Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 5490/2023 R.G., avverso la sentenza n.
4394/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 3.11.2023;
tra
1. in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore – ) P.IVA_1
2. , nato in Giugliano in [...] il [...], ed CP_2
ivi residente a[...] C.F.
; C.F._1
3. ( ); CP_3 C.F._2
4. ( ); Parte_1 C.F._3
5. ( ); Parte_2 C.F._4
6. ( ; Parte_3 C.F._5
tutti elettivamente domiciliati in 80014 - Giugliano in Campania - (NA) alla via Madonna del Pantano n. 71/A – presso lo studio dell'avv. Francesco
Romaniello ( ) che li rappresenta e difende;
C.F._6
CP_4
[...]
e
[...]
codice fiscale e iscrizione al registro delle Controparte_5
imprese di Milano n. , R.E.A.:MI 2124851, e per essa la P.IVA_2
mandataria (già , codice fiscale e numero CP_6 CP_7
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di RO , P.IVA_3
[...]
– P.IVA: ) C.F._7 P.IVA_5
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , Controparte_1 CP_2 CP_3
, con atto di appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
notificato in data, proponeva impugnazione avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
All'udienza del 30.5.2024, la causa era rinviata al 25.6.2026 per la rimessione in decisione.
Con istanza depositata tematicamente in data 4.11.2024 le parti appellanti hanno rappresentato di essere addivenute ad un bonario componimento della lite con la parte appellata, rinunciando “al diritto fatto vale nell'atto di appello relativo al presente giudizio ed all'azione” e chiedendo - anche previa accettazione della controparte – l'anticipazione della predetta udienza. La parte appellata, con nota del 5.11.2024, ha depositato atto di accettazione della rinuncia, notificata alla controparte in data 4.11.2024;
Anticipata la trattazione della causa, all'udienza del 21 novembre 2024 nessuna delle parti è comparsa.
Rinviata la causa ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 16.1.2025 nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 10289/2019
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 17 aprile 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio