceva che le somme
[...]
reclamate in sede monitoria non potevano essere pagate perché le prestazioni non erano state rese ex art. 26 e, comunque, non potevano essere valorizzate secondo la contabilizzazione proposta dalla ma piuttosto nel prezzo minore previsto Parte_1
pag. 2/20 dalle norme che regolano la materia. Chiedeva, pertanto, in via preliminare la dichiarazione di nullità dell'atto di riassunzione e il conseguente rigetto della domanda;
nel merito, l'accoglimento del motivo di opposizione relativo alla carenza di prova circa l'esatto adempimento e quindi il rigetto della domanda, con la condanna alla restituzione di quanto versato. In ogni caso, domandava la detrazione di € 46.773,51 in ragione dell'emissione delle note di credito, il rigetto della parte della domanda che non aveva trovato conforto nelle risultanze peritali e, quindi, il rigetto della domanda per la parte eccedente gli € 149.685,7, nonché la dichiarazione di decorrenza degli interessi dal momento della pronuncia accertante l'ammontare di quanto eventualmente dovuto, in ragione della mancanza di prova in ordine al momento di esigibilità del credito come invece previsto in contratto.
1.3 Integrato il contraddittorio ed istruita la causa, anche a mezzo C.T.U., il Tribunale di
Vasto si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di L'Aquila, sicché la riassumeva il giudizio nei termini di legge innanzi al Tribunale di L'Aquila. Parte_1
Acquisite le prove documentali e rappresentata da entrambe le parti la non necessarietà di svolgere attività istruttoria, in quanto già compiuta nel precedente giudizio dinanzi al
Tribunale di Vasto, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'Aquila accoglieva parzialmente la domanda per i motivi di seguito indicati.
2.1 In particolare, in via preliminare, disattendeva l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione avanzata dalla evidenziando che, contrariamente a quanto eccepito Pt_2
dalla convenuta, l'atto conteneva gli elementi necessari e sufficienti per raggiungere lo scopo della prosecuzione del giudizio, in quanto in esso erano indicati gli elementi di fatto e diritto a sostegno della domanda di condanna al credito reclamato e il fatto che alcune circostanze, in particolare quelle indicate a pagina 8 della comparsa di costituzione, erano oggetto di contestazione da parte della non impediva di Pt_2
ritenere integrato il presupposto della validità della riassunzione, imponendo soltanto la loro valutazione nel merito nell'ambito dell'accertamento giudiziale demandato al
Tribunale.
Ancora in via preliminare, rilevava l'erroneità della richiesta di parte attorea di rigetto dell'opposizione proposta dall' con l'atto di citazione del 10.07.2015, atteso che Pt_2
pag. 3/20 il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto in data 14.05.2015 era già stato dichiarato nullo con la pronuncia n. 178/2015 che aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di L'Aquila. Osservava, pertanto, che il giudizio aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento del credito vantato dalla e Parte_1
l'eventuale condanna al pagamento delle somme dovute, senza alcun mutamento, rispetto al giudizio incardinato presso il Tribunale di Vasto, del riparto dell'onere probatorio incombente sulle parti.
2.2 Nel merito, il primo giudice, accertava l'avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto avente ad oggetto l'erogazione da parte della di prestazioni di Parte_1 assistenza riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833/1978 per l'anno 2014 e ricostruiva le modalità di esecuzioni contrattuali dele prestazioni riabilitative.
In particolare rilevava il primo giudice come in ordine alla modalità di erogazione delle prestazioni, le stesse erano subordinate alla richiesta compilata dal medico prescrittore in conformità alla normativa vigente ed all'autorizzazione delle Unità di Valutazione
Multidimensionali.
La competenza in ordine alla verifica dell'appropriatezza, della legittimità e della congruità delle prestazioni era poi spettante alla ed alla tramite i Nuclei CP_4 Pt_2
Operativi di Controllo, mentre le modalità di fatturazione, avvenivano mensilmente con pagamento delle spettanze slavo poi la ripetizione in caso di esito negativo delle verifiche del BOC.
2.3 Così ricostruita la procedura contrattualizzata e normativamente prevista, al fine di valutare la sussistenza del credito ingiunto, nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vasto era stata disposta una C.T.U. e l'elaborato peritale definitivo aveva rilevato che, sulla base della documentazione prodotta in atti, era stato possibile fornire una risposta adeguata ai quesiti solamente in relazione a venti ospiti delle strutture di e rispetto al maggior numero indicato dalla CP_2 CP_2 Parte_1
non era condivisibile l'assunto di parte attrice nel ritenere che il rimborso dovesse riguardare tutti i 43 pazienti indicati, sulla scorta del fatto che tale numero era riconosciuto sia dalle fatture che dai controlli dei N.O.C., in quanto la mancata produzione della documentazione medica di supporto aveva impedito al C.T.U. di poter pag. 4/20 compiere qualsiasi valutazione in ordine al presupposto di applicazione della disciplina di cui alla legge n. 833/1978.
Evidenziava il primo giudice che, quanto alle patologie dei pazienti, dall'analisi tecnica svolta, inoltre, era emerso che tutti i pazienti erano fuori setting, ovvero avevano un setting assistenziale inadeguato rispetto all'art. 26 della legge n. 833/1978, dovendo essere destinati a setting assistenziali differenti, così come proposto dalle che Pt_3
avevano fatto gli accertamenti sanitari;
tuttavia, come correttamente rilevato dal Ctu, ai sensi dell'art. 14 comma II del contratto stipulato tra le parti per le prestazioni sanitarie relative all'anno 2014, per i casi in cui l'UV considerasse appropriati nuovi settings assistenziale a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate potevano essere riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
Pertanto, l'ausiliario aveva concluso nel senso che il regime tariffario più affine alla prestazione sanitaria che avrebbe dovuto essere erogata era quello della fase di mantenimento dividendo i diversi utenti in semiresidenziale grave (corrispondente ad €
87,67) e semiresidenziale medio-grave (corrispondente ad € 67,44).
2.4 In ordine al dato della quantità delle prestazioni rese dalla rilevava il Parte_1
primo giudice che tale circostanza non era stata specificatamente contestata dalla Pt_2 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Vasto, essendosi la predetta limitata a dibattere in relazione alla qualità delle prestazioni fornite, mentre soltanto a seguito del deposito della perizia, dunque in maniera tardiva, la aveva dedotto che la Pt_2
non aveva provato di aver eseguito alcuna prestazione in favore dei Parte_1
pazienti, per cui, da un lato, i dati forniti sul punto dalla potevano essere Parte_1
utilizzati per la quantificazione della somma dovuta, sulla scorta dei valori indicati dal
C.T.U. per i pazienti e, dall'altro, dovevano ritenersi sufficientemente documentate e dimostrate le prestazioni assistenziali rese dalle strutture gestite dalla nei Parte_1
termini accertati dalla C.T.U.
2.5 In merito al quantum del corrispettivo spettante alla osservava che la Parte_1
stessa a seguito del deposito della perizia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pt_2
Vasto, con la memoria autorizzata del 09.04.2019 aveva operato un autonomo conteggio pag. 5/20 dei corrispettivi eventualmente dovuti alla per complessivi € 503.522,03 e, Parte_1 sottratta la somma già versata di € 353,836,33, la individuava un residuo credito Pt_2 in favore della struttura di € 149.685,70 e, considerato che rispetto a tale conteggio la non si era confrontata nemmeno nel presente giudizio, limitandosi a Parte_1 reiterare la richiesta dell'intera somma di € 418.889,10, ne conseguiva che la domanda di parte attrice poteva essere accolta per la minor somma di € 149.685,70.
2.6 Il Tribunale rilevava, inoltre, che sulla somma riconosciuta non erano dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ma solamente quelli legali, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, evidenziando che, nel caso di specie, la circostanza che il credito originariamente ingiunto, da un lato, non era dovuto nella sua interezza, tanto che la stessa aveva riconosciuto, nel Parte_1
costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto, di aver emesso note credito per complessivi € 46.773,51, dall'altro, era stato determinato nel quantum soltanto in sede giudiziale a mezzo C.T.U., imponeva in concreto il rigetto della domanda di pagamento degli interessi moratori con la decorrenza prevista dall'art. 13 del contratto, con riferimento alle somme riconosciute solo all'esito del giudizio.
2.7 Da ultimo, disattendeva la richiesta della di condanna della al Pt_2 Parte_1
pagamento delle somme in eccedenza già pagate, rilevando che la in primo Pt_2
luogo, non aveva fornito la prova documentale di aver già corrisposto la somma ingiunta nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto e, in secondo luogo, non aveva nemmeno indicato il preciso importo asseritamente corrisposto alla Parte_1
sicché la pronuncia richiesta non poteva che essere sul punto generica, e dunque non ammissibile, anche in considerazione della nota di credito nelle more emessa dall'attrice. Evidenziava, tuttavia, che le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo alla in eccesso rispetto al credito riconosciuto in via Parte_1
giudiziale, avrebbero dovuto essere restituite alla qualora non assistite da altro Pt_2
titolo idoneo.
2.8 In conclusione il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava la al pagamento, in favore della Controparte_5 [...]
, dell'importo di € 149.685,70 oltre interessi legali dalla Parte_1
pag. 6/20 data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in € 9.674,00.
3. Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello
[...]
per i motivi di seguito indicati: Parte_4
3.1 Pieno assolvimento dell'onus probandi - assistenza dei pazienti confessata dalla parte opponente in ordine al loro numero pari a 44 e non a 20 (numero indicato dal c.t.u.) ; b)- accertate prestazioni da parte dell'u.v.m. e dei n.o.c. relative al predetto numero dei pazienti pari a 44; c) - erogazione delle prestazioni in forza del contratto inter partes stipulato in data 22/06/2014; d) -ed ancora da parte dell'asl riconoscimento del residuo credito calcolato in €196.826,55 “ma da aumentare all'indomani della approvazione della tariffazione da parte della regione” (espressione testuale scritta dalla difesa asl n. 1).
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione e la Ctu espletata in primo grado per non aver rilevato l'assistenza effettuata in favore di n. 44 pazienti e non di 20, deducendo che il numero dei pazienti non era sostanzialmente
Parte contestato dalla difesa dell' in sede di opposizione e che tale dato numerico poteva chiaramente desumersi dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle autorizzazioni U.V.M., dalle verifiche N.O.C. e dalle 33 fatture con un numero di schede allagate ed infine, dalla nota della del 26.06.2014, con cui si Controparte_4 prorogava le prestazioni per tutto l'anno 2014. Ha osservato che sulla quantità degli assistiti non potevano sorgere dubbi, né sulla applicazione della conseguente tariffa così come indicata dal C.T.U. e risultante dalle fatture e nella delibera n. 129 del 2017, per cui il credito azionato doveva ritenersi sufficientemente provato, posto che le prestazioni, di cui veniva richiesto il pagamento, risultavano richieste ed autorizzate nei termini previsti dal contratto.
3.2 Violazione del principio di non contestazione ex art. 115: fatti non contestati e chiaramente riconosciuti e, quindi, esonero della relativa prova da parte della
: “il dato sulla quantità delle prestazioni rese dalla non Parte_1 Parte_1
Pa specificatamente contestato dalla e sua utilizzazione per la quantificazione della somma dovuta in forza della delibera n. 129/2017” – sottrazione due volte della somma di € 353.836,63.
pag. 7/20 Con il secondo motivo, ha censurato l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il credito individuato in proprio favore ammontava ad € 149.685,70 e che rispetto a tale conteggio essa non si era confrontata, ritenendo dovuta la minor somma di € Parte_1
149.685,70, deducendo in particolare che la gravata decisione ha ignorato sia l'ammissione fatta dalla ovvero il riconoscimento del credito pari ad € Pt_2
196.826,65 oltre ad emolumenti dovuti ex delibera n. 129/2017, sia e soprattutto compiendo l'errore nella sottrazione della somma di € 353.836,33 che era stata già sottratta dall'iniziale credito di € 819.498,94.
3.3 Sulla omessa corresponsione degli interessi moratori – sussistenza della violazione art. 4 d. lgs. 241/2002.
Da ultimo, ha contestato la decisione nella parte in cui, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'applicabilità della disciplina di cui al
D. Lgs. n. 231/2002, ha negato la debenza di tale tasso di interesse e rigettato la correlativa domanda, rappresentando che gli interessi moratori dovevano calcolarsi decorsi 60 giorni dalla ricezione delle fatture sui relativi importi, per poi calcolarsi, sottratte le note di credito, fino all'estinzione del credito.
3.4 Si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_2
contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello
[...]
per infondatezza. Spiegava, altresì, appello incidentale eccependo l'erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato che essa opponente non aveva contestato la quantità delle prestazioni erogate dalla struttura ma solo la qualità, deducendo di aver contestato in modo chiaro e tempestivo, sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., anche la quantità delle asserite prestazioni. Ha quindi richiamato la nota decisione delle
S.U. della Suprema Corte n. 13533/2001, evidenziando il mancato assolvimento di parte attorea e odierna appellante dell'onere probatorio in ordine al diritto al pagamento delle prestazioni rese in base all'art. all'art. 26 L. 833/78 e rappresentando che tale carenza probatoria sarebbe riscontrabile sia volendo ammettere che la contestazione investiva l'intera prestazione, sia che fosse limitata alla sola qualità, in quanto anche in tal caso mancava la prova dell'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie in oggetto.
pag. 8/20 Da ultimo, ha contestato l'erroneità della decisione nella parte in cui, pur avendo dato atto dell'emissione di note di credito a deconto delle somme reclamate, non ne ha poi sottratto il relativo corrispettivo.
4. Motivi della decisione.
Motivi di ordine logico impongono di trattare per primi i motivi di impugnazione da cui potrebbe derivare l'assorbimento delle altre doglianze sollevate. Pertanto, verrà trattato Parte primariamente il motivo di impugnazione proposto dalla con l'appello incidentale, in quanto avente portata assorbente delle altre doglianze.
Parte 4.1 La contesta, in primo luogo, la gravata decisione per aver valorizzato la circostanza della mancata contestazione specifica della quantità delle prestazioni erogate dalla ma di averne contestato soltanto la qualità. In particolare, Parte_1
assume di aver dedotto sin dall'atto di costituzione e nei successivi scritti difensivi che le somme richieste in sede monitoria non erano dovute poiché riferite a prestazioni, essendo fuori setting, che non erano state proprio erogate, o quantomeno, non nella misura indicata, ponendo così in contestazione, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, l'erogazione stessa della prestazione;
afferma, inoltre, che “pur se si fosse voluto sostenere che non era stata proposta una eccezione di inadempimento (quantità di prestazioni) come è postulato in sentenza, senza dubbio ne era stata proposta una di inesatto adempimento (qualità di esse) che comunque faceva nascere in capo all'avversario lo stesso identico onere (cfr cass. SSUU 13533/01) di dover fornire la prova su quantità e qualità delle prestazioni di cui chiedeva il pagamento”.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, giova osservare come, alla luce del materiale probatorio in atti, sia incontestata l'avvenuta stipulazione tra – e Parte_4
del contratto del 22.06.2014 avente ad oggetto Controparte_5
l'erogazione da parte della di prestazioni di assistenza riabilitativa ai sensi Parte_1 dell'art. 26 della legge n. 833/1978, asseritamente rese all'interno dei centri di e nell'annualità 2014. CP_2 CP_2
La questione controveria attiene, dunque, al profilo del quantum debeatur.
Premettendo che tutte le fatture delle quali la chiede il pagamento Parte_1 riguardano prestazioni erogate nel corso dell'anno 2014, si rileva come, nell'atto di pag. 9/20 Parte opposizione, la afferma che “Nel corso dell'anno 2013 e 2014, ma anche negli anni precedenti, le commissioni di valutazione e di controllo di cui s'è detto prima, la
UV ed il NOC, hanno ritenuto non eleggibili le prestazioni rese dalla CP_6
ai loro assistiti….Per quanto qui interessa, e cioè per l'anno 2014, le commissioni
[...]
di valutazione e controllo, in particolare, hanno evidenziato che solo sei dei pazienti ospitati nelle strutture di e di erano bisognosi CP_2 CP_2 CP_6
dell'assistenza ex art. 26. Gli altri, invece, si presentavano tutti fuori setting. …Per le prestazioni erogate in setting assistenziali diversi da quelli ritenuti appropriati dalle competenti UV, è prevista la remunerazione con applicazione della tariffa vigente relativa al setting appropriato…Il principio appena accennato valevole e vigente per le prestazioni rese nel 2014 come quelle di cui si discute…..”
Dunque, l'odierna appellante ha ammesso che la ha comunque reso le Parte_1
prestazioni in favore dei soggetti ricoverati nelle strutture gestite dalla e Parte_1
previa autorizzazione dell'UV, contestando esclusivamente il tipo di prestazione resa, se sanitaria ex art. 26 L. 833/78 o meno, ed eccependo conseguentemente l'applicabilità di una diversa tariffazione, come previsto dall'art. 14 del contratto del 19/12/13.
Quanto all'asserita avvenuta contestazione in ordine al quantum delle prestazioni, si osserva che nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, depositata in data
18.02.2022, vi è l'esistenza di un intero capitolo titolato “4.2 - Perché non è stata fornita la prova dell'ampiezza e qualità delle prestazioni delle quali si chiede il Parte pagamento”, nel quale nello specifico la afferma testualmente che “sul presupposto che i pazienti non avevano alcun bisogno delle cure di cui invece chiede il
Part pagamento, e nell'ossessiva eccezione formulata sul punto dalla l'Avversario aveva il preciso onere di provare la quantità e la qualità delle prestazioni rese, ed invece non ha assolto in alcun modo a tale onere. Ritenendo bastevole il solo accreditamento….”
“documenti, redatti dalla controparte, che, al pari delle fatture, non provano affatto che l'intervento riabilitativo sia stato realmente effettuato”,
Anche nel giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
Parte Part 1 c.p.c. l'opponente argomentava che “La aggiunge pure che non Parte_1
avrebbe contestato i ricoveri dei pazienti e che, invece, avrebbe riconosciuto che sono stati prestati trattamenti riabilitativi ex art. 26 sebbene per periodi minori dell'intero
pag. 10/20 anno. E che inoltre, “le verifiche si sono espresse favorevolmente dal punto di vista sanitario”. Ed allora, appunto, deve esser ribadito quanto già spiegato in opposizione e Part cioè che invece, contestata esattamente e fermamente queste circostanze, a partire dal ritenuto “esito favorevole dal punto di vista sanitario”. È proprio il “punto di vista sanitario” che non consente di versare alla quanto reclama, giacché è Parte_1
proprio il miglioramento (o la totale compromissione) delle condizioni del paziente, secondo la valutazione dell'UV, che non rende necessarie - e perciò remunerabili - le prestazioni ex art. 26 che la assume aver prestato nel 2014. Valutazione, e Parte_1
quindi contestazione nell'ottica avversaria, talmente note all'Avversario, al pari dei meccanismi di liquidazione previsti in contratto, da essere state oggetto di specifiche contestazione anche giudiziali (cfe sentenza tar in atti e corrispondenza scambiata). Ed
Part infatti ha contestato esplicitamente (cfr p. 17 laddove ha affermato “la struttura Cont
di dove sono ospitati 21 pazienti dei quali nessuno ha bisogno delle cure CP_2
che invece la struttura assume aver prestato nel corso del 2014; e comunque di ciò, in ogni caso, dovrà fornire la prova) che l'Avversario abbia fornito per tutti i pazienti che ha ospitato presso le proprie strutture le prestazioni ex art. 26, poiché quei pazienti non avevano, o non avevano più, bisogno di una cura ex art. 26.
Insomma, la contestazione sul punto c'è, ed è proprio la questione del setting appropriato. Nel duplice effetto e significato di cura che è appropriata, e cura che è remunerabile a mente del contratto. In altre parole, siccome l'UV ha ritenuto appropriate un certo tipo di cure escludendo così che molti dei pazienti ospitati presso le strutture dell'avversaria abbiano bisogno delle cure che invece l'avversario assume aver prestato, contestazione che, si ripete, è stata immediatamente resa nota Part all'avversario, ha affermato, da un lato che non può e non vuole remunerarle perché così prevede il contratto, e dall'altro ha contestato che siano state rese, appunto perché inutili (o ininfluenti a mente del contratto). L'avversario, quindi, pur se il contratto lo permettesse e così non è, per poter reclamare il diritto al corrispettivo per le prestazione rese in art. 26, dovrà provare di averle rese nella misura e quantità reclamata.”
Senonché la contestazione, come rilevato dal Giudice di primo grado, appare non essere sufficientemente specifica, ma del tutto generica.
pag. 11/20 Al riguardo, giova osservare che il criterio di ripartizione dell'onere probatorio delineato dall'art. 2697 c.c. opera anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo il quale, secondo consolidata giurisprudenza, costituisce un giudizio ordinario di cognizione e segue quindi i principi generali in tema di onere della prova: la parte opposta, pertanto, è onerata della prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre la parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi della pretesa medesima. Nella specie, allora, trattandosi di obbligazioni contrattuali relative a prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. n. 833/1978, incombeva sulla , quale creditrice opposta, fornire la prova sia Parte_1
del titolo della pretesa che dell'adempimento della propria prestazione assistenziale, mentre gravava sulla quale debitrice opponente, l'onere di dimostrare il CP_5
pagamento ovvero la sussistenza di ulteriori fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata in monitorio.
Nel caso di specie, dal materiale probatorio versato in atti, oltre che dalla non specifica contestazione dell'opponente, risulta adeguatamente dimostrato sia il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia l'effettiva erogazione delle prestazioni di cui alle fatture azionate in monitorio, atteso che la opposta ha prodotto in giudizio, Parte_1
oltre alla documentazione contrattuale, le verifiche ispettive dei NOC (Nuclei Operativi di Controllo) in ordine alle prestazioni erogate nel periodo di cui alle fatture azionate in monitorio.
L'assunto risulta inoltre suffragato dal contenuto delle verifiche ispettive del 08.11.2014
e del 17.11.2014 (relative al primo semestre del 2014 e per le due strutture gestite dalla ad e e del 06.05.2015 (relativa al secondo semestre del Parte_1 CP_2 CP_2
Parte 2014 per la struttura gestita dalla ) compiute dai Difatti, CP_7 CP_2
da tali verifiche, in relazione ai pazienti indicati nella tabella ad esse allegata, risulta la presenza dei progetti di riabilitazione, l'effettuazione degli interventi riabilitativi ed il numero delle prestazioni effettuate. Né può ritenersi che i NOC si siano limitati ad un mero controllo di tipo amministrativo e non anche sanitario, avendo essi affermato che per tutti i pazienti indicati nella tabella allegata, “per tutti i pz indicati nella tabella allegata, la scrivente commissione NOC 2 esprime parere favorevole dal punto di vista sanitario, per il periodo indicato in oggetto ”.
pag. 12/20 4.1.1 Fondata, invece, risulta essere la doglianza inerente alla dedotta mancata decurtazione delle note di credito pari ad € 46.763,51. Ed invero, dalle risultanze processuali emerge che la nella comparsa di costituzione in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Vasto, aveva riconosciuto di aver emesso note di credito per un importo pari ad € 46.763,51, affermando chiaramente che il credito vantato si era dunque ridotto da € 465.662,61 a € 418.889,10. La gravata decisione, pur avendo rilevato tale circostanza, ha tuttavia omesso di detrarre tale somma dall'importo complessivamente riconosciuto spettante alla Parte_1
Privo di pregio appare essere quanto eccepito dalla secondo cui tali note di Parte_1
credito sarebbero riferite all'anno 2015, mentre per l'anno 2014 la nota di credito ammontava ad € 46.613,15 e risulterebbe già sottratta, atteso che, da un lato, dalla mera disamina dell'importo totale risultante dal conteggio effettuato, non risulta operata la detta detrazione e, dall'altro, non vi è prova che tali importi siano riferiti all'annualità
2015.
Parte Ne deriva che, tenendo conto di tali note di credito, la deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 102.922,19 (risultante dalla differenza tra €
149.685,70 e € 46.763,51).
L'appello incidentale deve pertanto essere parzialmente accolto, limitatamente alla mancata decurtazione del predetto importo.
4.2 L'appello principale è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
4.2.1 In particolare, infondato è il primo motivo di gravame con il quale la Parte_1
ha contestato la gravata decisione e l'espletata Ctu per non aver rilevato che il numero dei pazienti era 44 e non 20, argomentando che tale dato numerico poteva chiaramente desumersi dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle autorizzazioni U.V.M., dalle verifiche N.O.C. e dalle 33 fatture con un numero di schede allagate ed infine, dalla nota della del 26.06.2014, con cui si prorogava le prestazioni per Controparte_4 tutto l'anno 2014. Parte Al riguardo, osserva la Corte che, come correttamente dedotta dall'appellata in assenza di idonea documentazione medica attestante le cure fornite e le patologie degli ospiti, non è evidentemente possibile fissare con certezza il numero dei pazienti ed il valore dell'eventuale corrispettivo spettante, variando la relativa tariffa a seconda delle pag. 13/20 patologie riscontrate e delle cure fornite e della quantità stessa delle cure necessarie;
né rileva a tal fine il mero dato numerico prospettato dalla atteso che la Parte_1 remunerazione dell'attività è riferita al numero di trattamenti somministrati nel mese e non al numero dei pazienti in cura. Ne deriva che, pur volendo ipotizzare che i pazienti ospitati dalla struttura era in numero maggiore rispetto a quelli considerati, la circostanza sarebbe priva di significativa incidenza perché non vi è prova di quale trattamento e per quale arco temporale sia stato somministrato.
Ed invero, proprio la mancata produzione della documentazione medica attestante le predette circostanze ha chiaramente impedito al C.T.U. di poter compiere qualsiasi valutazione in ordine al presupposto di applicazione della disciplina di cui alla legge n.
833/1978, laddove nel suo elaborato peritale ha rilevato che “per quanto riguarda le presenze, non è possibile affermare, con certezza, quante sono state le prestazioni erogate in regime semiresidenziale diurno nell'anno 2014 per i singoli pazienti”. Ed infatti, l'assenza della documentazione medica (quali, ad esempio, le cartelle cliniche) impedisce di verificare l'eventuale prestazione medico-sanitaria eseguita, il tipo e la frequenza temporale della medesima e, di conseguenza, non consente di valutare l'eventuale remunerazione spettante.
