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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2984/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
GR PA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 53, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Befera CP_1 C.F._2
GI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Appia n. 130, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per la separazione giudiziale ex artt. 473bis.12 e 473-bis.47 c.p.c., Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi e lo scioglimento della comunione legale;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari entrambi di adeguati redditi propri;
3. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, che prenderà in autonomia anche le decisioni di maggior Per_1 interesse per la stessa, in ragione della manifesta carenza e la comprovata inidoneità educativa del padre nei confronti della minore, alla luce di un insanabile contrasto tra i due, pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico della minore;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia minore come segue: il Sig. potrà esercitare il suo diritto di visita della minore CP_1 Per_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della stessa, qualora ella fosse disponibile alla frequentazione, previo accordo con la madre, come da PIANO GENITORIALE allegato (doc. n. 17);
5. Stabilire che la casa familiare sita in Terracina Via Passerelle snc e relative pertinenze (locale magazzino), come sopra identificato, immobile in comproprietà tra i coniugi, con le relative pertinenze (locale magazzino) venga assegnata alla Sig.ra Parte_1
presso la quale è collocata la prole, con il conseguente diritto di abitazione.
6. Stabilire
[...] che la ricorrente provveda al pagamento dell'intera rata fino all'estinzione del mutuo prevista per il 28.02.2026 e che nelle more o comunque dopo tale data, con lo scioglimento della comunione legale, la casa coniugale potrà essere messa in vendita e il ricavato diviso tra i comproprietari tenendo conto degli importi versati da ciascuno per l'estinzione del mutuo. 7.
Ordinare al Sig. di comunicare il suo nuovo domicilio/residenza, come previsto CP_1 per legge in presenza di figli minori;
8. Ordinare al resistente di trasferire presso la sua nuova residenza la sede della ditta individuale di cui risulti essere titolare;
9. Stabilire che il Sig.
versi, alla ricorrente Sig.ra l'assegno mensile di € 300,00, a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate e con le modalità indicate nel relativo protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina); la somma (fissata con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT; 10. Ordinare alla cancelleria all'esito di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di pagina 2 di 4 Terracina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio che così CP_1 concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, nel merito:
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi e lo scioglimento della comunione legale.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari entrambi di adeguati redditi propri.
3. Prevedere
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale quale obbligo a carico di entrambi i genitori per quanto riguarda la figlia .
4. Stabilire che la casa familiare sita in Terracina Per_1 via Passerelle snc, immobile in comproprietà tra i coniugi, venga assegnata alla signora presso la quale è collocata la figlia .
5. Stabilire che la ricorrente Parte_1 Per_1 provveda al pagamento dell'intera rata fino all'estinzione del mutuo prevista per il 28.02.2026 e che nelle more o, comunque, subito dopo tale data, con lo scioglimento della comunione legale, la casa coniugale venga messa in vendita secondo le modalità indicate dal resistente, ed il ricavato diviso tra i comproprietari tenendo conto degli importi versati da ciascuno per l'estinzione del mutuo;
6. Assegnare il locale magazzino, pertinenza dell'abitazione, al sig. per le ragioni dedotte in narrativa.
7. Stabilire che il Sig. versi su CP_1 CP_1 conto corrente intestato alla figlia l'assegno mensile di € 200,00, a titolo di Persona_2 mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate e con le modalità indicate nel relativo protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal
Presidente del C.O.A. di Latina). Importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Terracina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Spese compensate”.
Sentite le parti, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, con provvedimento del
9.8.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e assunte le determinazioni istruttorie, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione sullo status all'udienza del
4.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, la domanda di separazione personale tra i coniugi è fondata e merita di trovare accoglimento.
