Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3683 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], contrada Marchetta C.F._1
Contesse n. 10, scala B, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via
Trieste, 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera (C.F.:
– P.E.C.: – C.F._2 Email_1
FAX: 090.9432369), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: CP_1
), residente in S. Filippo del Mela, C.da Gabella, n. C.F._3
4, elettivamente domiciliato in Milazzo, in Via C. Colombo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Daniele Rocco La Malfa (cod. fisc.
), del Foro di Barcellona P.G., dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso per procura in atti. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente recapito fax: 0909283486 ed al
1
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 17.09.2024, premesso che da un rapporto Parte_1
di convivenza more uxorio con era nata a [...] il CP_1
05.08.2011 la figlia che la relazione sentimentale tra le parti Persona_1
era cessata ed occorreva disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia;
che non vi era motivo per escludere l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna, ove la bambina di fatto aveva il suo domicilio;
che ella era disoccupata e priva di entrate economiche, sicché riusciva a sopravvivere solo grazie all'aiuto dei parenti;
che aveva CP_1
corrisposto per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00, che appariva, però, eccessivamente esigua, tenuto conto del fatto che il lavorava presso un supermercato di proprietà della sua attuale CP_1
compagna, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.800,00; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre, in conformità agli impegni ed alle esigenze della figlia minore, ormai in età adolescenziale, e che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € CP_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 70 Per_1
% delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva che fossero svolti accertamenti a mezzo polizia tributaria.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04/05.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 05.12.2024 si costituiva il quale evidenziava che il rapporto di CP_1
convivenza era cessato nel 2014 ed all'inizio la aveva lasciato la Pt_1
figlia alle cure del padre, rimanendo assente per lunghi periodi dalla Per_1
quotidianità della minore e non provvedendo al suo mantenimento, benché le parti avessero concordato che la dovesse versare la somma Pt_1
mensile di € 200,00. Osservava che solo nel 2021 la figlia aveva Per_1
deciso di andare a vivere con la madre ed egli non si era opposto alla volontà della minore, impegnandosi con la a provvedere al Pt_1
mantenimento della figlia mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00. Evidenziava che dopo qualche tempo egli aveva appreso che madre e figlia si trovavano a Pescara, benché la non gli avesse Pt_1
comunicato neppure l'indirizzo di residenza, così ostacolando i rapporti tra padre e figlia;
che successivamente egli aveva appreso che madre e figlia si erano trasferite in Calabria, ma anche in tale circostanza la non Pt_1
gli aveva comunicato alcunché; che da ultimo, nel settembre 2023 la si era trasferita insieme alla figlia a Messina;
che nelle more, nel Pt_1
2021, egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare con Parte_2
e da tale unione era nata a [...] il [...] una figlia di nome
[...]
Osservava che la era stata una persona sempre Per_2 Pt_1
incostante, lunatica e poco affidabile;
che egli aveva sempre lavorato presso vari supermercati per non fare mancare nulla alla famiglia. Tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore fosse affidata in via esclusiva al deducente o, in subordine, che la stessa fosse affidata in modo condiviso con domiciliazione presso il padre, tenuto conto del fatto che la minore aveva vissuto con lui fino al 2020, mentre successivamente la stessa era stata costretta a subire nel tempo vari spostamenti a causa della instabilità
3 della e del disinteresse e della trascuranza di quest'ultima nei Pt_1
confronti della figlia. Rilevava, peraltro, che la minore aveva ripetutamente riferito di volere andare a vivere con il padre e chiedeva che la stessa fosse sentita. Quanto ai rapporti economici, evidenziava che egli lavorava da meno di tre mesi, dopo un periodo di disoccupazione, con la mansione di macellaio, presso la ditta Cedipan s.r.l. e nell'anno 2023 aveva percepito un reddito complessivo netto di € 10.815,01, mentre nell'anno 2022 aveva percepito un reddito di € 21.537,17 con ritenute IRPEF pari a € 2.521,54.
Osservava, nondimeno, che doveva sostenere spese fisse mensili pari a circa € 1.300,00, anche per far fronte alle esigenze della figlia appena nata, mentre la non era del tutto priva di entrate come da lei Pt_1
affermato, in quanto percepiva l'ADI per un importo di circa € 720,00 mensili, ed aveva adeguata capacità lavorativa, avendo svolto in passato l'attività di cameriera di ristoranti e di banconista presso bar. Chiedeva, pertanto, che fosse posto a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento della figlia mediante la corresponsione della somma mensile di € 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi, indagine sociale e l'ascolto della figlia minore.
Con memoria ex art. 473 bis n. 17 comma 1 c.p.c. Pt_1
contestava le deduzioni avversarie e, in particolare, l'affermazione
[...]
