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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2024, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 23078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
- Giudice rel. - 3) Dott.ssa Gabriella Ferrara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23078 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Codice Fiscale 1 Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosa Di Caprio e giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data 10/05/2024 dagli avv.ti Simona Scotti, Maria Giuseppina Chef e Ludovica Russo
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 2 ) rappresentata e CP 1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Mirella Istrini presso la quale elettivamente domicilia in Portici alla Via Giordano n.21
RESISTENTE Con l'intervento per il minore- Persona 1 nato a [...] il [...]- dell'avv.
CECILIA GARGIULO nella qualità di curatore speciale, in virtù di nomina come da provvedimento del Tribunale di Napoli del 18.04.2023
INTERVENTORE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.03.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno chiesto pronunziarsi sentenza parziale di separazione con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni accessorie.
Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza in ordine allo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., qualora- come nel caso in esame- sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di unʼinsanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e
CP 1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.118, parte
II serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 17.05.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Hubler Dott.ssa Gabriella Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
- Giudice rel. - 3) Dott.ssa Gabriella Ferrara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23078 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Codice Fiscale 1 Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosa Di Caprio e giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data 10/05/2024 dagli avv.ti Simona Scotti, Maria Giuseppina Chef e Ludovica Russo
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 2 ) rappresentata e CP 1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Mirella Istrini presso la quale elettivamente domicilia in Portici alla Via Giordano n.21
RESISTENTE Con l'intervento per il minore- Persona 1 nato a [...] il [...]- dell'avv.
CECILIA GARGIULO nella qualità di curatore speciale, in virtù di nomina come da provvedimento del Tribunale di Napoli del 18.04.2023
INTERVENTORE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.03.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno chiesto pronunziarsi sentenza parziale di separazione con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni accessorie.
Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza in ordine allo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., qualora- come nel caso in esame- sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di unʼinsanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e
CP 1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.118, parte
II serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 17.05.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Hubler Dott.ssa Gabriella Ferrara