TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10558 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3004/24 riservata in decisione all'udienza del 6.11.2025 vertente TRA (C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Maria Monetti, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via P. Castellino n 101; APPELLANTE e
n. q. di F.G.V.S., (C.F. - P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giovanni Battista Martelli, presso il cui studio elett.te domicilia in in Napoli, alla via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale – Isola G/8; APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO citò in giudizio quale Impresa designata per Parte_1 Controparte_2 la Campania per il F.G.V.S., innanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 29.09.2010, per esclusiva responsabilità del conducente di un auto pirata che dopo il sinistro si allontanò senza che fosse possibile rilevare il numero di targa. A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre era alla guida del ciclomotore malaguti tg. 2J386, non assicurato, e percorreva il corso San Giovanni, giunta presso il banco di Napoli veniva investita da un veicolo che a causa dell'impatto la faceva rovinare al suolo. Il conducente dell'auto pirata si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro senza rendere possibile la sua identificazione. In seguito all'incidente si infortunava e veniva trasportata presso il Parte_1
PS. Di S.M. di Loreto Nuovo ove le venivano riscontrato “trauma cranio oculare sx con prognosi iniziale di giorni 7 s.c.”, come da referto. Per tale motivo chiese la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. Lg. n. 209/05, quantificati in € 5.000,00. La costituita n.q. di FGVS chiese il rigetto della domanda. Controparte_2
Con la sentenza n. 37557/2023 pubblicata in data 05.10.2023, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda proposta da ritenendo non assolto il suo onere Parte_1 probatorio. Per quel che rileva, il GdP osservava che la causa era stata proposta da un soggetto diverso da quello che aveva subito le lesioni, atteso che nell'atto di citazione si faceva riferimento alla sig.ra Per_1
Inoltre, rilevava che il teste escusso nel descrivere la dinamica del sinistro aveva prima fatto riferimento ad “un ragazzo” a bordo del motociclo e dopo, contraddicendosi, “ad una ragazza”. Sotto diverso profilo, il GdP osservava che, “anche a prescindere” dal precedente rilievo, l'attrice aveva concorso in modo determinate alla mancata identificazione del veicolo pirata, tenuto conto che nei referti degli ospedali non si leggeva nulla in merito ad una omissione di soccorso, avendo l'attrice riferito solo di essere stata investita mentre era alla guida del ciclomotore. Pertanto, anche per questa ragione, non aveva diritto al risarcimento. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituita n. q. di F.G.V.S., che ne ha chiesto il rigetto. In Controparte_1 particolare, sostiene che le doglianze di controparte si limitano a contestare la parte della sentenza in cui il giudice ha dichiarato che la domanda non ha trovato un valido riscontro probatorio. Ciò comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il GdP, invece, ha rigettato la domanda per l'assenza di elementi da cui desumere che l'attrice abbia in qualche modo tentato di identificare il veicolo investitore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere che gli elementi risultanti dalla espletata fase istruttoria, non hanno fornito efficace ed esaustivo contributo per la conferma dei fatti esposti nella domanda. In particolare, evidenzia che il teste escusso avrebbe sempre fatto riferimento ad una ragazza, contrariamente a quanto asserito dal GdP, che avrebbe mal interpretato la grafia dell'avv. Massimiliano Errico, delegato dall'avv. costituito. In merito alla circostanza che nell'atto di citazione si fa riferimento alla sig.ra , Parte_2 invece, che l'appellante afferma che è stato un errore materiale dovuto ad un Pt_1 refuso di stampa, come dimostrato anche dal fatto che il precedente atto di citazione, la messa in mora, la negoziazione assistita fanno riferimento alla sig.ra Inoltre, Pt_1
l'appellante fa rilevare che tale errore è solo presente nella parte in fatto dell'atto di citazione, tenuto conto che nell'intestazione è correttamente identificata la sig.ra con data e luogo di nascita e codice fiscale. Parte_1
L'appello è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza>> (Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011). Infatti, il rigetto della domanda è stato motivato anche col fatto che la danneggiata avrebbe concorso in modo determinante alla mancata identificazione del veicolo investitore. E tale circostanza, a dire del GdP, le precludeva il diritto al risarcimento, anche a prescindere dall'altra ragione, rappresentata dalla ritenuta carenza probatoria circa la conferma dei fatti esposti in citazione. Poiché la non ha impugnato questa statuizione, si è formato il giudicato interno Pt_1 che preclude la riforma della sentenza appellata.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello principale è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante principale sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Napoli n. 37557/2023 pubblicata in data 05.10.2023;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
n. q. di F.G.V.S. liquidate in € 1.701,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale. Così deciso in Napoli il 14.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3004/24 riservata in decisione all'udienza del 6.11.2025 vertente TRA (C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Maria Monetti, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via P. Castellino n 101; APPELLANTE e
n. q. di F.G.V.S., (C.F. - P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giovanni Battista Martelli, presso il cui studio elett.te domicilia in in Napoli, alla via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale – Isola G/8; APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO citò in giudizio quale Impresa designata per Parte_1 Controparte_2 la Campania per il F.G.V.S., innanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 29.09.2010, per esclusiva responsabilità del conducente di un auto pirata che dopo il sinistro si allontanò senza che fosse possibile rilevare il numero di targa. A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre era alla guida del ciclomotore malaguti tg. 2J386, non assicurato, e percorreva il corso San Giovanni, giunta presso il banco di Napoli veniva investita da un veicolo che a causa dell'impatto la faceva rovinare al suolo. Il conducente dell'auto pirata si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro senza rendere possibile la sua identificazione. In seguito all'incidente si infortunava e veniva trasportata presso il Parte_1
PS. Di S.M. di Loreto Nuovo ove le venivano riscontrato “trauma cranio oculare sx con prognosi iniziale di giorni 7 s.c.”, come da referto. Per tale motivo chiese la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. Lg. n. 209/05, quantificati in € 5.000,00. La costituita n.q. di FGVS chiese il rigetto della domanda. Controparte_2
Con la sentenza n. 37557/2023 pubblicata in data 05.10.2023, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda proposta da ritenendo non assolto il suo onere Parte_1 probatorio. Per quel che rileva, il GdP osservava che la causa era stata proposta da un soggetto diverso da quello che aveva subito le lesioni, atteso che nell'atto di citazione si faceva riferimento alla sig.ra Per_1
Inoltre, rilevava che il teste escusso nel descrivere la dinamica del sinistro aveva prima fatto riferimento ad “un ragazzo” a bordo del motociclo e dopo, contraddicendosi, “ad una ragazza”. Sotto diverso profilo, il GdP osservava che, “anche a prescindere” dal precedente rilievo, l'attrice aveva concorso in modo determinate alla mancata identificazione del veicolo pirata, tenuto conto che nei referti degli ospedali non si leggeva nulla in merito ad una omissione di soccorso, avendo l'attrice riferito solo di essere stata investita mentre era alla guida del ciclomotore. Pertanto, anche per questa ragione, non aveva diritto al risarcimento. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituita n. q. di F.G.V.S., che ne ha chiesto il rigetto. In Controparte_1 particolare, sostiene che le doglianze di controparte si limitano a contestare la parte della sentenza in cui il giudice ha dichiarato che la domanda non ha trovato un valido riscontro probatorio. Ciò comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il GdP, invece, ha rigettato la domanda per l'assenza di elementi da cui desumere che l'attrice abbia in qualche modo tentato di identificare il veicolo investitore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere che gli elementi risultanti dalla espletata fase istruttoria, non hanno fornito efficace ed esaustivo contributo per la conferma dei fatti esposti nella domanda. In particolare, evidenzia che il teste escusso avrebbe sempre fatto riferimento ad una ragazza, contrariamente a quanto asserito dal GdP, che avrebbe mal interpretato la grafia dell'avv. Massimiliano Errico, delegato dall'avv. costituito. In merito alla circostanza che nell'atto di citazione si fa riferimento alla sig.ra , Parte_2 invece, che l'appellante afferma che è stato un errore materiale dovuto ad un Pt_1 refuso di stampa, come dimostrato anche dal fatto che il precedente atto di citazione, la messa in mora, la negoziazione assistita fanno riferimento alla sig.ra Inoltre, Pt_1
l'appellante fa rilevare che tale errore è solo presente nella parte in fatto dell'atto di citazione, tenuto conto che nell'intestazione è correttamente identificata la sig.ra con data e luogo di nascita e codice fiscale. Parte_1
L'appello è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza>> (Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011). Infatti, il rigetto della domanda è stato motivato anche col fatto che la danneggiata avrebbe concorso in modo determinante alla mancata identificazione del veicolo investitore. E tale circostanza, a dire del GdP, le precludeva il diritto al risarcimento, anche a prescindere dall'altra ragione, rappresentata dalla ritenuta carenza probatoria circa la conferma dei fatti esposti in citazione. Poiché la non ha impugnato questa statuizione, si è formato il giudicato interno Pt_1 che preclude la riforma della sentenza appellata.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello principale è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante principale sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Napoli n. 37557/2023 pubblicata in data 05.10.2023;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
n. q. di F.G.V.S. liquidate in € 1.701,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale. Così deciso in Napoli il 14.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore