CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 08/05/2024 al n. 786/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ), con sede legale in via Battaglione Framarin n. 18, P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Malavasi Manuela, Ricciardi
CO e PE ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Miriam Padovan, in Marcon (VE) viale Don Sturzo 1 D, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- pagina 1 di 31 CONTRO
( ), nata a [...] 18 Controparte_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
novembre 1968, ( ), nata a [...]_2
il 21 novembre 1972, e , nata a [...] 28 agosto Pt_1 CP_3 Pt_1
1992, rappresentate e difese in causa dagli avv.ti Limitone ER, Cavallo
ES e RI VI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in
Galleria Dei Borromeo n. 3, Padova, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellate-
avente per oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo,etc - Sez. Spec. Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 2.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, ivi incluse le questioni riproposte ex adverso e l'appello incidentale spiegato da controparte, in riforma della sentenza n. 1921/2023,
pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5210/2020, in data 4 ottobre 2023,
pubblicata il 3 novembre 2023 (rep. n. 6654/2023), ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa pagina 2 di 31 - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande e doglianze tardivamente proposte in atti da parte attrice;
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del
Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3- Pt_1
bis TUB;
2
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie poiché prescritte e infondate per i motivi già esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie,
determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori, rigettare le istanze istruttorie avversarie e dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte oltreché, nei termini e per le ragioni dedotte in atti, dei documenti attorei
CONCLUSIONI DELLE APPELLATE:
pagina 3 di 31 Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
“ NEL MERITO rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza n. 1921/2023 emessa in data
4.10.2023 dal Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data
3.11.2023, nel giudizio R.G. 5210/2020.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata:
a) in via principale, previo accertamento della natura simulata dei dedotti contratti di finanziamento e dei collegati contratti di compravendita dei titoli
, tutti dedotti nel presente giudizio e intercorsi Parte_1
rispettivamente tra oggi in LCA e (i) la sig.ra Controparte_4
nel 2014, (ii) la sig.ra individualmente tra Controparte_1 Controparte_2
il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re e Controparte_2 CP_3
congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate e dedotti in atti, dichiararsi la nullità e/o inefficacia di detti negozi ai sensi dell'art. 1414 cod. civ.,
dichiarandosi per l'effetto che le signore , e Controparte_1 Controparte_2
nulla devono a e/o Parte_2 Controparte_5 Parte_1
in L.C.A. in ragione degli stessi, né in linea capitale né per oneri e
[...]
interessi, con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, ancora in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa,
previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o pagina 4 di 31 previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e/o 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli , Parte_1
intercorsi rispettivamente tra oggi in LCA e Controparte_4
(i) la sig.ra nel 2014, (ii) la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
individualmente tra il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re e Controparte_2 CP_3
congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di
[...]
deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate, dichiarandosi per l'effetto che le signore , e nulla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
devono a e/o in Controparte_4 Parte_1
L.C.A. in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi,
con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, nonché previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Parte_1
agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma
[...]
degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007,
risolversi ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. ex tunc i dedotti contratti di pagina 5 di 31 compravendita dei titoli e i correlati contratti di Parte_1
finanziamento, intercorsi rispettivamente tra Controparte_4
oggi in LCA (i) la sig.ra nel 2014, (ii) la sig.ra Controparte_1 [...]
individualmente tra il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re CP_2 [...]
e congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti CP_2 CP_3
di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate, e accertato che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che le signore , e nulla devono a Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e/o in LCA in Controparte_4 Parte_1
ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, accertare la natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o accertare la sussistenza di un nesso economico, giuridico,
fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, e dichiararsi la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei titoli e i correlati rapporti di finanziamento Parte_1
intercorsi rispettivamente tra la in LCA e (i) Controparte_4
la sig.ra nel 2014, (ii) la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
individualmente tra il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re e Controparte_2 CP_3
congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di
[...]
deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate, dichiarandosi per l'effetto pagina 6 di 31 che le signore , e nulla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
devono a e/o in Controparte_4 Parte_1
LCA in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione.
e) In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice sub b) d) e) l) m) n) x)
y) qq) rr) ss) tt), con il teste già indicato sig. Con riferimento al Testimone_1
fido sottoscritto dalla sig.ra il 11.9.2013 di cui al doc. avv. 78 Controparte_2
Cont
- fido allegato e prodotto per la prima volta nella Seconda Memoria di in
LCA-, e (i) fornire prova contraria rispetto alle circostanze affermate dalla controparte in relazione a tale operazione (ossia inter alia l'indipendenza e autonomia tra tale fido e il correlato all'acquisto Aucap 2013 (operazione n. 1
della stessa), si insite per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova contraria con numerazione progressiva, ciascuno dei quali da intendersi preceduto dalla locuzione “Vero che”:
uu. Con riferimento alla sig.ra , i documenti relativi Controparte_2
Cont all'acquisto dei titoli sottoscritto in data 25.7.2013 (di cui ai docc. avv. 41
che si rammostra al teste) e al fido e relativi aumenti sottoscritto in data
11.9.2013 (di cui al doc. avv. 78 che si rammostra al teste) sono stati formalizzati con le modalità di cui al precedente capitolo (z)?
vv. Con riferimento alla sig.ra , i documenti relativi al fido Controparte_2
sottoscritto in data 11.9.2013 (di cui al doc. avv. 78 che si rammostra al teste)
sono stati formalizzati con le modalità di cui al precedente capitolo (z)?
pagina 7 di 31 Cont ww. Con riferimento alla sig.ra , l'acquisto dei titoli Controparte_2
sottoscritto in data 25.7.2013 (di cui al doc. avv. 41 che si rammostra al teste) è
intenzionalmente correlato – quanto a tempistiche, importi e finalità - al fido e relativi aumenti sottoscritto il 11.9.2013 (di cui al doc. avv. 78 che si rammostra al teste)?
Cont xx. Con riferimento alla sig.ra , lei (e/o altri funzionari ) Controparte_2
Cont ha prospettato la conclusione dell'acquisto dei titoli sottoscritto in data
25.7.2013 (di cui ai docc. avv. 41 che si rammostra al teste) indipendentemente da un fido di cassa e dai successivi rinnovi e aumenti sottoscritti rispettivamente in data 11.9.2013, 17.7.2014, 26.9.2014 e 2.2.2015 (di cui al doc. avv. 78 e al doc. 5bis che si rammostrano al teste) e viceversa?
yy. Il conto corrente 1078634 intestato alla sig.ra (di cui al Controparte_2
doc. 3 che si rammostra al teste), è stato acceso ad hoc con l'obbiettivo di erogare il predetto fido su tali conti (di cui ai doc. 5bis e doc. avv. 78 che si rammostrano al teste) e così generare la provvista per finanziare gli acquisti
Cont titoli di cui ai docc. avv. 41, 42 e 43 (che si rammostrano al teste)?
