TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5794/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sara Musetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Viareggio (LU) in Via Garibaldi 132, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e la sig.ra Parte_1
celebrato con rito civile in il 11.01.2020, nel comune di Seveso (MB) con atto Controparte_1
n. 3 parte1- anno 2020; - confermare i provvedimenti della separazione.
Con vittoria di spese ed onorari con ditrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 27.07.2023 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Seveso il giorno 11.01.2020 (trascritto al n. 3, parte Controparte_1
I, dei registri dello Stato Civile del Comune di Seveso) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 23.01.2023 nessuno compariva per la resistente e il giudice delegato, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza procedeva all'audizione di parte ricorrente;
il difensore del ricorrente, quindi, in mancanza di istanze istruttorie, precisava le conclusioni come sopra riportate ed il giudice in mancanza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2906/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 6.12.2023 e pubblicata in data 13.12.2023 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970
(come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 30.01.2025.
All'udienza del 30.01.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 2906/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 6.12.2023
e pubblicata in data 13.12.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 27.07.2023, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio civile in Seveso (MB) il giorno 11.01.2020 (trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Seveso al n. 3, parte I, anno 2020);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Seveso (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5794/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sara Musetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Viareggio (LU) in Via Garibaldi 132, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e la sig.ra Parte_1
celebrato con rito civile in il 11.01.2020, nel comune di Seveso (MB) con atto Controparte_1
n. 3 parte1- anno 2020; - confermare i provvedimenti della separazione.
Con vittoria di spese ed onorari con ditrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 27.07.2023 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Seveso il giorno 11.01.2020 (trascritto al n. 3, parte Controparte_1
I, dei registri dello Stato Civile del Comune di Seveso) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 23.01.2023 nessuno compariva per la resistente e il giudice delegato, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza procedeva all'audizione di parte ricorrente;
il difensore del ricorrente, quindi, in mancanza di istanze istruttorie, precisava le conclusioni come sopra riportate ed il giudice in mancanza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2906/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 6.12.2023 e pubblicata in data 13.12.2023 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970
(come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 30.01.2025.
All'udienza del 30.01.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 2906/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 6.12.2023
e pubblicata in data 13.12.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 27.07.2023, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio civile in Seveso (MB) il giorno 11.01.2020 (trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Seveso al n. 3, parte I, anno 2020);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Seveso (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi