Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/1958, n. 2422
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Sentenza 5 luglio 1958

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A) in tema di contratti cosiddetti parasociali, la nullità o meno dei patti che vincolano la libertà di voto dev'essere risolta contemperando le opposte esigenze della pratica e della buona fede, in base all'esame delle singole statuizioni, avendo presente che la limitazione di ordine pubblico sul vincolo del voto può riguardare soltanto quei casi nei quali può sussistere un conflitto d'interessi tra i soci e la società in quanto solo a protezione di questa si vuole evitare che il voto vincolato prima della riunione sociale possa formare artificialmente una maggioranza. (nella specie, è stata esclusa l' illiceità del patto relativo alla formazione della volontà sociale al di fuori degli organi della società, in quanto all'accordo relativo avevano partecipato tutti i soci). B) il carattere sanzionatorio e, nel contempo, di mezzo di prevenzione e di riparazione patrimoniale, insito nella norma di cui all'art.120 codice di proc. civile - secondo la quale il giudice, ad istanza di parte, può ordinare l'inserzione nei giornali di un estratto della sentenza, a cura e spese del soccombente - impone necessariamente l'accertamento dell'estremo del dolo o della colpa di colui che il provvedimento deve subire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/1958, n. 2422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2422
    Data del deposito : 5 luglio 1958

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