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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Gabriella Rigoletti Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1001/2024, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni – assicurazione contro i danni promossa da:
(CF res. a LI (TO) Via Zara n. 28 Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino Via Le Chiuse n. 56 presso lo studio dell'Avv. Guido Clemente Gatti (CF pec C.F._2
che lo rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti APPELLANTE Contro (CF , in persona del Procuratore Speciale Controparte_1 P.IVA_1 Dott. con sede in Roma Via Po n. 20, elettivamente domiciliata in Torino Controparte_2 Via Bertola n. 59 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vaira (CF pec C.F._3
che la rappresenta e difende come da procura in atti Email_2 APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 8.5.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 4.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 750/2024 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 01/02/2024 nell'ambito del procedimento di cui all'R.G. n. 26984/2019, accogliere le conclusioni, già avanzate in prime cure, che qui si riportano: «NEL MERITO In via principale Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Po P.IVA_2 n. 20, cap 00198, nella sua qualità di impresa garante il rischio “furto” del veicolo BMW Z4, targato EP921JG, di proprietà del sig. , a rifondere a quest'ultimo, in Parte_1 forza di polizza sottoscritta, la somma di € 18.700,00, pari al valore commerciale assicurato del veicolo, oltre alla somma di euro 80,00 per la procura a vendere, come da fattura che si produce, oltre all'importo di € 700,00 comprensivo di RA (Fermo Reperimento Analogo Mezzo), tassa di proprietà non goduta, spese di radiazione, e di € 600,00 per le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, oltre ad € 1.000,00 a titolo di spese di assistenza stragiudiziali, per un totale complessivo di € 21.080,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via subordinata Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Po P.IVA_2 n. 20, cap 00198, nella sua qualità di impresa garante il rischio “furto” del veicolo BMW Z4, targato EP921JG, di proprietà del sig. , a rifondere a quest'ultimo, in Parte_1 forza di polizza sottoscritta, la somma di € 16.500,00, pari al valore commerciale del veicolo accertato dal CTU sulla base delle quotazioni tratte dalla rivista QUATTRORUOTE, oltre alla somma di euro 80,00 per la procura a vendere, come da fattura che si produce, oltre all'importo di € 700,00 comprensivo di RA (Fermo Reperimento Analogo Mezzo), tassa di proprietà non goduta, spese di radiazione, e di € 600,00 per le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, oltre ad € 1.000,00 a titolo di spese di assistenza stragiudiziale, per un totale complessivo di € 18.880,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o veriore somma ritenuta di giustizia. Con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario. IN OGNI CASO Con piena vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase stragiudiziale, oltre 15% per spese generali, spese di CTU e CTP, IVA e CPA come per legge» Conseguentemente disattendere tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 1.4.2025 Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_3 nuove. In via istruttoria: Rigettare ogni istanza di parte appellante di convocazione del CTU a chiarimenti e/o di integrazione e/o di rinnovazione dell'elaborato peritale in quanto inconferenti ed irrilevanti i rilievi di detta parte già in atti e sul punto completo ed esaustivo l'elaborato Disporre, per il caso di accoglimento dell'istanza di cui sopra, integrazione dell'incarico peritale affinchè il CTU provveda a prova, con chiavi del tutto similari a quelle oggetto di causa, di esposizione delle suddette alle onde elettromagnetiche mediante inserimento in microonde, ovvero interroghi la Casa madre per avere riscontri tecnici circa gli effetti dell'esposizione di dette chiavi alle onde suddette Nel merito: In via principale: respingere l'interposto appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la gravata sentenza;
respingere, in ogni caso, le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3 In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del solo danno provato in esclusiva connessione causale Controparte_3 con il sinistro ed in applicazione delle condizioni tutte di polizza, inclusi scoperti e franchigie In ogni caso: liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Torino la affiché detta IA fosse Controparte_1 condannata a pagare la somma di € 18.700,00= a titolo di indennizzo per il furto della vettura BMW Z4 tg EP921JG oltre ad € 80,00 per le spese di procura a vendere, € 700,00 per RA (Fermo Reperimento Analogo Mezzo), tassa di proprietà non goduta e spese di radiazione, € 600,00 per spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, nonché € 1.000,00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale della vertenza;
e così complessivamente € 21.080,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o altra somma accertata in corso di causa.
deduceva di essere proprietario del veicolo BMW Z4 tg EP921JG Parte_1 acquistato a novembre 2018; deduceva altresì che il 19.1.2019, intorno alle h. 20,00, aveva posteggiato l'autoveicolo in Strada Praciosa a LI chiudendolo regolarmente;
purtroppo, alle h. 11,00 circa del 20.1.2019, recatosi ove lo aveva parcheggiato, scopriva che l'autoveicolo era stato oggetto di furto ad opera di ignoti, unitamente al libretto di circolazione, i relativi documenti e alcuni oggetti personali collocati al suo interno. Il GI denunciava tempestivamente il fatto alla Stazione dei Carabinieri di LI e chiedeva a presso cui era stata stipulata la polizza n. 0122018JJ Controparte_1 per il rischio furto, di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo. A fronte del rifiuto da parte della IA di liquidare il danno, il agiva in via Pt_1 giudiziale invocando il riconoscimento dell'indennizzo di € 18.700,00, pari al valore commerciale del mezzo, oltre alle ulteriori spese (procura a vendere, fermo reperimento analogo mezzo, tassa di proprietà non goduta e radiazione) nonché le spese per l'assistenza legale.
Nel giudizio così promosso si costituiva eccependo in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda attesa la mancata dimostrazione della preesistenza del veicolo, effettivamente funzionante (ossia idoneo a svolgere la sua funzione di mezzo di locomozione) e, quindi, dotato di apprezzabile valore economico. La IA allegava che dall'attività investigativa condotta e dalla perizia eseguita da sulle chiavi dell'autovettura era emerso che: CP_4 a) il veicolo era stato immatricolato in Italia, per la prima volta, il 29.3.2013 in quanto acquistato dalla società Formula 3 presso la casa madre BMW al prezzo di € 39.500,00 e quindi registrato al PRA di Messina;
b) che in data 30.7.2013 il veicolo era stato venduto da Formula 3 a al Parte_2 prezzo di € 39.500,00 per essere poi rivenduto il 17.7.2017 dal , nuovamente, a Pt_2 Formula 3 al prezzo di € 10.400,00 che, il 15.10.2028, lo vendeva a al Controparte_5 prezzo di € 9.000,00 che, solo un mese dopo, il 9.11.2018, lo rivendeva allo stesso prezzo, a che a sua volta, 11 giorni dopo, il 20.11.2018, lo vendeva a Controparte_6 Parte_1 al prezzo di € 10.000,00; c) che il 28.2.2019 veniva annotata la perdita di possesso per furto;
d) che il 3.6.2017 l'autoveicolo era stato coinvolto in un sinistro con altra autovettura (BMW 730 D tg. FD647GW) che aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Messina e che la copertura assicurativa era stata interrotta il 19.7.2017 per essere riattivata solamente il 27.11.2018; e) che veniva eseguita una perizia sulle chiavi dell'autoveicolo da cui emergeva che le componenti elettroniche delle stesse presentavano consistenti danni da bruciatura causate da esposizione ad onde elettromagnetiche (come da forno a microonde) che impedivano di rilevare i dati connessi all'autoveicolo. La IA convenuta concludeva precisando che, a causa delle anomalie riscontrate (acquisto dell'autovettura al prezzo di € 10.000,00 notevolmente inferiore al valore assicurato, transito della vettura da Messina a Torino, interruzione della polizza in data 19.7.2017 dopo l'incendio e riattivazione della polizza in data 27.11.2018 poco prima del furto dedotto) fosse verosimile che la vettura era stata venduta sinistrata;
a maggior ragione, atteso: da un lato, la mancata produzione di documentazione fiscale attestante la riparazione del mezzo;
dall'altro lato, la presenza di danni da bruciatura causate da onde elettromagnetiche che hanno impedito di rilevare i dati e ha reso le chiavi inutilizzabili. Dunque, in assenza della dimostrazione della “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di apprezzabile valore economico, la IA deduceva che il furto non poteva essere indennizzato, non essendo sufficiente la denuncia presentata alla Polizia che rappresenta una mera dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo.
Il Giudice istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ammissione di una CTU sulle chiavi elettroniche associate al veicolo BMW Z4, tg. EP921GJ volta ad accertare se le 2 chiavi consegnate da alla IA di Assicurazione fossero Pt_1 quelle in dotazione dell'autovettura, fossero state oggetto di alterazione e se fossero idonee a produrre l'accensione del veicolo.
