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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Giovanna Pedrazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo
Via Frova n. 1;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato Fabio Bottinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Silvestro Sanvito 44
Varese;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. per i Controparte_2 motivi esposti in narrativa;
2) Affidare le figlie minori e in via condivisa ed entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre sig.ra Parte_1
3) Assegnare la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Dante n. 49 alla sig.ra con Parte_1 tutti gli arredi, in quanto genitore collocatario delle figlie e Per_1 Per_2
4) disporre che entrambi i coniugi contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo cointestato (dunque di competenza di entrambi i coniugi) gravante sulla casa coniugale di
Cinisello Balsamo, Via Dante n. 49 nonchè delle spese condominiali straordinarie per il predetto immobile.
Quanto alle utenze e alle spese condominiali ordinarie, esse rimarranno di competenza della assegnataria dell'abitazione coniugale Sig.ra Pt_1
5) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e Controparte_2 Per_1 Per_2 mediante il versamento di un importo non inferiore ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia, e dunque complessivamente € 400,00 mensili con decorrenza dal momento della domanda;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario in favore della sig.ra Parte_1
6) Disporre che l'assegno unico familiare venga percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; Pt_1
7) Disporre, con riguardo alle spese straordinarie, che le stesse resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e per la loro individuazione, ripartizione, le modalità di loro approvazione e rimborso i genitori seguiranno le Linee Guida condivise dall'Ordine degli Avvocati di Monza datate 07.05.2018;
8) Per quanto concerne i diritti di visita e tenuto conto delle sopra descritte difficoltà delle minori nell'incontrare il padre:
- il sig. e la figlia regoleranno direttamente i loro rapporti personali, tenuto Controparte_2 Per_1 conto che la stessa, alla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, avrà ormai diciassette anni e potrà frequentare il padre nei tempi e con le modalità che riterrà più opportuni per conservare il suo rapporto con il medesimo;
- per quanto riguarda la figlia più piccola disporre che in un arco temporale di due settimane, Per_2 Per_2 trascorra con il padre una serata con cena ed un weekend dal sabato alle ore 13.00 alla domenica pomeriggio;
9) Rigettare ogni ulteriore domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 14 Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, denegato accoglimento alle istanze avversarie voglia così giudicare:
Nel merito:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli, come già in atto, a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affidare le figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale delle medesime Per_1 Per_2 presso la ricorrente;
3) atteso il rilascio da parte del resistente, in ottemperanza all'ordinanza 6.3.2024, dell'abitazione coniugale in comproprietà indivisa al 50%, assegnare la medesima alla resistente in considerazione della collocazione preferenziale delle figlie minori;
4) atteso che ad esito delle indagini personali e relazionali condotte dai servizi sociali non sono emerse ragioni limitative ai diritti di frequentazione del padre con le figlie, riconoscere quanto all'ormai prossima maggiorenne la libera determinazione nella frequentazione del padre, disponendo quanto a Per_1 Per_2 il diritto di frequentazione minima della figlia con le modalità di seguito indicate: prima settimana, coincidente con il turno lavorativo del mattino del resistente, diritto di visita da concordare nell'arco di due pomeriggi settimanali ricompresi tra il lunedì ed il venerdì dalle ore 15.30/16.00 alle ore 21.00; seconda settimana, coincidente con il turno lavorativo paterno del mattino, diritto di visita dalle ore 11.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura del padre;
fatti comunque salvi i diversi accordi che, in considerazione della crescita e delle istanze della minore, prevedessero un incremento o una riduzione, attuale o futura, del diritto di visita paterno.
Le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore in base alle preferenze espresse dalla medesima, con previsione della possibilità di trascorrere con il padre, in modo consecutivi o frammentato, due settimane durante il periodo estivo ed una settimana durante le vacanze natalizie;
5) disposizioni patrimoniali come da ordinanza 6.3.2024 e pertanto:
- condivisione al 50% delle spese di mutuo e di finanziamento contratte dai coniugi per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale, nonché delle spese straordinarie condominiali e dell'assegno unico percepito da ciascuno dei genitori;
- corresponsione da parte del resistente di un assegno di mantenimento per le figlie di euro 200 mensili da assoggettare a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni di cui all'ordinanza citata;
6) con vittoria delle spese di lite in caso di diniego della domanda di addebito della separazione qualora ex adverso reiterata e distrazione a favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate.
pagina 3 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 472bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
08.07.2013 con;
che dall'unione nascevano (12.06.2007) e (13.02.2013); Controparte_2 Per_1 Per_2 che la casa coniugale era in comproprietà al 50% tra i coniugi e sulla stessa gravava mutuo di euro 430,80 mensili;
che ciascun coniuge versava dunque ogni mese l'importo di € 215,40; di lavorare presso la società
Covisian s.p.a. di Via Valtorta n. 47 in Milano, con stipendio mensile pari ad € 1.127,00, mentre CP_2 era guardia giurata presso Allsystem s.p.a. di Via Forze Armate n. 244 in Milano, con reddito mensile pari ad € 1.800,00; di aver recentemente scoperto che il marito intratteneva da anni una relazione con un'altra donna, anche prima del matrimonio;
di essersi determinata a chiedere la separazione e che il marito reagiva in modo violento, distruggendo anche oggetti;
che egli aveva anche posizionato telecamere nella casa coniugale, per controllare la moglie;
che egli la geolocalizzava con il cellulare, essendo ossessionato dalla idea che la moglie avesse una relazione con una sua amica;
che egli utilizzava la pistola detenuta per ragioni di lavoro a scopo intimidatorio, mostrava le sue parti intime, pronunciava scurrilità; che ciò avveniva anche alla presenza delle figlie, che erano preoccupate;
che egli non provvedeva più al mantenimento delle minori, che volevano restare a vivere con la madre;
domandava la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso, con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale;
che fosse posto a carico del marito il rimborso del 50% del mutuo sulla casa, un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 400, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
la regolamentazione dei tempi e modi di frequentazione del padre con le figlie.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva che la moglie era da tempo a conoscenza della relazione avuta in tempi passati con una collega;
che ella lo aveva perdonato e gli aveva chiesto di cambiare i turni lavorativi per non incontrare più la donna;
eccepiva che la ricorrente aveva un'indole prevaricatrice, e che era violenta;
che nel 2023 iniziava una relazione extraconiugale con un'altra donna;
che ella faceva uso Pt_1 con l'amante di cannabis;
che ella tentava di porre in essere alienazione parentale ai suoi danni;
che la pistola era utilizzata da lui solo a scopo dimostrativo;
di essersi rivolto alla Fondazione Controparte_3
IT EI in Cinisello Balsamo per iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità; che la
[...] moglie si era trasferita altrove con le figlie, per iniziare una convivenza con la nuova compagna;
concludeva domandando la separazione con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso e collocamento delle figlie presso la madre, con regolamentazione dei diritti di visita a proprio favore, che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento di 400 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava in ogni caso un'indagine sulla capacità genitoriale della ricorrente, anche in relazione alla relazione extraconiugale intrapresa.