secondo cui ella avrebbe tenuto comportamenti censurabili e pregiudizievoli per la figlia minore. Rilevava, poi, che nella produzione avversaria non vi era traccia della scrittura privata con la quale la figlia minore sarebbe stata affidata al padre e con la quale ella avrebbe assunto il conseguente impegno a contribuire al mantenimento della figlia e, in ogni caso, sottolineava che nel breve periodo in cui la minore era stata a casa dei nonni paterni, ella aveva sempre contribuito al mantenimento della stessa, tramite l'aiuto del proprio padre. Osservava, comunque, che da cinque anni
4 la minore viveva costantemente con la deducente e, per ammissione dello stesso era stata la minore a volere andare a vivere con la madre, CP_1
elemento sintomatico della esistenza di un rapporto solido ed amorevole tra madre e figlia. Rilevava che tutta la ricostruzione fornita dalla controparte era artatamente volta a screditarla posto che la relazione sentimentale tra le parti era proseguita sino alla fine del 2020 e che era falsa, pertanto,
l'affermazione secondo cui dal 2014 al 2020 si erano occupati della figlia solo il d i di lui genitori, posto che dall'inizio del 2018 le parti si CP_1
erano riconciliate ed avevano stabilito il loro domicilio in Lombardia, benché la minore risiedesse con i nonni paterni. Riferiva, poi, che dopo l'esplosione della emergenza sanitaria le parti avevano fatto ritorno a
Barcellona P.G. e si erano poi trasferite a sino alla Parte_3
rottura definitiva, quando ella si era trasferita altrove unitamente alla figlia.
Negava, inoltre, che dopo la separazione ella non avesse comunicato al il proprio domicilio e non lo avesse coinvolto delle decisioni da CP_1
assumere nell'interesse della figlia, mentre era vero solamente che aveva dovuto spostarsi per reperire una occupazione anche per garantire una esistenza dignitosa alla figlia, tenuto conto dell'esiguo contributo fornito dal Non era vero, infine, neppure la circostanza che la minore CP_1
avesse ripetutamente manifestato il desiderio di andare a vivere con il Per_1
padre, avendo al contrario la figlia manifestato sempre la ferma volontà di restare a vivere con la madre e non si opponeva all'audizione della minore, pur auspicando che si potesse evitare per la minore una esperienza traumatica. Quanto alla situazione economica delle parti, rilevava che gli introiti del non erano esclusivamente quelli risultanti dalle CP_1
dichiarazioni fiscali prodotte, in quanto lo stesso lavorava stabilmente presso il supermercato del suocero senza essere regolarizzato. Negava, invece, che ella percepisse l'assegno di inclusione ed evidenziava che svolgeva solamente qualche occasionale attività come cameriera, mentre
5 l'assegno unico, di importo pari complessivamente ad € 199,40, era da lei percepito nella sua interezza con il consenso del In via istruttoria CP_1
chiedeva interrogatorio formale del resistente e prova per testi.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
30.12.2024, ribadiva che il rapporto di convivenza tra le CP_1
parti si era evoluto in maniera incostante a causa del comportamento della e richiamava tutte le argomentazioni già proposte a fondamento Pt_1
della richiesta di affidamento esclusivo. Quanto ai rapporti economici, sottolineava che egli percepiva solamente € 943,00 al mese, mentre la aveva tutti i requisiti per percepire l'ADI ed evidenziava che egli Pt_1
non aveva dato alcun consenso alla riscossione dell'assegno unico nella sua interezza da parte della . In via istruttoria chiedeva interrogatorio Pt_1
formale di e prova testimoniale oltre all'audizione della Parte_1
minore ed indagine sociale i costituiva, e deduceva CP_1
All'udienza del 09.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., veniva esperito senza successo esperito il tentativo di conciliazione, ma le parti dichiaravano la loro disponibilità a trovare una soluzione concordata ed a tal fine la causa veniva rinviata ad altra udienza.
All'udienza del 10.04.2025 le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti:
“la figlia minore nata a [...] il [...] viene Persona_1
affidata in modo condiviso, con domiciliazione privilegiata presso la madre;
la minore permarrà con il padre dalle ore 14,00 del venerdì sino alle ore 17,00 della domenica per tre fine settimana al mese, che vengono determinati nel 1°, 3° e 4° fine settimana di ciascun mese. Le parti concordano sul fatto che il padre preleverà la minore alla stazione dei pullman di Milazzo/Barcellona P.G. o alla stazione ferroviaria di
Barcellona P.G. dove la minore arriverà utilizzando i mezzi pubblici;
6 analogamente le parti concordano sul fatto che la madre preleverà la minore alla stazione dei pullman di Messina o alla stazione ferroviaria di
Messina dove la minore arriverà utilizzando i mezzi pubblici, dopo essere stata con il padre, che si limiterà ad accompagnare la figlia presso la stazione dei mezzi pubblici;
le parti concordano sul fatto che la minore potrà utilizzare i mezzi pubblici di trasporto per raggiungere Milazzo o
Barcellona P.G. e poi per raggiungere Messina anche se non accompagnata da un adulto;
la figlia minore starà con il padre il giorno di Natale o il giorno del Capodanno ad anni alternati, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni, il 25 aprile o il primo maggio, ad anni alternati;
quindici giorni nel periodo estivo, nel mesi di luglio o agosto di ogni anno, nel periodo che verrà concordato dalle parti entro il 31 maggio;
analogamente la figlia potrà stare con la madre per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto con sospensione delle visite del padre per tale periodo, sempreché la DE intenda recarsi lontano da
Messina; il i impegna a versare alla la somma mensile CP_1 Pt_1
di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e nella determinazione di tale assegno si è tenuto conto del fatto che lo stesso non dovrà sostenere le spese per raggiungere Messina in occasione degli incontri con la figlia. Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno e verranno individuate sulla base delle Linee Guida del CNF;
le parti concordano sul fatto che le spese di trasporto per l'esercizio del diritto di visita del padre vengano sostenute dalla ”. Pt_1
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la
7 discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.04.2025 con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore Per_1
nata a [...] il [...], riportato in parte motiva;
dichiara
[...]
interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
8