Si indica il teste già indicato sig. Testimone_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che venissero formulate da parte convenuta.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio
(incluso rimborso forfetario, iva e cpa come per legge)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
pagina 8 di 31 1.1.1 Con atto di citazione del 9 luglio 2020 , Controparte_1 [...]
e convenivano in giudizio CP_2 CP_3 [...]
, rappresentando in estrema sintesi Controparte_7
che:
(a) e erano sorelle, e era figlia di CP_1 Controparte_2 CP_3
quest'ultima e nipote della prima;
e erano figlie di CP_1 CP_2 CP_8
e nipoti di , fratelli imprenditori che,
[...] Parte_3
congiuntamente ai propri familiari, operavano da decenni nel settore della produzione e commercializzazione di capi sartoriali per uomo, e ciò per mezzo della. Confrav s.p.a., società corrente in Grumolo delle Abbadesse (VI), via
Roma n. 73 (doc. n. 1), con un volume d'affari che, all'epoca dei fatti di causa, si attestava intorno agli 8 milioni di Euro, e che a oggi si era ridotto a poco più di 4
milioni.
b) la famiglia poteva considerarsi uno dei clienti “storici” della banca CP_2
: in tale contesto, si era via via consolidato nel tempo un rapporto CP_9
“caratterizzato da piena fiducia […] verso l'istituto e i suoi funzionari, e tra questi con specifico riguardo alla persona del Sig. nel cui ambito Testimone_1
era stato proposto alle attrici di acquistare “un rilevante ammontare di titoli rappresentativi del capitale sociale di ”, per un Parte_1
“corrispettivo complessivo (al netto di spese ed oneri) di: a. 300.000 Euro
quanto alla sig.ra , b. oltre 1,4 mln. Euro quanto alla sig.ra Controparte_1
individualmente e, c. 93.750 quanto alla sig.ra Controparte_2 [...]
congiuntamente alla figlia ”; CP_2 CP_3
pagina 9 di 31 (c) tali operazioni erano state “riproposte e ribadite sin dal 2013
specificatamente nei confronti della sig.ra e sin dal 2014 nei Controparte_2
confronti delle sig.re e ” da a quale, dopo Controparte_1 CP_3 CP_10
aver “anzitutto provveduto ad accendere ad hoc nuovi rapporti di c/corrente in capo alle odierne attrici, al fine di destinarli all'esecuzione delle prospettate operazioni di finanziamento e correlato acquisto titoli , aveva CP_10
discrezionalmente (“per quanto concerne tempistiche ed importi”) e “nell'arco temporale 2013-2015 quanto alla sig.ra individualmente, e Controparte_2
nel 2014 quanto alle altre due posizioni” incentivato le attrici a porre in essere
Cont
“diverse operazioni di finanziamento e di correlato acquisto di titoli […]
per i considerevoli controvalori di 300.000 Euro quanto alla sig.ra
[...]
nonché oltre1,4 mln e 93.750 Euro quanto alla sig.ra CP_1 [...]
, rispettivamente a titolo individuale e congiuntamente alla figlia CP_2
”. CP_3
Più precisamente, in tesi attorea, in forza delle suddette aperture di credito: (i)
Cont
avrebbe acquistato 4.800 azioni;
Controparte_1
(ii) a titolo individuale avrebbe acquistato “n. 28.051 azioni Controparte_2
Cont
”;
(iii) congiuntamente alla figlia avrebbe Controparte_2 CP_3
acquistato n.
1.500 azioni CP_10
Gli acquisti sarebbero avvenuti secondo le seguenti modalità:
- per “a titolo individuale” mediante i conti correnti nn. Controparte_2
1078634 e 0759525 ed il conto deposito titoli n. 2193258 a valere sul c/c n.
0759525”;
pagina 10 di 31 - per mediante il conto corrente n. 1170201 e del conto Controparte_1
deposito titoli n. 2293639;
- per e “congiuntamente” mediante il conto Controparte_2 CP_3
corrente n. 571169287 e il conto deposito titoli n. 293321.
(d) successivamente al compimento delle operazioni per cui è causa,
allorquando, nel febbraio dell'anno 2015, “iniziarono a filtrare a mezzo stampa le prime indiscrezioni circa … il preoccupante stato di salute della Banca” le attrici, unitamente ai propri famigliari, avevano contattato il proprio referente di fiducia, Sig. onde chiedere delucidazioni in merito alle “modalità con le Tes_1
quali si intendeva estinguere la ciclopica operazione di compravendita di partecipazioni e i correlati rapporto di finanziamento ad esse (fittiziamente)
imputati” ;
(e) a fronti di tale richieste “il Sig. come anche gli ulteriori funzionari della Tes_1
Cont
interpellati” avevano rassicurato le attrici circa la “chiusura” delle operazioni in parola “di lì a un anno mediante il convenuto riacquisto di tutti i titoli da parte della . Pt_1
1.1.2 . Sulla base di tale ricostruzione fattuale, le attrici lamentavano:
(a) la violazione del disposto di cui all'art. 2358 c.c. per aver accordato CP_10
prestiti per l'acquisto di azioni proprie;
(b) la violazione dell'art. 1322 c.c.;
(c) la violazione degli artt. 30 e 31 TUF ed art. 78 Reg. Intermediari oltreché
degli artt. 67-duodecies e 67-septiesdecies del D.Lgs. 2006/2005 (ossia il Codice
del Consumo) per essere stati gli acquisti di azioni eseguiti al di fuori della pagina 11 di 31 Banca e mediante l'operato di un soggetto, il Sig. non iscritto all'albo dei Tes_1
promotori finanziari;
(d) la violazione degli obblighi informativi di cui al TUF e Reg. Intermediari
gravanti sugli intermediari finanziari;
(e) la natura asseritamente simulata degli Acquisti Azioni per cui è causa. 1.2.3.
Conseguentemente, chiedevano al Tribunale di Venezia:
(a) in via principale, previo accertamento della natura simulata dei contratti di
Finanziamento e Acquisti Azioni “intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2013 e il 2015 tra la convenuta da un lato, e rispettivamente: (i) la sig.ra
, a valere sul c/corrente n. 1170201 e c/deposito titoli n. 010- Controparte_1
002293639-000, (ii) la sig.ra , a valere sul c/corrente n. Controparte_2
1078634 e n. 0759525 e il c/deposito titoli n. 010-002193258 e (iii) le sig.re e , a valere sul c/corrente n. 010-571169287 e Controparte_2 CP_3
c/deposito titoli n. 010-002293321-000” dichiarare la nullità/inefficacia degli stessi ai sensi dell'art. 1414 c.c., “con ogni conseguente statuizione”,
dichiarandosi per l'effetto che le attrici nulla devono a in ragione di detti CP_10
rapporti “con ogni conseguente statuizione”;
(b) sempre in via principale, previo accertamento del collegamento funzionale e teleologico tra i contratti di Finanziamento e Acquisto Azioni, accertare e dichiarare ex artt. 30 e 31 TUF ovvero ai sensi degli artt. 2358 e 1418 c.c. la nullità dei contratti di Finanziamento e Acquisto Azioni “intercorsi tra il 2013 e il 2015 tra la convenuta, da un lato, e rispettivamente (i) la sig.ra
[...]
, a valere sul c/corrente n. 1170201 e c/deposito titoli n. 010- CP_1
00293639-000, (ii) la sig.ra , a valere sui c/corrente n. Controparte_2
pagina 12 di 31 1078634 e n. 0759525 e il c/deposito titoli n. 010-002193258-000 e (iii) le sig.re e , a valere sul c/corrente n. 010-51169287 e Controparte_2 CP_3
c/deposito titoli n. 010-002293321-000” dichiarandosi per l'effetto che le attrici nulla devono a “con ogni conseguente statuizione”; CP_10
(c) in via subordinata, previo accertamento del collegamento funzionale e teleologico tra i contratti di Finanziamento e Acquisto Azioni e dell'inadempimento di non scarsa importanza addebitato a e della CP_10
circostanza secondo cui “i fondi finanziati sono stati istantaneamente appresi”
dalla Banca, risolvere ex art. 1453 c.c. i contratti di Finanziamento e Acquisto
Azioni oltreché accertare che nulla devono le attrici in ragione di detti rapporti,
“con ogni conseguente statuizione”;
d) in ogni caso, per le ragioni esposte in Citazione o quelle che fossero ritenute di diritto, risolvere e/o dichiarare la nullità dei contratti di Finanziamento e
Acquisto Azioni, dichiarandosi per l'effetto che le attrici nulla dovevano a CP_10
in ragione di detti rapporti, “con ogni conseguente statuizione”.
1.2. Con comparsa di costituzione del 4 novembre 2020 la Banca si costituiva,
eccependo l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie nonché
l'intervenuta prescrizione e comunque sollecitandone il rigetto.
1.3. Con la prima memoria istruttoria le controparti effettuavano alcune precisazioni in ordine alle operazioni contestate e la eccepiva Pt_1
l'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum del giudizio ad investimenti che nell'atto introduttivo non erano stati contestati.
pagina 13 di 31 1.4. Ammessa parzialmente la prova per testi chiesta dalle attrici ed escusso il teste il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. Testimone_1
1921/2023, pronunciata in data 4.10.2023 che:
(a) rigettava le eccezioni avanzate dalla in relazione all'estensione, in Pt_1
corso di causa, dell'oggetto del giudizio;
(b) rigettava le eccezioni di improcedibilità e incompetenza avanzate dalla ai sensi dell'art. 83 TUB;
Pt_1
(c) riteneva applicabile l'art. 2358 c.c. e affermava che, dalla violazione dello stesso, discendeva la nullità delle operazioni di finanziamento e acquisto azioni/obbligazioni della Banca effettivamente collegate;
(d) riteneva sussistente il collegamento negoziale tra finanziamenti e investimenti in relazione alle operazioni dedotte in giudizio, dichiarandone conseguentemente la nullità e accertando che le Sig.re e nulla CP_2 CP_3
devono a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'utilizzo dei finanziamenti;
(e) condannava la alla rifusione delle spese legali in favore delle attrici Pt_1
*****
2. L'APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.
[...]
Controparte_7
Avverso la predetta sentenza ha Controparte_11
proposto appello, instando per la declaratoria di improcedibilità anche della domanda di accertamento negativo ovvero di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza e comunque per il rigetto delle domande dell'attrice accolte in primo grado.
pagina 14 di 31 Le doglianze della più nel dettaglio sono le seguenti. Pt_1
2.1.PRIMO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB di tutte le domande proposte nei confronti della lca,
dovendo, invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del R.D. n. 267 del 1942.
Opina che qualsiasi azione idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, sottraendo al patrimonio della procedura dei beni che vi appartengono,
deve essere proposta, a pena di inammissibilità/improcedibilità nelle forme e nei modi dell'insinuazione allo stato passivo, potendo il Giudice intervenire solo successivamente in fase di eventuale opposizione.
2.2. SECONDO MOTIVO
L'azione proposta non è un'azione di mero accertamento e difetta l'interesse ad agire delle attrici perché la domanda accolta porta, in realtà, all'estinzione per compensazione del credito delle con il contrapposto credito della CP_2
LCA in relazione alla ripetizione del capitale prestato oppure, se intesa come limitata all'accertamento negativo dei soli obblighi contrattuali derivanti dai finanziamenti, è inammissibile o comunque viola l'art. 100 c.p.c. dal momento che le clienti si troverebbero esposte all'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. quanto meno per la somma capitale.
2.3 TERZO MOTIVO
pagina 15 di 31 La decisione è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia, competente essendo, invece, la sede concorsuale
(quindi, il Tribunale di Vicenza).
2.4. QUARTO MOTIVO
La sentenza ha pronunciato anche in ordine ad operazioni oggetto di domande proposte solo con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e, quindi,
tardivamente contestate (si tratta dell'investimento effettuato da
[...]
a titolo individuale in sede di aumento di capitale 2013 per n. 73 CP_2
azioni ed Euro 4.937,50 in obbligazioni convertibili e regolato mediante CP_10
addebito sul conto corrente n. 323012 e mediante accreditamento sul conto deposito titoli n. 2064608).
2.5 QUINTO MOTIVO
La sentenza ha erroneamente ritenuto la sussistenza del collegamento negoziale tra finanziamenti ed acquisti azionari, basandosi su prove testimoniali e presunzioni non consentite ai sensi degli artt. 2722 c. e 2729 c.c. e valutando erroneamente la documentazione prodotta.
2.6 SESTO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 2358 cod.
civ. Tale disposizione, infatti, è incompatibile con la disciplina delle società
cooperative (quale era la banca in bonis all'epoca degli acquisti azionari ed obbligazionari) o al più può ritenersi compatibile nella sola parte in cui pone limiti quantitativi all'assistenza finanziaria. Le decisioni sull'acquisto di azioni proprie erano, conformemente anche a quanto previsto dallo statuto, di competenza del Consiglio di Amministrazione. Ulteriormente, non possono pagina 16 di 31 essere tratti argomenti favorevoli alla tesi esposta in sentenza sulla base dell'art. 150 bis TUB, le cui disposizioni se correttamente interpretate devono semmai far ritenere voluta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2358 cod. civ. alle banche popolari.
2.7 SETTIMO MOTIVO
La decisione, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, è erronea in quanto:
• non sussiste alcuna violazione della citata disposizione, i cui limiti quantitativi sono stati rispettati (come dai dati dei bilanci degli anni 2012-2014
dimessi in causa);
• la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non è causa di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risulta rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità deve escludersi dopo la riforma della citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che ha consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni);
- la nullità va esclusa anche sulla base dei principi affermati dalle SS.UU. Con
sentenza n. 33719/22 in tema di mutuo fondiario;
- in ogni caso è erroneo l'accertamento di invalidità riferito alle obbligazioni convertibili, posto che la predetta norma contempla solo le azioni.
2.8 OTTAVO MOTIVO
La sentenza non ha considerato le somme ricevute dagli attrici in forza degli acquisti effettuati (c.d. premio fedeltà corrisposto in data 1.12.2015 a
[...]
, cedole del 5% incassate sulle obbligazioni convertibili 2013/2018 CP_1
pagina 17 di 31 sottoscritte nel 2013; premio del 10% del valore nominale delle obbligazioni convertibili corrisposto il 29.5.2015 mediante l'assegnazione di un maggior numero di azioni della in sede di conversione;
eventuali importi erogati Pt_1
dal Fondo Indennizzo Risparmiatori istituito ai sensi dell'art. 1, commi 493 e ss.,
della legge 30.12.2018 n. 145).
2.9 NONO MOTIVO
Ha lamentato l'erroneità del regolamento delle spese e ne ha sollecitato la riforma in ragione della soccombenza derivante dall'accoglimento dei motivi d'appello o, in subordine, in ragione del rigetto della domanda di simulazione,
della novità delle questioni trattate e della notevole complessità in fatto ed in diritto del giudizio.
Tutte le spese di causa avrebbero, pertanto, dovuto essere poste a carico delle attrici o quanto meno compensate.
*****
3. LA COSTITUZIONE DELLE APPELLATE
Si sono costituite anche in appello , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto il rigetto del gravame e formulato appello incidentale
[...]
condizionato in ordine alle domande respinte dal Tribunale, lamentando:
i) violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c. e conseguente nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità per simulazione anche in relazione all'art. 2722 c.c.;
ii) omessa declaratoria della nulla delle operazioni compiute ai sensi dell'art.
pagina 18 di 31 iii) omessa declaratoria di nullità e/o risoluzione dei contratti per violazione degli artt. 21 e ss. TUF e degli artt. 39 e ss. Reg. Consob 16190/2007 incombenti sull'intermediario;
Cont iv) omessa declaratoria di nullità dei contratti di negoziazione dei titoli avvenuta in violazione degli artt. 30 TUF, 78 e ss. Reg. Consob n. 16190/2995,
67 duodecies e 67 septiesdecies del d.lgs n. 206/2005
*****
4. PROCESSO D'APPELLO
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
02.10.2025 preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 7.11.2024 del Consigliere Istruttore
*****
5. DECISIONE SUGLI APPELLI
5.1 Sulle questioni oggetto dei motivi d'appello principale sussiste un consolidato orientamento di questa Corte d'Appello che ha, tra l'altro, ritenuto di interpretare l'art. 83, comma 3, del T.U.B., anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuali, ritenendo però, non improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive),
da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
pagina 19 di 31 Si è, infatti, ritenuto che sarebbe stato incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili
(dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti, collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
5.2 Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass. ordd. n.
22719/2025, 22722/2025, 20184/2025), orientamento secondo cui “in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3,
t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un pagina 20 di 31 momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o,
se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la Suprema Corte affronta la questione dell'ammissibilità
delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative c.d. bancarie e, pur non esaminando specificatamente le peculiarità della domanda di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione delle richiamate ordinanze (v. soprattutto Cass. ord.
20184/2025), si trovano esposte le argomentazioni a sostegno dell'enunciato orientamento, in termini che, per palese esigenza di nomofilachia, questa Corte
non ha ragione di disattendere: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza
n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n.
1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia,
dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può
pagina 21 di 31 essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere,
una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a.,
posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale
“Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda,
che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n.
10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd.
bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di pagina 22 di 31 credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001;
Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così,
anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea”
improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad pagina 23 di 31 opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo
(v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n.
162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n.
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità
della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto pagina 24 di 31 comma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
5.3. L'art. 83 TUB, così come interpretato dal giudice di legittimità, al verificarsi di determinati presupposti potrebbe non risultare completamente in linea con i principi costituzionali.
Merita attenta considerazione quanto recentemente evidenziato da questa Corte
nel precedente (sentenza n. 2674/2025 pubbl. il 31.07.2025, Pres. e rel. dott.
GU NT), richiamato nella memoria di replica delle appellate, in cui si legge: “Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili
(dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria,
si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo pagina 25 di 31 diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti,
atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede,
infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente,
disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui
“i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In
altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
“ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge pagina 26 di 31 esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione
(apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi –
valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla
(per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà
economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo”
pagina 27 di 31 per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi. In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti Controparte_12
scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le pagina 28 di 31 altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n.
1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte
veneta)”.
5.4 Va, però, rilevato che, nel caso di specie, le appellate non hanno neppure dedotto di avere proposto una domanda di insinuazione al passivo concorsuale né comunque hanno argomentato in ordine agli esiti di un'eventuale domanda proposta, sicché non possono lamentarsi dell'incertezza in ordine alla sussistenza di pretese creditorie o debitorie alla quale sarebbero, in siffatte ipotesi, esposte.
Non hanno neppure evidenziato pregiudizi (es. segnalazione alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia o maggiori difficoltà nell'accesso al credito bancario)
derivati dall'apparente, in tesi attorea, debito relativo ai finanziamenti stipulati per gli acquisti azionari.
Tenuto poi conto che la lca non ha formulato né nel presente processo né in via stragiudiziale richieste di restituzione delle somme mutuate (risultando, per effetto di tale contegno omissivo, ormai prossima la maturazione del termine di prescrizione del diritto di ripetizione), deve concludersi che non assume pratico rilievo nella presente controversia la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. paventata nel citato precedente (come pure in altri precedenti di questa Corte), che,
comunque, secondo questo Collegio, ha correttamente messo in evidenza le problematiche che gli artt. 83 e ss. TUB, così come attualmente interpretati,
possono determinare.
5.5 In conclusione, esclusa la necessità di sollevare questione di legittimità
costituzionale, il primo motivo d'appello principale dev'essere accolto e, in pagina 29 di 31 riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda svolta dalle consorti nei confronti di CP_2 Parte_1
incluse quelle oggetto dell'appello incidentale che va
[...]
conseguentemente respinto.
All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale, l'assorbimento degli ulteriori motivi.
*****
6.1 L'opinabilità delle questioni oggetto del primo motivo e l'esistenza di un consolidato indirizzo da parte di questa Corte, incline a riconoscere la procedibilità delle azioni di accertamento negativo del credito della lca,
costituiscono gravi ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
6.2 Stante il rigetto dell'appello incidentale, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , Controparte_1 [...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_2 CP_3
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di , Controparte_11 Controparte_1 [...]
e e sull'appello incidentale da queste ultime proposto CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 1921/2023 pronunciata il 4.10.2023 dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, accoglie il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
pagina 30 di 31 - dichiara improcedibili tutte le domande proposte da , Controparte_1
e ; Controparte_2 CP_3
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
, e di un ulteriore importo a titolo di CP_1 Controparte_2 CP_3
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1322 c.c.;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 08/05/2024 al n. 786/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ), con sede legale in via Battaglione Framarin n. 18, P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Malavasi Manuela, Ricciardi
CO e PE ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Miriam Padovan, in Marcon (VE) viale Don Sturzo 1 D, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- pagina 1 di 31 CONTRO
( ), nata a [...] 18 Controparte_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
novembre 1968, ( ), nata a [...]_2
il 21 novembre 1972, e , nata a [...] 28 agosto Pt_1 CP_3 Pt_1
1992, rappresentate e difese in causa dagli avv.ti Limitone ER, Cavallo
ES e RI VI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in
Galleria Dei Borromeo n. 3, Padova, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellate-
avente per oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo,etc - Sez. Spec. Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 2.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, ivi incluse le questioni riproposte ex adverso e l'appello incidentale spiegato da controparte, in riforma della sentenza n. 1921/2023,
pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5210/2020, in data 4 ottobre 2023,
pubblicata il 3 novembre 2023 (rep. n. 6654/2023), ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa pagina 2 di 31 - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande e doglianze tardivamente proposte in atti da parte attrice;
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del
Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3- Pt_1
bis TUB;
2
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie poiché prescritte e infondate per i motivi già esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie,
determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori, rigettare le istanze istruttorie avversarie e dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte oltreché, nei termini e per le ragioni dedotte in atti, dei documenti attorei
CONCLUSIONI DELLE APPELLATE:
pagina 3 di 31 Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
“ NEL MERITO rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza n. 1921/2023 emessa in data
4.10.2023 dal Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data
3.11.2023, nel giudizio R.G. 5210/2020.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata:
a) in via principale, previo accertamento della natura simulata dei dedotti contratti di finanziamento e dei collegati contratti di compravendita dei titoli
, tutti dedotti nel presente giudizio e intercorsi Parte_1
rispettivamente tra oggi in LCA e (i) la sig.ra Controparte_4
nel 2014, (ii) la sig.ra individualmente tra Controparte_1 Controparte_2
il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re e Controparte_2 CP_3
congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate e dedotti in atti, dichiararsi la nullità e/o inefficacia di detti negozi ai sensi dell'art. 1414 cod. civ.,
dichiarandosi per l'effetto che le signore , e Controparte_1 Controparte_2
nulla devono a e/o Parte_2 Controparte_5 Parte_1
in L.C.A. in ragione degli stessi, né in linea capitale né per oneri e
[...]
interessi, con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, ancora in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa,
previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o pagina 4 di 31 previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e/o 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli , Parte_1
intercorsi rispettivamente tra oggi in LCA e Controparte_4
(i) la sig.ra nel 2014, (ii) la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
individualmente tra il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re e Controparte_2 CP_3
congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di
[...]
deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate, dichiarandosi per l'effetto che le signore , e nulla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
devono a e/o in Controparte_4 Parte_1
L.C.A. in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi,
con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, nonché previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Parte_1
agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma
[...]
degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007,
risolversi ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. ex tunc i dedotti contratti di pagina 5 di 31 compravendita dei titoli e i correlati contratti di Parte_1
finanziamento, intercorsi rispettivamente tra Controparte_4
oggi in LCA (i) la sig.ra nel 2014, (ii) la sig.ra Controparte_1 [...]
individualmente tra il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re CP_2 [...]
e congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti CP_2 CP_3
di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate, e accertato che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che le signore , e nulla devono a Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e/o in LCA in Controparte_4 Parte_1
ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, accertare la natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o accertare la sussistenza di un nesso economico, giuridico,
fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, e dichiararsi la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei titoli e i correlati rapporti di finanziamento Parte_1
intercorsi rispettivamente tra la in LCA e (i) Controparte_4
la sig.ra nel 2014, (ii) la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
individualmente tra il 2013 ed il 2015 e (iii) le sig.re e Controparte_2 CP_3
congiuntamente nel 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di
[...]
deposito titoli rispettivamente intestati alle Appellate, dichiarandosi per l'effetto pagina 6 di 31 che le signore , e nulla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
devono a e/o in Controparte_4 Parte_1
LCA in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione.
e) In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice sub b) d) e) l) m) n) x)
y) qq) rr) ss) tt), con il teste già indicato sig. Con riferimento al Testimone_1
fido sottoscritto dalla sig.ra il 11.9.2013 di cui al doc. avv. 78 Controparte_2
Cont
- fido allegato e prodotto per la prima volta nella Seconda Memoria di in
LCA-, e (i) fornire prova contraria rispetto alle circostanze affermate dalla controparte in relazione a tale operazione (ossia inter alia l'indipendenza e autonomia tra tale fido e il correlato all'acquisto Aucap 2013 (operazione n. 1
della stessa), si insite per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova contraria con numerazione progressiva, ciascuno dei quali da intendersi preceduto dalla locuzione “Vero che”:
uu. Con riferimento alla sig.ra , i documenti relativi Controparte_2
Cont all'acquisto dei titoli sottoscritto in data 25.7.2013 (di cui ai docc. avv. 41
che si rammostra al teste) e al fido e relativi aumenti sottoscritto in data
11.9.2013 (di cui al doc. avv. 78 che si rammostra al teste) sono stati formalizzati con le modalità di cui al precedente capitolo (z)?
vv. Con riferimento alla sig.ra , i documenti relativi al fido Controparte_2
sottoscritto in data 11.9.2013 (di cui al doc. avv. 78 che si rammostra al teste)
sono stati formalizzati con le modalità di cui al precedente capitolo (z)?
pagina 7 di 31 Cont ww. Con riferimento alla sig.ra , l'acquisto dei titoli Controparte_2
sottoscritto in data 25.7.2013 (di cui al doc. avv. 41 che si rammostra al teste) è
intenzionalmente correlato – quanto a tempistiche, importi e finalità - al fido e relativi aumenti sottoscritto il 11.9.2013 (di cui al doc. avv. 78 che si rammostra al teste)?
Cont xx. Con riferimento alla sig.ra , lei (e/o altri funzionari ) Controparte_2
Cont ha prospettato la conclusione dell'acquisto dei titoli sottoscritto in data
25.7.2013 (di cui ai docc. avv. 41 che si rammostra al teste) indipendentemente da un fido di cassa e dai successivi rinnovi e aumenti sottoscritti rispettivamente in data 11.9.2013, 17.7.2014, 26.9.2014 e 2.2.2015 (di cui al doc. avv. 78 e al doc. 5bis che si rammostrano al teste) e viceversa?
yy. Il conto corrente 1078634 intestato alla sig.ra (di cui al Controparte_2
doc. 3 che si rammostra al teste), è stato acceso ad hoc con l'obbiettivo di erogare il predetto fido su tali conti (di cui ai doc. 5bis e doc. avv. 78 che si rammostrano al teste) e così generare la provvista per finanziare gli acquisti
Cont titoli di cui ai docc. avv. 41, 42 e 43 (che si rammostrano al teste)?
