TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MAURIZIO MAFFI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. GIANMARCO LUPI Controparte_1 C.F._2
- Resistente –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Piacenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via
pagina 1 di 6 preliminare ed urgente, con provvedimento da emettersi anche inaudita altera parte, provvedere
con decreto provvisoriamente esecutivo ad interrompere la regolamentazione di frequentazione tra padre e figlio già decisa dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 11 maggio 2022 cron.
5890/2022 RG 829/2021 così come successivamente modificata dai genitori, consentendo allo stato, e fino ai migliori accertamenti ed indagini demandate ai Servizi Sociali competenti, che
padre e figlio possano sentirsi mediante telefonate/videochiamate da eseguirsi una volta a settimana e, comunque, ogni qualvolta chiederà di sentire il padre;
successivamente, nel Pt_2
merito: - disporre che il figlio minore venga affidato a entrambi i genitori, con collocamento Pt_2
prevalente presso la madre, attualmente residente in [...] presso l'abitazione dei nonni materni;
- disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, pertanto le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla futura istruzione, l'educazione e la salute, debbano essere prese di comune accordo, salvo che dall'indagine demandata non emergono diverse necessità; - demandare ai Servizi competenti, o ad idonea CTU, una attenta indagine con lo scopo di valutare e descrivere le competenze genitoriali
del sig. alla luce di quanto occorso e anche in relazione alla nuova situazione di CP_1 convivenza dello stesso, e, all'esito, quale sia la formula di affidamento più idonea e quali siano le migliori modalità di visita tra padre e figlio;
- disporre che il Sig. versi, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento di entro il giorno 15 di ogni mese l'importo non inferiore ad € Pt_2
250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, o quella maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia a favore della Sig.ra alla luce della documentazione Parte_1
reddituale depositata dallo stesso;
- porre le spese straordinarie a carico dei genitori in ragione
del 50% ognuno, richiamandosi a quanto previsto dal Protocollo del CNF datato 29.11.2017, con
l'onere in capo al genitore anticipatario di rendicontare e documentare, anche ai fini delle detrazioni fiscali ritenersi al 50%, alla fine di ogni mese all'altro genitore le spese anticipate, ed obbligo del genitore non anticipatario di rimborsare all'altro genitore le somme anticipate entro la fine del mese successivo, salvo le compensazioni delle spese dallo stesso anticipate;
- disporre che, in ogni caso, l'Assegno Unico Universale sia interamente di spettanza della madre;
- autorizzare il rilascio – rinnovo del passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio anche per il minore”.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti intrattenevano una convivenza more uxorio nel corso della quale nasceva a in data 18 ottobre 2020 il figlio CP_2
minore - a seguito dell'interruzione della convivenza, con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 737 Pt_2 pagina 2 di 6 c.p.c., incardinava il procedimento RG 829/2021 all'esito del quale il Tribunale Controparte_1 di Piacenza recepiva l'accordo raggiunto dalle Parti, il quale prevedeva che: “I procuratori delle parti, preso atto del contenuto della relazione dei Servizi Sociali del 10/05/2022 che ha
sottolineato la sostanziale idoneità di entrambi i genitori a svolgere i propri compiti. Le parti pertanto concordano che il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento Pt_2
prevalente presso la madre. Le visite del padre non avverranno più in forma protetta ed inizialmente gli incontri avverranno di sabato dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Successivamente
verrà introdotto un ulteriore giorno alla settimana, a partire da settembre 2022, da concordare tra
i genitori. I genitori concordano altresì che desiderano che il bambino trascorra fine settimana
alternati con il padre che inizieranno solo quando entrambi lo riterranno opportuno per il
bambino e comunque non prima del secondo anno di età. In previsione della crescita di i Pt_2 genitori concordano sin da ora che verrà applicato il criterio dell'alternanza anche per le festività
e le vacanze estive. Il signor verserà a favore della signora a titolo di co- CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 175,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese a Pt_2
mezzo bonifico bancario. Detta somma verrà successivamente aumentata in considerazione di maggior redditività del padre ed in relazione ai bisogni del figlio e verrà rivalutata annualmente in
base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie previste dalle Linee Guida del CNF verranno suddivise al 50%. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti per sé e per il figlio idonei all'espatrio. Spese compensate”; - successivamente le visite padre-figlio si erano progressivamente ampliate e il padre incontrava regolarmente il figlio ogni fine settimana Pt_2
dalla mattina del sabato (10,00/11,00) fino alle ore 18,00 della domenica;
- in data 21 gennaio
2024, intorno alle ore 18,00, il padre al termine del fine settimana trascorso insieme riportava il figlio presso la madre, la quale si accorgeva di una evidente ecchimosi con livido sulla guancia destra e pertanto, contattava l'odierno Resistente chiedendo conto dell'accaduto e lo stesso confermava di avere colpito il bambino in quanto “aveva preso il gatto di casa per il collo”; - accompagnava quindi il figlio al PS Pediatrico presso l'Ospedale Civile di Piacenza, ove veniva confermata la presenza dell'ecchimosi al volto, con prognosi di 3 giorni;
- in data 23 gennaio 2024, sporgeva denuncia nei confronti del Resistente, non ritenendo più sussistenti i requisiti minimi per garantire a di incontrare il padre di persona, ma solo tramite videochiamate;
- risultavano Pt_2 pendenti innanzi al TM di Bologna il proc. UAC 2726/2021 (relativamente alla querela dell'anno
2021) e il proc. UAC 540/2024 (relativamente alla querela del 23.01.2024), oltre al procedimento pagina 3 di 6 penale RGNR 2059/2021 in relazione al quale era stato comunicato alle parti l'avviso ex art. 415 bis c.p.p..
