Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3648 del 7.12.2023 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
e , rappresentati e difeso dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Francesco Dell'Anna e Luca Putignano
Appellanti
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con atto depositato il 31.8.2021, e in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 [...]
già titolare di pensione categoria AS, adivano il Tribunale di Lecce per sentire dichiarare Parte_3
CP_ non dovuta la somma di € 3.786,70, chiesta in restituzione dall' a seguito della rideterminazione del trattamento pensionistico del loro dante causa. A fondamento della domanda eccepivano la carenza di motivazione della pretesa recuperatoria e l'irripetibilità dell'indebito ai sensi degli artt. 52
l.n. 88/89, art. 13 l.n. 412/91 e 38 l.n. 448/01.
L' si costitutiva in giudizio spiegando che l'assegno sociale era stato liquidato al dante causa CP_1
dei ricorrenti il 22.12.2005, con decorrenza 01.12.1998, tenendo conto dei redditi personali e dei redditi della coniuge;
sopravvenuto il decesso di quest'ultima, al era stata liquidata la Parte_1
pensione di reversibilità, con decorrenza 01.02.2007, ed era emerso che egli aveva percepito un reddito da pensione diretta estera pari a € 3.000,00 nel 2007 e a € 2.360,00 per il 2008 (oltre a redditi
1
periodo 1.01.2008-31.05.2009, comunicato con nota del 16.02.2009, inizialmente pari a € 5.798,52, poi parzialmente recuperato e attualmente ridotto a € 3.786,70. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda attorea. In particolare, dopo aver qualificato l'indebito in questione quale indebito assistenziale e dopo aver individuato la disciplina applicabile, anche in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte, evidenziava che, contrariamente a quanto dedotto dalle parti ricorrenti nel corso del giudizio, non emergeva prova
CP_ in atti che avesse debitamente e tempestivamente comunicato all' i redditi da Parte_3 pensione estera di cui si discute o che l' fosse stato nelle condizioni di poterli Controparte_2 conoscere altrimenti, prima del febbraio 2009. Riteneva, quindi, legittima l'azione di recupero intrapresa dall' , anche in considerazione del fatto che i ricorrenti non avevano contestato la CP_2
rilevanza del reddito da pensione estera ai fini della quantificazione della prestazione assistenziale in godimento al dante causa.
Gli appellanti hanno impugnato tale decisione, ritenendola errata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata provata la comunicazione dei redditi da pensione estera per il periodo oggetto di contestazione, nonostante che proprio dalla documentazione prodotta in giudizio dall' CP_1
emergesse che i redditi erano stati dichiarati. Insistevano pertanto, nella riforma della sentenza impugnata e nell'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo di primo rado.
L' è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 19.02.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituitosi nel presente CP_1 giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, come pure correttamente rilevato dal Tribunale, trattandosi nella specie di indebito assistenziale, non è applicabile alla presente fattispecie la disciplina prevista dagli artt. 52 l. n. 88/89
e 13 l.n. 412/91 in materia di l'indebito in previdenziale.
Al contrario, trovano applicazione i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla
2 restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. tra le tante Cass. n. 13223/2020).
Nella specie, la richiesta di restituzione delle maggiori somme erogate in relazione alla pensione cat.
AS per gli anni 2008-2009 è scaturita (per come meglio precisato dall' nella memoria di CP_2
costituzione nel giudizio di primo grado, così risultando superata la doglianza attorea circa il difetto di motivazione) dalla mancata comunicazione, da parte di tra gli altri, dei redditi da Parte_3
pensione estera percepiti negli anni 2007 e 2008.
La circostanza relativa alla effettiva percezione del reddito da pensione estera negli anni oggetto di causa è stata documentata dall' (cfr. estratto reddituale allegato al fascicolo di parte dell' CP_1 CP_1
nel giudizio di primo grado) e non contestata dalle parti appellanti, che, anzi, ritengono che proprio il documento prodotto dall' rappresenti prova della avvenuta comunicazione dei redditi da CP_2
parte del dante causa.
E tuttavia, gli argomenti degli appellanti non appaiono condivisibili solo che si consideri che il documento allegato dall' consiste in una stampa del 2.12.2022, che contiene un riepilogo dei CP_1 redditi relativi al periodo 1997-2008 percepiti da e dichiarati all'Erario, ma non Parte_3 dimostra in alcun modo che abbia comunicato tali redditi anche all' . Parte_1 CP_1
Si rammenta, in proposito, che l' ha la possibilità di accedere alle informazioni in possesso CP_1 dell'Agenzia delle Entrate solo a seguito di quanto disposto con d.l. n. 78 dell'01/07/2009, che all'art. 15 ha previsto che “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria
e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e CP_1 agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12
e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Deve quindi escludersi che, prima dell'entrata in vigore di tale norma, l' potesse avere accesso CP_1
alle informazioni relative ai redditi percepiti da negli anni oggetto di causa - Parte_3
3 eventualmente dichiarati all'Erario- con l'effetto che, in mancanza di comunicazione all' da CP_1 parte del pensionato, l' non poteva avere conoscenza degli stessi. CP_2
In considerazione di tanto, deve ritenersi, per un verso, che non possano trovare applicazione nella specie i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra riportata, in quanto non può ritenersi che il pensionato abbia potuto fare affidamento sulla effettiva spettanza delle somme erogate in eccesso, avendo egli omesso di adempiere alla comunicazione dei redditi esteri (cui era tenuto), non conoscibili dall' . CP_1
Per altro verso, devono ritenersi non spettanti gli importi erogati in eccesso a titolo di assegno sociale, per come quantificati dall' , stante la incidenza del maggior reddito percepito (per come CP_2 successivamente accertato dall' ) nella determinazione della misura dell'assegno sociale. CP_2
Per tutto quanto detto l'appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/12/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 07/12/2023 n. 3684/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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