Si indica il teste già indicato sig. Testimone_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che venissero formulate da parte convenuta.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio
(incluso rimborso forfetario, iva e cpa come per legge)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
pagina 8 di 31 1.1.1 Con atto di citazione del 9 luglio 2020 , Controparte_1 [...]
e convenivano in giudizio CP_2 CP_3 [...]
, rappresentando in estrema sintesi Controparte_7
che:
(a) e erano sorelle, e era figlia di CP_1 Controparte_2 CP_3
quest'ultima e nipote della prima;
e erano figlie di CP_1 CP_2 CP_8
e nipoti di , fratelli imprenditori che,
[...] Parte_3
congiuntamente ai propri familiari, operavano da decenni nel settore della produzione e commercializzazione di capi sartoriali per uomo, e ciò per mezzo della. Confrav s.p.a., società corrente in Grumolo delle Abbadesse (VI), via
Roma n. 73 (doc. n. 1), con un volume d'affari che, all'epoca dei fatti di causa, si attestava intorno agli 8 milioni di Euro, e che a oggi si era ridotto a poco più di 4
milioni.
b) la famiglia poteva considerarsi uno dei clienti “storici” della banca CP_2
: in tale contesto, si era via via consolidato nel tempo un rapporto CP_9
“caratterizzato da piena fiducia […] verso l'istituto e i suoi funzionari, e tra questi con specifico riguardo alla persona del Sig. nel cui ambito Testimone_1
era stato proposto alle attrici di acquistare “un rilevante ammontare di titoli rappresentativi del capitale sociale di ”, per un Parte_1
“corrispettivo complessivo (al netto di spese ed oneri) di: a. 300.000 Euro
quanto alla sig.ra , b. oltre 1,4 mln. Euro quanto alla sig.ra Controparte_1
individualmente e, c. 93.750 quanto alla sig.ra Controparte_2 [...]
congiuntamente alla figlia ”; CP_2 CP_3
pagina 9 di 31 (c) tali operazioni erano state “riproposte e ribadite sin dal 2013
specificatamente nei confronti della sig.ra e sin dal 2014 nei Controparte_2
confronti delle sig.re e ” da a quale, dopo Controparte_1 CP_3 CP_10
aver “anzitutto provveduto ad accendere ad hoc nuovi rapporti di c/corrente in capo alle odierne attrici, al fine di destinarli all'esecuzione delle prospettate operazioni di finanziamento e correlato acquisto titoli , aveva CP_10
discrezionalmente (“per quanto concerne tempistiche ed importi”) e “nell'arco temporale 2013-2015 quanto alla sig.ra individualmente, e Controparte_2
nel 2014 quanto alle altre due posizioni” incentivato le attrici a porre in essere
Cont
“diverse operazioni di finanziamento e di correlato acquisto di titoli […]
per i considerevoli controvalori di 300.000 Euro quanto alla sig.ra
[...]
nonché oltre1,4 mln e 93.750 Euro quanto alla sig.ra CP_1 [...]
, rispettivamente a titolo individuale e congiuntamente alla figlia CP_2
”. CP_3
Più precisamente, in tesi attorea, in forza delle suddette aperture di credito: (i)
Cont
avrebbe acquistato 4.800 azioni;
Controparte_1
(ii) a titolo individuale avrebbe acquistato “n. 28.051 azioni Controparte_2
Cont
”;
(iii) congiuntamente alla figlia avrebbe Controparte_2 CP_3
acquistato n.
1.500 azioni CP_10
Gli acquisti sarebbero avvenuti secondo le seguenti modalità:
- per “a titolo individuale” mediante i conti correnti nn. Controparte_2
1078634 e 0759525 ed il conto deposito titoli n. 2193258 a valere sul c/c n.
0759525”;
pagina 10 di 31 - per mediante il conto corrente n. 1170201 e del conto Controparte_1
deposito titoli n. 2293639;
- per e “congiuntamente” mediante il conto Controparte_2 CP_3
corrente n. 571169287 e il conto deposito titoli n. 293321.
(d) successivamente al compimento delle operazioni per cui è causa,
allorquando, nel febbraio dell'anno 2015, “iniziarono a filtrare a mezzo stampa le prime indiscrezioni circa … il preoccupante stato di salute della Banca” le attrici, unitamente ai propri famigliari, avevano contattato il proprio referente di fiducia, Sig. onde chiedere delucidazioni in merito alle “modalità con le Tes_1
quali si intendeva estinguere la ciclopica operazione di compravendita di partecipazioni e i correlati rapporto di finanziamento ad esse (fittiziamente)
imputati” ;
(e) a fronti di tale richieste “il Sig. come anche gli ulteriori funzionari della Tes_1
Cont
interpellati” avevano rassicurato le attrici circa la “chiusura” delle operazioni in parola “di lì a un anno mediante il convenuto riacquisto di tutti i titoli da parte della . Pt_1
1.1.2 . Sulla base di tale ricostruzione fattuale, le attrici lamentavano:
(a) la violazione del disposto di cui all'art. 2358 c.c. per aver accordato CP_10
prestiti per l'acquisto di azioni proprie;
(b) la violazione dell'art. 1322 c.c.;
(c) la violazione degli artt. 30 e 31 TUF ed art. 78 Reg. Intermediari oltreché
degli artt. 67-duodecies e 67-septiesdecies del D.Lgs. 2006/2005 (ossia il Codice
del Consumo) per essere stati gli acquisti di azioni eseguiti al di fuori della pagina 11 di 31 Banca e mediante l'operato di un soggetto, il Sig. non iscritto all'albo dei Tes_1
promotori finanziari;
(d) la violazione degli obblighi informativi di cui al TUF e Reg. Intermediari
gravanti sugli intermediari finanziari;
(e) la natura asseritamente simulata degli Acquisti Azioni per cui è causa. 1.2.3.
Conseguentemente, chiedevano al Tribunale di Venezia:
(a) in via principale, previo accertamento della natura simulata dei contratti di
Finanziamento e Acquisti Azioni “intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2013 e il 2015 tra la convenuta da un lato, e rispettivamente: (i) la sig.ra
, a valere sul c/corrente n. 1170201 e c/deposito titoli n. 010- Controparte_1
002293639-000, (ii) la sig.ra , a valere sul c/corrente n. Controparte_2
1078634 e n. 0759525 e il c/deposito titoli n. 010-002193258 e (iii) le sig.re e , a valere sul c/corrente n. 010-571169287 e Controparte_2 CP_3
c/deposito titoli n. 010-002293321-000” dichiarare la nullità/inefficacia degli stessi ai sensi dell'art. 1414 c.c., “con ogni conseguente statuizione”,
dichiarandosi per l'effetto che le attrici nulla devono a in ragione di detti CP_10
rapporti “con ogni conseguente statuizione”;
(b) sempre in via principale, previo accertamento del collegamento funzionale e teleologico tra i contratti di Finanziamento e Acquisto Azioni, accertare e dichiarare ex artt. 30 e 31 TUF ovvero ai sensi degli artt. 2358 e 1418 c.c. la nullità dei contratti di Finanziamento e Acquisto Azioni “intercorsi tra il 2013 e il 2015 tra la convenuta, da un lato, e rispettivamente (i) la sig.ra
[...]
, a valere sul c/corrente n. 1170201 e c/deposito titoli n. 010- CP_1
00293639-000, (ii) la sig.ra , a valere sui c/corrente n. Controparte_2
pagina 12 di 31 1078634 e n. 0759525 e il c/deposito titoli n. 010-002193258-000 e (iii) le sig.re e , a valere sul c/corrente n. 010-51169287 e Controparte_2 CP_3
c/deposito titoli n. 010-002293321-000” dichiarandosi per l'effetto che le attrici nulla devono a “con ogni conseguente statuizione”; CP_10
(c) in via subordinata, previo accertamento del collegamento funzionale e teleologico tra i contratti di Finanziamento e Acquisto Azioni e dell'inadempimento di non scarsa importanza addebitato a e della CP_10
circostanza secondo cui “i fondi finanziati sono stati istantaneamente appresi”
dalla Banca, risolvere ex art. 1453 c.c. i contratti di Finanziamento e Acquisto
Azioni oltreché accertare che nulla devono le attrici in ragione di detti rapporti,
“con ogni conseguente statuizione”;
d) in ogni caso, per le ragioni esposte in Citazione o quelle che fossero ritenute di diritto, risolvere e/o dichiarare la nullità dei contratti di Finanziamento e
Acquisto Azioni, dichiarandosi per l'effetto che le attrici nulla dovevano a CP_10
in ragione di detti rapporti, “con ogni conseguente statuizione”.
1.2. Con comparsa di costituzione del 4 novembre 2020 la Banca si costituiva,
eccependo l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie nonché
l'intervenuta prescrizione e comunque sollecitandone il rigetto.
1.3. Con la prima memoria istruttoria le controparti effettuavano alcune precisazioni in ordine alle operazioni contestate e la eccepiva Pt_1
l'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum del giudizio ad investimenti che nell'atto introduttivo non erano stati contestati.
pagina 13 di 31 1.4. Ammessa parzialmente la prova per testi chiesta dalle attrici ed escusso il teste il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. Testimone_1
1921/2023, pronunciata in data 4.10.2023 che:
(a) rigettava le eccezioni avanzate dalla in relazione all'estensione, in Pt_1
corso di causa, dell'oggetto del giudizio;
(b) rigettava le eccezioni di improcedibilità e incompetenza avanzate dalla ai sensi dell'art. 83 TUB;
Pt_1
(c) riteneva applicabile l'art. 2358 c.c. e affermava che, dalla violazione dello stesso, discendeva la nullità delle operazioni di finanziamento e acquisto azioni/obbligazioni della Banca effettivamente collegate;
(d) riteneva sussistente il collegamento negoziale tra finanziamenti e investimenti in relazione alle operazioni dedotte in giudizio, dichiarandone conseguentemente la nullità e accertando che le Sig.re e nulla CP_2 CP_3
devono a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'utilizzo dei finanziamenti;
(e) condannava la alla rifusione delle spese legali in favore delle attrici Pt_1
*****
2. L'APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.
[...]
Controparte_7
Avverso la predetta sentenza ha Controparte_11
proposto appello, instando per la declaratoria di improcedibilità anche della domanda di accertamento negativo ovvero di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza e comunque per il rigetto delle domande dell'attrice accolte in primo grado.
pagina 14 di 31 Le doglianze della più nel dettaglio sono le seguenti. Pt_1
2.1.PRIMO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB di tutte le domande proposte nei confronti della lca,
dovendo, invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del R.D. n. 267 del 1942.
Opina che qualsiasi azione idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, sottraendo al patrimonio della procedura dei beni che vi appartengono,
deve essere proposta, a pena di inammissibilità/improcedibilità nelle forme e nei modi dell'insinuazione allo stato passivo, potendo il Giudice intervenire solo successivamente in fase di eventuale opposizione.
2.2. SECONDO MOTIVO
L'azione proposta non è un'azione di mero accertamento e difetta l'interesse ad agire delle attrici perché la domanda accolta porta, in realtà, all'estinzione per compensazione del credito delle con il contrapposto credito della CP_2
LCA in relazione alla ripetizione del capitale prestato oppure, se intesa come limitata all'accertamento negativo dei soli obblighi contrattuali derivanti dai finanziamenti, è inammissibile o comunque viola l'art. 100 c.p.c. dal momento che le clienti si troverebbero esposte all'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. quanto meno per la somma capitale.
2.3 TERZO MOTIVO
pagina 15 di 31 La decisione è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia, competente essendo, invece, la sede concorsuale
(quindi, il Tribunale di Vicenza).
2.4. QUARTO MOTIVO
La sentenza ha pronunciato anche in ordine ad operazioni oggetto di domande proposte solo con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e, quindi,
tardivamente contestate (si tratta dell'investimento effettuato da
[...]
a titolo individuale in sede di aumento di capitale 2013 per n. 73 CP_2
azioni ed Euro 4.937,50 in obbligazioni convertibili e regolato mediante CP_10
addebito sul conto corrente n. 323012 e mediante accreditamento sul conto deposito titoli n. 2064608).
2.5 QUINTO MOTIVO
La sentenza ha erroneamente ritenuto la sussistenza del collegamento negoziale tra finanziamenti ed acquisti azionari, basandosi su prove testimoniali e presunzioni non consentite ai sensi degli artt. 2722 c. e 2729 c.c. e valutando erroneamente la documentazione prodotta.
2.6 SESTO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 2358 cod.
civ. Tale disposizione, infatti, è incompatibile con la disciplina delle società
cooperative (quale era la banca in bonis all'epoca degli acquisti azionari ed obbligazionari) o al più può ritenersi compatibile nella sola parte in cui pone limiti quantitativi all'assistenza finanziaria. Le decisioni sull'acquisto di azioni proprie erano, conformemente anche a quanto previsto dallo statuto, di competenza del Consiglio di Amministrazione. Ulteriormente, non possono pagina 16 di 31 essere tratti argomenti favorevoli alla tesi esposta in sentenza sulla base dell'art. 150 bis TUB, le cui disposizioni se correttamente interpretate devono semmai far ritenere voluta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2358 cod. civ. alle banche popolari.
2.7 SETTIMO MOTIVO
La decisione, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, è erronea in quanto:
• non sussiste alcuna violazione della citata disposizione, i cui limiti quantitativi sono stati rispettati (come dai dati dei bilanci degli anni 2012-2014
dimessi in causa);
• la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non è causa di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risulta rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità deve escludersi dopo la riforma della citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che ha consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni);
- la nullità va esclusa anche sulla base dei principi affermati dalle SS.UU. Con
sentenza n. 33719/22 in tema di mutuo fondiario;
- in ogni caso è erroneo l'accertamento di invalidità riferito alle obbligazioni convertibili, posto che la predetta norma contempla solo le azioni.
2.8 OTTAVO MOTIVO
La sentenza non ha considerato le somme ricevute dagli attrici in forza degli acquisti effettuati (c.d. premio fedeltà corrisposto in data 1.12.2015 a
[...]
, cedole del 5% incassate sulle obbligazioni convertibili 2013/2018 CP_1
pagina 17 di 31 sottoscritte nel 2013; premio del 10% del valore nominale delle obbligazioni convertibili corrisposto il 29.5.2015 mediante l'assegnazione di un maggior numero di azioni della in sede di conversione;
eventuali importi erogati Pt_1
dal Fondo Indennizzo Risparmiatori istituito ai sensi dell'art. 1, commi 493 e ss.,
della legge 30.12.2018 n. 145).
2.9 NONO MOTIVO
Ha lamentato l'erroneità del regolamento delle spese e ne ha sollecitato la riforma in ragione della soccombenza derivante dall'accoglimento dei motivi d'appello o, in subordine, in ragione del rigetto della domanda di simulazione,
della novità delle questioni trattate e della notevole complessità in fatto ed in diritto del giudizio.
Tutte le spese di causa avrebbero, pertanto, dovuto essere poste a carico delle attrici o quanto meno compensate.
*****
3. LA COSTITUZIONE DELLE APPELLATE
Si sono costituite anche in appello , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto il rigetto del gravame e formulato appello incidentale
[...]
condizionato in ordine alle domande respinte dal Tribunale, lamentando:
i) violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c. e conseguente nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità per simulazione anche in relazione all'art. 2722 c.c.;
ii) omessa declaratoria della nulla delle operazioni compiute ai sensi dell'art.
pagina 18 di 31 iii) omessa declaratoria di nullità e/o risoluzione dei contratti per violazione degli artt. 21 e ss. TUF e degli artt. 39 e ss. Reg. Consob 16190/2007 incombenti sull'intermediario;
Cont iv) omessa declaratoria di nullità dei contratti di negoziazione dei titoli avvenuta in violazione degli artt. 30 TUF, 78 e ss. Reg. Consob n. 16190/2995,
67 duodecies e 67 septiesdecies del d.lgs n. 206/2005
*****
4. PROCESSO D'APPELLO
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
02.10.2025 preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 7.11.2024 del Consigliere Istruttore
*****
5. DECISIONE SUGLI APPELLI
5.1 Sulle questioni oggetto dei motivi d'appello principale sussiste un consolidato orientamento di questa Corte d'Appello che ha, tra l'altro, ritenuto di interpretare l'art. 83, comma 3, del T.U.B., anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuali, ritenendo però, non improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive),
da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
pagina 19 di 31 Si è, infatti, ritenuto che sarebbe stato incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili
(dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti, collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
5.2 Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass. ordd. n.
22719/2025, 22722/2025, 20184/2025), orientamento secondo cui “in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3,
t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un pagina 20 di 31 momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o,
se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la Suprema Corte affronta la questione dell'ammissibilità
delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative c.d. bancarie e, pur non esaminando specificatamente le peculiarità della domanda di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione delle richiamate ordinanze (v. soprattutto Cass. ord.
20184/2025), si trovano esposte le argomentazioni a sostegno dell'enunciato orientamento, in termini che, per palese esigenza di nomofilachia, questa Corte
non ha ragione di disattendere: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza
n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n.
1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia,
dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può
pagina 21 di 31 essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere,
una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a.,
posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale
“Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda,
che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n.
10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd.
bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di pagina 22 di 31 credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001;
Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così,
anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea”
improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad pagina 23 di 31 opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo
(v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n.
162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n.
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità
della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto pagina 24 di 31 comma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
5.3. L'art. 83 TUB, così come interpretato dal giudice di legittimità, al verificarsi di determinati presupposti potrebbe non risultare completamente in linea con i principi costituzionali.
Merita attenta considerazione quanto recentemente evidenziato da questa Corte
nel precedente (sentenza n. 2674/2025 pubbl. il 31.07.2025, Pres. e rel. dott.
GU NT), richiamato nella memoria di replica delle appellate, in cui si legge: “Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili
(dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria,
si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo pagina 25 di 31 diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti,
atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede,
infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente,
disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui
“i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In
altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
“ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge pagina 26 di 31 esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione
(apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi –
valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla
(per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà
economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo”
pagina 27 di 31 per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi. In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti Controparte_12
scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le pagina 28 di 31 altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n.
1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte
veneta)”.
5.4 Va, però, rilevato che, nel caso di specie, le appellate non hanno neppure dedotto di avere proposto una domanda di insinuazione al passivo concorsuale né comunque hanno argomentato in ordine agli esiti di un'eventuale domanda proposta, sicché non possono lamentarsi dell'incertezza in ordine alla sussistenza di pretese creditorie o debitorie alla quale sarebbero, in siffatte ipotesi, esposte.
Non hanno neppure evidenziato pregiudizi (es. segnalazione alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia o maggiori difficoltà nell'accesso al credito bancario)
derivati dall'apparente, in tesi attorea, debito relativo ai finanziamenti stipulati per gli acquisti azionari.
Tenuto poi conto che la lca non ha formulato né nel presente processo né in via stragiudiziale richieste di restituzione delle somme mutuate (risultando, per effetto di tale contegno omissivo, ormai prossima la maturazione del termine di prescrizione del diritto di ripetizione), deve concludersi che non assume pratico rilievo nella presente controversia la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. paventata nel citato precedente (come pure in altri precedenti di questa Corte), che,
comunque, secondo questo Collegio, ha correttamente messo in evidenza le problematiche che gli artt. 83 e ss. TUB, così come attualmente interpretati,
possono determinare.
5.5 In conclusione, esclusa la necessità di sollevare questione di legittimità
costituzionale, il primo motivo d'appello principale dev'essere accolto e, in pagina 29 di 31 riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda svolta dalle consorti nei confronti di CP_2 Parte_1
incluse quelle oggetto dell'appello incidentale che va
[...]
conseguentemente respinto.
All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale, l'assorbimento degli ulteriori motivi.
*****
6.1 L'opinabilità delle questioni oggetto del primo motivo e l'esistenza di un consolidato indirizzo da parte di questa Corte, incline a riconoscere la procedibilità delle azioni di accertamento negativo del credito della lca,
costituiscono gravi ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
6.2 Stante il rigetto dell'appello incidentale, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , Controparte_1 [...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_2 CP_3
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di , Controparte_11 Controparte_1 [...]
e e sull'appello incidentale da queste ultime proposto CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 1921/2023 pronunciata il 4.10.2023 dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, accoglie il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
pagina 30 di 31 - dichiara improcedibili tutte le domande proposte da , Controparte_1
e ; Controparte_2 CP_3
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
, e di un ulteriore importo a titolo di CP_1 Controparte_2 CP_3
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1322 c.c.;