Articolo 13 della Legge 24 giugno 1958, n. 637
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 luglio 1958
Art. 13.

Per provvedere al riassetto, alla sistemazione, al completamento ed all'ampliamento degli ospedali clinicizzati di Catania, l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 1° agosto 1957, n. 743 , e' aumentata di lire 450.000.000.
Detta somma e' recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.
Entrata in vigore il 13 luglio 1958