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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, in funzione di Giudice unico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 4425 /2024 promosso da
nata il [...] in Brasile, in [...] unitamente a Parte_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_1 minore , nata il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...] in Brasile, in [...] e unitamente a Controparte_2 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_3 [...]
nato il [...] in [...]; Persona_2
, nato il [...] in [...]; Parte_2
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nata il [...] in [...]; Controparte_4 Parte_2
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5
, nata il [...] in [...]; Parte_6
, nata il [...] in [...]; Controparte_5
nato il [...] in [...]; Controparte_6
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_8
, nata il [...] in [...]; Parte_9
, nata il [...] in [...]; Parte_10
, nato il [...] in [...]; Parte_11 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1
pagina 1 di 11 Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 17.4.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Controparte_7
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di nato il [...] a [...]. 18); Persona_3
che emigrò in Brasile ove, in data 31.1.1894, ebbe da il Persona_3 Parte_12 figlio (doc. 19); Parte_13
che in data 29.1.1916, in Brasile, sposò (doc. 20); Parte_13 Persona_4
che dalla predetta unione matrimoniale, in data 16.4.1917, in Brasile, nacque (doc. 21); Persona_5
che in data 18.3.1938, in Brasile, sposò (doc. 22); Persona_5 Persona_6
che dalla predetta unione in data 21.7.1939, in Brasile, nacque (doc. Persona_7
23); che in data 8.2.1956, in Brasile, sposò Persona_7 Persona_8
(doc. 24); che in data 25.9.1956, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale nacque
[...]
(doc. 25); Parte_2 che in data 2.3.1968, in Brasile, sposò Parte_2 Parte_9
(doc. 26), nata in [...] il [...] (doc. 27); che in data 9.7.1978, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Parte_10
(doc. 28); che in data 18.7.2000, in Brasile, ebbe da il figlio Parte_10 Persona_9 [...]
(doc. 29-30); Controparte_6 che in data 16.10.2015, in Brasile, sposò (doc. 31); Parte_10 Persona_10 che in data 24.4.1981, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Parte_2
nacque (doc. 32); Parte_9 Parte_11
pagina 2 di 11 che in data 26.10.2001, in Brasile, ebbe da la figlia Parte_11 Parte_14
(doc. 33); Parte_7 che in data 28.8.2003, in Brasile, sposò (doc. 34), Parte_11 Parte_14 dalla quale divorziò il 28.12.2021 (doc. 34); che dalla predetta unione matrimoniale, in data 17.2.2004, in Brasile, nacque Controparte_5
(doc. 35); che in data 17.8.2023, in Brasile, sposò (doc. Parte_11 Persona_11
36); che in data 18.12.1958, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_7
nacque (doc. 37); Persona_8 Persona_12 che in data 18.7.1981, in Brasile, sposò Persona_12 Persona_13
(doc. 38);
[...] che in data 19.1.1982, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Controparte_2
(doc. 39);
[...] che in data 17.1.2013, in Brasile, sposò (doc. 40), Controparte_2 Controparte_3 dalla quale divorziò il 14.12.2015 (cfr. doc. 40); che in data 19.8.2014, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Persona_2
(doc. 41); che in data 13.1.1984, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_12
nacque (doc. 42); Persona_13 Parte_1 che in data 6.7.2013, in Brasile, sposò Parte_1 Controparte_1
(doc. 43); che in data 5.10.2021, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Persona_1
(doc. 44); che in data 1.5.1960, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_7
nacque (doc. 45); Persona_8 Parte_8 che in data 13.7.1991, in Brasile, sposò Parte_8 Persona_14
(doc. 46); che in data 16.7.1991, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Parte_4
(doc. 47);
[...] che in data 30.7.2021, in Brasile, sposò Parte_4 Persona_15
(doc. 48);
[...] che in data 11.9.1992, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Parte_8 Per_14
nacque (doc. 49); Persona_14 Parte_5 che in data 6.5.1976, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_7
nacque (doc. 50); Persona_8 Parte_6
pagina 3 di 11 che in data 14.9.1996, in Brasile, sposò Parte_6 Persona_16
(doc. 51), dal quale divorziò il 1.9.2003 (doc. 51); che in data 10.3.1997, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Parte_3
(doc. 52);
[...] che in data 22.4.2006, in Brasile, sposò (doc. 53). Parte_6 Persona_17 che non rinunciò alla cittadinanza italiana né si naturalizzò cittadino Persona_3 brasiliano (doc. 2);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Alla prima udienza il giudice ha rilevato il difetto di rappresentanza e procura dei ricorrenti minorenni ed ha rinviato all'udienza del 17.3.2025 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. A tale udienza la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
***************
NEL MERITO
L'INTERESSE AD CP_8
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_7
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel
pagina 4 di 11 diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Peraltro, la circolare K.28.1. dell'08/04/1991 del conferma che il Controparte_7 riconoscimento e la tutela della cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul Controparte_7 come previsto dall'art. 14 d. lgs. 30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 01/01/1948 (come nel caso di specie) non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis).
Orbene, per le domande presentate all'estero dirette al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dal 22.11.2022 non è più utilizzata la lista d'attesa e gli aspiranti debbono prenotare un pagina 5 di 11 appuntamento al Consolato Competente dello Stato Estero, , previo accesso al Portale Servizi Cittadinanza del Ministero, tramite credenziali ottenute con registrazione al portale stesso .
Quanto al funzionamento di tale sistema di prenotazione l'informativa pervenuta dal Ministero degli Esteri, riferisce quanto segue .
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_9 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
Tale data, ad esempio a Rio de Janeiro, si colloca a circa un anno dal momento della fissazione dell'appuntamento, esperito il quale, segue un periodo medio di tre mesi per la disamina della pratica e la risposta, quindi, ben entro i termini normativi vigenti di riferimento di cui al D.P.C.M. n.33\2014 (730 gg ) .
Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day , una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema -per quanto il convenuto lo voglia diretto a garantire il CP_7
pagina 6 di 11 rispetto dell'ordine cronologico delle prenotazioni in ottemperanza ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento- parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili .
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Orbene nel caso in oggetto i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante i tentativi di prenotazione, rimasti senza esito, attraverso il portale del Consolato Generale d'Italia competente, al fine di formalizzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (v. docc 59-63, 65-66, 68-69, 71- 76).
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni ( termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana e che il D.P.C.M. n.33\20\), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, che il click day mira a risolvere semplicemente ottenendo la limitazione delle domande che pervengono nell'unità di tempo a tutto detrimento degli aventi diritto in capo ai quali si aggrava ulteriormente l'incertezza di poterlo vedere riconosciuto , deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano iure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi ( quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia . pagina 7 di 11 Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
IL CASO DI SPECIE
In punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_3 poiché tale avo trasmise iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che,
[...] Parte_13
a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È poi il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Merita accoglimento anche la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di Parte_9
moglie di , in quanto le nozze sono state contratte il
[...] Parte_2
2/3/1968, prima del 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
pagina 8 di 11 La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_7 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_10 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1 1 Vedi Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016. pagina 9 di 11 Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_7 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che, nata il 13 Parte_1 gennaio 1984 in Brasile;
, nata il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...] in [...]; Controparte_2 Persona_2
nato il [...] in [...]; , nato
[...] Parte_2 il 25 settembre 1956 in Brasile;
, nata il 10 Parte_3 marzo 1997 in Brasile;
, nata il [...] Persona_12 in Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5 [...]
, nata il [...] in [...]; , Parte_6 Controparte_5 nata il [...] in [...]; nato il 18 luglio Controparte_6
2000 in Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_8 Parte_10
, nata il [...] in [...]; , nato il 24 aprile
[...] Parte_11
1981 in Brasile;
sono cittadini italiani ire sanguinis e che , nata il 24 Parte_9 marzo 1955 in Brasile, è cittadina italiana in quanto coniuge di cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018. pagina 10 di 11 presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 22.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, in funzione di Giudice unico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 4425 /2024 promosso da
nata il [...] in Brasile, in [...] unitamente a Parte_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_1 minore , nata il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...] in Brasile, in [...] e unitamente a Controparte_2 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_3 [...]
nato il [...] in [...]; Persona_2
, nato il [...] in [...]; Parte_2
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nata il [...] in [...]; Controparte_4 Parte_2
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5
, nata il [...] in [...]; Parte_6
, nata il [...] in [...]; Controparte_5
nato il [...] in [...]; Controparte_6
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_8
, nata il [...] in [...]; Parte_9
, nata il [...] in [...]; Parte_10
, nato il [...] in [...]; Parte_11 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1
pagina 1 di 11 Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 17.4.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Controparte_7
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di nato il [...] a [...]. 18); Persona_3
che emigrò in Brasile ove, in data 31.1.1894, ebbe da il Persona_3 Parte_12 figlio (doc. 19); Parte_13
che in data 29.1.1916, in Brasile, sposò (doc. 20); Parte_13 Persona_4
che dalla predetta unione matrimoniale, in data 16.4.1917, in Brasile, nacque (doc. 21); Persona_5
che in data 18.3.1938, in Brasile, sposò (doc. 22); Persona_5 Persona_6
che dalla predetta unione in data 21.7.1939, in Brasile, nacque (doc. Persona_7
23); che in data 8.2.1956, in Brasile, sposò Persona_7 Persona_8
(doc. 24); che in data 25.9.1956, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale nacque
[...]
(doc. 25); Parte_2 che in data 2.3.1968, in Brasile, sposò Parte_2 Parte_9
(doc. 26), nata in [...] il [...] (doc. 27); che in data 9.7.1978, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Parte_10
(doc. 28); che in data 18.7.2000, in Brasile, ebbe da il figlio Parte_10 Persona_9 [...]
(doc. 29-30); Controparte_6 che in data 16.10.2015, in Brasile, sposò (doc. 31); Parte_10 Persona_10 che in data 24.4.1981, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Parte_2
nacque (doc. 32); Parte_9 Parte_11
pagina 2 di 11 che in data 26.10.2001, in Brasile, ebbe da la figlia Parte_11 Parte_14
(doc. 33); Parte_7 che in data 28.8.2003, in Brasile, sposò (doc. 34), Parte_11 Parte_14 dalla quale divorziò il 28.12.2021 (doc. 34); che dalla predetta unione matrimoniale, in data 17.2.2004, in Brasile, nacque Controparte_5
(doc. 35); che in data 17.8.2023, in Brasile, sposò (doc. Parte_11 Persona_11
36); che in data 18.12.1958, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_7
nacque (doc. 37); Persona_8 Persona_12 che in data 18.7.1981, in Brasile, sposò Persona_12 Persona_13
(doc. 38);
[...] che in data 19.1.1982, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Controparte_2
(doc. 39);
[...] che in data 17.1.2013, in Brasile, sposò (doc. 40), Controparte_2 Controparte_3 dalla quale divorziò il 14.12.2015 (cfr. doc. 40); che in data 19.8.2014, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Persona_2
(doc. 41); che in data 13.1.1984, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_12
nacque (doc. 42); Persona_13 Parte_1 che in data 6.7.2013, in Brasile, sposò Parte_1 Controparte_1
(doc. 43); che in data 5.10.2021, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Persona_1
(doc. 44); che in data 1.5.1960, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_7
nacque (doc. 45); Persona_8 Parte_8 che in data 13.7.1991, in Brasile, sposò Parte_8 Persona_14
(doc. 46); che in data 16.7.1991, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Parte_4
(doc. 47);
[...] che in data 30.7.2021, in Brasile, sposò Parte_4 Persona_15
(doc. 48);
[...] che in data 11.9.1992, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Parte_8 Per_14
nacque (doc. 49); Persona_14 Parte_5 che in data 6.5.1976, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e Persona_7
nacque (doc. 50); Persona_8 Parte_6
pagina 3 di 11 che in data 14.9.1996, in Brasile, sposò Parte_6 Persona_16
(doc. 51), dal quale divorziò il 1.9.2003 (doc. 51); che in data 10.3.1997, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nacque Parte_3
(doc. 52);
[...] che in data 22.4.2006, in Brasile, sposò (doc. 53). Parte_6 Persona_17 che non rinunciò alla cittadinanza italiana né si naturalizzò cittadino Persona_3 brasiliano (doc. 2);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Alla prima udienza il giudice ha rilevato il difetto di rappresentanza e procura dei ricorrenti minorenni ed ha rinviato all'udienza del 17.3.2025 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. A tale udienza la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
***************
NEL MERITO
L'INTERESSE AD CP_8
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_7
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel
pagina 4 di 11 diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Peraltro, la circolare K.28.1. dell'08/04/1991 del conferma che il Controparte_7 riconoscimento e la tutela della cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul Controparte_7 come previsto dall'art. 14 d. lgs. 30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 01/01/1948 (come nel caso di specie) non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis).
Orbene, per le domande presentate all'estero dirette al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dal 22.11.2022 non è più utilizzata la lista d'attesa e gli aspiranti debbono prenotare un pagina 5 di 11 appuntamento al Consolato Competente dello Stato Estero, , previo accesso al Portale Servizi Cittadinanza del Ministero, tramite credenziali ottenute con registrazione al portale stesso .
Quanto al funzionamento di tale sistema di prenotazione l'informativa pervenuta dal Ministero degli Esteri, riferisce quanto segue .
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_9 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
Tale data, ad esempio a Rio de Janeiro, si colloca a circa un anno dal momento della fissazione dell'appuntamento, esperito il quale, segue un periodo medio di tre mesi per la disamina della pratica e la risposta, quindi, ben entro i termini normativi vigenti di riferimento di cui al D.P.C.M. n.33\2014 (730 gg ) .
Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day , una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema -per quanto il convenuto lo voglia diretto a garantire il CP_7
pagina 6 di 11 rispetto dell'ordine cronologico delle prenotazioni in ottemperanza ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento- parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili .
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Orbene nel caso in oggetto i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante i tentativi di prenotazione, rimasti senza esito, attraverso il portale del Consolato Generale d'Italia competente, al fine di formalizzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (v. docc 59-63, 65-66, 68-69, 71- 76).
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni ( termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana e che il D.P.C.M. n.33\20\), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, che il click day mira a risolvere semplicemente ottenendo la limitazione delle domande che pervengono nell'unità di tempo a tutto detrimento degli aventi diritto in capo ai quali si aggrava ulteriormente l'incertezza di poterlo vedere riconosciuto , deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano iure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi ( quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia . pagina 7 di 11 Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
IL CASO DI SPECIE
In punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_3 poiché tale avo trasmise iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che,
[...] Parte_13
a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È poi il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Merita accoglimento anche la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di Parte_9
moglie di , in quanto le nozze sono state contratte il
[...] Parte_2
2/3/1968, prima del 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
pagina 8 di 11 La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_7 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_10 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1 1 Vedi Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016. pagina 9 di 11 Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_7 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che, nata il 13 Parte_1 gennaio 1984 in Brasile;
, nata il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...] in [...]; Controparte_2 Persona_2
nato il [...] in [...]; , nato
[...] Parte_2 il 25 settembre 1956 in Brasile;
, nata il 10 Parte_3 marzo 1997 in Brasile;
, nata il [...] Persona_12 in Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5 [...]
, nata il [...] in [...]; , Parte_6 Controparte_5 nata il [...] in [...]; nato il 18 luglio Controparte_6
2000 in Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_8 Parte_10
, nata il [...] in [...]; , nato il 24 aprile
[...] Parte_11
1981 in Brasile;
sono cittadini italiani ire sanguinis e che , nata il 24 Parte_9 marzo 1955 in Brasile, è cittadina italiana in quanto coniuge di cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018. pagina 10 di 11 presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 22.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
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