Alla udienza del 5.3.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 4 di 14 La ricorrente: vivo in Via Dante Alighieri, a Cinisello Balsamo, è la casa coniugale, viviamo ancora tutti insieme, non me ne sono andata. La casa è questa persona di proprietà, gravata da mutuo, con rata mensile di euro 600 circa, da questo mese, lo paghiamo al 50% ciascuno. Lavoro per Covisiam, con orario dalle 9 alle 15 e un giorno la settimana dalle 12.30 alle
18.30, con retribuzione mensile di euro 1127, oltre 13ma. L'assegno unico ammonta ad euro 470 mensili e lo prendiamo al
50% entrambi. Siamo in crisi dal 2014, da quando io vengo a scoprire un tradimento, lui aveva un incidente, sta a casa e riceve una telefonata da un'altra donna e lui mi confessa di aver avuto una relazione con questa persona. Avevo le bambine piccole e quindi ho cercato di andare avanti, anche perché io l'amavo. Poi la scorsa estate ha trovato delle lettere nell'armadio e ho scoperto che lui ha avuto un rapporto con questa donna anche la sera prima del matrimonio, e poi sono stati insieme anche mentre io ero dalla mia famiglia, subito dopo il matrimonio. Nelle lettere si dice che la relazione è finita nel 2015/2016 e io allora ho capito che in quegli anni lui era molto assente, quindi secondo me è continuata anche dopo. Adesso non lo so. Ma io avrei dovuto saperlo, per poter decidere cosa fare. In ogni caso, prima di scoprire queste lettere nell'armadio, non c'era fiducia nei suoi confronti, mi sentivo io come se fossi in difetto, anche perché lui non voleva più avere rapporti intimi, ne abbiamo avuti solo di sporadici, per tutto il corso del matrimonio. Nel momento in cui io decido di lasciarlo, lui mi ha detto che mi avrebbe ridotto sul lastrico, e siccome ho un'amica omosessuale, lui si è inventato che io abbia una relazione con lei. È solo una mia amica, che per fortuna ci ha ospitato quando le figlie non vogliono stare con lui. I rapporti tra me e le mie figlie sono normali, mentre loro non vogliono vedere il papà, anche perché fa dispetti, registra video, è un continuo. Frantuma i biscotti, porta via i caricatori dei cellulari, e le ragazze non ne possono più. Vogliono uscire, vanno all'oratorio o al centro commerciale, torniamo solo per dormire. Né io né le mie amiche usiamo sostanze stupefacenti, tra l'altro siamo pieni di telecamere in casa che ha messo lui, quindi è tutto registrato. Lui ha postato l'arma sullo stato di whatsapp con frasi minacciose, l'ha visto mia figlia grande, lei era spaventata, perché c'è anche un bussolotto nella carica. Mi immagino dopo la separazione di poter stare in casa con le ragazze, loro vogliono stare a casa, perché sono cresciute lì. Le ragazze non vogliono stare con lui. non vuole Per_1
Per_ vedere il padre, mentre ha molta paura a relazionarsi con lui. Adesso lui va a prenderla a scuola, prima non lo faceva mai per via del lavoro. Sua sorella vive a Milano, lui potrebbe appoggiarsi a lei.
Il resistente: confermo che stiamo vivendo ancora tutti insieme, ma la maggior parte del tempo sono da solo in casa, tornano tutte le sere verso le 23, suppongo che vadano da Io lavoro come guardia giurata armata, da febbraio 2005, Parte_2 lavoro su turni, mattina e pomeriggio, con retribuzione mensile di euro 1521 lordi, 1200 netti, oltre 13ma e 14ma. Io ho avuto una relazione tra il 2013/2014 e nel 2014 ho avuto un incidente, sono stato a casa dal lavoro e mia moglie è venuta a sapere del tradimento nel corso di una telefonata, poi però siamo stati ancora insieme 10 anni. Lei ha trovato due lettere, tra il
2016 ed il 2017, ho anche un messaggio del 16.12.2017 dove parlava di una lettera, e poi ne ha trovato un'altra. Per tutti questi anni siamo andati avanti abbastanza bene, con qualche alto e basso, la signora aveva sempre paura che la tradissi, ma non era così. Nel 2014 quando mia moglie ha scoperto il tradimento ho chiesto al mio responsabile di cambiare i turni, e li ho cambiati, avevo orari diversi rispetto alla terza persona. Nel febbraio 2023 mia moglie conosce in palestra, sono Parte_2
Per_ diventate amiche e ho iniziato a notare uscite sempre più frequenti, soprattutto di sera. Una sera anche le ha chiesto se uscisse anche quella sera. Io mi occupavo delle figlie, le prendevo a scuola. Badalamenti tra aprile e maggio 2023 ha avuto pagina 5 di 14 problemi con la sua ex compagna, l'abbiamo ospitata a casa, e alcune mattine le ho trovate in atteggiamenti che mi hanno fatto preoccupare, ma mia moglie negava ogni addebito. ha iniziato a cercare un appartamento dove vivere, perché
Parte_2 si è lasciata con la compagna, e dal 1.7.2023 è venuta a vivere nel nostro stesso condominio. Da allora mia
Parte_2 moglie esce anche in pigiama e sta sempre su da lei. Hanno fatto uso di sostanze stupefacenti (cannabis) anche a casa mia, davanti alle mie figlie, anche perché ne fa uso. Ho fatto la foto all'arma, ma senza , era una foto dove
Parte_2 Per_3 dichiaravo la gelosia verso la mia famiglia. La signora ha iniziato ad alienare le mie figlie contro di me, io prima avevo un bellissimo rapporto con poi il rapporto da luglio 2023 è totalmente cambiato, e io non so perché. Io non saprei dove Per_1 andare a vivere se dovessi uscire di casa, mentre mia moglie può stare da come ha fatto fino a domenica scorsa.
Parte_2
Adesso le mie figlie mi sono state alienate e vogliono stare con la mamma. Ma fino a fine settembre le ragazze mangiavano con me quando ero a casa. adesso si è allontanata. Io a settembre mi sono rivolto al centro per la famiglia di Cinisello Per_1
Per_ Balsamo, continuo a fare incontri, fino ad ora sono stati circa 8. è molto impaurita, ma non da me, ma dalle reazioni che potrebbe avere la madre, io sono un padre presente e quando lavoravo a Cinisello Balsamo le portavo e riprendevo a scuola.
Io non uscivo mai con gli amici, o cose simili. Il finanziamento è di euro 589 mensili, lo stiamo rimborsando entrambi, dura fino al 2029. Io non ho soluzioni abitative alternative, mio papà ha un immobile affittato a Milano, ma è appunto affittato.
Il 26.11.2023 ha fatto un'ecografia all'addome, nessuno mi ha avvisato, ma io ho rimborsato la metà, così come la Per_1 farmacia e la scuola.
Il Giudice delegato disponeva l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, incaricava i servizi sociali della regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
assegnava a la casa coniugale, poneva a carico del resistente un contributo al mantenimento delle Pt_1 figlie nella misura mensile di euro 200 e disponeva che ciascuna parte percepisse il 50% dell'assegno unico per le figlie;
incaricava i servizi sociali del monitoraggio del nucleo familiare.
