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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 40768/2024
Tribunale di Milano
Sezione TREDICESIMA Civile
Il giudice Dott. Pietro Paolo Pisani, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 14/02/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti e preso atto delle deduzioni e richieste rese dai difensori in udienza;
vista poi l'istanza di parte attrice intesa ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva delle delibere assembleari impugnati in atti e le contrarie deduzioni e difese svolte dalla parte convenuta;
ritenuto che
l'art. 1137 c.c. prevede un potere discrezionale del Giudice di sospendere la efficacia esecutiva delle delibere assembleari nel giudizio di impugnativa delle stesse solo ove sussista, oltre al fumus boni iuris, anche il periculum in mora;
rilevato che, nel caso in questione, all'esito della delibazione sommaria operabile in questa sede e riservata ogni ulteriore valutazione all'esito di un adeguato approfondimento nel merito, a fronte delle eccezioni di parte convenuta, va ritenuto che, allo stato e per quanto in atti: quanto al fumus boni iuris,
- con riferimento alla delibera del 20/6/2023 lo stesso risulta sufficientemente esistente quanto alla eccepita omissione della costituzione di un fondo speciale ai sensi dell'art. 1135 n 4 c.c.; mentre deve demandarsi ad un successivo accertamento nel merito se la successiva delibera del 28/11/2023 abbia statuito in merito allo stesso oggetto della delibera impugnata e se detta statuizione abbia effetto sanante o meno della eccepita illegittimità oggetto del presente giudizio e quali ne siano le conseguenze processuali del caso sul punto oggetto del contendere;
- con riferimento alla delibera del 5/6/2024 lo stesso risulta sufficientemente esistente sia quanto alla eccepita omissione della costituzione di un fondo speciale ai sensi dell'art. 1135 n 4 c.c.; che quanto alla mancanza di tempestiva e rituale convocazione dell'attore per la assemblea condominiale del 5/6/2024 mediante gli strumenti individuati espressamente e tassativamente dall'art. 66 disp att. Cc.; quanto al periculum in mora,
- lo stesso non appare sussistente con riferimento ad entrambe le delibere oggetto di impugnazione atteso che parte attrice non ha fornito alcun elemento e allegazione volta ad avvalorarlo per tutte le doglianze in atti;
- peraltro lo stesso non può essere valutato solo in termini di possibile pregiudizio economico, mentre sul punto viene in rilievo, invece, la esistenza di un rapporto tra le parti caratterizzato dalla corrispettività economica di dare/avere, quale quello condominiale, soggetta a sempre possibili conguagli e rivalse in altre sedi ed in un secondo momento per le spese eventualmente sostenute indebitamente dal condomino o per i
Pagina 1 danni che avesse subito a seguito della delibera impugnata, sempre ristorabili da un soggetto solvibile quale il Condominio;
ritenuto conseguentemente che non debba essere sospesa la efficacia esecutiva delle delibere impugnate mancando la prova del periculum,
RIGETTA la istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle delibere assembleari del convenuto del CP_1
20/6/2023 e 5/6/2024 impugnate in atti;
rilevata la già intervenuta fissazione della udienza di comparizione delle parti e di trattazione del merito del giudizio al 3/04/2025 ore 9:30, conferma la stessa per la prosecuzione del giudizio e dispone la chiusura del presente subprocedimento;
riserva all'esito della trattazione del merito la decisione sulle spese della presente fase sommaria e cautelare.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Milano li 07/03/2025
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
Pagina 2
Tribunale di Milano
Sezione TREDICESIMA Civile
Il giudice Dott. Pietro Paolo Pisani, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 14/02/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti e preso atto delle deduzioni e richieste rese dai difensori in udienza;
vista poi l'istanza di parte attrice intesa ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva delle delibere assembleari impugnati in atti e le contrarie deduzioni e difese svolte dalla parte convenuta;
ritenuto che
l'art. 1137 c.c. prevede un potere discrezionale del Giudice di sospendere la efficacia esecutiva delle delibere assembleari nel giudizio di impugnativa delle stesse solo ove sussista, oltre al fumus boni iuris, anche il periculum in mora;
rilevato che, nel caso in questione, all'esito della delibazione sommaria operabile in questa sede e riservata ogni ulteriore valutazione all'esito di un adeguato approfondimento nel merito, a fronte delle eccezioni di parte convenuta, va ritenuto che, allo stato e per quanto in atti: quanto al fumus boni iuris,
- con riferimento alla delibera del 20/6/2023 lo stesso risulta sufficientemente esistente quanto alla eccepita omissione della costituzione di un fondo speciale ai sensi dell'art. 1135 n 4 c.c.; mentre deve demandarsi ad un successivo accertamento nel merito se la successiva delibera del 28/11/2023 abbia statuito in merito allo stesso oggetto della delibera impugnata e se detta statuizione abbia effetto sanante o meno della eccepita illegittimità oggetto del presente giudizio e quali ne siano le conseguenze processuali del caso sul punto oggetto del contendere;
- con riferimento alla delibera del 5/6/2024 lo stesso risulta sufficientemente esistente sia quanto alla eccepita omissione della costituzione di un fondo speciale ai sensi dell'art. 1135 n 4 c.c.; che quanto alla mancanza di tempestiva e rituale convocazione dell'attore per la assemblea condominiale del 5/6/2024 mediante gli strumenti individuati espressamente e tassativamente dall'art. 66 disp att. Cc.; quanto al periculum in mora,
- lo stesso non appare sussistente con riferimento ad entrambe le delibere oggetto di impugnazione atteso che parte attrice non ha fornito alcun elemento e allegazione volta ad avvalorarlo per tutte le doglianze in atti;
- peraltro lo stesso non può essere valutato solo in termini di possibile pregiudizio economico, mentre sul punto viene in rilievo, invece, la esistenza di un rapporto tra le parti caratterizzato dalla corrispettività economica di dare/avere, quale quello condominiale, soggetta a sempre possibili conguagli e rivalse in altre sedi ed in un secondo momento per le spese eventualmente sostenute indebitamente dal condomino o per i
Pagina 1 danni che avesse subito a seguito della delibera impugnata, sempre ristorabili da un soggetto solvibile quale il Condominio;
ritenuto conseguentemente che non debba essere sospesa la efficacia esecutiva delle delibere impugnate mancando la prova del periculum,
RIGETTA la istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle delibere assembleari del convenuto del CP_1
20/6/2023 e 5/6/2024 impugnate in atti;
rilevata la già intervenuta fissazione della udienza di comparizione delle parti e di trattazione del merito del giudizio al 3/04/2025 ore 9:30, conferma la stessa per la prosecuzione del giudizio e dispone la chiusura del presente subprocedimento;
riserva all'esito della trattazione del merito la decisione sulle spese della presente fase sommaria e cautelare.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Milano li 07/03/2025
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
Pagina 2