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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 341 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Via G. Parte_1
GIURIATI 16/18 a SORA (FR), presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA DI PASSIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., CF. , elettivamente CP_1 PartitaIVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. MARGHERITA
QUADRINI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 13/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dell'ente per il sinistro CP_1
oggetto di causa, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., in via subordinata ex art. 2043 c.c., la sua condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 16.444,59, a titolo di risarcimento dei danni subiti, salva la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina2 di 10 A tal fine, l'attrice deduceva che:- in data 21/08/2019 in Sora, in ora notturna (ore 21:10 circa), l'attrice camminava sul marciapiede di via Ippolito Nievo, lato destro rispetto al senso unico della strada in direzione Lungoliri;
- la via Ippolito Nievo è una strada comunale sita nel centro abitato di Sora;
- giunta all'altezza di un tratto privo di numeri civici, sito tra l'ultimo portone in legno e un cancello di colore scuro ove sono ubicate alcune cassette del gas, si avvicinava al margine sinistro del marciapiede per discenderlo, evitando le rotture e le asperità ivi presenti;
- nello scendere prestava attenzione ad evitare anche le irregolarità visibili sulla banchina stradale, ma non appena poggiato il piede al suolo, a causa di un'insidia non visibile, le si girava la caviglia d'appoggio e cadeva rovinosamente a faccia in avanti;
- veniva subito soccorsa dal suo collega di lavoro sig. che l'attendeva sul marciapiede di fronte;
- in quel frangente si Persona_1
avvedevano che a provocare la caduta era stata la presenza di un pronunciato dissesto ubicato tra il margine della carreggiata e la banchina stradale alla base del marciapiede;
- il dissesto non era segnalato, né percepibile, sia per l'ora notturna sia perché il lampione posto sulla strada non illuminava correttamente l'area perché generava delle zone d'ombra a causa della presenza di autovetture parcheggiate lungo il marciapiede, celando le insidie e le asperità ivi presenti;
- a sinistra della zona d'ombra erano inoltre presenti ulteriori anomalie della pavimentazione che in quanto visibili sconsigliavano la discesa e il transito pedonale da quel lato;
- in seguito all'incidente parte attrice riportava la “frattura trasversale completa della parte superiore del collo del radio con inclinazione del capitello radiale e contusioni multiple escoriate a carico del viso della spalla e delle ginocchia”; - l'attrice si sottoponeva a visita medico legale con il seguente esito: riscontro di invalidità permanente del 4%; 25 giorni di invalidità temporanea totale;
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; - l'attrice sosteneva spese per euro 142,09; - l'attrice deduceva di aver richiesto il risarcimento del danno al di Sora e che erano risultati i vani tentativi di bonario CP_1
componimento.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il chiedendo il rigetto delle avverse CP_1
pretese infondate in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva di contenere gli esborsi secondo quanto emerso in istruttoria, tenuto conto del maggior concorso di colpa dell'attrice.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ctu medico legale e perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
pagina3 di 10 è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Ciò premesso, per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della
P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro,
pagina4 di 10 precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass.
24549/2009; 12695/2010; 6101/2013).
pagina5 di 10 Nel caso di specie, è agevole rilevare che la situazione di pericolo (presenza di un pronunciato dissesto ubicato tra il margine della carreggiata e la banchina stradale alla base del marciapiede) appare immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale di cui trattasi e non già ad un comportamento estemporaneo degli utenti ovvero ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, di guisa che, sulla base delle coordinate interpretative sinora descritte, l'art. 2051 c.c. deve ritenersi applicabile all'ente pubblico tenuto alla manutenzione della strada.
Tanto premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attrice ha allegato di essere caduta rovinosamente a terra a causa della presenza di un pronunciato dissesto ubicato tra il margine della carreggiata e la banchina stradale alla base del marciapiede, non visibile stante l'ora notturna e l'ombra proiettata dai veicoli in sosta.