Alla udienza del 12.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
La ricorrente: le ragazze e io siamo nella casa coniugale, ci sono molte responsabilità, è un'età delicata quella delle mie figlie;
sto lavorando in una società, mi occupo di back office bancario, 6 ore al giorno, con reddito mensile di euro 1200, oltre 13ma. prendo il 50% dell'assegno unico che è di 233 euro mensili a testa. La casa dove vive è la casa del padre. io non ho CP_2
Per_ mai detto che sbuffasse alle telefonate del padre.
Il resistente: vivo a Milano in locazione con canone mensile di euro 600 oltre ad euro 70 mensili circa di spese condominiali.
È vero che è casa di mio padre, ma ho un contratto di locazione registrato. lavoro sempre dove lavoravo prima, non è cambiato niente. All'inizio avrei potuto chiamare mia figlia tutte le sere, cosa che ho fatto, poi a giugno mi hanno detto di chiamare una Per_ volta la settimana, cosa che faccio e questo perché dice che sbuffava quando il padre chiamava. Pt_1
Il Giudice ordinava alle parti la produzione di documentazione reddituale aggiornata e rinviava per la discussione ex articolo 473bis.28 c.p.c.
Alla udienza del 13.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 6 di 14 Per_
ha accettato di vedere il padre per il compleanno. all'inizio non voleva vedere il padre, poi l'ha visto tre Pt_1 Per_1 volte, ma lui è stato rivendicativo sulla separazione e ha deciso di non vederlo più perché sperava di parlare del loro Per_1
Per_ rapporto. Io ho cercato di riavvicinare al padre, lui ha chiamato quando voleva, io la incito a sentirlo, e cerco anche io di sentirlo per poter interagire, per poter essere genitori insieme. Se lui e io andiamo più d'accordo allora forse anche le nostre figlie Per_ Per_ si riavvicineranno, adesso se ha bisogno gli chiede. si era destabilizzata in spazio neutro. Per_ Santuccio: a ho chiesto diverse volte di poterla incontrare e lei mi ha detto che non se la sente, l'ho vista solo 10 minuti il giorno del compleanno, ma io continuo a chiamarla, e mi interesso di lei in tutti i suoi aspetti. Mi è stato impedito di vedere le mie figlie, dovevamo continuare in spazio neutro, anche le telefonate sono troppo poche. Non ci sono motivi per cui io non veda le mie figlie. E ho iniziato a chiamarle più spesso.
I legali insistevano nelle rispettive difese.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova che il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la commissione da parte di un coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolemente attuato, contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era pagina 7 di 14 maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Nel caso di specie, la ricorrente allega che le ragioni della crisi coniugale sono da ricercare nella relazione extraconiugale intrapresa dal resistente anni prima e da lei scoperta solo nel corso del matrimonio.
Alla udienza del 5.3.2024 la ricorrente ha dichiarato: Siamo in crisi dal 2014, da quando io vengo a scoprire un tradimento, lui aveva un incidente, sta a casa e riceve una telefonata da un'altra donna e lui mi confessa di aver avuto una relazione con questa persona. Avevo le bambine piccole e quindi ho cercato di andare avanti, anche perché io l'amavo. Poi la scorsa estate ha trovato delle lettere nell'armadio e ho scoperto che lui ha avuto un rapporto con questa donna anche la sera prima del matrimonio, e poi sono stati insieme anche mentre io ero dalla mia famiglia, subito dopo il matrimonio. Nelle lettere si dice che la relazione è finita nel 2015/2016 e io allora ho capito che in quegli anni lui era molto assente, quindi secondo me è continuata anche dopo. Adesso non lo so. Ma io avrei dovuto saperlo, per poter decidere cosa fare. In ogni caso, prima di scoprire queste lettere nell'armadio, non c'era fiducia nei suoi confronti, mi sentivo io come se fossi in difetto, anche perché lui non voleva più avere rapporti intimi, ne abbiamo avuti solo di sporadici, per tutto il corso del matrimonio.
E dunque, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge che il resistente ha avuto una relazione extraconiugale nei primi anni del coniugio;
ne è venuta a conoscenza già nel 2014, ma, essendo Pt_1 innamorata del marito, ha deciso di proseguire il rapporto;
l'originaria scoperta non è dunque causa della intollerabilità della convivenza, che la ricorrente ha voluto convintamente proseguire.
Nel 2023 ella ha casualmente scoperto che tale relazione era iniziata prima del matrimonio e non si era interrotta nel 2014, ma era proseguita per un paio di anni dopo tale data.
La ricorrente, pur restando scossa dalla scoperta, non ha tuttavia ricondotto alla stessa la crisi con il marito, ma ha esposto che il rapporto con non è stato buono in tutti gli anni del coniugio, e che anche i CP_2 rapporti intimi tra i coniugi erano sporadici: non c'era fiducia nei suoi confronti, mi sentivo io come se fossi in difetto, anche perché lui non voleva più avere rapporti intimi, ne abbiamo avuti solo di sporadici, per tutto il corso del matrimonio.
Le dichiarazioni rese da non consentono dunque di ricondurre alla scoperta della relazione Pt_1 extraconiugale intrattenuta anni prima dal marito le ragioni della crisi di coppia, ma delineano un quadro di reciproca insoddisfazione, scarso scambio affettivo e fatica nel vivere insieme, che pare aver caratterizzato tutto il coniugio.
Alla luce di quanto precede, non può ritenersi che i comportamenti tenuti 10 anni fa da abbiano CP_2 costituito causa della crisi coniugale, crisi che per tutte le ragioni esposte pare aver caratterizzato il rapporto per tutto il suo corso, e a prescindere dagli accadimenti del 2014/2016.
Non essendo ravvisabile un nesso di causalità tra i comportamenti tenuti dal resistente e la crisi del matrimonio, la domanda di addebito in questa sede formulata non può essere accolta.
- viene confermato l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
pagina 8 di 14 La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010)
l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso alcun concreto elemento che possa consentire una deroga a tale forma di affido: ciascuna delle parti contesta fermamente le gravi allegazioni del coniuge in ordine a propri comportamenti incongrui ed accusa l'altro per la situazione di conflitto creatasi.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Cinisello Balsamo in vista della udienza del
12.11.2024 emergono gli esiti delle valutazioni delle competenze genitoriali;
quanto al resistente, nel corso dei colloqui egli ha riferito di aver sempre lavorato molto per garantire serenità economica alla famiglia, di essere stato un padre e presente, soprattutto per e di non capire le ragioni per le quali le figlie lo Per_2 hanno allontanato;
ha negato rilevanza alla donna con la quale ha avuto una relazione extraconiugale, evidenziando che per lui la famiglia è il centro di tutto;
dai test effettuati sono emerse una scarsa considerazione degli aspetti emotivi del rapporto genitore- figli ed una rigida e tradizionale ripartizione dei ruoli genitoriali;
egli fatica a separare la relazione con le figlie dal conflitto di coppia.
