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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3410/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Cea;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Cea;
Controparte_1
- CONVENUTA -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2024 da e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 19/03/2019 la sentenza n. 1230/2019 pubblicata il
21/03/2019 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni ivi concordate, tra le quali vi era l'obbligo da parte del padre di corrispondere all'ex moglie il contributo al mantenimento del figlio
, nato il [...], di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_1
e l'assegno divorzile di € 1.558,00 mensili.
2. nelle more la moglie era divenuta economicamente autosufficiente;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca dell'assegno divorzile.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza collegiale figurata del
19/11/2024, previo deposito di note scritte in data 18/11/2024. il P.M. interveniva con propria nota del 16/07/2024, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
1 La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca dell'assegno divorzile.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 28/06/2024 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta depositato il 26/06/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 17/12/2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3410/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Cea;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Cea;
Controparte_1
- CONVENUTA -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2024 da e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 19/03/2019 la sentenza n. 1230/2019 pubblicata il
21/03/2019 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni ivi concordate, tra le quali vi era l'obbligo da parte del padre di corrispondere all'ex moglie il contributo al mantenimento del figlio
, nato il [...], di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_1
e l'assegno divorzile di € 1.558,00 mensili.
2. nelle more la moglie era divenuta economicamente autosufficiente;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca dell'assegno divorzile.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza collegiale figurata del
19/11/2024, previo deposito di note scritte in data 18/11/2024. il P.M. interveniva con propria nota del 16/07/2024, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
1 La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca dell'assegno divorzile.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 28/06/2024 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta depositato il 26/06/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 17/12/2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
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