TAR Bari, sez. III, sentenza breve 24/03/2026, n. 371
TAR
Sentenza breve 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione delle garanzie partecipative

    La decisione finale è stata adottata in pari data con la scadenza del termine per le osservazioni, senza attendere l’esito dell’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, azzerando di fatto il contraddittorio. Pertanto, non è applicabile la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, essendo il provvedimento connotato da profili di discrezionalità.

  • Accolto
    Incompetenza territoriale sopravvenuta

    La Questura di Foggia era competente ad avviare il procedimento, ma il trasferimento di residenza della ricorrente nella provincia di -OMISSIS- costituiva un elemento nuovo che doveva essere valutato prima del provvedimento finale, anche in relazione alla competenza territoriale e alla possibilità di rilascio di un permesso ad altro titolo.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 9, comma 9, D.Lgs 286/1998 per omessa valutazione di rilascio di permesso ad altro titolo

    L’omissione di valutazione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, a fronte del trasferimento di residenza e dell’assenza di presupposti per l’espulsione, dimostra che il provvedimento non era vincolato e che una componente discrezionale essenziale è rimasta inesplorata.

  • Accolto
    Divieto di automatismi nella revoca per assenza prolungata e difetto di istruttoria

    Il provvedimento è stato adottato senza un'adeguata valutazione dei legami familiari e dell'inserimento nel territorio nazionale, configurando una misura sproporzionata e un difetto di istruttoria. L'omessa valutazione della possibilità di rilascio di un permesso ad altro titolo ha reso il provvedimento non vincolato.

  • Accolto
    Valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso ad altro titolo

    La sentenza accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, ferma restando la facoltà della ricorrente di presentare nuova domanda alla Questura territorialmente competente, la quale valuterà l’istanza di aggiornamento nonché la sussistenza di condizioni per il rilascio di eventuali ed ulteriori titoli di soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 24/03/2026, n. 371
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 371
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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