La ricorrente ha riferito maggiore serenità nel nucleo dopo la separazione di fatto;
ha esposto di aver provato ad insistere con le figlie per cercare un recupero del rapporto con il padre, per ora con scarsi risultati;
ha esposto di avere un rapporto aperto ed affettivamente connotato con le minori e che la dimensione genitoriale le appartiene;
la valutazione testale evidenzia una buona integrazione tra componente affettiva e normativa e grande empatia verso le figlie.
Le valutazioni effettuate non fanno emergere in ogni caso fragilità personologiche nelle parti relativamente alle competenze genitoriali.
Entrambe le parti hanno effettuato esame del capello presso il , risultato negativo per l'abuso di CP_4 sostanze alcoliche o stupefacenti.
Quanto alle minori, sente il padre per telefono, ma rifiuta categoricamente di vederlo di persona. Per_2 ha incontrato il padre, ma allo scopo di contestargli l'integrale responsabilità per la separazione: la Per_1 ragazza è apertamente schierata con la madre e ritiene il padre l'unico responsabile per quanto accaduto al nucleo.
Le ragazze riferiscono che il padre posta sui social network immagini felici con la nuova fidanzata, e quindi ritengono che egli abbia tutti gli strumenti per superare la crisi derivante dalla separazione. pagina 9 di 14 Di fronte a tali atteggiamenti delle ragazze, appare del tutto impotente;
egli continua ad ascrivere CP_2 alla presunta relazione di con l'amica le ragioni della fine del rapporto coniugale e teme Pt_1 Parte_2 che quest'ultima possa sostituirlo nel ruolo genitoriale con le figlie.
Quanto a ella si narra come parte lesa, allega di non essere stata apprezzata come donna e come Pt_1 madre e di aver scoperto solo recentemente che la relazione intrattenuta da con un'altra donna CP_2 aveva un'importante connotazione affettiva;
vive con sollievo la fine della relazione con il marito, ma vorrebbe che le figlie riprendessero una rapporto con lui;
gli operatori hanno incontrato anche che nega di avere una relazione con e si sente ingiustamente coinvolta nel conflitto di Parte_2 Pt_1 coppia.
Le insegnanti delle minori non evidenziano alcun elemento di criticità in capo alle stesse, né dal punto di vista didattico, né relazionale.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 13.5.2025 emerge che si è trasferito a CP_2 vivere a Milano;
egli lamenta di non essere riuscito a riprendere una relazione con le figlie e imputa la circostanza non già a proprie carenze, ma all'inerzia degli operatori e alle manipolazioni materne. si è dimostrata una madre presente;
ha accompagnato le figlie a tutti gli incontri con la psicologa del Pt_1 servizio;
si rammarica di non riuscire ad avere un dialogo costruttivo con;
ha effettuato in modo CP_2 costruttivo il proprio percorso di sostegno alla genitorialità, ottenendo buoni riscontri.
Le insegnanti di scuola delle ragazze ne descrivono un ottimo andamento didattico e relazionale.
Entrambe le minori hanno molto investito nel proprio percorso di crescita e nei colloqui con la psicologa del servizio;
esse sono molto legate alla madre e descrivono un buon clima familiare;
riferiscono di non essere pronte ad incontrare il padre, perché l'uomo non avrebbe mutato il proprio atteggiamento rabbioso verso la madre e verso la famiglia.
Alla luce di quanto precede, non sussistono elementi sufficienti ad una deroga all'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno concluso: le difficoltà relazionali tra i membri del nucleo non hanno ad oggi pregiudicato l'assunzione delle determinazioni educative necessarie per le minori, che sono ben accudite, stanno riportando buoni risultati scolastici e stanno ben investendo nel proprio sviluppo personale.
Delle difficoltà relazionali esistenti tra e le figlie si terrà conto in punto di tempi di permanenza CP_2 delle ragazze presso di lui, ma esse non possono condurre ad una deroga al diritto delle minori alla bigenitorialità.
- Il collocamento della prole dovrà essere mantenuto presso la madre, come concordemente richiesto da entrambi.
-il padre potrà vedere e tenere con sé con le modalità di cui in dispositivo, al fine di tentare una Per_2 ripresa del rapporto con modalità graduali, percepite come adeguate dalla minore;
il prossimo compimento pagina 10 di 14 della maggiore età di inibisce una calendarizzazione dei suoi tempi di permanenza presso il Per_1 genitore.
-La casa coniugale viene assegnata a in quanto collocataria delle figlie: il disposto dell'articolo 337 Pt_1 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, deve essere garantito a e il mantenimento dell'habitat domestico in cui Per_1 Per_2 hanno sempre prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 15690 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1232 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dalle buste paga 2024 emergono emolumenti complessivi di euro 19.917 pari ad euro 1659 netti mensili su
12 mensilità.
Rimborsa la metà del mutuo sulla casa coniugale (euro 300 per la sua quota) e la metà di un finanziamento
(euro 295 per la sua quota).
Percepisce il 50% dell'assegno unico, pari ad euro 235.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento, ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, calcolata sugli emolumenti risultanti dagli estratti conto, è di euro 799.
Il resistente nel 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 27613 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1869 mensili netti, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dall'esame degli estratti conto emergono emolumenti medi mensili netti di euro 2190 nel novembre e dicembre 2023 e di euro 24.203 nel 2024 (media mensile euro 2016).
Rimborsa la metà del mutuo sulla casa coniugale (euro 300 per la sua quota) e la metà di un finanziamento
(euro 295 per la sua quota).
Percepisce il 50% dell'assegno unico, pari ad euro 235.
Vive a Milano in locazione con canone mensile di euro 660: la ricorrente allega che il locatore è il di lui padre;
dall'esame degli estratti conto emerge che il primo canone di locazione è corrisposto a novembre
2024, subito dopo l'ordine di esibizione della documentazione bancaria e dunque con tempistica quantomeno sospetta;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua, calcolata sugli emolumenti risultanti dagli estratti conto, è comunque di euro 496.
È proprietario di 1/3 di immobile in Carlentini. pagina 11 di 14 Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., considerate le domande delle parti, atteso che mediante il rimborso del mutuo sulla casa coniugale in comproprietà vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figlie, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con effetto dal mese indicato per il rilascio della casa coniugale.
L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla ricorrente, che sopporta pressoché integralmente gli oneri di mantenimento delle figlie.
-la soccombenza reciproca comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 260 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] Parte_1
(CT) il 20/09/1984 e nato a [...] il [...] , che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 8.7.2013 a Catania;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania per le annotazioni di legge (atto n. 322 parte II serie C);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4.Affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6.dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé – salvi migliori accordi da assumere tra le Per_2 parti nell'interesse della ragazza - : a) sino al 30.9.2025 un pomeriggio la settimana, dalle 16.30 alle 19.00; b) dal 1.10.2025 al 31.1.2026 un giorno la settimana dalle 16.30 alle 21.30; c) dal 1.2.2026 a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché in alternanza annuale con la madre il giorno di
Natale oppure la Vigilia, il giorno di Capodanno oppure l'Epifania, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dopo Pasqua;
dal 2026, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il giorno 31.5 di ogni anno.
7. Pone a carico del resistente l'importo di euro 200,00, con decorrenza aprile 2024, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà pagina 12 di 14 annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2025 e con riferimento al mese di aprile 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
9. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025 pagina 13 di 14 Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Giovanna Pedrazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo
Via Frova n. 1;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato Fabio Bottinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Silvestro Sanvito 44
Varese;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. per i Controparte_2 motivi esposti in narrativa;
2) Affidare le figlie minori e in via condivisa ed entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre sig.ra Parte_1
3) Assegnare la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Dante n. 49 alla sig.ra con Parte_1 tutti gli arredi, in quanto genitore collocatario delle figlie e Per_1 Per_2
4) disporre che entrambi i coniugi contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo cointestato (dunque di competenza di entrambi i coniugi) gravante sulla casa coniugale di
Cinisello Balsamo, Via Dante n. 49 nonchè delle spese condominiali straordinarie per il predetto immobile.
Quanto alle utenze e alle spese condominiali ordinarie, esse rimarranno di competenza della assegnataria dell'abitazione coniugale Sig.ra Pt_1
5) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e Controparte_2 Per_1 Per_2 mediante il versamento di un importo non inferiore ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia, e dunque complessivamente € 400,00 mensili con decorrenza dal momento della domanda;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario in favore della sig.ra Parte_1
6) Disporre che l'assegno unico familiare venga percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; Pt_1
7) Disporre, con riguardo alle spese straordinarie, che le stesse resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e per la loro individuazione, ripartizione, le modalità di loro approvazione e rimborso i genitori seguiranno le Linee Guida condivise dall'Ordine degli Avvocati di Monza datate 07.05.2018;
8) Per quanto concerne i diritti di visita e tenuto conto delle sopra descritte difficoltà delle minori nell'incontrare il padre:
- il sig. e la figlia regoleranno direttamente i loro rapporti personali, tenuto Controparte_2 Per_1 conto che la stessa, alla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, avrà ormai diciassette anni e potrà frequentare il padre nei tempi e con le modalità che riterrà più opportuni per conservare il suo rapporto con il medesimo;
- per quanto riguarda la figlia più piccola disporre che in un arco temporale di due settimane, Per_2 Per_2 trascorra con il padre una serata con cena ed un weekend dal sabato alle ore 13.00 alla domenica pomeriggio;
9) Rigettare ogni ulteriore domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 14 Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, denegato accoglimento alle istanze avversarie voglia così giudicare:
Nel merito:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli, come già in atto, a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affidare le figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale delle medesime Per_1 Per_2 presso la ricorrente;
3) atteso il rilascio da parte del resistente, in ottemperanza all'ordinanza 6.3.2024, dell'abitazione coniugale in comproprietà indivisa al 50%, assegnare la medesima alla resistente in considerazione della collocazione preferenziale delle figlie minori;
4) atteso che ad esito delle indagini personali e relazionali condotte dai servizi sociali non sono emerse ragioni limitative ai diritti di frequentazione del padre con le figlie, riconoscere quanto all'ormai prossima maggiorenne la libera determinazione nella frequentazione del padre, disponendo quanto a Per_1 Per_2 il diritto di frequentazione minima della figlia con le modalità di seguito indicate: prima settimana, coincidente con il turno lavorativo del mattino del resistente, diritto di visita da concordare nell'arco di due pomeriggi settimanali ricompresi tra il lunedì ed il venerdì dalle ore 15.30/16.00 alle ore 21.00; seconda settimana, coincidente con il turno lavorativo paterno del mattino, diritto di visita dalle ore 11.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura del padre;
fatti comunque salvi i diversi accordi che, in considerazione della crescita e delle istanze della minore, prevedessero un incremento o una riduzione, attuale o futura, del diritto di visita paterno.
Le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore in base alle preferenze espresse dalla medesima, con previsione della possibilità di trascorrere con il padre, in modo consecutivi o frammentato, due settimane durante il periodo estivo ed una settimana durante le vacanze natalizie;
5) disposizioni patrimoniali come da ordinanza 6.3.2024 e pertanto:
- condivisione al 50% delle spese di mutuo e di finanziamento contratte dai coniugi per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale, nonché delle spese straordinarie condominiali e dell'assegno unico percepito da ciascuno dei genitori;
- corresponsione da parte del resistente di un assegno di mantenimento per le figlie di euro 200 mensili da assoggettare a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni di cui all'ordinanza citata;
6) con vittoria delle spese di lite in caso di diniego della domanda di addebito della separazione qualora ex adverso reiterata e distrazione a favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate.
pagina 3 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 472bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
08.07.2013 con;
che dall'unione nascevano (12.06.2007) e (13.02.2013); Controparte_2 Per_1 Per_2 che la casa coniugale era in comproprietà al 50% tra i coniugi e sulla stessa gravava mutuo di euro 430,80 mensili;
che ciascun coniuge versava dunque ogni mese l'importo di € 215,40; di lavorare presso la società
Covisian s.p.a. di Via Valtorta n. 47 in Milano, con stipendio mensile pari ad € 1.127,00, mentre CP_2 era guardia giurata presso Allsystem s.p.a. di Via Forze Armate n. 244 in Milano, con reddito mensile pari ad € 1.800,00; di aver recentemente scoperto che il marito intratteneva da anni una relazione con un'altra donna, anche prima del matrimonio;
di essersi determinata a chiedere la separazione e che il marito reagiva in modo violento, distruggendo anche oggetti;
che egli aveva anche posizionato telecamere nella casa coniugale, per controllare la moglie;
che egli la geolocalizzava con il cellulare, essendo ossessionato dalla idea che la moglie avesse una relazione con una sua amica;
che egli utilizzava la pistola detenuta per ragioni di lavoro a scopo intimidatorio, mostrava le sue parti intime, pronunciava scurrilità; che ciò avveniva anche alla presenza delle figlie, che erano preoccupate;
che egli non provvedeva più al mantenimento delle minori, che volevano restare a vivere con la madre;
domandava la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso, con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale;
che fosse posto a carico del marito il rimborso del 50% del mutuo sulla casa, un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 400, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
la regolamentazione dei tempi e modi di frequentazione del padre con le figlie.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva che la moglie era da tempo a conoscenza della relazione avuta in tempi passati con una collega;
che ella lo aveva perdonato e gli aveva chiesto di cambiare i turni lavorativi per non incontrare più la donna;
eccepiva che la ricorrente aveva un'indole prevaricatrice, e che era violenta;
che nel 2023 iniziava una relazione extraconiugale con un'altra donna;
che ella faceva uso Pt_1 con l'amante di cannabis;
che ella tentava di porre in essere alienazione parentale ai suoi danni;
che la pistola era utilizzata da lui solo a scopo dimostrativo;
di essersi rivolto alla Fondazione Controparte_3
IT EI in Cinisello Balsamo per iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità; che la
[...] moglie si era trasferita altrove con le figlie, per iniziare una convivenza con la nuova compagna;
concludeva domandando la separazione con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso e collocamento delle figlie presso la madre, con regolamentazione dei diritti di visita a proprio favore, che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento di 400 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava in ogni caso un'indagine sulla capacità genitoriale della ricorrente, anche in relazione alla relazione extraconiugale intrapresa.
Alla udienza del 5.3.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 4 di 14 La ricorrente: vivo in Via Dante Alighieri, a Cinisello Balsamo, è la casa coniugale, viviamo ancora tutti insieme, non me ne sono andata. La casa è questa persona di proprietà, gravata da mutuo, con rata mensile di euro 600 circa, da questo mese, lo paghiamo al 50% ciascuno. Lavoro per Covisiam, con orario dalle 9 alle 15 e un giorno la settimana dalle 12.30 alle
18.30, con retribuzione mensile di euro 1127, oltre 13ma. L'assegno unico ammonta ad euro 470 mensili e lo prendiamo al
50% entrambi. Siamo in crisi dal 2014, da quando io vengo a scoprire un tradimento, lui aveva un incidente, sta a casa e riceve una telefonata da un'altra donna e lui mi confessa di aver avuto una relazione con questa persona. Avevo le bambine piccole e quindi ho cercato di andare avanti, anche perché io l'amavo. Poi la scorsa estate ha trovato delle lettere nell'armadio e ho scoperto che lui ha avuto un rapporto con questa donna anche la sera prima del matrimonio, e poi sono stati insieme anche mentre io ero dalla mia famiglia, subito dopo il matrimonio. Nelle lettere si dice che la relazione è finita nel 2015/2016 e io allora ho capito che in quegli anni lui era molto assente, quindi secondo me è continuata anche dopo. Adesso non lo so. Ma io avrei dovuto saperlo, per poter decidere cosa fare. In ogni caso, prima di scoprire queste lettere nell'armadio, non c'era fiducia nei suoi confronti, mi sentivo io come se fossi in difetto, anche perché lui non voleva più avere rapporti intimi, ne abbiamo avuti solo di sporadici, per tutto il corso del matrimonio. Nel momento in cui io decido di lasciarlo, lui mi ha detto che mi avrebbe ridotto sul lastrico, e siccome ho un'amica omosessuale, lui si è inventato che io abbia una relazione con lei. È solo una mia amica, che per fortuna ci ha ospitato quando le figlie non vogliono stare con lui. I rapporti tra me e le mie figlie sono normali, mentre loro non vogliono vedere il papà, anche perché fa dispetti, registra video, è un continuo. Frantuma i biscotti, porta via i caricatori dei cellulari, e le ragazze non ne possono più. Vogliono uscire, vanno all'oratorio o al centro commerciale, torniamo solo per dormire. Né io né le mie amiche usiamo sostanze stupefacenti, tra l'altro siamo pieni di telecamere in casa che ha messo lui, quindi è tutto registrato. Lui ha postato l'arma sullo stato di whatsapp con frasi minacciose, l'ha visto mia figlia grande, lei era spaventata, perché c'è anche un bussolotto nella carica. Mi immagino dopo la separazione di poter stare in casa con le ragazze, loro vogliono stare a casa, perché sono cresciute lì. Le ragazze non vogliono stare con lui. non vuole Per_1
Per_ vedere il padre, mentre ha molta paura a relazionarsi con lui. Adesso lui va a prenderla a scuola, prima non lo faceva mai per via del lavoro. Sua sorella vive a Milano, lui potrebbe appoggiarsi a lei.
Il resistente: confermo che stiamo vivendo ancora tutti insieme, ma la maggior parte del tempo sono da solo in casa, tornano tutte le sere verso le 23, suppongo che vadano da Io lavoro come guardia giurata armata, da febbraio 2005, Parte_2 lavoro su turni, mattina e pomeriggio, con retribuzione mensile di euro 1521 lordi, 1200 netti, oltre 13ma e 14ma. Io ho avuto una relazione tra il 2013/2014 e nel 2014 ho avuto un incidente, sono stato a casa dal lavoro e mia moglie è venuta a sapere del tradimento nel corso di una telefonata, poi però siamo stati ancora insieme 10 anni. Lei ha trovato due lettere, tra il
2016 ed il 2017, ho anche un messaggio del 16.12.2017 dove parlava di una lettera, e poi ne ha trovato un'altra. Per tutti questi anni siamo andati avanti abbastanza bene, con qualche alto e basso, la signora aveva sempre paura che la tradissi, ma non era così. Nel 2014 quando mia moglie ha scoperto il tradimento ho chiesto al mio responsabile di cambiare i turni, e li ho cambiati, avevo orari diversi rispetto alla terza persona. Nel febbraio 2023 mia moglie conosce in palestra, sono Parte_2
Per_ diventate amiche e ho iniziato a notare uscite sempre più frequenti, soprattutto di sera. Una sera anche le ha chiesto se uscisse anche quella sera. Io mi occupavo delle figlie, le prendevo a scuola. Badalamenti tra aprile e maggio 2023 ha avuto pagina 5 di 14 problemi con la sua ex compagna, l'abbiamo ospitata a casa, e alcune mattine le ho trovate in atteggiamenti che mi hanno fatto preoccupare, ma mia moglie negava ogni addebito. ha iniziato a cercare un appartamento dove vivere, perché
Parte_2 si è lasciata con la compagna, e dal 1.7.2023 è venuta a vivere nel nostro stesso condominio. Da allora mia
Parte_2 moglie esce anche in pigiama e sta sempre su da lei. Hanno fatto uso di sostanze stupefacenti (cannabis) anche a casa mia, davanti alle mie figlie, anche perché ne fa uso. Ho fatto la foto all'arma, ma senza , era una foto dove
Parte_2 Per_3 dichiaravo la gelosia verso la mia famiglia. La signora ha iniziato ad alienare le mie figlie contro di me, io prima avevo un bellissimo rapporto con poi il rapporto da luglio 2023 è totalmente cambiato, e io non so perché. Io non saprei dove Per_1 andare a vivere se dovessi uscire di casa, mentre mia moglie può stare da come ha fatto fino a domenica scorsa.
Parte_2
Adesso le mie figlie mi sono state alienate e vogliono stare con la mamma. Ma fino a fine settembre le ragazze mangiavano con me quando ero a casa. adesso si è allontanata. Io a settembre mi sono rivolto al centro per la famiglia di Cinisello Per_1
Per_ Balsamo, continuo a fare incontri, fino ad ora sono stati circa 8. è molto impaurita, ma non da me, ma dalle reazioni che potrebbe avere la madre, io sono un padre presente e quando lavoravo a Cinisello Balsamo le portavo e riprendevo a scuola.
Io non uscivo mai con gli amici, o cose simili. Il finanziamento è di euro 589 mensili, lo stiamo rimborsando entrambi, dura fino al 2029. Io non ho soluzioni abitative alternative, mio papà ha un immobile affittato a Milano, ma è appunto affittato.
Il 26.11.2023 ha fatto un'ecografia all'addome, nessuno mi ha avvisato, ma io ho rimborsato la metà, così come la Per_1 farmacia e la scuola.
Il Giudice delegato disponeva l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, incaricava i servizi sociali della regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
assegnava a la casa coniugale, poneva a carico del resistente un contributo al mantenimento delle Pt_1 figlie nella misura mensile di euro 200 e disponeva che ciascuna parte percepisse il 50% dell'assegno unico per le figlie;
incaricava i servizi sociali del monitoraggio del nucleo familiare.
