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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20046/2024 promossa da:
, n. a Vlore (Albania) il 27 agosto 1984 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G.COLLEGNO 44 presso lo studio dell'avv. CIULLO LUCIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, n. a Trepce Diber (Albania) il 21 aprile 1990 (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino affinché Voglia, previa designazione del Giudice relatore, fissazione di apposita udienza per la comparizione personale dei coniugi davanti a sé e indicazione di un termine per la costituzione del convenuto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato da
e in Ciriè in data 21.11.2015 e, conseguentemente, ordinare Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile di Ciriè di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e onorari.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 CIRIE' il 21/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIRIE' (atto n. 19 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di IVREA in data 3 maggio 2018.
Con ricorso depositato il 12/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La prima udienza di comparizione subiva un rinvio, stante l'omessa notifica del decreto di differimento dell'udienza così fissata.
All'udienza del 28/5/2025 compariva personalmente parte ricorrente con il difensore, invero, CP_1 on si costituiva e veniva dichiarata la contumace.
[...]
All'esito, il giudice relatore ritenuta superflua l'assunzione di provvedimenti urgenti si riservava di riferire al collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulle spese di lite Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIRIE' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/06/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20046/2024 promossa da:
, n. a Vlore (Albania) il 27 agosto 1984 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G.COLLEGNO 44 presso lo studio dell'avv. CIULLO LUCIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, n. a Trepce Diber (Albania) il 21 aprile 1990 (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino affinché Voglia, previa designazione del Giudice relatore, fissazione di apposita udienza per la comparizione personale dei coniugi davanti a sé e indicazione di un termine per la costituzione del convenuto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato da
e in Ciriè in data 21.11.2015 e, conseguentemente, ordinare Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile di Ciriè di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e onorari.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 CIRIE' il 21/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIRIE' (atto n. 19 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di IVREA in data 3 maggio 2018.
Con ricorso depositato il 12/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La prima udienza di comparizione subiva un rinvio, stante l'omessa notifica del decreto di differimento dell'udienza così fissata.
All'udienza del 28/5/2025 compariva personalmente parte ricorrente con il difensore, invero, CP_1 on si costituiva e veniva dichiarata la contumace.
[...]
All'esito, il giudice relatore ritenuta superflua l'assunzione di provvedimenti urgenti si riservava di riferire al collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulle spese di lite Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIRIE' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/06/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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