Invero, ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di
Terracina, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina, il
27.09.1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Terracina al n. 128 parte 2,
Serie A, anno 1992.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina, il 27.09.1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Terracina al n. 128 parte 2, Serie A, anno 1992;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina, l'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2984/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
GR PA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 53, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Befera CP_1 C.F._2
GI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Appia n. 130, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per la separazione giudiziale ex artt. 473bis.12 e 473-bis.47 c.p.c., Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi e lo scioglimento della comunione legale;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari entrambi di adeguati redditi propri;
3. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, che prenderà in autonomia anche le decisioni di maggior Per_1 interesse per la stessa, in ragione della manifesta carenza e la comprovata inidoneità educativa del padre nei confronti della minore, alla luce di un insanabile contrasto tra i due, pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico della minore;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia minore come segue: il Sig. potrà esercitare il suo diritto di visita della minore CP_1 Per_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della stessa, qualora ella fosse disponibile alla frequentazione, previo accordo con la madre, come da PIANO GENITORIALE allegato (doc. n. 17);
5. Stabilire che la casa familiare sita in Terracina Via Passerelle snc e relative pertinenze (locale magazzino), come sopra identificato, immobile in comproprietà tra i coniugi, con le relative pertinenze (locale magazzino) venga assegnata alla Sig.ra Parte_1
presso la quale è collocata la prole, con il conseguente diritto di abitazione.
6. Stabilire
[...] che la ricorrente provveda al pagamento dell'intera rata fino all'estinzione del mutuo prevista per il 28.02.2026 e che nelle more o comunque dopo tale data, con lo scioglimento della comunione legale, la casa coniugale potrà essere messa in vendita e il ricavato diviso tra i comproprietari tenendo conto degli importi versati da ciascuno per l'estinzione del mutuo. 7.
Ordinare al Sig. di comunicare il suo nuovo domicilio/residenza, come previsto CP_1 per legge in presenza di figli minori;
8. Ordinare al resistente di trasferire presso la sua nuova residenza la sede della ditta individuale di cui risulti essere titolare;
9. Stabilire che il Sig.
versi, alla ricorrente Sig.ra l'assegno mensile di € 300,00, a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate e con le modalità indicate nel relativo protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina); la somma (fissata con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT; 10. Ordinare alla cancelleria all'esito di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di pagina 2 di 4 Terracina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio che così CP_1 concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, nel merito:
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi e lo scioglimento della comunione legale.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari entrambi di adeguati redditi propri.
3. Prevedere
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale quale obbligo a carico di entrambi i genitori per quanto riguarda la figlia .
4. Stabilire che la casa familiare sita in Terracina Per_1 via Passerelle snc, immobile in comproprietà tra i coniugi, venga assegnata alla signora presso la quale è collocata la figlia .
5. Stabilire che la ricorrente Parte_1 Per_1 provveda al pagamento dell'intera rata fino all'estinzione del mutuo prevista per il 28.02.2026 e che nelle more o, comunque, subito dopo tale data, con lo scioglimento della comunione legale, la casa coniugale venga messa in vendita secondo le modalità indicate dal resistente, ed il ricavato diviso tra i comproprietari tenendo conto degli importi versati da ciascuno per l'estinzione del mutuo;
6. Assegnare il locale magazzino, pertinenza dell'abitazione, al sig. per le ragioni dedotte in narrativa.
7. Stabilire che il Sig. versi su CP_1 CP_1 conto corrente intestato alla figlia l'assegno mensile di € 200,00, a titolo di Persona_2 mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate e con le modalità indicate nel relativo protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal
Presidente del C.O.A. di Latina). Importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Terracina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Spese compensate”.
Sentite le parti, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, con provvedimento del
9.8.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e assunte le determinazioni istruttorie, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione sullo status all'udienza del
4.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, la domanda di separazione personale tra i coniugi è fondata e merita di trovare accoglimento.
Invero, ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di
Terracina, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina, il
27.09.1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Terracina al n. 128 parte 2,
Serie A, anno 1992.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina, il 27.09.1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Terracina al n. 128 parte 2, Serie A, anno 1992;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina, l'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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