Alla udienza del 12.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
La ricorrente: le ragazze e io siamo nella casa coniugale, ci sono molte responsabilità, è un'età delicata quella delle mie figlie;
sto lavorando in una società, mi occupo di back office bancario, 6 ore al giorno, con reddito mensile di euro 1200, oltre 13ma. prendo il 50% dell'assegno unico che è di 233 euro mensili a testa. La casa dove vive è la casa del padre. io non ho CP_2
Per_ mai detto che sbuffasse alle telefonate del padre.
Il resistente: vivo a Milano in locazione con canone mensile di euro 600 oltre ad euro 70 mensili circa di spese condominiali.
È vero che è casa di mio padre, ma ho un contratto di locazione registrato. lavoro sempre dove lavoravo prima, non è cambiato niente. All'inizio avrei potuto chiamare mia figlia tutte le sere, cosa che ho fatto, poi a giugno mi hanno detto di chiamare una Per_ volta la settimana, cosa che faccio e questo perché dice che sbuffava quando il padre chiamava. Pt_1
Il Giudice ordinava alle parti la produzione di documentazione reddituale aggiornata e rinviava per la discussione ex articolo 473bis.28 c.p.c.
Alla udienza del 13.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 6 di 14 Per_
ha accettato di vedere il padre per il compleanno. all'inizio non voleva vedere il padre, poi l'ha visto tre Pt_1 Per_1 volte, ma lui è stato rivendicativo sulla separazione e ha deciso di non vederlo più perché sperava di parlare del loro Per_1
Per_ rapporto. Io ho cercato di riavvicinare al padre, lui ha chiamato quando voleva, io la incito a sentirlo, e cerco anche io di sentirlo per poter interagire, per poter essere genitori insieme. Se lui e io andiamo più d'accordo allora forse anche le nostre figlie Per_ Per_ si riavvicineranno, adesso se ha bisogno gli chiede. si era destabilizzata in spazio neutro. Per_ Santuccio: a ho chiesto diverse volte di poterla incontrare e lei mi ha detto che non se la sente, l'ho vista solo 10 minuti il giorno del compleanno, ma io continuo a chiamarla, e mi interesso di lei in tutti i suoi aspetti. Mi è stato impedito di vedere le mie figlie, dovevamo continuare in spazio neutro, anche le telefonate sono troppo poche. Non ci sono motivi per cui io non veda le mie figlie. E ho iniziato a chiamarle più spesso.
I legali insistevano nelle rispettive difese.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova che il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la commissione da parte di un coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolemente attuato, contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era pagina 7 di 14 maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Nel caso di specie, la ricorrente allega che le ragioni della crisi coniugale sono da ricercare nella relazione extraconiugale intrapresa dal resistente anni prima e da lei scoperta solo nel corso del matrimonio.
Alla udienza del 5.3.2024 la ricorrente ha dichiarato: Siamo in crisi dal 2014, da quando io vengo a scoprire un tradimento, lui aveva un incidente, sta a casa e riceve una telefonata da un'altra donna e lui mi confessa di aver avuto una relazione con questa persona. Avevo le bambine piccole e quindi ho cercato di andare avanti, anche perché io l'amavo. Poi la scorsa estate ha trovato delle lettere nell'armadio e ho scoperto che lui ha avuto un rapporto con questa donna anche la sera prima del matrimonio, e poi sono stati insieme anche mentre io ero dalla mia famiglia, subito dopo il matrimonio. Nelle lettere si dice che la relazione è finita nel 2015/2016 e io allora ho capito che in quegli anni lui era molto assente, quindi secondo me è continuata anche dopo. Adesso non lo so. Ma io avrei dovuto saperlo, per poter decidere cosa fare. In ogni caso, prima di scoprire queste lettere nell'armadio, non c'era fiducia nei suoi confronti, mi sentivo io come se fossi in difetto, anche perché lui non voleva più avere rapporti intimi, ne abbiamo avuti solo di sporadici, per tutto il corso del matrimonio.
E dunque, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge che il resistente ha avuto una relazione extraconiugale nei primi anni del coniugio;
ne è venuta a conoscenza già nel 2014, ma, essendo Pt_1 innamorata del marito, ha deciso di proseguire il rapporto;
l'originaria scoperta non è dunque causa della intollerabilità della convivenza, che la ricorrente ha voluto convintamente proseguire.
Nel 2023 ella ha casualmente scoperto che tale relazione era iniziata prima del matrimonio e non si era interrotta nel 2014, ma era proseguita per un paio di anni dopo tale data.
La ricorrente, pur restando scossa dalla scoperta, non ha tuttavia ricondotto alla stessa la crisi con il marito, ma ha esposto che il rapporto con non è stato buono in tutti gli anni del coniugio, e che anche i CP_2 rapporti intimi tra i coniugi erano sporadici: non c'era fiducia nei suoi confronti, mi sentivo io come se fossi in difetto, anche perché lui non voleva più avere rapporti intimi, ne abbiamo avuti solo di sporadici, per tutto il corso del matrimonio.
Le dichiarazioni rese da non consentono dunque di ricondurre alla scoperta della relazione Pt_1 extraconiugale intrattenuta anni prima dal marito le ragioni della crisi di coppia, ma delineano un quadro di reciproca insoddisfazione, scarso scambio affettivo e fatica nel vivere insieme, che pare aver caratterizzato tutto il coniugio.
Alla luce di quanto precede, non può ritenersi che i comportamenti tenuti 10 anni fa da abbiano CP_2 costituito causa della crisi coniugale, crisi che per tutte le ragioni esposte pare aver caratterizzato il rapporto per tutto il suo corso, e a prescindere dagli accadimenti del 2014/2016.
Non essendo ravvisabile un nesso di causalità tra i comportamenti tenuti dal resistente e la crisi del matrimonio, la domanda di addebito in questa sede formulata non può essere accolta.
- viene confermato l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
pagina 8 di 14 La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010)
l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso alcun concreto elemento che possa consentire una deroga a tale forma di affido: ciascuna delle parti contesta fermamente le gravi allegazioni del coniuge in ordine a propri comportamenti incongrui ed accusa l'altro per la situazione di conflitto creatasi.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Cinisello Balsamo in vista della udienza del
12.11.2024 emergono gli esiti delle valutazioni delle competenze genitoriali;
quanto al resistente, nel corso dei colloqui egli ha riferito di aver sempre lavorato molto per garantire serenità economica alla famiglia, di essere stato un padre e presente, soprattutto per e di non capire le ragioni per le quali le figlie lo Per_2 hanno allontanato;
ha negato rilevanza alla donna con la quale ha avuto una relazione extraconiugale, evidenziando che per lui la famiglia è il centro di tutto;
dai test effettuati sono emerse una scarsa considerazione degli aspetti emotivi del rapporto genitore- figli ed una rigida e tradizionale ripartizione dei ruoli genitoriali;
egli fatica a separare la relazione con le figlie dal conflitto di coppia.
La ricorrente ha riferito maggiore serenità nel nucleo dopo la separazione di fatto;
ha esposto di aver provato ad insistere con le figlie per cercare un recupero del rapporto con il padre, per ora con scarsi risultati;
ha esposto di avere un rapporto aperto ed affettivamente connotato con le minori e che la dimensione genitoriale le appartiene;
la valutazione testale evidenzia una buona integrazione tra componente affettiva e normativa e grande empatia verso le figlie.
