Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 24/03/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensiva:
-del Provvedimento prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato -a seguito di accesso agli atti- con pec del 5-12-2025, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e il rifiuto dell’istanza di aggiornamento del Titolo in godimento, trasmessa a mezzo assicurata n.-OMISSIS- dell’8-4-2023, con contestuale ritiro della Ricevuta di presentazione dell’assicurata postale nr.-OMISSIS- e del Permesso di Soggiorno n.-OMISSIS-;
-del Provvedimento prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato -a seguito di accesso agli atti- con pec del 5-12-2025, in parte qua il Questore della Provincia di Foggia, dopo aver decretato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo ed il rifiuto dell’aggiornamento, non le ha rilasciato, come prescritto dall’art. 9 co.9 del D.Lgs 286/98, un ordinario permesso di soggiorno né si è tampoco espresso sull’insussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per rilasciarlo;
-di tutti gli atti precedenti, seguenti e comunque connessi a quello impugnato, ivi compresa -ove occorra- la Nota Pec -OMISSIS- con cui la Questura di Foggia, lungi dal prendere posizione sul rilascio dell’ordinario pds, si è limitata sic et simpliciter ad invitare la ricorrente a formulare nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo presso la Questura di -OMISSIS-, territorialmente competente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. OR NN e uditi per le parti i difensori, avv. Maiellaro per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Piersabino Salvemini per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 03.02.2026 e depositato il giorno 11.02.2026:
ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Questura di Foggia del -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e il rifiuto dell’istanza di aggiornamento, nonché di ogni atto presupposto e connesso, con domanda cautelare e richiesta di rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
ha allegato di essere stata titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di aver presentato istanza di aggiornamento in data 08.04.2023; che la Questura di Foggia, con comunicazione notificata il 12.11.2025, aveva avviato il procedimento di revoca per accertata assenza dal territorio dell’Unione europea per oltre dodici mesi, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni; che il provvedimento di revoca era stato adottato il -OMISSIS-, giorno in cui scadeva detto termine, tenuto conto dello spostamento al primo giorno lavorativo successivo per la coincidenza con il sabato; che in pari data la ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti, seguita da istanza di riesame; che nelle more aveva trasferito la propria residenza nella provincia di -OMISSIS-, circostanza comunicata nelle osservazioni procedimentali e annotata dalla stessa Questura procedente;
ha dedotto: I) la violazione delle garanzie partecipative, in quanto la PA avrebbe adottato il provvedimento finale prima della scadenza del termine assegnato con il preavviso, con conseguente lesione del contraddittorio e inapplicabilità della sanatoria di cui all’articolo 21- octies della Legge n. 241 del 1990, trattandosi di provvedimento con elementi di discrezionalità amministrativa; II) l’incompetenza territoriale sopravvenuta, avendo la ricorrente trasferito la propria residenza nella provincia di -OMISSIS- prima dell’adozione del provvedimento finale, con conseguente obbligo di trasmissione degli atti all’ufficio competente, come già avvenuto per altri componenti del nucleo familiare; III) la violazione dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998, per omessa valutazione della possibilità di rilascio di un permesso ad altro titolo in assenza dei presupposti per l’espulsione; IV) il divieto di automatismi nella revoca per assenza prolungata, non potendo la PA prescindere dalla valutazione dei gravi e comprovati motivi dell’assenza e della situazione complessiva della ricorrente; V) la sproporzione della misura e il difetto di istruttoria in relazione ai legami familiari e all’inserimento nel territorio nazionale.
Premesso altresì che la Questura di Foggia si è costituita, resistendo al ricorso, sostenendo la legittimità della revoca quale conseguenza automatica dell’accertata assenza dal territorio per anni 5, mesi 6 e giorni 29, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del 1998, e deducendo l’irrilevanza dei vizi procedimentali ai sensi dell’articolo 21- octies , non potendo il provvedimento avere diverso contenuto; ha altresì sostenuto di non poter rilasciare un diverso titolo anche per ragioni di competenza territoriale, stante il trasferimento della ricorrente.
Preso atto che all’udienza camerale del 18.03.2026 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti di una possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo.
Ritenuto che la domanda sia fondata e vada accolta.
Ritenuto, in ordine logico, che sussista la competenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato;
Considerata infatti, la competenza della Questura di Foggia ad avviare e condurre il procedimento di revoca, essendo tale l’Amministrazione del luogo di dimora della ricorrente al momento della presentazione dell’istanza di aggiornamento e al momento dell’avvio del procedimento.
Considerato tuttavia che, nel corso del procedimento, la ricorrente ha comunicato nelle proprie osservazioni il trasferimento della residenza nella provincia di -OMISSIS-, introducendo un elemento nuovo che la Questura era tenuta quantomeno a valutare prima di adottare il provvedimento finale, non soltanto in ordine ai profili della propria competenza, ma anche con riferimento agli ulteriori accertamenti da compiersi, ossia la verifica dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Considerato che l’omissione di tale passaggio dimostra che il provvedimento non aveva il carattere vincolato che la difesa erariale gli attribuisce, essendo rimasta inesplorata una componente discrezionale essenziale.
Considerato, nel merito, che il provvedimento risulta viziato per violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990: la decisione finale è stata adottata il 24.11.2025, coincidente con l’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, computato tenendo conto dello spostamento al lunedì per la coincidenza del sabato; in pari data la ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti funzionale alla presentazione di osservazioni, istanza che la Questura non ha atteso di evadere prima di provvedere; tale condotta ha azzerato in concreto il contraddittorio procedimentale, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all’articolo 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, essendo il provvedimento connotato dai profili di discrezionalità sopra illustrati.
Ritenuto che, in definitiva, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, ferma restando la facoltà della ricorrente di presentare nuova domanda alla Questura territorialmente competente, che valuterà l’istanza di aggiornamento nonché la sussistenza di condizioni per il rilascio di eventuali ed ulteriori titoli di soggiorno.
Ritenuto che le spese debbano seguire il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in €2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché spese di contributo unificato, somme da versare direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, avv. Michele Maiellaro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZO LA, Presidente
OR Ieva, Consigliere
OR NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NN | ZO LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.