Sentenza 6 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato PIETRO PATERNÒ RADDUSA, che lo difende unitamente all'avvocato CESARE SANTUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE SAN FILIPPO DEL MELA in persona del Sindaco pro tempore AL NC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/8971 proposto da:
COMUNE SAN FILIPPO DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore NC AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 13, difeso dall'avvocato ANTONINO PARISI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TT OR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 505/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 30/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato PATERNÒ, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso principale e inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 1992 il Comune di San Filippo del Mela convenne davanti al Tribunale di Barcellona P.G. l'ing. LO MO e propose opposizione contro il decreto ingiuntivo del Presidente di tale Tribunale con il quale era stato condannato a pagare al convenuto la somma di 97.989.050, con gli accessori di legge, compenso a lui dovuto per la progettazione di un'opera pubblica della quale era stato incaricato. L'opponente, eccepita la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, negò di essere tenuto al pagamento della somma chiesta dal convenuto, non essendosi verificato l'evento (la concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera progettata da parte della Cassa Depositi e Prestiti) al quale era stata condizionata l'efficacia della sua obbligatone;
e sostenne che comunque il decreto ingiuntivo era stato concesso in base ad una "parcella che andava analiticamente specificata dal professionista ricorrente, anche ai fini di un giudizio di congruità in ordine a quanto adempiuto".
LO MO si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione. In via subordinata esperì azione di arricchimento senza causa. Il Tribunale, con sentenza pronunziata il 2 giugno 1994 rigettò, l'opposizione.
La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 3 febbraio 1997, pronunziando non definitivamente sull'appello proposto dal Comune di San Filippo del Mela, affermò che LO MO ha diritto al compenso per l'opera prestata;
e per stabilire l'ammontare della somma a lui dovuta ha ritenuto necessario l'espletamento di una consulenza tecnica, che ha disposto con separata e contestuale ordinanza.
Acquisita la relazione del perito nominato, la Corte d'appello di Messina con la sentenza indicata in epigrafe, revocato il decreto opposto, ha condannato il Comune di San Filippo del Mela a pagare a LO MO la somma di 18.490.861 lire, con gli interessi, ed ha posto a suo carico metà delle spese di lite, che ha compensato per la restante frazione.
La Corte territoriale ha determinato l'ammontare del credito di LO MO recependo le indicazioni del consulente tecnico nominato, segnatamente quelle concernenti la natura del progetto, che ha accertato essere "di massima", e non "definitivo" (o esecutivo), e disattendendo, per le ragioni nel dettaglio esposte, le censure e critiche della sua relazione formulate al riguardo dal professionista.
LO MO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
Il Comune di San Filippo del Mela ha resistito con controricorso, e con ricorso incidentale ha chiesto pur esso la cassazione di tale sentenza, per sei motivi.
All'udienza odierna il ricorso principale ed il ricorso incidentale, proposti contro la stessa sentenza, sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 del codice di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo ricorso LO MO ripropone tutte le censure proposte in appello agli accertamenti e alle valutazioni del consulente tecnico di ufficio, e le argomentazioni in base alle quali ha sostenuto che il progetto dell'opera pubblica da lui redatto è definitivo.
Il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione della legge professionale e difetto assoluto di motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 del codice di procedura civile".
La censura è inammissibile.
La denunziata violazione di legge non è configurabile, perché il ricorrente non nega l'esattezza di quanto affermato dalla Corte d'appello di Messina, laddove ha ricordato (in accordo con un consolidato orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito da questa Corte con la sentenza n. 8395/2000) che, ai fini della liquidazione del compenso agli ingegneri e agli architetti, il progetto redatto dagli anzidetti professionisti deve essere qualificato di massima quando attiene al momento ideativo dell'opera e alla sua rappresentazione grafica, ovvero esecutivo se ove contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell'opera.
La tesi difensiva del ricorrente si risolve invero unicamente nell'affermazione che il progetto da lui redatto, diversamente da quanto ritenuto dal consulente tecnico e dalla Corte d'appello di Messina, ha caratteri tali da doverlo annoverare nella seconda delle due su indicate categorie.
Tale questione, di mero fatto, è stata risolta dalla corte di merito con una statuizione sorretta da adeguata motivazione. La Corte d'appello di Messina non si è infatti limitata a condividere le ragioni esposte dal consulente tecnico a sostegno delle conclusioni da questo ultimo rassegnate al riguardo, ma ha preso in esame le censure e le critiche di LO MO, ed ha esposto puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto di condividere e preferire la valutazione dei fatti di causa del perito di ufficio, sia per ciò che riguarda la accennata qualificazione del progetto, sia per quanto attiene alla congruità del compenso a lui spettante;
questioni, l'una e l'altra, intimamente connesse, ed interdipendenti. Il ricorrente ha denunziato inoltre "difetto di motivazione e violazione del principio della soccombenza", lamentando infine che la Corte d'appello di Messina, pur avendo compensato in parte le spese di lite, non ha preso in esame quelle relative alla consulenza, che sono dunque rimaste a suo carico, mentre avrebbero dovute essere poste a carico di controparte.
La censura è inammissibile.
Il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici del merito con le quali sia stata disposta la compensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali è limitato - fermo rimanendo il divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa - all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 del codice di rito o di analoghe ragioni, non necessitando il provvedimento di compensazione di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa venga fatto esplicito riferimento.
Nessuna violazione della normativa, può poi ravvisarsi nel fatto che il giudice di merito, anche nel caso in cui disponga l'integrale compensazione delle spese, abbia lasciato quelle di consulenza tecnica a carico della parte che le aveva anticipate, atteso che ciò che è potenziale oggetto di condanna è necessariamente anche, in non minor misura, potenziale oggetto di esclusione della condanna attraverso la compensazione (vedi la sentenza di questa Corte n. 633/2003). Il Comune di San Filippo del Mela ha dichiaratamente proposto il suo ricorso incidentale contro la sentenza definitiva della Corte d'appello di Messina, ma tutte le censure con esso formulate non hanno ad oggetto a statuizioni di tale sentenza, ma statuizioni della sentenza non definitiva, della quale non ha depositato copia autentica.
Tale ricorso incidentale è dunque improcedibile, ai sensi dell'art. 369 del codice di rito - non potendosi considerare equipollente a tale deposito l'esistenza di una copia autentica della sentenza (in realtà impugnata) nel fascicolo d'ufficio (vedi la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 25 novembre 1998, n. 11932). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta entrambi i ricorsi, e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004