Orbene, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste escusso presente al momento del fatto e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, nonché nelle fotografie prodotte in atti. In particolare, , escusso Persona_1 all'udienza del 09/09/2022, ha affermato “io mi trovavo sul marciapiede di fronte dove è caduta
l'attrice ed era notte nei pressi delle cassette del gas ho visto l'attrice che nell'appoggiare il piede sinistro sulla banchina adiacente al marciapiede ovvero nello scendere dal marciapiede è caduta a terra… io ho soccorso l'attrice ho notato che nella banchina sottostante il marciapiede mancava un pezzo”. Anche escussa alla medesima udienza, ha confermato le lesioni subite Testimone_1 da parte attrice e che la Sig.ra a causa dell'infortunio, ha dovuto rinunciare ai brevi Pt_1
soggiorni al mare e in montagna durante i weekend, che era solita praticare.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Deve, tuttavia, ritenersi sussistente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro in misura del 50%. Ed infatti, come evidenziato dalla difesa del dal verbale di pronto CP_1
soccorso depositato in atti si evince che la Sig.ra risiede proprio in Via Ippolito Nievo ove Pt_1
si è verificato il sinistro.
Pertanto, in questa sede non si può trascurare la circostanza che la Sig.ra abitando Pt_1
nella medesima via ove è avvenuto il sinistro, dovesse essere a conoscenza dello stato dei luoghi e del dissesto della strada che, come da fotografie prodotte in atti, riguarda una parte rilevante del marciapiede e della sede stradale. A ciò deve aggiungersi che la Sig.ra è scesa dal Pt_1
marciapiede preferendo camminare sulla parte in ombra. Nella citazione si legge infatti che nello scendere parte attrice prestava attenzione ad evitare anche le irregolarità visibili sulla banchina stradale, ma non appena poggiato il piede al suolo, a causa di un'insidia non visibile, le si girava la caviglia d'appoggio e cadeva rovinosamente a faccia in avanti. Secondo quanto allegato da parte pagina6 di 10 attrice, il lampione posto sulla strada non illuminava correttamente l'area perché generava delle zone d'ombra a causa della presenza di autovetture parcheggiate lungo il marciapiede, celando le insidie e le asperità ivi presenti. Pertanto, l'attrice avrebbe dovuto prestare maggiore cautela, discendendo il marciapiede in una zona con maggiore illuminazione, anziché in quella in ombra.
Come ribadito più volte dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass. 16034/2023) “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Nel caso di specie, pertanto, non può non tenersi conto della conoscenza dello stato dei luoghi e della condotta imprudente posta in essere dalla danneggiata e la responsabilità della convenuta dovrà pertanto essere proporzionalmente diminuita ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU il dott. , sulla base Persona_2 dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro. Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 2%, riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 25 e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e pagina7 di 10 danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 2% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 51 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
2221,00 per danno biologico ed euro 555,00 per l'incremento per sofferenza soggettiva, importo ulteriormente personalizzabile fino al 50% del danno biologico.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
pagina8 di 10 Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass.
n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore”
(Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
Inoltre, poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 25 giorni e parziale al 50% per giorni 15, (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 2875,00 (115x25=2875) per invalidità temporanea assoluta, in €
862,50 (115:2=57,5; 57,5x15) per invalidità temporanea parziale al 50%.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate in atti e ritenute congrue anche dal
CTU le spese mediche per un importo pari a € 447,00, che, sostenute con riferimento all'epoca del sinistro, vanno rivalutate ad oggi e sono pari a € 520,76.
La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe dunque pari ad € 7.034,26 che, ridotta proporzionalmente al 50% in ragione del concorso della danneggiata,
è pari ad € 3517,13.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un.
1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva,
pagina9 di 10 liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(21/08/2019) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta, le spese di lite sono per 1/2 compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiata che il sinistro del 21/08/2019 si è verificato per responsabilità concorsuale della Sig.ra e del al 50% e per l'effetto condanna Pt_1 CP_1 il al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 3517,13, CP_1
oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro
(21/08/2019) via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice della restante metà, che si liquida in € 1.276,00 per compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Cassino il 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 341 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Via G. Parte_1
GIURIATI 16/18 a SORA (FR), presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA DI PASSIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., CF. , elettivamente CP_1 PartitaIVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. MARGHERITA
QUADRINI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 13/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dell'ente per il sinistro CP_1
oggetto di causa, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., in via subordinata ex art. 2043 c.c., la sua condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 16.444,59, a titolo di risarcimento dei danni subiti, salva la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina2 di 10 A tal fine, l'attrice deduceva che:- in data 21/08/2019 in Sora, in ora notturna (ore 21:10 circa), l'attrice camminava sul marciapiede di via Ippolito Nievo, lato destro rispetto al senso unico della strada in direzione Lungoliri;
- la via Ippolito Nievo è una strada comunale sita nel centro abitato di Sora;
- giunta all'altezza di un tratto privo di numeri civici, sito tra l'ultimo portone in legno e un cancello di colore scuro ove sono ubicate alcune cassette del gas, si avvicinava al margine sinistro del marciapiede per discenderlo, evitando le rotture e le asperità ivi presenti;
- nello scendere prestava attenzione ad evitare anche le irregolarità visibili sulla banchina stradale, ma non appena poggiato il piede al suolo, a causa di un'insidia non visibile, le si girava la caviglia d'appoggio e cadeva rovinosamente a faccia in avanti;
- veniva subito soccorsa dal suo collega di lavoro sig. che l'attendeva sul marciapiede di fronte;
- in quel frangente si Persona_1
avvedevano che a provocare la caduta era stata la presenza di un pronunciato dissesto ubicato tra il margine della carreggiata e la banchina stradale alla base del marciapiede;
- il dissesto non era segnalato, né percepibile, sia per l'ora notturna sia perché il lampione posto sulla strada non illuminava correttamente l'area perché generava delle zone d'ombra a causa della presenza di autovetture parcheggiate lungo il marciapiede, celando le insidie e le asperità ivi presenti;
- a sinistra della zona d'ombra erano inoltre presenti ulteriori anomalie della pavimentazione che in quanto visibili sconsigliavano la discesa e il transito pedonale da quel lato;
- in seguito all'incidente parte attrice riportava la “frattura trasversale completa della parte superiore del collo del radio con inclinazione del capitello radiale e contusioni multiple escoriate a carico del viso della spalla e delle ginocchia”; - l'attrice si sottoponeva a visita medico legale con il seguente esito: riscontro di invalidità permanente del 4%; 25 giorni di invalidità temporanea totale;
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; - l'attrice sosteneva spese per euro 142,09; - l'attrice deduceva di aver richiesto il risarcimento del danno al di Sora e che erano risultati i vani tentativi di bonario CP_1
componimento.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il chiedendo il rigetto delle avverse CP_1
pretese infondate in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva di contenere gli esborsi secondo quanto emerso in istruttoria, tenuto conto del maggior concorso di colpa dell'attrice.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ctu medico legale e perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
pagina3 di 10 è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Ciò premesso, per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della
P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro,
pagina4 di 10 precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass.
24549/2009; 12695/2010; 6101/2013).
pagina5 di 10 Nel caso di specie, è agevole rilevare che la situazione di pericolo (presenza di un pronunciato dissesto ubicato tra il margine della carreggiata e la banchina stradale alla base del marciapiede) appare immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale di cui trattasi e non già ad un comportamento estemporaneo degli utenti ovvero ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, di guisa che, sulla base delle coordinate interpretative sinora descritte, l'art. 2051 c.c. deve ritenersi applicabile all'ente pubblico tenuto alla manutenzione della strada.
Tanto premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attrice ha allegato di essere caduta rovinosamente a terra a causa della presenza di un pronunciato dissesto ubicato tra il margine della carreggiata e la banchina stradale alla base del marciapiede, non visibile stante l'ora notturna e l'ombra proiettata dai veicoli in sosta.