Con la sentenza n. 750/2024 del 31.1.2024, il Tribunale di Torino respingeva la domanda dell'attore condannandolo a pagare a favore di le spese di lite liquidate in CP_3 complessive € 5.077,0= oltre rimborso forfettario e spese generali 15% nonché CPA e IVA e ponendo a suo carico le spese di CTU. Il Giudice, preliminarmente, rilevava come non fosse contestato e risultasse provato documentalmente che aveva stipulato la polizza “Ruota Libera” n. 22018JJ Parte_1 con decorrenza 27.11.2018 al 27.5.2019 avente ad oggetto, tra le altre, la garanzia per furto, per un valore di € 18.700.00; dunque, come la domanda promossa da fosse Pt_1 qualificabile come domanda di adempimento contrattuale. Richiamati i principi generali di cui all'art. 1218 c.c. e il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale, per ottenere il pagamento dell'indennizzo, spetta all'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore, provare che l'evento dannoso rientra fra quelli effettivamente inclusi nella copertura assicurativa mentre spetta all'assicuratore provare che il fatto rientra fra quelli non compresi, il Giudice rilevava come: da un lato, l'attore non aveva offerto la prova di quanto dedotto, posto che la semplice produzione della denuncia, in quanto atto di parte, non consente di ritenere dimostrata ricostruzione fattuale dell'evento dannoso;
di contro, come fosse fondata l'eccezione della IA basata sull'assenza della prova della preesistenza del veicolo assicurato nelle condizioni e nel luogo indicati dall'attore e, in particolare, come non fosse provato che il veicolo fosse funzionante e quindi dotato di apprezzabile valore economico. Il Giudice respingeva la domanda e fondava la motivazione di diniego sulle circostanze che seguono: a) dal certificato cronologico PRA si trae evidenza del fatto che, dopo una serie di passaggi di proprietà, il veicolo era stato acquistato da il 9.11.2018 Controparte_7 verso il corrispettivo di € 9.000,00 per poi essere rivenduto a 11 Parte_1 giorni dopo (il 20.11.2018) al prezzo di € 10.000,00; inoltre, che il 3.6.2017 il veicolo era stato coinvolto in un incendio;
b) dalla perizia investigativa eseguita dalla IA sulle chiavi dell'auto presso l'istituto tedesco TUV Rheinland, è emerso che le componenti elettroniche delle stesse presentavano danni da bruciature e non era più possibile la rilevazione dei dati;
in ogni caso, i rilevanti danni causati dalle bruciature alle componenti elettriche delle chiavi non consentivano di avviare il veicolo (possibile solo tramite il cd. trasponder) né era stata richiesta la loro duplicazione;
c) gli esiti della perizia prodotta dalla IA erano stati confermati sia in sede di istruttoria orale (in particolare, dalla dichiarazione del TE , titolare Testimone_1 della società investigativa) che in sede di CTU, da ritenersi ammissibile atteso che la mancata produzione delle chiavi della vettura entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c., non poteva essere ostativa dell'espletamento della perizia sulle stesse visto che erano state consegnate proprio dal alla IA di assicurazione. Pt_1 La CTU accertava, tra le altre circostanze, che non risultavano richieste di duplicazione di chiavi associate al telaio dell'auto oggetto di furto e che i danni da bruciatura riportati dalle componenti elettroniche rendevano le chiavi inidonee a produrre l'accensione dell'autoveicolo; onde, al momento dell'asserito furto, l'auto non era in grado di circolare attesa l'impossibilità delle chiavi di produrre l'accensione. Il Giudice riteneva inoltre:
- inattendibili le dichiarazioni rese dal TE sulla narrazione dei fatti relativa alla Tes_2 sera precedente all'asserito furto e al giorno successivo;
e ciò perché, se le uniche due chiavi in uso a erano inidonee all'avviamento dell'autoveicolo, non può Parte_1 comprendersi come il veicolo sia stato utilizzato;
- contraddittorie le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale sulle riparazioni al veicolo perché il , in occasione della memoria ex art. 183 6° comma, Pt_1 allegava di aver pagato le fatture della carrozzeria mentre, in sede di interrogatorio, allegava che le spese di riparazione sarebbero state pagate dal procedente proprietario;
- generiche le dichiarazioni del TE , titolare della che Testimone_3 Parte_3 avrebbe eseguito le riparazioni a seguito di un incendio ma senza specificare quando sarebbero state fatte e in cosa fossero effettivamente consistite. Attesa l'assenza di documentazione fotografia relativa allo stato del veicolo prima del furto, e dopo le riparazioni;
l'assenza di dati sul chilometraggio dell'auto e sugli avviamenti prima del furto;
l'assenza di documentazione fiscale attestante il pagamento del prezzo e del corrispettivo delle riparazioni;
considerato di contro che è emerso con certezza che il veicolo non poteva essere avviato, il Giudice concludeva ritenendo che non fosse stata offerta la prova dell'avvenuto furto e che il veicolo fosse funzionante e avesse un apprezzabile valore economico;
in ogni caso, anche a voler ritenere provato il furto, il Giudice riteneva che non era stata fornita la prova del valore dell'autoveicolo. La domanda è stata quindi respinta.
2) ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino. Parte_1 L'Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere della prova dell'evento “furto” Afferma l'Appellante che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di confondere il criterio di ripartizione dell'onere probatorio, spettando: all'attore di provare l'evento assicurato, ovvero il furto;
all'assicurato di provare l'esistenza di una causa di esclusione dell'indennizzo (ovvero la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave) trattandosi di una eccezione finalizzata a dimostrare un fatto impeditivo. Nel caso di specie, a parere dell'appellante, poiché avrebbe provato il furto (evento Pt_1 previsto e compreso nella garanzia assicurativa) mentre la IA non avrebbe dimostrato il fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, la domanda di indennizzo avrebbe dovuto essere accolta. Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente fondato la decisione di rigetto della pretesa creditoria sulla valutazione della perizia prodotta dalla IA che, diversamente da quanto motivato, non sarebbe stata affatto confermata in sede istruttoria e tanto meno dalla CTU espletata in giudizio. A parere dell'appellante:
- il Giudice non avrebbe dovuto dare rilievo alla perizia della IA in quanto trattasi di un documento formato al di fuori del giudizio e, dunque, non inquadrabile alla stregua di una prova;
- il Giudice avrebbe dovuto ritenere irrilevanti la circostanza che le chiavi fossero bruciate e che non fossero “funzionanti” atteso che la CTU, peraltro viziata da inammissibilità, non avrebbe neppure potuto essere ammessa perché le chiavi sono state smontate, alterate e compromesse dalla compagnia assicurativa e prodotte al CTU già disassemblate;
- anche a voler ritenere ammissibile la CTU, il Giudice sarebbe incorso nell'errore di affermare che, poiché l'autoveicolo non poteva circolare, l'evento furto non sarebbe stato dimostrato;
e ciò poiché il Perito ha dichiarato di non essere stato in grado di accertare con sicurezza la causa, l'epoca e la natura del danneggiamento delle chiavi e neppure se le anomalie riscontrate fossero dovute ad agenti esterni intenzionali, a deterioramento naturale o a manipolazioni successive.
- il Giudice ha erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal TE i quali hanno tutti confermato che il veicolo risultava essere stato funzionante e marciante;
senza tacere il fatto che il TE ha confermato che il ha posteggiato l'autoveicolo in LI il Tes_2 Pt_1 19.1.2019 alle h. 200 circa provvedendo a chiuderlo a chiave e che il 20.1.2019 recatosi sul posto si accorgeva che il veicolo era stato rubato;
- il Giudice non ha tenuto in considerazione la valutazione economica dell'autoveicolo fatta dal CTU. L'Appellante ha concluso censurando la sentenza per le plurime violazioni di legge – in particolare degli artt. 1900, 2697 e 2729 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c. di cui sarebbe affetta.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita contestando Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 bis c.p.c. perché, a suo parere, l'atto non individua specifiche censure in rapporto ai singoli passaggi motivazionali, ma di fatto ripropone le argomentazioni già disattese in primo grado. Nel merito, la IA ha dedotto la manifesta infondatezza dell'appello. La IA, quanto alla dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha precisato che il Giudice non ha fondato la motivazione della statuizione di diniego della domanda volta ad ottenere l'indennizzo sulla Relazione di parte prodotta dalla in Parte_4 effetti, priva di valore probatorio, essendo vero, al contrario che il contenuto di detta Relazione, così come le indagini espletate (compresa la circostanza della non integrità delle chiavi), sono state confermate in sede testimoniale dall'autore di detta Relazione la cui audizione è avvenuta all'udienza del 9.11.2021. Onde, i fatti e le circostanze dedotte nella Relazione sono entrati nel processo, non perché contenuti nella relazione medesima, ma tramite la prova legale della testimonianza di e tramite la CTU, nell'ambito della quale l'acquisizione dei documenti e Testimone_1 delle chiavi è avvenuto su istanza del Consulente del , in contraddittorio delle parti, Pt_1 senza che alcuna di esse sollevasse alcuna contestazione. La IA concludeva ritenendo che, correttamente, il Giudice aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennizzo non avendo il dimostrato la preesistenza del Pt_1 veicolo effettivamente funzionante e dotato di apprezzabile valore economico e, dunque, il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di indennizzo. Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le note per l'udienza del 5.6.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) Quanto alla eccepita inammissibilità dell'atto di appello fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, formulata dalla appellata nella comparsa di costituzione e non riproposta nelle conclusioni, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello sia idoneo a specificare, in maniera sufficiente, i motivi per i quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame, atteso che nell'atto vengono in ogni caso evidenziate le parti in cui la sentenza viene impugnata, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti;
in ogni caso, la Appellata si è costituita replicando diffusamente ai profili di criticità sostanziale che per il renderebbero la sentenza suscettibile di riforma . Parte_1 Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
4) Regolata la questione preliminari, la Corte procede quindi ad esaminare i motivi di appello che meritano disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro e fondati sulla dedotta non corretta applicazione del riparto dell'onere della prova e sulla non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie che avrebbero condotto il Giudice di primo grado ad escludere la copertura assicurativa e negare il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto subito.
L'appello è manifestamente infondato.
In primo luogo, la Corte rileva che è principio pacifico quello in forza del quale colui che agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo per il furto del proprio autoveicolo debba dimostrare la sussistenza di una polizza valida ed efficace alla data del sinistro avente ad oggetto il rischio in relazione al quale si chiede l'indennizzo, la proprietà del bene, l'avvenuto furto e il valore del veicolo al momento del furto. In conformità all'orientamento giurisprudenziale pressochè univoco, l'onere della prova in materia di assicurazione per il rischio di furto (e, in generale, in materia assicurativa) grava totalmente sull'assicurato; difatti: “dal momento che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, spetta all'assicurato-danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967 c.c. dimostrare che si è verificato l'evento coperto da detta garanzia e che esso ha cagionato il danno per cui è richiesta la copertura, con onere della prova avente ad oggetto tutti i fatti costitutivi del diritto alla garanzia” (Cass. 21.12.2017 n. 30656). E dunque, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che l'evento avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa” (Cass. Civ. 23.1.2018 n. 1558) con la conseguenza che “in caso di contratto di assicurazione che attenga ad un rischio di carattere generale e contempli poi specifiche esclusioni, è a carico dell'assicurato l'onere di provare che non ricorre una ipotesi di esclusione contrattuale della garanzia assicurativa” (Cass. Civ. 12.2.1998 n. 1473). A maggior ragione perché la IA Assicurativa che, convenuta in giudizio dall'assicurato, abbia allegato l'esclusione dell'operatività della garanzia, non propone una eccezione in senso tecnico, ma formula una mera difesa volta a contestare il fatto costitutivo della domanda attorea “con la conseguenza che non assume alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione” (Cass. Civile 20.3.2006 n. 6108). Per la dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, posto alla base della domanda indennitaria, l'assicurato deve quindi dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, che era idonea a svolgere la sua funzione propria di mezzo di locomozione e di trasporto, e che era dotata di valore economico (l'assicurato “deve essere dimostrata la cosiddetta “preesistenza” dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza;
in mancanza di tale dimostrazione, la prova del furto non è credibile non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denunzia presentata alla autorità di Polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” Corte Appello Milano n. 1399/2022 - Corte Appello Bari n. 1649/ 22).
Nel contesto così delineato, la Corte deve quindi verificare: da un lato, se l'attore abbia effettivamente fornito la prova dell'evento dannoso (ovvero: il furto) i cui effetti corrispondano a quelli previsti dal contratto di assicurazione;
dall'altro lato, abbia fornito la prova dell'assenza di qualsiasi contributo colposo che, viste le eccezioni formulate dalla IA (l'assenza della prova della preesistenza dell'autovettura funzionante), possa legittimamente escludere l'operatività della garanzia.
La Corte rileva che, mentre non è sorta alcuna contestazione con riferimento all'esistenza di una polizza, valida ed efficace, né con riferimento alla proprietà dell'autoveicolo, ragione per cui tali elementi debbono ritenersi dimostrati, con riferimento alla dimostrazione del furto, il GI ha inteso assolvere l'onere della prova limitandosi a produrre la denuncia del 20.1.2019 (cfr. doc. 2) sporta avanti ai carabinieri di LI. Condividendo quanto già rilevato dal Giudice di primo grado, in ossequio alla già citata giurisprudenza, la Corte ritiene quindi che tale produzione sia insufficiente ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'assicurato. In ogni caso, alla già rilevata insussistenza probatoria della denuncia che, “in quanto atto di parte, non offre la prova di quanto denunciato, poiché l'efficacia probatoria ad essa riconosciuta non si estende al contenuto sostanziale della dichiarazione resa dalla parte” (Cass. Civ.
9.5.2013 n. 11012 conf. Cass. Civile sez. 1, 25.5.2007 n. 12311) - che, nel caso di specie, tra l'altro, coincide con il soggetto interessato alla riscossione dell'indennizzo - la Corte non può evitare di rilevare che dall'istruttoria sono emerse alcune incongruenze significative e numerosi elementi anomali e contrastanti in ordine alla narrazione dei fatti e, segnatamente, sulla preesistenza del veicolo assicurato nelle condizioni e nel luogo indicati dal e, in particolare, che il veicolo fosse funzionante e dotato di apprezzabile valore Pt_1 economico.
Quanto alle risultanze dell'istruttoria, la Corte preliminarmente ritiene che il profilo di censura sulla inammissibilità della CTU, fondata sulle medesime argomentazioni formulate in primo grado (la lesione del contraddittorio atteso che poiché le chiavi non sono state prodotte in giudizio avrebbero potuto essere manomesse dalla IA assicurativa) già disattese dal Giudice nell'ordinanza del 20.12.2021 e del 24.3.2022, non coglie nel segno. La Corte, condividendo la decisione del Giudice di primo grado, ritiene che la mancata produzione delle chiavi in giudizio non potesse ritenersi ostativa all'espletamento della CTU. È pacifico il principio in forza del quale “…il C.T.U. può anche acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, debbono essere necessariamente provati dalle parti” (Cass. civile 14.2.2006 n. 3191; Cass. 23295/2021; Cass. Sez. unite 30.7.2021 n. 21926); In ogni caso, la CTU si è svolta nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, valutate le osservazioni delle parti ex art. 195 c.p.c. e senza violazione del contraddittorio e delle regole processuali. Va difatti rammentato che non vi è alcun dubbio, in quanto circostanza riconosciuta dal GI (cfr. verbale dell'8.6.2021), che entrambe le chiavi dell'autoveicolo erano state consegnate dal danneggiato stesso alla IA che, a sua volta, le avevano poi consegnate in busta chiusa alla società investigativa TUV Rheinland che ne ha documentato la ricezione e, terminata la verifica, le ha restituite alla IA. Il TE , Amministratore della TUV Rheinland, fiduciaria di ha difatti Tes_1 CP_8 dichiarato: “le chiavi ci erano state consegnate in busta chiusa da parte della compagnia e, come previsto da prassi, dopo aver documentato l'arrivo delle chiavi presso il nostro studio, le abbiamo inviato al perito che ha proceduto a fare la verifica tecnica e l'abbinamento con la casa produttrice BMW. ADR abbiamo aperto la busta per verificare se all'interno del plico vi fossero le chiavi..”; “a seguito della perizia rispediamo tutto alla IA quindi le chiavi sono state certamente riconsegnate;
In questo caso sono state spedite in Via Portuense a Roma” (udienza del 9.11.2021). Non vi è inoltre alcun dubbio che la perizia di parte, redatta da TUV Rheinland, risulta essere corredata dalla documentazione fotografica in formato digitale delle chiavi oggetto di verifica, successivamente restituite alla IA. Il CTU ha ritenuto di dover procedere collegialmente all'esame della coppia di chiavi custodite in busta chiusa presso lo studio del legale della IA, alla presenza dei difensori e dei periti di parte (cfr. pag. 5 della CTU); aperta la busta, i consulenti delle parti hanno documentato fotograficamente la presenza delle chiavi e su istanza proprio del perito di parte con il consenso di tutte le parti presente, il CTU ha acquisito presso il Pt_1 laboratorio TUV Rheinland, la copia originale delle fotografie digitali delle chiavi che era stata inserita nella relazione di parte, inviandole ai CTP. I Consulenti di parte - che hanno quindi avuto modo di confrontare le chiavi custodite nella busta chiusa detenuta presso lo studio del difensore della IA con le immagini digitali delle chiavi allegate alla perizia di parte - non hanno contestato alcuna discordanza o difformità e può concludersi, dunque, che le chiavi esaminate in sede di CTU sono quelle che il ha consegnato alla IA per la liquidazione dell'indennizzo. Pt_1 Onde, la ricostruzione dell'appellante secondo il quale le chiavi, dopo essere state esaminate dalla TUV Rheinland, avrebbero potuto essere smontate, alterate e compromesse dalla compagnia assicurativa, si dimostra priva di pregio;
a maggior ragione, rilevato che il CTU, espressamente chiamato sulla circostanza, ha dichiarato: “l'esame delle due chiavi eseguito presso lo studio dell'Avv. Vaira non ha evidenziato tracce di alterazione fisiche né sulle lame metalliche ne sui gusci esterni delle due chiavi, che appaiono entrambi originali BMW”. La Corte ritiene che dall'elaborato peritale emerga, senza ombra di smentita: da un lato, che l'attività del Consulente d'Ufficio si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti valutate le osservazioni delle parti ex art. 195 c.p.c. e, pertanto, che la CTU risulta essere immune da vizi procedurali;
dall'altro lato, che la CTU è stata congruamente e diffusamente motivata e, dunque, come non vi sia alcuna ragione per ritenerla inammissibile. Anche il profilo di censura fondato sul presupposto che il Giudice avrebbe erroneamente dato rilievo alla perizia della IA nonostante si tratti di un documento formato al di fuori del giudizio e, dunque, non inquadrabile alla stregua di una prova, non coglie nel segno. Il Giudice di primo grado, difatti, non ha fondato la motivazione della statuizione di diniego della domanda di indennizzo sulla Relazione di parte prodotta dalla (in effetti, Parte_4 priva di valore probatorio in senso stretto in quanto proveniente dalla parte che intende giovarsene), bensì sulla testimonianza resa da il quale ha confermato gli Testimone_1 elementi tecnici e i fatti in essa descritti e ha ribadito che:
- le chiavi, oggetto dell'indagine peritale, sono state consegnate in busta chiusa al laboratorio dalla IA che, a sua volta, le aveva ricevute dallo stesso;
Pt_1
- la busta contenente le chiavi è stata aperta solo per verificare che al suo interno vi fossero proprio quelle chiavi e poi spedita alla casa costruttrice per la verifica tecnica;
- in casa madre BMW non risultavano ordini di chiavi supplementari;
- dalla verifica del laboratorio è emerso che la parte elettronica interna delle chiavi - ossia la parte necessaria per avviare la vettura (quella meccanica serve solo ad aprire la vettura) - era bruciata e, pertanto, non era più stato possibile accertare l'ultima data di accensione del motore e la percorrenza del veicolo attesa la inidoneità delle chiavi a mettere in moto l'auto (“le chiavi erano inidonee all'avviamento dell'auto, non c'erano più i dati registrati .. ADR in questo tipo di vettura la parte meccanica della chiave si può utilizzare solo per aprire e chiudere la vettura mentre non si può utilizzare per l'avviamento perché, in questo tipo di macchina, bisogna inserire la chiave nel cruscotto e la chiave rimane fissata nel blocco di plastica e se inserisco solo la parte di plastica elettronica posso avviare la macchina ma se mi manca la parte elettronica la macchina non si può avviare”. Circostanze tutte confermate dalla CTU - nell'ambito della quale, ripetesi, l'acquisizione dei documenti e delle chiavi è avvenuto su istanza del Consulente del GI, in contraddittorio delle parti, senza che alcuna di esse sollevasse alcuna contestazione – in cui si legge che: a) presso la BMW Italia “non risultano richieste di duplicazioni di chiavi associate al telaio dell'autovettura BMW Z4, tg. EP921JG” (né, d'altronde, il ha mai sostenuto di avere Pt_1 formulato detta richiesta ovvero affermato di avere consegnato a chiavi non originali CP_3 bensì duplicati) né “negli archivi della BMW Italia non è dato reperire alcuna richiesta, indirizzata alla rete ufficiale della casa costruttrice, di duplicazione delle chiavi in dotazione alla vettura”; b) le chiavi, coincidenti con quelle consegnate dal a , risultano essere chiavi Pt_1 CP_3 originali BMW di normale equipaggiamento a corredo del modello Z4; la componentistica elettronica alloggiata al loro interno risulta compatibile con l'epoca di produzione della vettura e dei due gusci esterni (cfr. pag. 7 elaborato peritale) che, come risulta dalla stampigliatura di fabbrica al loro interno, risultano essere risalenti al mese di gennaio 2013; ossia: 2 mesi prima della immatricolazione della vettura;
onde, è del tutto verosimile che si tratti delle chiavi di dotazione originaria dell'autovettura, munite di transponder, per cui è causa;
d) “i circuiti e i componenti elettronici di entrambe le chiavi hanno subito un grave danneggiamento di origine elettrica (verosimilmente un cortocircuito) che ne ha compromesso la funzionalità (dei transponder appunto) e anche le possibilità di lettura dei dati in essi memorizzati; e) entrambe le schede tecniche delle chiavi presentano segni di bruciatura, verosimilmente causati da una anomalia di origine elettrica, probabilmente un corto circuito da sovraccarico,
“infatti i segni di bruciatura interessano, oltre ai componenti elettronici ed alle relative schede, solamente la faccia interna dei due gusci in plastica, mentre quella esterna risulta del tutto indenne e ciò è indicativo del fatto che la sovratemperatura responsabile delle "bruciature" abbia avuto origine all'interno delle chiavi stesse, verosimilmente a causa di una corrente anomala che ha attraversato i circuiti creando un sovraccarico e quindi il danneggiamento dei componenti elettronici interessati”. f) “è da ritenersi certo che entrambe le chiavi, visti i danni subiti dalla componentistica interna, siano inidonee a produrre l'accensione” della vettura (cfr. pag. 12); g) al momento dell'asserito furto la vettura risultava immatricolata da quasi 6 anni, tuttavia, in atti non è stata prodotta alcuna immagine fotografica che documenti lo stato della vettura né alcun documento che attesti il dato relativo al chilometraggio.
Per quanto precede, la Corte ritiene di condividere la valutazione del Giudice di primo grado sulle risultanze istruttorie, ritenute insufficienti a dimostrare la preesistenza del veicolo funzionante e dotato di apprezzabile valore economico e, dunque, il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di indennizzo.
Deve in ogni caso altresì osservarsi che il ha allegato che il precedente proprietario, Pt_1 (deceduto nelle more del giudizio) aveva incaricato la CP_6 Parte_5
di eseguire le riparazioni dei danni cagionati alla vettura a seguito del sinistro da cui
[...] era scaturito un incendio;
tuttavia, essendo intenzionato ad acquistare l'autovettura, di essersi fatto parte diligente e di avere quindi pagato la fattura emessa dalla nonostante Parte_3 fosse stata emessa e intestata a CP_6
Tale ricostruzione dei fatti è però stata smentita dallo stesso che in occasione Pt_1 dell'interrogatorio formale ha dichiarato di avere acquistato l'auto dal al prezzo di € CP_6 13.000,00 - e non € 10.000,00 come indicato in atti - pagato a mezzo bonifico bancario e che
“le spese di riparazione le aveva pagate Andrei”. La Corte rileva che in atti non risulta essere stato prodotto alcun documento a dimostrazione del pagamento del prezzo dell'auto (e ciò, nonostante il abbia dichiarato che il Pt_1 pagamento era stato eseguito a mezzo bonifico bancario), né del pagamento delle riparazioni Il TE , sebbene abbia dichiarato di avere eseguito le riparazioni dell'auto Testimone_3 (“c'era il muso davanti da riparare, il paraurti, il faro e delle parti da sostituire”) non ha saputo specificare né quando sarebbero state eseguite le riparazioni (“accadeva circa 2 o 3 anni fa”) né se le riparazioni fossero quelle conseguenti ai danni cagionati dall'incidente occorso il 3.6.2017 a Messina con l'altra BMW da cui si era propagato l'incendio (“i danni da incendio erano sul muso davanti” “l'auto aveva preso fuoco”); del resto la fattura (cfr. doc. 9), peraltro del 14.12.2018 (un anno e mezzo dopo l'incidente a Messina), contenente solo una generica descrizione degli interventi e nessuna indicazione delle ora di manodopera, non chiarisce le perplessità rilevate.
Per quanto precede, la Corte ritiene che dall'istruttoria siano in effetti emersi numerosi elementi in contrasto con la narrazione dei fatti fornita dall'attore. Dalla CTU è incontrovertibilmente emerso che entrambe le chiavi, consegnate dal Pt_1 alla IA per ottenere l'indennizzo, fossero inidonee a produrre l'accensione dell'autovettura a causa delle bruciature riportate dalle componenti elettroniche interne che ne hanno compromesso la funzionalità e anche la possibile lettura dei dati in esse memorizzati, ivi compreso il numero di accensioni. Sebbene la CTU non abbia chiarito a quando risalirebbero dette bruciature, ha però escluso che fossero riconducibili all'incendio del 3.6.2017 in quanto “verosimilmente cagionate da una corrente anomala che ha attraversato i circuiti creando un sovraccarico e quindi il danneggiamento dei componenti elettronici interessati”. Vi è allora da chiedersi come il , alla data dell'evento furto, potesse circolare e Pt_1 posteggiare l'autoveicolo nel luogo ove si sarebbe verificato il furto se l'auto non poteva neppure essere accesa e dunque non poteva marciare;
a maggior ragione perché non risulta (né del resto è stato allegato da che il abbia precedentemente al furto Pt_1 Pt_1 chiesto un duplicato delle chiavi che gli avrebbero consentito di circolare;
né del resto il ha offerto una spiegazione in ordine al rilevato danneggiamento ai circuiti interni che Pt_1 non consentiva alle chiavi di accendere il veicolo. A questo proposito la Corte rileva che il quadro probatorio non può essere messo in dubbio dalla testimonianza del Sig. che il Giudice di primo grado ha ritenuto Tes_2 inattendibile. La Corte ritiene che le dichiarazioni rese dal TE non possano essere definite solamente
“inattendibili”, quanto, piuttosto, caratterizzate da un profilo di non veridicità in quanto pacificamente disattese dalle altre risultanze istruttorie. Il TE ha dichiarato che una sera di gennaio del 2019, il lo sarebbe “andato a Pt_1 prendere a casa verso le 7 di sera” e poi che ha parcheggiato vicino casa sua a Pt_1 LI..” per poi uscire con un altro amico “che si chiama;
quando il Controparte_6 giorno dopo (che era domenica) si sono recati a riprendere l'auto, nella via dove l'avevano posteggiata la sera prima, si sarebbero accorti della sua sparizione. Dunque, la Corte: da un lato, rileva la genericità della testimonianza che non consente affatto di individuare con certezza né la data in cui il TE sarebbe stato trasportato sull'auto che sarebbe stata poi oggetto del dedotto furto né dove sarebbe stata posteggiata l'auto (il TE dichiara: ”non ricordo la via era a circa 100 o 200 metri da casa”); dall'altro lato, rileva che la dichiarazione è incompatibile con le risultanze tecniche emerse dalla perizia e dalla dichiarazione dell'altro TE che ha confermato il contenuto della Relazione della fiduciaria tedesca. La CTU ha difatti accertato che, a causa dei danneggiamenti ai circuiti interni, le chiavi che sono state consegnate dal GI alla IA immediatamente dopo il furto non consentivano di mettere in moto l'autoveicolo e che di dette chiavi non era mai stato chiesto un duplicato;
onde, appare evidente che la dichiarazione del TE è viziata da Tes_2 una contraddizione intrinseca e insanabile che conduce il Collegio a trasmettere, con separato provvedimento, gli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica di Torino, per quanto di sua competenza.
I numerosi elementi contrastanti accertati (ossia: i danneggiamenti ai componenti elettronici di entrambe le chiavi - originali BMW e di equipaggiamento al modello della vettura per cui è causa - che hanno determinato la inidoneità delle stesse a produrre l'accensione del motore;
l'assenza del rilascio di un duplicato delle chiavi;
la riconducibilità dei danneggiamenti interni ad una corrente anomala (e non all'incendio del 2007) che ha attraversato i circuiti creando un sovraccarico), a cui devono aggiungersi: l'incertezza del prezzo di vendita dell'autoveicolo, la singolarità della circostanza che entrambe le chiavi siano state interessate dallo stesso tipo di “anomalia”, l'assenza di immagini fotografiche che documentino lo stato della vettura prima del furto;
l'assenza della revisione del veicolo a far tempo dal 2017 e la mancata dimostrazione che l'autovettura, acquistata ancora danneggiata, sia stata in effetti riparata, conducono la Corte a ritenere che: per un verso, il non abbia in effetti Pt_1 assolto all'onere probatorio su di esso incombente, non essendo sufficiente la sola denuncia a dimostrazione la sottrazione dell'autoveicolo; di contro, che sia risultata fondata l'allegazione della IA sull'assenza della prova della preesistenza dell'autovettura funzionante e dotata di apprezzabile valore economico, prima del furto.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli Appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 750/2024 resa dal Parte_1 Tribunale di Torino nel procedimento n. RG 26984/2019 il 31.1.2024 pubblicata il 1.2.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di che liquida in complessivi € 3.966,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 23.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Gabriella Rigoletti Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1001/2024, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni – assicurazione contro i danni promossa da:
(CF res. a LI (TO) Via Zara n. 28 Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino Via Le Chiuse n. 56 presso lo studio dell'Avv. Guido Clemente Gatti (CF pec C.F._2
che lo rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti APPELLANTE Contro (CF , in persona del Procuratore Speciale Controparte_1 P.IVA_1 Dott. con sede in Roma Via Po n. 20, elettivamente domiciliata in Torino Controparte_2 Via Bertola n. 59 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vaira (CF pec C.F._3
che la rappresenta e difende come da procura in atti Email_2 APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 8.5.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 4.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 750/2024 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 01/02/2024 nell'ambito del procedimento di cui all'R.G. n. 26984/2019, accogliere le conclusioni, già avanzate in prime cure, che qui si riportano: «NEL MERITO In via principale Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Po P.IVA_2 n. 20, cap 00198, nella sua qualità di impresa garante il rischio “furto” del veicolo BMW Z4, targato EP921JG, di proprietà del sig. , a rifondere a quest'ultimo, in Parte_1 forza di polizza sottoscritta, la somma di € 18.700,00, pari al valore commerciale assicurato del veicolo, oltre alla somma di euro 80,00 per la procura a vendere, come da fattura che si produce, oltre all'importo di € 700,00 comprensivo di RA (Fermo Reperimento Analogo Mezzo), tassa di proprietà non goduta, spese di radiazione, e di € 600,00 per le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, oltre ad € 1.000,00 a titolo di spese di assistenza stragiudiziali, per un totale complessivo di € 21.080,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via subordinata Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Po P.IVA_2 n. 20, cap 00198, nella sua qualità di impresa garante il rischio “furto” del veicolo BMW Z4, targato EP921JG, di proprietà del sig. , a rifondere a quest'ultimo, in Parte_1 forza di polizza sottoscritta, la somma di € 16.500,00, pari al valore commerciale del veicolo accertato dal CTU sulla base delle quotazioni tratte dalla rivista QUATTRORUOTE, oltre alla somma di euro 80,00 per la procura a vendere, come da fattura che si produce, oltre all'importo di € 700,00 comprensivo di RA (Fermo Reperimento Analogo Mezzo), tassa di proprietà non goduta, spese di radiazione, e di € 600,00 per le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, oltre ad € 1.000,00 a titolo di spese di assistenza stragiudiziale, per un totale complessivo di € 18.880,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o veriore somma ritenuta di giustizia. Con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario. IN OGNI CASO Con piena vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase stragiudiziale, oltre 15% per spese generali, spese di CTU e CTP, IVA e CPA come per legge» Conseguentemente disattendere tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 1.4.2025 Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_3 nuove. In via istruttoria: Rigettare ogni istanza di parte appellante di convocazione del CTU a chiarimenti e/o di integrazione e/o di rinnovazione dell'elaborato peritale in quanto inconferenti ed irrilevanti i rilievi di detta parte già in atti e sul punto completo ed esaustivo l'elaborato Disporre, per il caso di accoglimento dell'istanza di cui sopra, integrazione dell'incarico peritale affinchè il CTU provveda a prova, con chiavi del tutto similari a quelle oggetto di causa, di esposizione delle suddette alle onde elettromagnetiche mediante inserimento in microonde, ovvero interroghi la Casa madre per avere riscontri tecnici circa gli effetti dell'esposizione di dette chiavi alle onde suddette Nel merito: In via principale: respingere l'interposto appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la gravata sentenza;
respingere, in ogni caso, le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3 In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del solo danno provato in esclusiva connessione causale Controparte_3 con il sinistro ed in applicazione delle condizioni tutte di polizza, inclusi scoperti e franchigie In ogni caso: liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Torino la affiché detta IA fosse Controparte_1 condannata a pagare la somma di € 18.700,00= a titolo di indennizzo per il furto della vettura BMW Z4 tg EP921JG oltre ad € 80,00 per le spese di procura a vendere, € 700,00 per RA (Fermo Reperimento Analogo Mezzo), tassa di proprietà non goduta e spese di radiazione, € 600,00 per spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, nonché € 1.000,00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale della vertenza;
e così complessivamente € 21.080,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o altra somma accertata in corso di causa.
deduceva di essere proprietario del veicolo BMW Z4 tg EP921JG Parte_1 acquistato a novembre 2018; deduceva altresì che il 19.1.2019, intorno alle h. 20,00, aveva posteggiato l'autoveicolo in Strada Praciosa a LI chiudendolo regolarmente;
purtroppo, alle h. 11,00 circa del 20.1.2019, recatosi ove lo aveva parcheggiato, scopriva che l'autoveicolo era stato oggetto di furto ad opera di ignoti, unitamente al libretto di circolazione, i relativi documenti e alcuni oggetti personali collocati al suo interno. Il GI denunciava tempestivamente il fatto alla Stazione dei Carabinieri di LI e chiedeva a presso cui era stata stipulata la polizza n. 0122018JJ Controparte_1 per il rischio furto, di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo. A fronte del rifiuto da parte della IA di liquidare il danno, il agiva in via Pt_1 giudiziale invocando il riconoscimento dell'indennizzo di € 18.700,00, pari al valore commerciale del mezzo, oltre alle ulteriori spese (procura a vendere, fermo reperimento analogo mezzo, tassa di proprietà non goduta e radiazione) nonché le spese per l'assistenza legale.
Nel giudizio così promosso si costituiva eccependo in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda attesa la mancata dimostrazione della preesistenza del veicolo, effettivamente funzionante (ossia idoneo a svolgere la sua funzione di mezzo di locomozione) e, quindi, dotato di apprezzabile valore economico. La IA allegava che dall'attività investigativa condotta e dalla perizia eseguita da sulle chiavi dell'autovettura era emerso che: CP_4 a) il veicolo era stato immatricolato in Italia, per la prima volta, il 29.3.2013 in quanto acquistato dalla società Formula 3 presso la casa madre BMW al prezzo di € 39.500,00 e quindi registrato al PRA di Messina;
b) che in data 30.7.2013 il veicolo era stato venduto da Formula 3 a al Parte_2 prezzo di € 39.500,00 per essere poi rivenduto il 17.7.2017 dal , nuovamente, a Pt_2 Formula 3 al prezzo di € 10.400,00 che, il 15.10.2028, lo vendeva a al Controparte_5 prezzo di € 9.000,00 che, solo un mese dopo, il 9.11.2018, lo rivendeva allo stesso prezzo, a che a sua volta, 11 giorni dopo, il 20.11.2018, lo vendeva a Controparte_6 Parte_1 al prezzo di € 10.000,00; c) che il 28.2.2019 veniva annotata la perdita di possesso per furto;
d) che il 3.6.2017 l'autoveicolo era stato coinvolto in un sinistro con altra autovettura (BMW 730 D tg. FD647GW) che aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Messina e che la copertura assicurativa era stata interrotta il 19.7.2017 per essere riattivata solamente il 27.11.2018; e) che veniva eseguita una perizia sulle chiavi dell'autoveicolo da cui emergeva che le componenti elettroniche delle stesse presentavano consistenti danni da bruciatura causate da esposizione ad onde elettromagnetiche (come da forno a microonde) che impedivano di rilevare i dati connessi all'autoveicolo. La IA convenuta concludeva precisando che, a causa delle anomalie riscontrate (acquisto dell'autovettura al prezzo di € 10.000,00 notevolmente inferiore al valore assicurato, transito della vettura da Messina a Torino, interruzione della polizza in data 19.7.2017 dopo l'incendio e riattivazione della polizza in data 27.11.2018 poco prima del furto dedotto) fosse verosimile che la vettura era stata venduta sinistrata;
a maggior ragione, atteso: da un lato, la mancata produzione di documentazione fiscale attestante la riparazione del mezzo;
dall'altro lato, la presenza di danni da bruciatura causate da onde elettromagnetiche che hanno impedito di rilevare i dati e ha reso le chiavi inutilizzabili. Dunque, in assenza della dimostrazione della “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di apprezzabile valore economico, la IA deduceva che il furto non poteva essere indennizzato, non essendo sufficiente la denuncia presentata alla Polizia che rappresenta una mera dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo.
Il Giudice istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ammissione di una CTU sulle chiavi elettroniche associate al veicolo BMW Z4, tg. EP921GJ volta ad accertare se le 2 chiavi consegnate da alla IA di Assicurazione fossero Pt_1 quelle in dotazione dell'autovettura, fossero state oggetto di alterazione e se fossero idonee a produrre l'accensione del veicolo.