4.2.2 Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale l'appellante ha contestato la decisione deducendo che il primo giudice, nel calcolo contabile effettuato, avrebbe Parte detratto due volte l'acconto di € 353.836,33 versato dalla
Ed invero, nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vasto, proprio al fine di valutare la sussistenza del credito ingiunto, veniva espletata una CTU contabile ad opera del Dott. , le cui risultanze peritali, che la Corte ritiene di Persona_1
condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, hanno fatto chiaramente emergere che
“le patologie accertate non rientravano tra quelle che prevedevano una fase di riabilitazione acuta o subacuta ai sensi dell'art. 26 della legge 833/1978 e del successivo accordo Stato / Regioni del 10.02.2011” e che “tutti i pazienti erano fuori setting come specificato anche alla risposta al quesito 1) e per i singoli pazienti era stato individuato un setting assistenziale specifico”, nella parte in cui, in ordine alle patologie dei pazienti, ha testualmente affermato che “Lo studio della documentazione
pag. 14/20 sanitaria in atti riguardante i venti disabili ha documentato che, per tutti, si tratta di quadri di notevole rilevanza clinica ma oramai ampiamente cronicizzati e, dunque, non in fase di acuzie o sub-acuzie; ne consegue che non possono rientrare in un progetto riabilitativo di cui all'art. 26 della legge 833/1978 che prevedeva l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative intensive ed estensive effettuate in regime residenziale, semiresidenziale o diurno, domiciliare e ambulatoriale ma hanno necessità di setting assistenziali differenti finalizzati al mantenimento della situazione clinica attuale e all'eventuale promozione del miglioramento dell'autonomia soprattutto nella sfera relazionale quali quelli che sono stati prescritti dalle UV mediante visita diretta degli interessati e che non sembrano essere motivo di contestazione.”, concludendo pertanto che “il regime tariffario più affine alla prestazione sanitaria che sarebbe dovuta essere erogata era quello della fase di mantenimento dividendo i diversi utenti in: - semiresidenziale grave corrispondente, come sopra riportato, ad € 87,67 per i pazienti: , , Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, e - semiresidenziale medio-grave Pt_11 Parte_12 Parte_13 corrispondente, come sopra riportato, ad € 67,44 per i pazienti: , CP_8
, , , , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, , , , Di Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
, Di , Di .” Controparte_17 Persona_2 Controparte_18
Ciò detto, si osserva che all'art. 14 del predetto contratto ripassato tra le parti risulta chiaramente specificato che per le prestazioni per le quali le UV prevedono un setting assistenziale diverso rispetto a quello riabilitativo le prestazioni erogate devono essere remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale o comunque corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;
in ogni caso, sempre attenendosi agli accordi negoziali (cfr. art. 6), il riconoscimento della tariffa propria per le prestazioni riabilitative secondo quanto previsto dall'art. 26 L. 833/78 è comunque subordinato all'esito positivo di un duplice sistema di controllo: da un lato, vi è l'attività dell'UV (unità valutazione multidimensionale) che, in quanto organo tecnico, è preposto alla qualificazione della prestazione effettivamente dovuta a ciascun pag. 15/20 singolo paziente e, dall'altro, occorre che vi sia anche il riscontro positivo del nucleo operativo di controllo (NOC).
Il quadro probatorio agli atti, unitamente all'espletata CTU, ha dunque consentito, di ritenere dimostrato che la richiesta di pagamento per l'attività riabilitativa ha riguardato prestazioni con un diverso setting. A seguito del deposito dell'elaborato peritale nel giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto, con la memoria autorizzata del 09.04.2019 la Parte provvedeva ad effettuare un autonomo conteggio dei corrispettivi eventualmente dovuti alla per complessivi € 503.522,03, il giudice di primo grado, Parte_1
considerato che rispetto a tale conteggio la non si era confrontata né aveva Parte_1
opposto osservazioni critiche, limitandosi a reiterare la richiesta dell'intera somma di €
418.889,10, sottratta la somma già versata di € 353,836,33, individuava un residuo credito in favore della di € 149.685,70. Parte_1
Ciò detto, dalla documentazione in atti si evince che la appellante con Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo rappresentava di essere creditrice per una somma pari ad
€ 819.498,94 e, detratta l'acconto di € 353.836,33 già versato, chiedeva il pagamento di Parte
€ 465.662,61. Nel conteggio effettuato autonomamente dall sulla base di quanto indicato dal CTU, si evince chiaramente come la base di partenza del calcolo sia rappresentata dall'originaria somma di € 819.498,94 e non su quella di € 465.662,61
(già detratta la somma versata in acconto), per cui correttamente la gravata decisione ha operato la detrazione della somma in acconto già versata sulla somma risultante dal
Parte detto conteggio, condannando la al pagamento del residuo credito pari ad €
149.685,7 (invece dei € 465.662,61 originariamente ingiunti), senza dunque incorrere nell'asserita duplicazione della detrazione.
Ne discende l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
4.2.3 Fondato è invece l'ultimo motivo di gravame inerente al mancato riconoscimento degli interessi moratori ex art. 4 D.lgs. n. 241/2002.
Al riguardo, si tratta di stabilire se le strutture private che operano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale siano considerabili imprenditori, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, se le prestazioni di servizi da esse erogate, in conformità alla convenzione con il SSN, in favore dei pazienti dietro corrispettivo, rientrino nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231 del pag. 16/20 2002, e se pertanto, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la stessa sia tenuta a corrispondere alla struttura privata gli interessi legali di mora nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Ed invero, il rapporto in oggetto può essere considerato compreso nella categoria di transazioni commerciali ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento del
D.lgs. 231/2002, con conseguente invocabilità degli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
231 del 2002. Al riguardo, come di recente ribadito dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 35092 del 2023, “passando all'esame del panorama giurisprudenziale della Corte, da esso emerge un quadro convergente verso una univoca soluzione al problema di carattere generale, se i rapporti tra le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e il siano Controparte_19
riconducibili alla nozione di transazione commerciale dettata dall'art. 1 e definita dall'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002 e a quali condizioni e, di conseguenza, se, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, siano dovuti gli interessi di cui all'articolo 5 del predetto decreto, questione alla quale va data, in linea generale, risposta affermativa, sulla base del quadro normativo, dando continuità all'orientamento emergente all'interno della Corte. Questa Corte già da alcuni anni si
è orientata a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell'ambito della nozione di
“transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo d.lgs. n. 231 del 2002 (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016,
Cass. n. 17665 del 2019, Cass. n. 7019 del 2020). L'espressione di posizioni non del tutto sintoniche rispetto a questi principi era stata espressa, prima della sentenza a
Sezioni unite n. 26496 del 2020, solo riguardo allo specifico – e distinto - settore delle farmacie. Le sentenze citate concludevano nel senso dell'inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2002 alle farmacie, stante l'estraneità
Part dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia all'art. 8, comma 2, d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 502 ed al
pag. 17/20 relativo regolamento. Tutte le considerazioni che precedono conducono univocamente a ricondurre il rapporto tra la struttura privata accreditata (svolgente in questo caso attività di riabilitazione fisioterapica) che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l'ente pubblico che, all'interno della è CP_4
obbligato a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell'ambito della nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilità della particolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Non vi sono elementi Part per assimilare, come sostiene la controricorrente, le società private che svolgono in favore degli assistiti del SSN prestazione di servizi alle farmacie (là dove dispensano farmaci salvavita: è questa la circoscritta affermazione contenuta in Cass. S.U. n.
26496 del 2020) e di considerarle pertanto, sotto il profilo soggettivo, un segmento del
Servizio Sanitario nazionale, né per ritenere che debbano anch'esse essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati (e con altri profili derogatori alla disciplina generale, anch'essi ispirati al favor creditoris che sono fuori dall'oggetto della presente analisi, quali la mora ex re e il luogo di adempimento dell'obbligazione) il ritardo nel pagamento”.
Su questa linea interpretativa, è stato, peraltro in un'ipotesi analoga a quella che ci occupa, di recente stabilito che “…..nel caso di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'ente stesso abbia assunto
l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass., n. 20391/16).
….Ora, posto che dalla citata giurisprudenza si evince la necessità, dopo l'8.8.02, della stipula di contratti scritti tra le parti, affinché le prestazioni erogate possano essere inquadrabili nell'ambito delle "transazioni commerciali" per le quali il D.Lgs. n. 231
pag. 18/20 del 2002 prescrive l'applicabilità degli interessi moratori” (cfr Cass Civ, Sez. I,
7.2.2022 n. 3794). In conclusione, quindi, può ritenersi che la convenzione intercorsa tra le odierne parti in causa rientri nel novero delle transazioni commerciali, per cui deve farsi applicazione, come implicitamente ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza sopracitata pur riferita al diverso caso delle farmacie, degli interessi moratori ai sensi del d.lvo 231/02.
Per tali ragioni, l'ultimo motivo di appello deve essere accolto e di conseguenza CP_5
1 deve essere condannata al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_4 della somma di €102.922,19 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
4.3 Conclusivamente devono essere parzialmente accolti sia l'appello principale
(limitatamente al riconoscimento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002) sia quello incidentale (limitatamente alla mancata decurtazione delle note di credito).
Le spese, stante il parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e la parziale soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, contro la sentenza n. 668/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 31 ottobre 2023 nei confronti di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
somma di € 102.922,19 oltre gli interessi Parte_4
moratori ex D.lgs. n. 231/2002, dalla domanda all'effettivo saldo;
• Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 29 aprile 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
pag. 19/20 pag. 20/20
La Presidente rel.
Barbara Del Bono