Orbene, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste escusso presente al momento del fatto e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, nonché nelle fotografie prodotte in atti. In particolare, , escusso Persona_1 all'udienza del 09/09/2022, ha affermato “io mi trovavo sul marciapiede di fronte dove è caduta
l'attrice ed era notte nei pressi delle cassette del gas ho visto l'attrice che nell'appoggiare il piede sinistro sulla banchina adiacente al marciapiede ovvero nello scendere dal marciapiede è caduta a terra… io ho soccorso l'attrice ho notato che nella banchina sottostante il marciapiede mancava un pezzo”. Anche escussa alla medesima udienza, ha confermato le lesioni subite Testimone_1 da parte attrice e che la Sig.ra a causa dell'infortunio, ha dovuto rinunciare ai brevi Pt_1
soggiorni al mare e in montagna durante i weekend, che era solita praticare.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Deve, tuttavia, ritenersi sussistente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro in misura del 50%. Ed infatti, come evidenziato dalla difesa del dal verbale di pronto CP_1
soccorso depositato in atti si evince che la Sig.ra risiede proprio in Via Ippolito Nievo ove Pt_1
si è verificato il sinistro.
Pertanto, in questa sede non si può trascurare la circostanza che la Sig.ra abitando Pt_1
nella medesima via ove è avvenuto il sinistro, dovesse essere a conoscenza dello stato dei luoghi e del dissesto della strada che, come da fotografie prodotte in atti, riguarda una parte rilevante del marciapiede e della sede stradale. A ciò deve aggiungersi che la Sig.ra è scesa dal Pt_1
marciapiede preferendo camminare sulla parte in ombra. Nella citazione si legge infatti che nello scendere parte attrice prestava attenzione ad evitare anche le irregolarità visibili sulla banchina stradale, ma non appena poggiato il piede al suolo, a causa di un'insidia non visibile, le si girava la caviglia d'appoggio e cadeva rovinosamente a faccia in avanti. Secondo quanto allegato da parte pagina6 di 10 attrice, il lampione posto sulla strada non illuminava correttamente l'area perché generava delle zone d'ombra a causa della presenza di autovetture parcheggiate lungo il marciapiede, celando le insidie e le asperità ivi presenti. Pertanto, l'attrice avrebbe dovuto prestare maggiore cautela, discendendo il marciapiede in una zona con maggiore illuminazione, anziché in quella in ombra.
Come ribadito più volte dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass. 16034/2023) “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Nel caso di specie, pertanto, non può non tenersi conto della conoscenza dello stato dei luoghi e della condotta imprudente posta in essere dalla danneggiata e la responsabilità della convenuta dovrà pertanto essere proporzionalmente diminuita ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU il dott. , sulla base Persona_2 dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro. Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 2%, riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 25 e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e pagina7 di 10 danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 2% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 51 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
2221,00 per danno biologico ed euro 555,00 per l'incremento per sofferenza soggettiva, importo ulteriormente personalizzabile fino al 50% del danno biologico.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
pagina8 di 10 Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass.
n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore”
(Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
Inoltre, poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 25 giorni e parziale al 50% per giorni 15, (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 2875,00 (115x25=2875) per invalidità temporanea assoluta, in €
862,50 (115:2=57,5; 57,5x15) per invalidità temporanea parziale al 50%.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate in atti e ritenute congrue anche dal
CTU le spese mediche per un importo pari a € 447,00, che, sostenute con riferimento all'epoca del sinistro, vanno rivalutate ad oggi e sono pari a € 520,76.
La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe dunque pari ad € 7.034,26 che, ridotta proporzionalmente al 50% in ragione del concorso della danneggiata,
è pari ad € 3517,13.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un.
1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva,
pagina9 di 10 liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(21/08/2019) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta, le spese di lite sono per 1/2 compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiata che il sinistro del 21/08/2019 si è verificato per responsabilità concorsuale della Sig.ra e del al 50% e per l'effetto condanna Pt_1 CP_1 il al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 3517,13, CP_1
oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro
(21/08/2019) via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice della restante metà, che si liquida in € 1.276,00 per compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Cassino il 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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