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione, dott.ssa Marisella Gatti del 26 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale ritenuti sussistenti i presupposti per un immediato provvedimento giudiziale in ordine alla richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, prevedeva che gli incontri padre-figlio avvenissero solo in forma protetta e disponeva l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti al fine di avviare un percorso di supporto alla genitorialità e regolamentare la frequentazione tra il padre ed il figlio,
fissando per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, nel contraddittorio tra le parti,
l'udienza del 16 aprile 2024 e per la comparizione delle Parti nel giudizio di merito l'udienza del
25 giugno 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine al Resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Controparte_1
revoca dei provvedimenti indifferibili emessi.
All'udienza del 25 giugno 2024, il Giudice sentiva liberamente le Parti, assistite dai rispettivi
Difensori, e su richiesta congiunta dei Genitori rispristinava la frequentazione libera padre-figlio demandando ai Servizi sociali incaricati la prosecuzione dell'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare.
All'udienza fissata per la comparizione delle Parti le stesse, dopo ampia discussione, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine al collocamento del minore presso la madre ed al diritto Pt_2
di frequentazione padre-figlio nonché al contributo economico a carico del padre per il mantenimento del figlio minore ed il Giudice delegato disponeva in conformità all'accordo provvisorio raggiunto dalle Parti, ritenendo lo stesso conforme all'interesse del Minore e fissando l'udienza del 26 novembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore e chiedevano un Pt_2
breve rinvio di udienza al fine di depositare conclusioni congiunte ed il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 5 dicembre 2024, che si svolgeva in modalità cartolare ed in occasione della quale tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
pagina 4 di 6 Le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , come da conclusioni congiunte depositate Persona_1
in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse del minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento. Pt_2
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in ordine a tale aspetto, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che la frequentazione padre/figlio si articoli nelle seguenti modalità, nel rispetto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti: “- il padre potrà tenere con sé un fine settimana Pt_2
alternato da sabato dopo il lavoro (o tarda mattinata/pomeriggio a seconda del turno) fino a domenica alle ore 18,30/19,00. Il padre andrà a prendere il figlio o all'asilo/scuola se a
Pontenure, oppure, qualora il figlio si trasferisse con la madre a , presso la casa dei nonni CP_2
in Pontenure;
- nel corso della settimana il padre terrà con sé il pomeriggio del giovedì fino Pt_2
alle ore 18,30/19,00 riaccompagnandolo a casa dei nonni;
- per le festività natalizie e pasquali alternativamente trascorrerà la vigilia di Natale con uno dei genitori e il Natale e Santo Pt_2
Stefano con l'altro; l'ultimo giorno e il primo dell'anno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive potrà trascorrere 7 giorni continuativi con l'uno e con l'altro genitore così Pt_2 come durante l'anno i genitori potranno tenere con sé per un periodo di ferie di 7 giorni Pt_2 continuativi”;
- dispone a carico del Resistente la corresponsione in favore della Ricorrente della somma di €
250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_2
assegno da rivalutarsi secondo indice ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo CNF, con la precisazione che il genitore anticipatario è tenuto a pagina 5 di 6 comunicare entro la fine del mese le spese sostenute e che l'altro genitore, salvo compensazioni, è tenuto a rimborsarle entro la fine del mese successivo;
- dà atto che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla Ricorrente;
- dà atto che le Parti danno reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i genitori e per Pt_2
- dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per il benessere del figlio ed a comunicare Pt_2 eventuali trasferimenti di residenza e, durante le ferie, l'indirizzo della struttura ospitante;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 14 gennaio 2024
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6