Con la sentenza n. 750/2024 del 31.1.2024, il Tribunale di Torino respingeva la domanda dell'attore condannandolo a pagare a favore di le spese di lite liquidate in CP_3 complessive € 5.077,0= oltre rimborso forfettario e spese generali 15% nonché CPA e IVA e ponendo a suo carico le spese di CTU. Il Giudice, preliminarmente, rilevava come non fosse contestato e risultasse provato documentalmente che aveva stipulato la polizza “Ruota Libera” n. 22018JJ Parte_1 con decorrenza 27.11.2018 al 27.5.2019 avente ad oggetto, tra le altre, la garanzia per furto, per un valore di € 18.700.00; dunque, come la domanda promossa da fosse Pt_1 qualificabile come domanda di adempimento contrattuale. Richiamati i principi generali di cui all'art. 1218 c.c. e il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale, per ottenere il pagamento dell'indennizzo, spetta all'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore, provare che l'evento dannoso rientra fra quelli effettivamente inclusi nella copertura assicurativa mentre spetta all'assicuratore provare che il fatto rientra fra quelli non compresi, il Giudice rilevava come: da un lato, l'attore non aveva offerto la prova di quanto dedotto, posto che la semplice produzione della denuncia, in quanto atto di parte, non consente di ritenere dimostrata ricostruzione fattuale dell'evento dannoso;
di contro, come fosse fondata l'eccezione della IA basata sull'assenza della prova della preesistenza del veicolo assicurato nelle condizioni e nel luogo indicati dall'attore e, in particolare, come non fosse provato che il veicolo fosse funzionante e quindi dotato di apprezzabile valore economico. Il Giudice respingeva la domanda e fondava la motivazione di diniego sulle circostanze che seguono: a) dal certificato cronologico PRA si trae evidenza del fatto che, dopo una serie di passaggi di proprietà, il veicolo era stato acquistato da il 9.11.2018 Controparte_7 verso il corrispettivo di € 9.000,00 per poi essere rivenduto a 11 Parte_1 giorni dopo (il 20.11.2018) al prezzo di € 10.000,00; inoltre, che il 3.6.2017 il veicolo era stato coinvolto in un incendio;
b) dalla perizia investigativa eseguita dalla IA sulle chiavi dell'auto presso l'istituto tedesco TUV Rheinland, è emerso che le componenti elettroniche delle stesse presentavano danni da bruciature e non era più possibile la rilevazione dei dati;
in ogni caso, i rilevanti danni causati dalle bruciature alle componenti elettriche delle chiavi non consentivano di avviare il veicolo (possibile solo tramite il cd. trasponder) né era stata richiesta la loro duplicazione;
c) gli esiti della perizia prodotta dalla IA erano stati confermati sia in sede di istruttoria orale (in particolare, dalla dichiarazione del TE , titolare Testimone_1 della società investigativa) che in sede di CTU, da ritenersi ammissibile atteso che la mancata produzione delle chiavi della vettura entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c., non poteva essere ostativa dell'espletamento della perizia sulle stesse visto che erano state consegnate proprio dal alla IA di assicurazione. Pt_1 La CTU accertava, tra le altre circostanze, che non risultavano richieste di duplicazione di chiavi associate al telaio dell'auto oggetto di furto e che i danni da bruciatura riportati dalle componenti elettroniche rendevano le chiavi inidonee a produrre l'accensione dell'autoveicolo; onde, al momento dell'asserito furto, l'auto non era in grado di circolare attesa l'impossibilità delle chiavi di produrre l'accensione. Il Giudice riteneva inoltre:
- inattendibili le dichiarazioni rese dal TE sulla narrazione dei fatti relativa alla Tes_2 sera precedente all'asserito furto e al giorno successivo;
e ciò perché, se le uniche due chiavi in uso a erano inidonee all'avviamento dell'autoveicolo, non può Parte_1 comprendersi come il veicolo sia stato utilizzato;
- contraddittorie le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale sulle riparazioni al veicolo perché il , in occasione della memoria ex art. 183 6° comma, Pt_1 allegava di aver pagato le fatture della carrozzeria mentre, in sede di interrogatorio, allegava che le spese di riparazione sarebbero state pagate dal procedente proprietario;
- generiche le dichiarazioni del TE , titolare della che Testimone_3 Parte_3 avrebbe eseguito le riparazioni a seguito di un incendio ma senza specificare quando sarebbero state fatte e in cosa fossero effettivamente consistite. Attesa l'assenza di documentazione fotografia relativa allo stato del veicolo prima del furto, e dopo le riparazioni;
l'assenza di dati sul chilometraggio dell'auto e sugli avviamenti prima del furto;
l'assenza di documentazione fiscale attestante il pagamento del prezzo e del corrispettivo delle riparazioni;
considerato di contro che è emerso con certezza che il veicolo non poteva essere avviato, il Giudice concludeva ritenendo che non fosse stata offerta la prova dell'avvenuto furto e che il veicolo fosse funzionante e avesse un apprezzabile valore economico;
in ogni caso, anche a voler ritenere provato il furto, il Giudice riteneva che non era stata fornita la prova del valore dell'autoveicolo. La domanda è stata quindi respinta.
2) ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino. Parte_1 L'Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere della prova dell'evento “furto” Afferma l'Appellante che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di confondere il criterio di ripartizione dell'onere probatorio, spettando: all'attore di provare l'evento assicurato, ovvero il furto;
all'assicurato di provare l'esistenza di una causa di esclusione dell'indennizzo (ovvero la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave) trattandosi di una eccezione finalizzata a dimostrare un fatto impeditivo. Nel caso di specie, a parere dell'appellante, poiché avrebbe provato il furto (evento Pt_1 previsto e compreso nella garanzia assicurativa) mentre la IA non avrebbe dimostrato il fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, la domanda di indennizzo avrebbe dovuto essere accolta. Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente fondato la decisione di rigetto della pretesa creditoria sulla valutazione della perizia prodotta dalla IA che, diversamente da quanto motivato, non sarebbe stata affatto confermata in sede istruttoria e tanto meno dalla CTU espletata in giudizio. A parere dell'appellante:
- il Giudice non avrebbe dovuto dare rilievo alla perizia della IA in quanto trattasi di un documento formato al di fuori del giudizio e, dunque, non inquadrabile alla stregua di una prova;
- il Giudice avrebbe dovuto ritenere irrilevanti la circostanza che le chiavi fossero bruciate e che non fossero “funzionanti” atteso che la CTU, peraltro viziata da inammissibilità, non avrebbe neppure potuto essere ammessa perché le chiavi sono state smontate, alterate e compromesse dalla compagnia assicurativa e prodotte al CTU già disassemblate;
- anche a voler ritenere ammissibile la CTU, il Giudice sarebbe incorso nell'errore di affermare che, poiché l'autoveicolo non poteva circolare, l'evento furto non sarebbe stato dimostrato;
e ciò poiché il Perito ha dichiarato di non essere stato in grado di accertare con sicurezza la causa, l'epoca e la natura del danneggiamento delle chiavi e neppure se le anomalie riscontrate fossero dovute ad agenti esterni intenzionali, a deterioramento naturale o a manipolazioni successive.
- il Giudice ha erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal TE i quali hanno tutti confermato che il veicolo risultava essere stato funzionante e marciante;
senza tacere il fatto che il TE ha confermato che il ha posteggiato l'autoveicolo in LI il Tes_2 Pt_1 19.1.2019 alle h. 200 circa provvedendo a chiuderlo a chiave e che il 20.1.2019 recatosi sul posto si accorgeva che il veicolo era stato rubato;
- il Giudice non ha tenuto in considerazione la valutazione economica dell'autoveicolo fatta dal CTU. L'Appellante ha concluso censurando la sentenza per le plurime violazioni di legge – in particolare degli artt. 1900, 2697 e 2729 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c. di cui sarebbe affetta.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita contestando Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 bis c.p.c. perché, a suo parere, l'atto non individua specifiche censure in rapporto ai singoli passaggi motivazionali, ma di fatto ripropone le argomentazioni già disattese in primo grado. Nel merito, la IA ha dedotto la manifesta infondatezza dell'appello. La IA, quanto alla dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha precisato che il Giudice non ha fondato la motivazione della statuizione di diniego della domanda volta ad ottenere l'indennizzo sulla Relazione di parte prodotta dalla in Parte_4 effetti, priva di valore probatorio, essendo vero, al contrario che il contenuto di detta Relazione, così come le indagini espletate (compresa la circostanza della non integrità delle chiavi), sono state confermate in sede testimoniale dall'autore di detta Relazione la cui audizione è avvenuta all'udienza del 9.11.2021. Onde, i fatti e le circostanze dedotte nella Relazione sono entrati nel processo, non perché contenuti nella relazione medesima, ma tramite la prova legale della testimonianza di e tramite la CTU, nell'ambito della quale l'acquisizione dei documenti e Testimone_1 delle chiavi è avvenuto su istanza del Consulente del , in contraddittorio delle parti, Pt_1 senza che alcuna di esse sollevasse alcuna contestazione. La IA concludeva ritenendo che, correttamente, il Giudice aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennizzo non avendo il dimostrato la preesistenza del Pt_1 veicolo effettivamente funzionante e dotato di apprezzabile valore economico e, dunque, il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di indennizzo. Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le note per l'udienza del 5.6.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) Quanto alla eccepita inammissibilità dell'atto di appello fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, formulata dalla appellata nella comparsa di costituzione e non riproposta nelle conclusioni, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello sia idoneo a specificare, in maniera sufficiente, i motivi per i quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame, atteso che nell'atto vengono in ogni caso evidenziate le parti in cui la sentenza viene impugnata, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti;
in ogni caso, la Appellata si è costituita replicando diffusamente ai profili di criticità sostanziale che per il renderebbero la sentenza suscettibile di riforma . Parte_1 Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
4) Regolata la questione preliminari, la Corte procede quindi ad esaminare i motivi di appello che meritano disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro e fondati sulla dedotta non corretta applicazione del riparto dell'onere della prova e sulla non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie che avrebbero condotto il Giudice di primo grado ad escludere la copertura assicurativa e negare il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto subito.
L'appello è manifestamente infondato.