Le valutazioni effettuate non fanno emergere in ogni caso fragilità personologiche nelle parti relativamente alle competenze genitoriali.
Entrambe le parti hanno effettuato esame del capello presso il , risultato negativo per l'abuso di CP_4 sostanze alcoliche o stupefacenti.
Quanto alle minori, sente il padre per telefono, ma rifiuta categoricamente di vederlo di persona. Per_2 ha incontrato il padre, ma allo scopo di contestargli l'integrale responsabilità per la separazione: la Per_1 ragazza è apertamente schierata con la madre e ritiene il padre l'unico responsabile per quanto accaduto al nucleo.
Le ragazze riferiscono che il padre posta sui social network immagini felici con la nuova fidanzata, e quindi ritengono che egli abbia tutti gli strumenti per superare la crisi derivante dalla separazione. pagina 9 di 14 Di fronte a tali atteggiamenti delle ragazze, appare del tutto impotente;
egli continua ad ascrivere CP_2 alla presunta relazione di con l'amica le ragioni della fine del rapporto coniugale e teme Pt_1 Parte_2 che quest'ultima possa sostituirlo nel ruolo genitoriale con le figlie.
Quanto a ella si narra come parte lesa, allega di non essere stata apprezzata come donna e come Pt_1 madre e di aver scoperto solo recentemente che la relazione intrattenuta da con un'altra donna CP_2 aveva un'importante connotazione affettiva;
vive con sollievo la fine della relazione con il marito, ma vorrebbe che le figlie riprendessero una rapporto con lui;
gli operatori hanno incontrato anche che nega di avere una relazione con e si sente ingiustamente coinvolta nel conflitto di Parte_2 Pt_1 coppia.
Le insegnanti delle minori non evidenziano alcun elemento di criticità in capo alle stesse, né dal punto di vista didattico, né relazionale.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 13.5.2025 emerge che si è trasferito a CP_2 vivere a Milano;
egli lamenta di non essere riuscito a riprendere una relazione con le figlie e imputa la circostanza non già a proprie carenze, ma all'inerzia degli operatori e alle manipolazioni materne. si è dimostrata una madre presente;
ha accompagnato le figlie a tutti gli incontri con la psicologa del Pt_1 servizio;
si rammarica di non riuscire ad avere un dialogo costruttivo con;
ha effettuato in modo CP_2 costruttivo il proprio percorso di sostegno alla genitorialità, ottenendo buoni riscontri.
Le insegnanti di scuola delle ragazze ne descrivono un ottimo andamento didattico e relazionale.
Entrambe le minori hanno molto investito nel proprio percorso di crescita e nei colloqui con la psicologa del servizio;
esse sono molto legate alla madre e descrivono un buon clima familiare;
riferiscono di non essere pronte ad incontrare il padre, perché l'uomo non avrebbe mutato il proprio atteggiamento rabbioso verso la madre e verso la famiglia.
Alla luce di quanto precede, non sussistono elementi sufficienti ad una deroga all'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno concluso: le difficoltà relazionali tra i membri del nucleo non hanno ad oggi pregiudicato l'assunzione delle determinazioni educative necessarie per le minori, che sono ben accudite, stanno riportando buoni risultati scolastici e stanno ben investendo nel proprio sviluppo personale.
Delle difficoltà relazionali esistenti tra e le figlie si terrà conto in punto di tempi di permanenza CP_2 delle ragazze presso di lui, ma esse non possono condurre ad una deroga al diritto delle minori alla bigenitorialità.
- Il collocamento della prole dovrà essere mantenuto presso la madre, come concordemente richiesto da entrambi.
-il padre potrà vedere e tenere con sé con le modalità di cui in dispositivo, al fine di tentare una Per_2 ripresa del rapporto con modalità graduali, percepite come adeguate dalla minore;
il prossimo compimento pagina 10 di 14 della maggiore età di inibisce una calendarizzazione dei suoi tempi di permanenza presso il Per_1 genitore.
-La casa coniugale viene assegnata a in quanto collocataria delle figlie: il disposto dell'articolo 337 Pt_1 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, deve essere garantito a e il mantenimento dell'habitat domestico in cui Per_1 Per_2 hanno sempre prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 15690 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1232 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dalle buste paga 2024 emergono emolumenti complessivi di euro 19.917 pari ad euro 1659 netti mensili su
12 mensilità.
Rimborsa la metà del mutuo sulla casa coniugale (euro 300 per la sua quota) e la metà di un finanziamento
(euro 295 per la sua quota).
Percepisce il 50% dell'assegno unico, pari ad euro 235.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento, ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, calcolata sugli emolumenti risultanti dagli estratti conto, è di euro 799.
Il resistente nel 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 27613 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1869 mensili netti, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dall'esame degli estratti conto emergono emolumenti medi mensili netti di euro 2190 nel novembre e dicembre 2023 e di euro 24.203 nel 2024 (media mensile euro 2016).
Rimborsa la metà del mutuo sulla casa coniugale (euro 300 per la sua quota) e la metà di un finanziamento
(euro 295 per la sua quota).
Percepisce il 50% dell'assegno unico, pari ad euro 235.
Vive a Milano in locazione con canone mensile di euro 660: la ricorrente allega che il locatore è il di lui padre;
dall'esame degli estratti conto emerge che il primo canone di locazione è corrisposto a novembre
2024, subito dopo l'ordine di esibizione della documentazione bancaria e dunque con tempistica quantomeno sospetta;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua, calcolata sugli emolumenti risultanti dagli estratti conto, è comunque di euro 496.
È proprietario di 1/3 di immobile in Carlentini. pagina 11 di 14 Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., considerate le domande delle parti, atteso che mediante il rimborso del mutuo sulla casa coniugale in comproprietà vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figlie, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con effetto dal mese indicato per il rilascio della casa coniugale.
L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla ricorrente, che sopporta pressoché integralmente gli oneri di mantenimento delle figlie.
-la soccombenza reciproca comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 260 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] Parte_1
(CT) il 20/09/1984 e nato a [...] il [...] , che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 8.7.2013 a Catania;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania per le annotazioni di legge (atto n. 322 parte II serie C);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4.Affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6.dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé – salvi migliori accordi da assumere tra le Per_2 parti nell'interesse della ragazza - : a) sino al 30.9.2025 un pomeriggio la settimana, dalle 16.30 alle 19.00; b) dal 1.10.2025 al 31.1.2026 un giorno la settimana dalle 16.30 alle 21.30; c) dal 1.2.2026 a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché in alternanza annuale con la madre il giorno di
Natale oppure la Vigilia, il giorno di Capodanno oppure l'Epifania, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dopo Pasqua;
dal 2026, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il giorno 31.5 di ogni anno.
7. Pone a carico del resistente l'importo di euro 200,00, con decorrenza aprile 2024, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà pagina 12 di 14 annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2025 e con riferimento al mese di aprile 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
9. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025 pagina 13 di 14 Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
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