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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2483/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE DARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato il
12/05/2025 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione: In via principale e nel merito - annullare il decreto emesso e ritualmente notificato in data 11.02.2025 con cui il Tribunale di Ancona ha revocato l'ammissione del Sig. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. Parte_1
1968/2024 del Ruolo Generale rigettando l'istanza per la liquidazione del compenso presentata dall'Avv. Dario Pastore, e, per l'effetto, ordinare la liquidazione della nota spese prodotta in giudizio;
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali – ex art. 15 T.P.F. – 4% CPA e IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 ha impugnato il decreto del Parte_1
Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, pronunziato nel procedimento n. 1968/2024 pagina 1 r.g., comunicato il 23/04/2025, di revoca del gratuito patrocinio a far data dal 01/01/2024 e di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. Dario Pastore con la seguente motivazione: “osservato relativamente all'ammissione al beneficio, che: -il ricorso è stato depositato in data 12.4.2024. -il momento rilevante ai fini del riconoscimento è quello relativo all'anno in cui avviene l'ammissione definitiva, - il ricorrente per l'anno 2024 non è più nelle condizioni economiche per essere ammesso al beneficio”.
Argomenta il ricorrente che, sussistendone i presupposti di legge, il competente Consiglio nella seduta dell'8/05/2024 ha deliberato di ammettere in via anticipata e provvisoria, al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che nel corso del giudizio le condizioni economiche dell'opponente sono mutate ed in particolare, il limite reddituale è stato superato nel corso del mese di ottobre 2024 e che, sino al settembre 2024, l'imponibile IRPEF è risultato pari a € 12.719,38.
Ritiene il ricorrente che la decadenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato operi ex nunc, nel momento in cui il requisito reddituale risulta superato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, T.U.
Spese di Giustizia “Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”, lamentando che il Tribunale di Ancona ha revocato l'ammissione di al Parte_1 gratuito patrocinio a far data dal 01/01/2024 e che, a sostegno del provvedimento adottato, il
Tribunale di Ancona ha rilevato come per l'anno 2024 l'opponente non fosse più (e non già fin dalla promozione del procedimento) nelle condizioni economiche per essere ammesso al beneficio.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, ha depositato solamente una richiesta di CP_1 visibilità del fascicolo telematico in data 09/07/2025, senza procedere alla costituzione.
All'udienza del 01/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dell'opposizione e nella liquidazione della nota spese, rilevando che la dichiarazione dei redditi va presentata entro i seguenti termini: il modello 730 entro il 30 settembre e il modello Redditi PF entro il 31 ottobre, che il reddito di cui tener conto nel caso de quo era pertanto quello risultante dalla dichiarazione 2024, relativa ai redditi percepiti nel corso dell'anno
2023 e che i redditi percepiti nel corso dell'anno 2024 avrebbero invece assunto rilevanza soltanto relativamente ai procedimenti promossi successivamente al 01/10/2025.
2. L'opposizione è infondata.
Come è noto “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si pagina 2 desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza” (Cass. 21/07/2020 n. 15458).
Dalle citate disposizioni si ricava inoltre, come affermato dalla Corte Costituzionale, che va esclusa una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ai fini dell'integrazione del presupposto per il beneficio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato a fini fiscali (sentenza n. 14 del 1992
e di recente Corte Cost. ord. 153 del 2016), dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione.
L'applicazione di detti principi al caso di specie comporta che la revoca sia stata legittimamente disposta.
E' infatti pacifico che nel corso del giudizio (definito in data 23.4.2025) erano mutate le condizioni reddituali del ricorrente, il quale dopo la conclusione del procedimento aveva dato atto di aver percepito, nel corso del 2024, “redditi soggetti a imposizione fiscale pari a € 17.062,82” (cfr. istanza per la liquidazione dei compensi, doc. 3 di parte ricorrente), cifra senz'altro superiore all'importo di € 12.838,01 (fissato con il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2023) entro il quale era riconosciuto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, nell'anno in cui si è svolto il giudizio (2024) e ovviamente nel periodo successivo, fino alla sua conclusione, il ricorrente non si trovava nelle condizioni di accedere al beneficio, a nulla rilevando che tali condizioni si siano potute accertare solo dopo il provvedimento di ammissione provvisoria emesso dal COA.
Né può darsi rilevanza al fatto che “nel caso de quo il requisito reddituale veniva superato soltanto nell'Ottobre 2024”, atteso che il periodo che rileva è l'intero anno (solare) e che questo decorre dal
1° gennaio, sicché l'eventuale accertamento compiuto allo scadere dell'anno – nel caso di specie anticipato al mese di ottobre – comporta la retrodatazione degli effetti a decorrere dall'inizio dell'anno stesso (non può infatti sostenersi che durante il medesimo periodo un soggetto sia in parte meritevole del beneficio e in parte no). pagina 3 Del tutto irrilevante, ai fini della legittimità della revoca, è il riferimento svolto dal ricorrente al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per sostenere la necessità del riferimento alla dichiarazione del periodo d'imposta 2023, l'ultima per la quale alla data di presentazione dell'istanza di ammissione del 12/04/2024 erano già scaduti i termini, “atteso l'impegno previsto, a pena d'inammissibilità dell'istanza, dall'art. 79, comma 1, lett.d), D.P.r. 115/2002 a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente”, previsione che “avvalora il riferimento all'anno precedente, perché
l'impegno all'aggiornamento della situazione patrimoniale sopperisce anche all'eventuale mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi per non essere ancora scaduto il termine di legge” (in motivazione Cass. 21/07/2020 n. 15458 cit.).
Deve pertanto ribadirsi l'infondatezza del ricorso che va dunque respinto.
3. Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2483/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta.
NULLA sulle spese.
Ancona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2483/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE DARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato il
12/05/2025 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione: In via principale e nel merito - annullare il decreto emesso e ritualmente notificato in data 11.02.2025 con cui il Tribunale di Ancona ha revocato l'ammissione del Sig. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. Parte_1
1968/2024 del Ruolo Generale rigettando l'istanza per la liquidazione del compenso presentata dall'Avv. Dario Pastore, e, per l'effetto, ordinare la liquidazione della nota spese prodotta in giudizio;
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali – ex art. 15 T.P.F. – 4% CPA e IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 ha impugnato il decreto del Parte_1
Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, pronunziato nel procedimento n. 1968/2024 pagina 1 r.g., comunicato il 23/04/2025, di revoca del gratuito patrocinio a far data dal 01/01/2024 e di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. Dario Pastore con la seguente motivazione: “osservato relativamente all'ammissione al beneficio, che: -il ricorso è stato depositato in data 12.4.2024. -il momento rilevante ai fini del riconoscimento è quello relativo all'anno in cui avviene l'ammissione definitiva, - il ricorrente per l'anno 2024 non è più nelle condizioni economiche per essere ammesso al beneficio”.
Argomenta il ricorrente che, sussistendone i presupposti di legge, il competente Consiglio nella seduta dell'8/05/2024 ha deliberato di ammettere in via anticipata e provvisoria, al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che nel corso del giudizio le condizioni economiche dell'opponente sono mutate ed in particolare, il limite reddituale è stato superato nel corso del mese di ottobre 2024 e che, sino al settembre 2024, l'imponibile IRPEF è risultato pari a € 12.719,38.
Ritiene il ricorrente che la decadenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato operi ex nunc, nel momento in cui il requisito reddituale risulta superato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, T.U.
Spese di Giustizia “Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”, lamentando che il Tribunale di Ancona ha revocato l'ammissione di al Parte_1 gratuito patrocinio a far data dal 01/01/2024 e che, a sostegno del provvedimento adottato, il
Tribunale di Ancona ha rilevato come per l'anno 2024 l'opponente non fosse più (e non già fin dalla promozione del procedimento) nelle condizioni economiche per essere ammesso al beneficio.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, ha depositato solamente una richiesta di CP_1 visibilità del fascicolo telematico in data 09/07/2025, senza procedere alla costituzione.
All'udienza del 01/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dell'opposizione e nella liquidazione della nota spese, rilevando che la dichiarazione dei redditi va presentata entro i seguenti termini: il modello 730 entro il 30 settembre e il modello Redditi PF entro il 31 ottobre, che il reddito di cui tener conto nel caso de quo era pertanto quello risultante dalla dichiarazione 2024, relativa ai redditi percepiti nel corso dell'anno
2023 e che i redditi percepiti nel corso dell'anno 2024 avrebbero invece assunto rilevanza soltanto relativamente ai procedimenti promossi successivamente al 01/10/2025.
2. L'opposizione è infondata.
Come è noto “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si pagina 2 desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza” (Cass. 21/07/2020 n. 15458).
Dalle citate disposizioni si ricava inoltre, come affermato dalla Corte Costituzionale, che va esclusa una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ai fini dell'integrazione del presupposto per il beneficio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato a fini fiscali (sentenza n. 14 del 1992
e di recente Corte Cost. ord. 153 del 2016), dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione.
L'applicazione di detti principi al caso di specie comporta che la revoca sia stata legittimamente disposta.
E' infatti pacifico che nel corso del giudizio (definito in data 23.4.2025) erano mutate le condizioni reddituali del ricorrente, il quale dopo la conclusione del procedimento aveva dato atto di aver percepito, nel corso del 2024, “redditi soggetti a imposizione fiscale pari a € 17.062,82” (cfr. istanza per la liquidazione dei compensi, doc. 3 di parte ricorrente), cifra senz'altro superiore all'importo di € 12.838,01 (fissato con il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2023) entro il quale era riconosciuto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, nell'anno in cui si è svolto il giudizio (2024) e ovviamente nel periodo successivo, fino alla sua conclusione, il ricorrente non si trovava nelle condizioni di accedere al beneficio, a nulla rilevando che tali condizioni si siano potute accertare solo dopo il provvedimento di ammissione provvisoria emesso dal COA.
Né può darsi rilevanza al fatto che “nel caso de quo il requisito reddituale veniva superato soltanto nell'Ottobre 2024”, atteso che il periodo che rileva è l'intero anno (solare) e che questo decorre dal
1° gennaio, sicché l'eventuale accertamento compiuto allo scadere dell'anno – nel caso di specie anticipato al mese di ottobre – comporta la retrodatazione degli effetti a decorrere dall'inizio dell'anno stesso (non può infatti sostenersi che durante il medesimo periodo un soggetto sia in parte meritevole del beneficio e in parte no). pagina 3 Del tutto irrilevante, ai fini della legittimità della revoca, è il riferimento svolto dal ricorrente al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per sostenere la necessità del riferimento alla dichiarazione del periodo d'imposta 2023, l'ultima per la quale alla data di presentazione dell'istanza di ammissione del 12/04/2024 erano già scaduti i termini, “atteso l'impegno previsto, a pena d'inammissibilità dell'istanza, dall'art. 79, comma 1, lett.d), D.P.r. 115/2002 a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente”, previsione che “avvalora il riferimento all'anno precedente, perché
l'impegno all'aggiornamento della situazione patrimoniale sopperisce anche all'eventuale mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi per non essere ancora scaduto il termine di legge” (in motivazione Cass. 21/07/2020 n. 15458 cit.).
Deve pertanto ribadirsi l'infondatezza del ricorso che va dunque respinto.
3. Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2483/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta.
NULLA sulle spese.
Ancona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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