In primo luogo, la Corte rileva che è principio pacifico quello in forza del quale colui che agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo per il furto del proprio autoveicolo debba dimostrare la sussistenza di una polizza valida ed efficace alla data del sinistro avente ad oggetto il rischio in relazione al quale si chiede l'indennizzo, la proprietà del bene, l'avvenuto furto e il valore del veicolo al momento del furto. In conformità all'orientamento giurisprudenziale pressochè univoco, l'onere della prova in materia di assicurazione per il rischio di furto (e, in generale, in materia assicurativa) grava totalmente sull'assicurato; difatti: “dal momento che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, spetta all'assicurato-danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967 c.c. dimostrare che si è verificato l'evento coperto da detta garanzia e che esso ha cagionato il danno per cui è richiesta la copertura, con onere della prova avente ad oggetto tutti i fatti costitutivi del diritto alla garanzia” (Cass. 21.12.2017 n. 30656). E dunque, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che l'evento avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa” (Cass. Civ. 23.1.2018 n. 1558) con la conseguenza che “in caso di contratto di assicurazione che attenga ad un rischio di carattere generale e contempli poi specifiche esclusioni, è a carico dell'assicurato l'onere di provare che non ricorre una ipotesi di esclusione contrattuale della garanzia assicurativa” (Cass. Civ. 12.2.1998 n. 1473). A maggior ragione perché la IA Assicurativa che, convenuta in giudizio dall'assicurato, abbia allegato l'esclusione dell'operatività della garanzia, non propone una eccezione in senso tecnico, ma formula una mera difesa volta a contestare il fatto costitutivo della domanda attorea “con la conseguenza che non assume alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione” (Cass. Civile 20.3.2006 n. 6108). Per la dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, posto alla base della domanda indennitaria, l'assicurato deve quindi dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, che era idonea a svolgere la sua funzione propria di mezzo di locomozione e di trasporto, e che era dotata di valore economico (l'assicurato “deve essere dimostrata la cosiddetta “preesistenza” dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza;
in mancanza di tale dimostrazione, la prova del furto non è credibile non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denunzia presentata alla autorità di Polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” Corte Appello Milano n. 1399/2022 - Corte Appello Bari n. 1649/ 22).
Nel contesto così delineato, la Corte deve quindi verificare: da un lato, se l'attore abbia effettivamente fornito la prova dell'evento dannoso (ovvero: il furto) i cui effetti corrispondano a quelli previsti dal contratto di assicurazione;
dall'altro lato, abbia fornito la prova dell'assenza di qualsiasi contributo colposo che, viste le eccezioni formulate dalla IA (l'assenza della prova della preesistenza dell'autovettura funzionante), possa legittimamente escludere l'operatività della garanzia.
La Corte rileva che, mentre non è sorta alcuna contestazione con riferimento all'esistenza di una polizza, valida ed efficace, né con riferimento alla proprietà dell'autoveicolo, ragione per cui tali elementi debbono ritenersi dimostrati, con riferimento alla dimostrazione del furto, il GI ha inteso assolvere l'onere della prova limitandosi a produrre la denuncia del 20.1.2019 (cfr. doc. 2) sporta avanti ai carabinieri di LI. Condividendo quanto già rilevato dal Giudice di primo grado, in ossequio alla già citata giurisprudenza, la Corte ritiene quindi che tale produzione sia insufficiente ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'assicurato. In ogni caso, alla già rilevata insussistenza probatoria della denuncia che, “in quanto atto di parte, non offre la prova di quanto denunciato, poiché l'efficacia probatoria ad essa riconosciuta non si estende al contenuto sostanziale della dichiarazione resa dalla parte” (Cass. Civ.
9.5.2013 n. 11012 conf. Cass. Civile sez. 1, 25.5.2007 n. 12311) - che, nel caso di specie, tra l'altro, coincide con il soggetto interessato alla riscossione dell'indennizzo - la Corte non può evitare di rilevare che dall'istruttoria sono emerse alcune incongruenze significative e numerosi elementi anomali e contrastanti in ordine alla narrazione dei fatti e, segnatamente, sulla preesistenza del veicolo assicurato nelle condizioni e nel luogo indicati dal e, in particolare, che il veicolo fosse funzionante e dotato di apprezzabile valore Pt_1 economico.
Quanto alle risultanze dell'istruttoria, la Corte preliminarmente ritiene che il profilo di censura sulla inammissibilità della CTU, fondata sulle medesime argomentazioni formulate in primo grado (la lesione del contraddittorio atteso che poiché le chiavi non sono state prodotte in giudizio avrebbero potuto essere manomesse dalla IA assicurativa) già disattese dal Giudice nell'ordinanza del 20.12.2021 e del 24.3.2022, non coglie nel segno. La Corte, condividendo la decisione del Giudice di primo grado, ritiene che la mancata produzione delle chiavi in giudizio non potesse ritenersi ostativa all'espletamento della CTU. È pacifico il principio in forza del quale “…il C.T.U. può anche acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, debbono essere necessariamente provati dalle parti” (Cass. civile 14.2.2006 n. 3191; Cass. 23295/2021; Cass. Sez. unite 30.7.2021 n. 21926); In ogni caso, la CTU si è svolta nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, valutate le osservazioni delle parti ex art. 195 c.p.c. e senza violazione del contraddittorio e delle regole processuali. Va difatti rammentato che non vi è alcun dubbio, in quanto circostanza riconosciuta dal GI (cfr. verbale dell'8.6.2021), che entrambe le chiavi dell'autoveicolo erano state consegnate dal danneggiato stesso alla IA che, a sua volta, le avevano poi consegnate in busta chiusa alla società investigativa TUV Rheinland che ne ha documentato la ricezione e, terminata la verifica, le ha restituite alla IA. Il TE , Amministratore della TUV Rheinland, fiduciaria di ha difatti Tes_1 CP_8 dichiarato: “le chiavi ci erano state consegnate in busta chiusa da parte della compagnia e, come previsto da prassi, dopo aver documentato l'arrivo delle chiavi presso il nostro studio, le abbiamo inviato al perito che ha proceduto a fare la verifica tecnica e l'abbinamento con la casa produttrice BMW. ADR abbiamo aperto la busta per verificare se all'interno del plico vi fossero le chiavi..”; “a seguito della perizia rispediamo tutto alla IA quindi le chiavi sono state certamente riconsegnate;
In questo caso sono state spedite in Via Portuense a Roma” (udienza del 9.11.2021). Non vi è inoltre alcun dubbio che la perizia di parte, redatta da TUV Rheinland, risulta essere corredata dalla documentazione fotografica in formato digitale delle chiavi oggetto di verifica, successivamente restituite alla IA. Il CTU ha ritenuto di dover procedere collegialmente all'esame della coppia di chiavi custodite in busta chiusa presso lo studio del legale della IA, alla presenza dei difensori e dei periti di parte (cfr. pag. 5 della CTU); aperta la busta, i consulenti delle parti hanno documentato fotograficamente la presenza delle chiavi e su istanza proprio del perito di parte con il consenso di tutte le parti presente, il CTU ha acquisito presso il Pt_1 laboratorio TUV Rheinland, la copia originale delle fotografie digitali delle chiavi che era stata inserita nella relazione di parte, inviandole ai CTP. I Consulenti di parte - che hanno quindi avuto modo di confrontare le chiavi custodite nella busta chiusa detenuta presso lo studio del difensore della IA con le immagini digitali delle chiavi allegate alla perizia di parte - non hanno contestato alcuna discordanza o difformità e può concludersi, dunque, che le chiavi esaminate in sede di CTU sono quelle che il ha consegnato alla IA per la liquidazione dell'indennizzo. Pt_1 Onde, la ricostruzione dell'appellante secondo il quale le chiavi, dopo essere state esaminate dalla TUV Rheinland, avrebbero potuto essere smontate, alterate e compromesse dalla compagnia assicurativa, si dimostra priva di pregio;
a maggior ragione, rilevato che il CTU, espressamente chiamato sulla circostanza, ha dichiarato: “l'esame delle due chiavi eseguito presso lo studio dell'Avv. Vaira non ha evidenziato tracce di alterazione fisiche né sulle lame metalliche ne sui gusci esterni delle due chiavi, che appaiono entrambi originali BMW”. La Corte ritiene che dall'elaborato peritale emerga, senza ombra di smentita: da un lato, che l'attività del Consulente d'Ufficio si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti valutate le osservazioni delle parti ex art. 195 c.p.c. e, pertanto, che la CTU risulta essere immune da vizi procedurali;
dall'altro lato, che la CTU è stata congruamente e diffusamente motivata e, dunque, come non vi sia alcuna ragione per ritenerla inammissibile. Anche il profilo di censura fondato sul presupposto che il Giudice avrebbe erroneamente dato rilievo alla perizia della IA nonostante si tratti di un documento formato al di fuori del giudizio e, dunque, non inquadrabile alla stregua di una prova, non coglie nel segno. Il Giudice di primo grado, difatti, non ha fondato la motivazione della statuizione di diniego della domanda di indennizzo sulla Relazione di parte prodotta dalla (in effetti, Parte_4 priva di valore probatorio in senso stretto in quanto proveniente dalla parte che intende giovarsene), bensì sulla testimonianza resa da il quale ha confermato gli Testimone_1 elementi tecnici e i fatti in essa descritti e ha ribadito che:
- le chiavi, oggetto dell'indagine peritale, sono state consegnate in busta chiusa al laboratorio dalla IA che, a sua volta, le aveva ricevute dallo stesso;
Pt_1
- la busta contenente le chiavi è stata aperta solo per verificare che al suo interno vi fossero proprio quelle chiavi e poi spedita alla casa costruttrice per la verifica tecnica;
- in casa madre BMW non risultavano ordini di chiavi supplementari;
- dalla verifica del laboratorio è emerso che la parte elettronica interna delle chiavi - ossia la parte necessaria per avviare la vettura (quella meccanica serve solo ad aprire la vettura) - era bruciata e, pertanto, non era più stato possibile accertare l'ultima data di accensione del motore e la percorrenza del veicolo attesa la inidoneità delle chiavi a mettere in moto l'auto (“le chiavi erano inidonee all'avviamento dell'auto, non c'erano più i dati registrati .. ADR in questo tipo di vettura la parte meccanica della chiave si può utilizzare solo per aprire e chiudere la vettura mentre non si può utilizzare per l'avviamento perché, in questo tipo di macchina, bisogna inserire la chiave nel cruscotto e la chiave rimane fissata nel blocco di plastica e se inserisco solo la parte di plastica elettronica posso avviare la macchina ma se mi manca la parte elettronica la macchina non si può avviare”. Circostanze tutte confermate dalla CTU - nell'ambito della quale, ripetesi, l'acquisizione dei documenti e delle chiavi è avvenuto su istanza del Consulente del GI, in contraddittorio delle parti, senza che alcuna di esse sollevasse alcuna contestazione – in cui si legge che: a) presso la BMW Italia “non risultano richieste di duplicazioni di chiavi associate al telaio dell'autovettura BMW Z4, tg. EP921JG” (né, d'altronde, il ha mai sostenuto di avere Pt_1 formulato detta richiesta ovvero affermato di avere consegnato a chiavi non originali CP_3 bensì duplicati) né “negli archivi della BMW Italia non è dato reperire alcuna richiesta, indirizzata alla rete ufficiale della casa costruttrice, di duplicazione delle chiavi in dotazione alla vettura”; b) le chiavi, coincidenti con quelle consegnate dal a , risultano essere chiavi Pt_1 CP_3 originali BMW di normale equipaggiamento a corredo del modello Z4; la componentistica elettronica alloggiata al loro interno risulta compatibile con l'epoca di produzione della vettura e dei due gusci esterni (cfr. pag. 7 elaborato peritale) che, come risulta dalla stampigliatura di fabbrica al loro interno, risultano essere risalenti al mese di gennaio 2013; ossia: 2 mesi prima della immatricolazione della vettura;
onde, è del tutto verosimile che si tratti delle chiavi di dotazione originaria dell'autovettura, munite di transponder, per cui è causa;
d) “i circuiti e i componenti elettronici di entrambe le chiavi hanno subito un grave danneggiamento di origine elettrica (verosimilmente un cortocircuito) che ne ha compromesso la funzionalità (dei transponder appunto) e anche le possibilità di lettura dei dati in essi memorizzati; e) entrambe le schede tecniche delle chiavi presentano segni di bruciatura, verosimilmente causati da una anomalia di origine elettrica, probabilmente un corto circuito da sovraccarico,
“infatti i segni di bruciatura interessano, oltre ai componenti elettronici ed alle relative schede, solamente la faccia interna dei due gusci in plastica, mentre quella esterna risulta del tutto indenne e ciò è indicativo del fatto che la sovratemperatura responsabile delle "bruciature" abbia avuto origine all'interno delle chiavi stesse, verosimilmente a causa di una corrente anomala che ha attraversato i circuiti creando un sovraccarico e quindi il danneggiamento dei componenti elettronici interessati”. f) “è da ritenersi certo che entrambe le chiavi, visti i danni subiti dalla componentistica interna, siano inidonee a produrre l'accensione” della vettura (cfr. pag. 12); g) al momento dell'asserito furto la vettura risultava immatricolata da quasi 6 anni, tuttavia, in atti non è stata prodotta alcuna immagine fotografica che documenti lo stato della vettura né alcun documento che attesti il dato relativo al chilometraggio.
Per quanto precede, la Corte ritiene di condividere la valutazione del Giudice di primo grado sulle risultanze istruttorie, ritenute insufficienti a dimostrare la preesistenza del veicolo funzionante e dotato di apprezzabile valore economico e, dunque, il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di indennizzo.
Deve in ogni caso altresì osservarsi che il ha allegato che il precedente proprietario, Pt_1 (deceduto nelle more del giudizio) aveva incaricato la CP_6 Parte_5
di eseguire le riparazioni dei danni cagionati alla vettura a seguito del sinistro da cui
[...] era scaturito un incendio;
tuttavia, essendo intenzionato ad acquistare l'autovettura, di essersi fatto parte diligente e di avere quindi pagato la fattura emessa dalla nonostante Parte_3 fosse stata emessa e intestata a CP_6
Tale ricostruzione dei fatti è però stata smentita dallo stesso che in occasione Pt_1 dell'interrogatorio formale ha dichiarato di avere acquistato l'auto dal al prezzo di € CP_6 13.000,00 - e non € 10.000,00 come indicato in atti - pagato a mezzo bonifico bancario e che
“le spese di riparazione le aveva pagate Andrei”. La Corte rileva che in atti non risulta essere stato prodotto alcun documento a dimostrazione del pagamento del prezzo dell'auto (e ciò, nonostante il abbia dichiarato che il Pt_1 pagamento era stato eseguito a mezzo bonifico bancario), né del pagamento delle riparazioni Il TE , sebbene abbia dichiarato di avere eseguito le riparazioni dell'auto Testimone_3 (“c'era il muso davanti da riparare, il paraurti, il faro e delle parti da sostituire”) non ha saputo specificare né quando sarebbero state eseguite le riparazioni (“accadeva circa 2 o 3 anni fa”) né se le riparazioni fossero quelle conseguenti ai danni cagionati dall'incidente occorso il 3.6.2017 a Messina con l'altra BMW da cui si era propagato l'incendio (“i danni da incendio erano sul muso davanti” “l'auto aveva preso fuoco”); del resto la fattura (cfr. doc. 9), peraltro del 14.12.2018 (un anno e mezzo dopo l'incidente a Messina), contenente solo una generica descrizione degli interventi e nessuna indicazione delle ora di manodopera, non chiarisce le perplessità rilevate.
Per quanto precede, la Corte ritiene che dall'istruttoria siano in effetti emersi numerosi elementi in contrasto con la narrazione dei fatti fornita dall'attore. Dalla CTU è incontrovertibilmente emerso che entrambe le chiavi, consegnate dal Pt_1 alla IA per ottenere l'indennizzo, fossero inidonee a produrre l'accensione dell'autovettura a causa delle bruciature riportate dalle componenti elettroniche interne che ne hanno compromesso la funzionalità e anche la possibile lettura dei dati in esse memorizzati, ivi compreso il numero di accensioni. Sebbene la CTU non abbia chiarito a quando risalirebbero dette bruciature, ha però escluso che fossero riconducibili all'incendio del 3.6.2017 in quanto “verosimilmente cagionate da una corrente anomala che ha attraversato i circuiti creando un sovraccarico e quindi il danneggiamento dei componenti elettronici interessati”. Vi è allora da chiedersi come il , alla data dell'evento furto, potesse circolare e Pt_1 posteggiare l'autoveicolo nel luogo ove si sarebbe verificato il furto se l'auto non poteva neppure essere accesa e dunque non poteva marciare;
a maggior ragione perché non risulta (né del resto è stato allegato da che il abbia precedentemente al furto Pt_1 Pt_1 chiesto un duplicato delle chiavi che gli avrebbero consentito di circolare;
né del resto il ha offerto una spiegazione in ordine al rilevato danneggiamento ai circuiti interni che Pt_1 non consentiva alle chiavi di accendere il veicolo. A questo proposito la Corte rileva che il quadro probatorio non può essere messo in dubbio dalla testimonianza del Sig. che il Giudice di primo grado ha ritenuto Tes_2 inattendibile. La Corte ritiene che le dichiarazioni rese dal TE non possano essere definite solamente
“inattendibili”, quanto, piuttosto, caratterizzate da un profilo di non veridicità in quanto pacificamente disattese dalle altre risultanze istruttorie. Il TE ha dichiarato che una sera di gennaio del 2019, il lo sarebbe “andato a Pt_1 prendere a casa verso le 7 di sera” e poi che ha parcheggiato vicino casa sua a Pt_1 LI..” per poi uscire con un altro amico “che si chiama;
quando il Controparte_6 giorno dopo (che era domenica) si sono recati a riprendere l'auto, nella via dove l'avevano posteggiata la sera prima, si sarebbero accorti della sua sparizione. Dunque, la Corte: da un lato, rileva la genericità della testimonianza che non consente affatto di individuare con certezza né la data in cui il TE sarebbe stato trasportato sull'auto che sarebbe stata poi oggetto del dedotto furto né dove sarebbe stata posteggiata l'auto (il TE dichiara: ”non ricordo la via era a circa 100 o 200 metri da casa”); dall'altro lato, rileva che la dichiarazione è incompatibile con le risultanze tecniche emerse dalla perizia e dalla dichiarazione dell'altro TE che ha confermato il contenuto della Relazione della fiduciaria tedesca. La CTU ha difatti accertato che, a causa dei danneggiamenti ai circuiti interni, le chiavi che sono state consegnate dal GI alla IA immediatamente dopo il furto non consentivano di mettere in moto l'autoveicolo e che di dette chiavi non era mai stato chiesto un duplicato;
onde, appare evidente che la dichiarazione del TE è viziata da Tes_2 una contraddizione intrinseca e insanabile che conduce il Collegio a trasmettere, con separato provvedimento, gli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica di Torino, per quanto di sua competenza.
I numerosi elementi contrastanti accertati (ossia: i danneggiamenti ai componenti elettronici di entrambe le chiavi - originali BMW e di equipaggiamento al modello della vettura per cui è causa - che hanno determinato la inidoneità delle stesse a produrre l'accensione del motore;
l'assenza del rilascio di un duplicato delle chiavi;
la riconducibilità dei danneggiamenti interni ad una corrente anomala (e non all'incendio del 2007) che ha attraversato i circuiti creando un sovraccarico), a cui devono aggiungersi: l'incertezza del prezzo di vendita dell'autoveicolo, la singolarità della circostanza che entrambe le chiavi siano state interessate dallo stesso tipo di “anomalia”, l'assenza di immagini fotografiche che documentino lo stato della vettura prima del furto;
l'assenza della revisione del veicolo a far tempo dal 2017 e la mancata dimostrazione che l'autovettura, acquistata ancora danneggiata, sia stata in effetti riparata, conducono la Corte a ritenere che: per un verso, il non abbia in effetti Pt_1 assolto all'onere probatorio su di esso incombente, non essendo sufficiente la sola denuncia a dimostrazione la sottrazione dell'autoveicolo; di contro, che sia risultata fondata l'allegazione della IA sull'assenza della prova della preesistenza dell'autovettura funzionante e dotata di apprezzabile valore economico, prima del furto.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli Appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 750/2024 resa dal Parte_1 Tribunale di Torino nel procedimento n. RG 26984/2019 il 31.1.2024 pubblicata il 1.2.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di che liquida in complessivi € 3.966,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 23.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni