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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13401/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 27.11.2024 da
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Brugherio (MB), Via Monte Grappa, 4, cittadino italiano
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Melzo (MI), Piazza Milite Ignoto, 6, cittadina italiana,
entrambi con l'Avv. Giuseppe Di Salvo del Foro di Monza, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cefalù (PA) in data 9/8/2017
(anno 2017 atto n. 60 reg. parte II serie A).
Si sono separati consensualmente con verbale in data 20/3/2023 omologato con decreto del 28/3/2023
(RG 9221/2023)
con la figlia: nata il giorno 1/9/2019, cittadina italiana Persona_1
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI DI DIVORZIO
1) I coniugi si impegnano a vivere nel reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale di Melzo, Piazza Milite Ignoto, 6, rimane assegnata alla SI.ra Parte_2
, che ha già volturato il contratto di locazione in favore di sé stessa, con arredi di proprietà
[...] del locatore. Il SI. d'intesa con la moglie, ha già lasciato detta abitazione, andando a Pt_1 vivere in un immobile condotto in locazione, sito in Brugherio (MB), asportando i propri effetti personali.
3) La figlia minore viene collocata presso la madre, in regime di affidamento Persona_1 condiviso.
4) Fatte salve le decisioni quotidiane e di carattere strettamente ordinario, i genitori prenderanno di comune accordo ogni decisione relativa alla figlia, nonché le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, alla educazione e alla salute della medesima, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
5) Le parti concordano che, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche della figlia, si osserverà la seguente regolamentazione delle visite con il padre:
a) durante il periodo scolastico, la minore starà ogni lunedì e mercoledì con il padre, il quale la preleverà alle 17,30 e la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 20,30; starà con il padre a week end alternati il venerdì dalle ore 17,30 fino alle 20,30, nella giornata di sabato e domenica dalle 10,00 alle
20,30; al raggiungimento dell'età di cinque anni, rimarrà anche con pernottamento con il padre Per_1 che provvederà a riaccompagnarla il successivo lunedì mattina a scuola, ovvero a casa nel periodo di vacanze scolastiche;
i cc.dd. “ponti” scolastici verranno trascorsi da con il genitori ove Persona_1 si troverà in quella occasione.
b) le vacanze natalizie verranno suddivise come segue, alternativamente anno per anno, tra i genitori: i giorni consecutivi dal 23 fino al 31 dicembre ore 12,00 e i giorni consecutivi dal 31 dicembre, ore
12,00 fino al 6 gennaio, salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi da concordare con congruo anticipo. I coniugi faranno, comunque, in modo di far trascorrere ad il 24 dicembre con Persona_1 un genitore, dalle 18,00 alle 21,30, ed il 25 con l'altro. Per l'anno in corso trascorrerà il Persona_1
24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
con la madre il periodo dal 31/12/2023 al 6 gennaio successivo (dal compimento del quinto anno di età il 24 o il 25 dicembre di ogni anno che trascorrerà con il padre, sarà compreso anche il pernottamento); Persona_1
c) la minore trascorrerà le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo, con entrambi i genitori che suddivideranno equamente il periodo tra loro ad anni alterni: il primo comprenderà Pasqua ed il secondo inizierà con lunedì di “Pasquetta”; per l'anno 2025 la minore trascorrerà il primo periodo comprensivo del giorno di Pasqua con la madre.
d) nelle vacanze estive la minore rimarrà almeno due settimane con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. Qualora uno dei coniugi fosse impegnato in turni di lavoro o impegni imprevisti che non gli consentano di gestire la minore in autonomia, prima di rivolgersi a pagina 2 di 5 baby-sitter o terzi, dovrà accertarsi che l'altro sia disponibile. Fatti sempre e comunque salvi i migliori accordi tra i coniugi nell'interesse esclusivo della figlia;
6) il SI. dati i redditi e le condizioni economiche delle parti, continuerà a versare alla Pt_1
SI.ra , entro il 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00 per il concorso nel Pt_2 mantenimento della figlia. Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento, come per legge, e diverrà di euro 200,00 all'atto della estinzione del debito mediante la cessione del quinto descritto nel ricorso introduttivo, previsto per il 2030, di cui si farà carico in via esclusiva;
7) il SI. inoltre, provvederà a sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse Pt_1 della figlia, segnatamente quelle descritte nelle cc.dd. “linee guida condivise” tra Ordine degli Avvocati di Milano ed il Tribunale adito e secondo le modalità ivi indicate, sottoscritte per espressa accettazione dai coniugi e che formano parte integrante delle presenti condizioni di divorzio, anche in riferimento alle modalità di richiesta al genitore onerato ed al rilascio del consenso;
8) per espresso accordo tra i coniugi, l'assegno unico per la prole verrà percepito dalla SI.ra che ne farà richiesta;
Pt_2
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a reciproche pretese e/o richieste di alimenti e/o di mantenimento;
10) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti necessari per l'espatrio per il coniuge e per la minore, per brevi periodi da trascorrere eventualmente all'estero; in ogni caso il coniuge che volesse espatriare con la figlia (esclusivamente per vacanza senza alcuna possibilità di dimora fissa all'estero), dovrà indicare tutti i recapiti di destinazione e richiedere l'autorizzazione all'altro genitore;
11) i coniugi, come anticipato, hanno già volturato il contratto di locazione dell'abitazione di
Via Milite Ignoto, 6, Melzo a nome della SI.ra che se ne farà carico in via esclusiva, sia con Pt_2 riguardo al canone di locazione e sia con riguardo agli oneri condominiali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 3 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cefalù (PA) il 9/8/2017 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cefalù (PA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Melzo dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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