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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9748, Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
con sede in Roma via Appia Antica n 18 P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Enrico Baldelli e Francesca Segarelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Segarelli sito in Roma Via dei Faggella n 4, giusta procura come da foglio separato in allegato all'atto di citazione.
OPPONENTE
, Controparte_1
(c.f. ), in persona del Dott. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
in qualità di legale rappresentante dello (c.f.
[...] Controparte_4
), società amministratore p.t. del medesimo rappresentato e P.IVA_3 CP_1 difeso dall'Avv. Antonio Grieco, domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi
n. 28, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO
CONCLUSIONI: Come in atti. MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L. 69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a
“precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La in persona dell'Amministratore Unico, sig. citava Parte_1 Parte_2
in giudizio il in Roma, Controparte_1 [...]
, in persona dell'Amministratore p.t. in carica, chiedendo: “Piaccia al Controparte_2
Tribunale di Roma Ill.mo, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare che la Pt_1
ha eseguito per conto del i lavori descritti
[...] CP_1 Parte_3
in narrativa, lavori come da contratto di appalto per euro 12.200,000 oltre IVA e lavori extra contrattuali per euro 6.800,00 oltre IVA il tutto per un totale di euro 19.900,00 oltre IVA. 2) Condannare il a corrispondere a Controparte_5
titolo di saldo in favore della società attrice la somma di euro 9.900,00 oltre IVA, a titolo di differenza tra il dovuto e il corrisposto dal Controparte_5
[...
, o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dalla data di esecuzione dei lavori al soddisfo.” A sostegno della propria domanda allegava: di aver eseguito su commissione dell'Amministratore in carica del convenuto i lavori di ripristino del CP_1
cancello carrabile dello stabile condominiale ed opere murarie di ripristino del manto stradale, ovvero le lavorazioni descritte nell'offerta n. 83 bis/16 del 19.05.2017 per un totale preventivo di euro 12.200,00 ( doc. allegato n. 1); che nel corso di esecuzione dei lavori commissionati veniva richiesta l'esecuzione di lavori extra preventivo, come descritti nel verbale di chiusura cantiere del 30.05.2018, ovvero l'esecuzione di “opere da fabbro”, di assistenza al taglio delle radici, di assistenza elettrica e di opere murarie, per un valore complessivo di euro 6.800,00 ( doc. allegato n. 2); che nessuna contestazione veniva mossa alle opere eseguite;
che il convenuto CP_1
provvedeva al pagamento mediante due bonifici delle fatture n. 59/18 del 18.04.2018 e n. 100/18 dell'11.06.2018, ciascuna dell'importo di euro 5.000,00 emesse in acconto per i lavori appaltati e descritti nel preventivo dedotto ( doc. allegato n. 3); che richiesto e sollecitato il pagamento del saldo pari ad euro 9.900,00 dei lavori eseguiti, lo stesso non veniva corrisposto dal nuovo amministratore di condominio ( doc. allegati da n. 4 a 7).
Si costituiva il in Roma, Controparte_1 [...]
, in persona dell'Amministratore p.t. in carica, contestando nel merito, Controparte_2
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, contestando altresì l'efficacia probatoria, della produzione documentale depositata da parte attrice a corredo dell'atto di citazione. Concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa - in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande di parte attrice per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e per l'effetto assegnare il termine di legge per l'invio dell'invito alla negoziazione assistita;
- nel merito rigettare le domande di parte attrice, di cui ai punti
1) e 2) dell'atto di citazione, perché infondate in fatto ed in diritto. - con vittoria di spese di lite e compensi, oltre spese generali, iva e c.a.”
Alla prima udienza svolta con trattazione scritta la parte istante depositava l'invito al convenuto rivolto a concludere una convenzione di negoziazione CP_1
assistita tra Avvocati inviato via pec in data 08.06.2022 di cui allegava le relative ricevute di consegna. La società attrice nella prima memoria ex art. 183, VI co. n. 1, rilevando l'errore materiale di calcolo nella quantificazione del saldo richiesto precisava la propria domanda chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Roma Ill.mo, contraris reiectis 1)
Accertare e dichiarare che la Re.Im s.r.l ha eseguito, per conto del Controparte_5
, i lavori descritti in narrativa, lavori come da contratto di appalto
[...]
per euro 12.200,000 oltre IVA e lavori extra contrattuali per euro 6800,00 oltre IVA il tutto per un totale di euro 19.000,00 oltre IVA. 2) Condannare il Controparte_5
a corrispondere a titolo di saldo in favore della società attrice la
[...]
somma di euro 9000,00 oltre IVA, a titolo di differenza tra il dovuto e il corrisposto dal
o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta Controparte_5
di giustizia, il tutto oltre interessi legali dalla data di esecuzione dei lavori al soddisfo.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., con provvedimento dell'11.10.2022 veniva ammessa ctu tecnica ed affidati all'ausiliare nominato i seguenti quesiti:
“1. Proceda il ctu, previo esame della documentazione versati in atti e quella che ritenesse acquisire presso gli Uffici tecnici competenti, ad accertare e verificare
l'esecuzione dei lavori, oggetto di esame della presente causa, appaltati alla parte attrice dal convenuto, da contratto ed extra contratto, effettuando una CP_1
specifica descrizione;
2. Verifichi il ctu che dette opere siano state tutte eseguite e nel caso di mancata esecuzione delle opere suddette, proceda il ctu a quantificarne il valore economico;
3. All'esito accerti il ctu i rapporti di dare ed avere tra le parti;
4.
Verifichi e tenti, altresì, il ctu la possibilità di un bonario componimento della controversia.”.
Con provvedimento del 12.10.2023 “Esaminate le prove orali articolate da parte attrice, ne dispone il rigetto, posto che le stesse risultano essere valutative e/o vertono su circostanze da provarsi documentalmente;
esaminate le prove orali richieste dalla parte convenuta ne dispone il rigetto poiché relative a circostanze da provarsi documentalmente. Ritenuta la causa matura per la decisione,..” veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione preliminare di improcedibilità avanzata da parte convenuta per mancato esperimento della della procedura di negoziazione assistita da parte della società attrice ex at. 2 e ss. D.lgs.
n. 132/2014 convertito con L. 162/2014.
L'eccezione reiterata dalla parte convenuta appare prova di pregio e va rigettata.
Invero risulta per tabulas che la parte istante abbia inviato con pec dell'08.06.2022 al odierno convenuto l'invito a concludere una convenzione di negoziazione CP_1 assistita tra Avvocati, che tuttavia è rimasto senza riscontro da parte di quest'ultimo
(Cfr allegato alla nota di trattazione scritta per l'udienza cartolare fissata per il
17.06.2022.
Passando ad esaminare il merito della domanda attorea, la stessa appare fondata e va accolta.
In primis si ricorda che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, a norma dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ovvero provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Si osserva in secundis che in ordine alla prova della stipula di un contratto di appalto tra privati non è richiesta la forma scritta ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere data anche per presunzioni, che a norma dell'art. 2729 c.c. devono rivestire i caratteri della gravità, precisione e della concordanza (Cfr. tra le altre
Ordinanza Corte di Cass. Civ. n. 2386 del 26.01.2023).
La società istante ha depositato in atti il preventivo dei lavori eseguiti ed il verbale di chiusura lavori cantiere di , Roma, del quale sono descritti i Controparte_5
lavori extra asseritamente realizzati dalla appaltatrice, oltre il preavviso di fattura ed il sollecito di pagamento (Cfr. documenti allegati da parte attrice).
Certamente dall'esame di tale documentazione si evince il rapporto di appalto intercorso tra le parti in causa, che non può essere contestato, atteso che il convenuto, CP_1
come dallo stesso confermato, ha pagato acconti sulle opere realizzate, salvo poi non provvedere al saldo. Dunque, tali documenti sono da ritenersi concordanti sull'esistenza del rapporto contrattuale, come richiamato dalla parte attrice, tali da dare prova sull'an.
Ritenuto, pertanto, di dover verificare ed accertare il quantun richiesto da parte istante si
è provveduto ad ammettere la ctu tecnica finalizzata a verificare l'esecuzione delle opere dedotte e l'eventuale saldo da corrispondere in favore dell'appaltatore.
Ebbene, dalle cui risultanze della ctu svolta a cui ci si riporta e da considerarsi parte integrante del presente procedimento, atteso che l'accertamento realizzato è da ritenersi esattamente adempiuto ed esente da vizi logici manifesti, ha evidenziato che le opere oggetto di appalto sono state tutte eseguite e che alla società appaltatrice deve essere corrisposta a saldo dei lavori svolti la somma di euro 9.000,00, oltre i.v.a..
Ciò posto e considerato il riparto dell'onere della prova che imporrebbe al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si rileva che parte convenuta non ha prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni.
Dunque, la domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta con condanna della parte convenuta a corrispondere a favore dell'istante la somma di euro
9.000,00, oltre i.v.a, ed interessi di legge dalla domanda (24.01.2022) al soddisfo.
Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.
In ragione delle risultanze processuali la parte convenuta deve essere condannata al pagamento dei compensi del ctu, come liquidati in corso di causa.
Parimenti le spese di lite, viste le risultanze processuali, devono essere poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 9.000,00, oltre i.v.a., ed interessi legali dalla domanda (24.02.2022) al soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di ctu liquidate in corso di causa con separato decreto;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, li 30.12.2024
Il G.O.
Maria Gabriella Zimpo