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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1268/2023 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 cf ), Parte_2 C.F._2 con gli avv. BARTOLI ANDREA (cf ), C.F._3
(cf ), Parte_3 C.F._4
(cf ) Parte_4 C.F._5
ATTORI OPPONENTI
Controparte_1
(cf , P.IVA_1 con l'avv. STANGHELLINI TOMMASO (cf C.F._6
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 13/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da nota scritta contenente foglio di p.c. dep. 14.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Convenuta: come da nota scritta contenente foglio di p.c. dep. 5.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Fatto e diritto
I.1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
d.i. n. 397/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.3.2023 in favore di per l'importo di euro Controparte_2
622.806,30 nei confronti di quale debitore principale e di Parte_1 euro 60.000,00 nei confronti di quale garante, a titolo di Parte_2 saldo debitore di: contratto di conto corrente n. 200646 stipulato in data 14.5.2002; contratto di mutuo fondiario n. 21/210001 del 26.1.2018; contratto di mutuo chirografario n. 214376/6 del 25.9.2020.
Gli opponenti hanno denunciato:
a) quanto al contratto di apertura di credito in c/c:
- mancata allegazione della certificazione ex art. 50 T.U.B.;
- mancata allegazione degli estratti conto completi di scalari dall'inizio del rapporto sino alla sua conclusione;
- nullità per violazione della delibera CICR 9.2.2000 per assenza di reciprocità fra interesse attivo e passivo, nonché per superamento del tasso soglia usura, sia del contratto 14.5.2002 sia del contratto 16.8.2017 nonché della lettera di credito 4.5.2018 per assenza delle condizioni economiche;
inoltre nullità ex art. 118 T.U.B. per mancata comunicazione dei mutamenti di condizioni economiche del rapporto;
b) quanto al contratto di mutuo ipotecario 26.1.2018:
- violazione dei principi di correttezza e buona fede quanto alla risoluzione del contratto da parte della CP_1
- indeterminatezza delle condizioni contrattuali per mancata indicazione del regime finanziario di calcolo della rata e del piano d'ammortamento, divergenza tra il tasso indicato in contratto e quello applicato, divergenza tra il
TAEG/ISC dichiarato in contratto e quello applicato, violazione dei criteri di correttezza e buona fede, dolo e sorpresa del creditore;
c) quanto al mutuo chirografario 25.9.2020:
- le medesime doglianze mosse al mutuo ipotecario;
- la nullità della clausola floor per vessatorietà;
d) quanto alla fideiussione omnibus rilasciata da Parte_2
- abusività delle clausole 1, 5, 6 per conformità allo schema ABI e violazione della legge antitrust;
- violazione dell'art. 1956 c.c.; quindi, previa istanza ex art. 649 c.p.c., hanno concluso per sentir:
“In riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente
a)Accertare e dichiarare l'inidoneità del saldaconto ex. art. 50 TUB e comunque del documento prodotto a provare il saldo del conto corrente e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto.
b)Accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della banca dell'art.644.c.p., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico contabile, dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa, compresi i conti collegati e confluenti, e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti previa rideterminazione di tutte le somme illegittimamente percepite anche a titolo di interessi e/o commissioni e/o spese.
c)In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, e comunque di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento e, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti.
d)In ogni caso, accertata e dichiarata l'applicazione da parte della banca di interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il
T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
e)Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti.
f)Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alle parti istanti;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudiziodella parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
g)Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l' attrice e la convenuta compresi i conti collegati e CP_1 confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti.
h)Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti.
i)Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora
l' ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione
(trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni dimassimo scoperto e di spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
j)Accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, previa eliminazione di quanto risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitato e/o riscosso per le causali di cui in premessa;
In riferimento al contratto di mutuo fondiario del 26.01.2018 n. 21/210001, rog. Not. rep. n. 144.140, racc. n. 21.716, registrato a Lucca Persona_1 il 26.01.2018 al n. 678 serie 1T ed al contratto di mutuo chirografo del
25.09.2020, n. 214376/6
K)Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 1375, 1175c.c. e conseguentemente ricalcolare i rimborsi al tasso legale o BOT di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva.
l)Rimettere nei termini l'attore nel pagamento delle rate dei mutui essendo illegittima la decadenza dal beneficio del termine ex. art. 1186 c.c. e 40 TUB.
In particolare in riferimento al contratto di mutuo fondiario del 26.01.2018 n.
21/210001, rog. Not. rep. n. 144.140, racc. n. 21.716, Persona_1 registrato aLucca il 26.01.2018 al n. 678 serie 1T
m) Accertare e dichiarare che l'istituto di credito ha illegittimamente risolto il contratto di mutuo con condotta contraria a correttezza, buona fede ed abuso del diritto e conseguentemente rimetterla nei termini di pagamento e di conseguenza condannare la convenutaa risarcire il danno pari alla somma richiesta con il decreto ingiuntivo quella che risulterà di giustizia.
In particolare in riferimento al contratto di mutuo chirografo del 25.09.2020,
n. 214376/6
n) Accertare e dichiarare la nullità della “clausola Floor” e conseguentemente ricalcolare
i rimborsi in assenza della clausola stessa imputando i versamenti effettuati in eccesso alla rata successiva rideterminata senza clausola.
o)Rimettere nei termini l'attore nel pagamento delle rate dei mutui essendo illegittima la decadenza dal beneficio del termine ex. art. 1186 c.c. e 40 TUB.
In riferimento alla fideiussione rilasciata dal sig. Parte_2
p) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole 1, 5, 6 per contrarietà alle norme anti
Trust ed in ogni caso del Codice del consumo ex. art. 33 e ss. e conseguentemente dichiarare l'intervenuta decadenza ex. art. 1957.
q) Accertare e dichiarare la nullità della clausola 4 della fideiussione poiché contraria all' art. 1956 c.c. e comunque abusiva ex. art. 33 e ss. Codice del consumo e conseguentemente dichiarare estinta l'obbligazione avendo l'istituto di credito agito in dispregio dell'art. 1956 c.c. medesimo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
I.2. Si è costituita in giudizio parte convenuta, dando specifico conto della documentazione prodotta a sostegno della propria pretesa creditoria e, per il resto contestando i singoli motivi di opposizione avversari dei quali ha chiesto l'integrale rigetto, avanzando infine eccezione di riconoscimento di debito, di prescrizione e di compensazione e concludendo:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo voglia: 1) In via preliminare, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia
27.03.2023, n. 397; 2) In tesi, voglia respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le considerazioni sopra esposte, e comunque in quanto relativa a somme prescritte e confermare il decreto ingiuntivo op-posto; 3) In ipotesi, previa eventuale compensazione con i crediti riconosciuti agli opponenti, condannare gli opponenti stessi al pagamento in favore della delle seguenti somme: (a) quanto a CP_1 anche quale titolare della Impresa Individuale CH UC, la Parte_1 complessiva somma di Euro 622.806,30, oltre interessi nella misura del 4,0187% annua su Euro 252.762,43 dal 30.12.2022; nella misura del 5,00% annua su Euro
226.709,16 e nella misura del 5,297% annua su Euro 143.334,71 entrambi dal
31.12.2022, o quella diversa somma che risulterà di giusti-zia; (b) quanto a Parte_2 per la complessiva somma di Euro 60.000,00 oltre interessi nella misura del
[...]
5,00% annua dal 31.12.2022, o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. I.3. Disposto – a seguito di un avvio “confusionario” del procedimento, soggetto al cd. nuovo rito ex d.lgs. n. 149/2022 e senza che il g.o.p., supplente temporaneo del magistrato titolare durante il congedo maternale, avesse emesso i provvedimenti di cui all'art. 171bis c.p.c. – il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. in vista dell'udienza di cui al novellato art. 183 c.p.c., all'esito di questa e vista l'impossibilità di procedere a un tentativo di conciliazione giudiziale per assenza in udienza delle parti opponenti (neppure rappresentate da procuratori speciali) è stata parzialmente accolta l'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. e ammessa c.t.u. contabile sui quesiti indicati nell'ordinanza 17.1.2024, respinte tutte le altre istanze istruttorie di parte;
quindi, conclusa l'indagine tecnica, è stata fissata udienza di trattenimento della causa in decisione secondo le scansioni temporali di cui all'art. 189 c.p.c. come vigente post-d.lgs. n. 149/2022.
******
II. Reputa questo Tribunale che, all'esito dell'istruttoria tecnico-contabile svolta, l'opposizione sia solo in minima parte accoglibile, determinandosi comunque la necessità di revoca del titolo opposto e la condanna degli attori al pagamento della minor (seppure di poco) somma risultante legittima alla luce delle conclusioni rese dal c.t.u. e che si ritiene di dover condividere per le ragioni spiegate appresso.
II.1. Quanto ai contratti di mutuo, costituenti due dei (tre) titoli negoziali fondanti la pretesa creditoria azionata, si osserva:
- la Banca asserita creditrice ha prodotto sin dalla fase monitoria i contratti di mutuo (cfr. docc. 5 e 7 fasc. monitorio, docc. 5 e 7 fasc. convenuta), mai disconosciuti ex adverso;
- la ha prodotto altresì estratti conto da cui risulta l'avvenuta effettiva CP_1 erogazione delle somme mutuate (cfr. docc. 20 e 21 fasc. convenuta), comunque non contestata;
- ancora, la ha prodotto i piani di ammortamento relativi a entrambi i CP_1 contratti in discorso: quanto al mutuo chirografario 25.9.2020, il pda è inserito nello stesso documento contrattuale (cfr. doc. 7 fasc. convenuta), quanto al mutuo 26.1.2018 esso è stato ritualmente prodotto in allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. (cfr. doc. 28 fasc. convenuta), ricordandosi peraltro come lo stesso non sia richiesto né a pena di invalidità del mutuo, né a pena di mancata idonea prova di esso in sede giudiziale, essendo necessario e sufficiente che le condizioni economiche del rapporto siano adeguatamente determinate in contratto (ciò che è a dire sia per il mutuo ipotecario
26.1.2021, recante clausole negoziali chiare e determinate in ordine agli elementi essenziali del rapporto sia in ottica di validità strutturale dello stesso, sia in ottica di adeguata informativa al cliente - ossia l'importo totale della somma erogata, la durata del mutuo, il numero di rate, la relativa decorrenza e scadenza (cfr. art. 2, doc. 5 fasc. convenuta), otre sono espressamente pattuiti il tasso d'interesse e le altre condizioni economiche del rapporto riportate nel documento di sintesi allegato al contratto de quo - sia per il mutuo chirografario 25.9.2020, cfr. art. 3 riportante numero di rate e relativa decorrenza e periodicità e art. 2 che disciplina gli interessi anche di mora e le altre spese applicate al rapporto).
Pertanto, la disquisizione attorea che tenta di ricavare, dalla recente pronuncia a Sez. Unite n. 15130/2024, una indicazione mai espressa dalla
S.C. di necessarietà del piano di ammortamento ai fini della validità del mutuo
è non solo infondata, perché contrastante con la stessa disciplina normativa come interpretata da elaborazione esegetica costante, quasi a voler imporre obblighi testuali non previsti ex lege tantomeno a pena di nullità, ma finanche fuori luogo e inutile stante la completa produzione documentale curata dalla
Banca convenuta;
- alla luce di quanto appena detto, cadono anche le contestazioni degli opponenti circa una presunta indeterminatezza del mutuo, invero specificamente disciplinato nei suoi aspetti fondamentali e nelle condizioni economiche da applicare al rapporto, non essendo poi il caso di soffermarsi ancora sulla tematica della piena validità dei mutui con ammortamento cd. alla francese e sull'assenza in essi di fenomeno anatocistico, come da giurisprudenza ormai granitica e all'occorrenza ribadita dalle già citate Sez.
Unite n. 15130/2024;
- sempre in questa pronuncia si rinviene l'avallo definitivo a quello che, invero, costituisce orientamento non solo da tempo diffuso nei tribunali e nelle corti di merito, ma anche da tempo seguito dalla prassi di questo giudice e di questo ufficio giudiziario circa l'inconferenza e comunque irrilevanza della questione inerente il cd. regime finanziario applicato al contratto di mutuo onde stabilire la validità o meno dello stesso: difatti, come anticipato, ai fini della determinatezza/determinabilità del mutuo (e, quindi, della sua validità dal punto di vista sia strutturale, sia del consenso negoziale siccome formato sulla base di una adeguata conoscenza delle condizioni economiche applicate al rapporto) è necessaria e sufficiente la pattuizione circa gli elementi essenziali consistenti nell'importo complessivo mutuato, nella durata del contratto, nel numero di rate e nella relativa periodicità e decorrenza, infine nella espressa pattuizioni dei tassi d'interesse e altre spese e condizioni economiche, ciò che s'è già visto essere avvenuto per entrambi i contratti azionati in sede monitoria.
Del resto, nuovamente non convince l'argomento a contrario che parte attrice vuole trarre dalla circostanza fattuale per cui la pronuncia Sez. Unite n.
15130/2024 cit. è stata resa nell'ambito di un contenzioso concernente un mutuo cd. a tasso fisso: da tale dato, invero, neppure la S.C. ha fatto discendere l'espressa esclusione di applicabilità ai mutui a tasso variabili dei principi dalla stessa S.C. dettati a composizione di contrasto giurisprudenziale, poiché è vero che in premessa del citato arresto viene chiarito (par. 8) che “queste Sezioni Unite non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile”, ma è vero altresì che neppure vi si rinviene una affermazione di espressa incompatibilità dei principi sanciti con i mutui cd. a tasso variabile, occorrendo piuttosto valutare la ratio della pronuncia e la relativa trasponibilità o meno a simili contratti alla luce delle caratteristiche proprie degli stessi.
Afferma la Corte: da un lato, che “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, così escludendo in radice che la problematica inerente l'esplicitazione o meno del regime finanziario applicato al rapporto abbia a che vedere con la validità del contratto di mutuo, costituendo rispetto a questo un profilo distonico perché non incidente sulla struttura contrattuale, né sull'integrità del consenso negoziale, né sulla meritevolezza degli interessi sottesi alla pattuizione in disamina;
dall'altro lato, che il requisito della determinatezza è soddisfatto qualora il contratto di mutuo contenga “le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ebbene, la prima asserzione, per cui la specificazione del regime finanziario non attiene alla struttura del contratto né alla corretta formazione del consenso negoziale assume, a ben considerare, portata generale e dunque difficilmente può essere circoscritta, nella sua portata applicativa, ai cd. mutui a tasso fisso atteso che, indipendentemente dalla tipologia del tasso concordato (fisso o variabile), resta ferma e valida la considerazione per cui il regime finanziario afferisce a profili di convenienza economica dell'operazione negoziale e non alla struttura fondante della stessa;
quanto invece alla seconda asserzione, è fin troppo evidente come i criteri di determinatezza individuati dalle Sezioni Unite ben possano rinvenirsi anche in mutui a tasso variabile, purché essi contengano indicazione precisa degli elementi essenziali del tipo negoziale (mutuo) ossia, secondo le parole della Corte, (i) l'importo erogato, (ii) la durata del prestito, (iii) la periodicità del rimborso, (iv) il tasso di interesse predeterminato come s'è già visto essere avvenuto per entrambi i rapporti di finanziamento che qui ci occupano;
- l'ulteriore doglianza attorea inerente la pretesa differenza fra ISC/TAEG applicato e pattuito si appalesa del tutto generica nella formulazione, in precisando la parte in cosa si sostanzi tale discrasia talché la relativa contestazione risulta irricevibile;
- del pari destituita di fondamento risulta la censura, inerente il solo contratto di mutuo chirografario 25.9.2020, di nullità della cd. clausola floor in quanto tacciata di vessatorietà; ora, al di là del rilievo per cui la controparte contrattuale del contratto di mutuo de quo non è definibile come
“consumatore” ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 (lo stesso contratto è titolato
“Mutuo chirografario non consumatori” e reca nell'intestazione la dicitura
“Qualifica cliente: Altra Clientela” piuttosto che consumatore e l'indicazione della parte mutuante in “ ” di cui riporta la Controparte_3 sede e il numero d'iscrizione alla CCIAA oltre alla partita IVA) e comunque la clausola cd. floor è stata vergata con doppia sottoscrizione, pertanto specificamente attenzionata e accettata dalla parte contraente, è da dire che la clausola in questione non presente contenuto “abusivo”, ossia generante eccessivo squilibrio contrattuale fra i paciscenti, in sé e per sé considerata, bensì nella misura in cui possa dar luogo a pattuizione priva del carattere di determinatezza/determinabilità, il che non avviene nel caso di specie stante il chiaro dato testuale dell'art. 2 contratto di mutuo in disamina.
Quanto sopra, peraltro, ha ottenuto recente avallo dalla Suprema Corte con pronuncia n. 1942/2025 la quale ha anche evidenziato come – con considerazione trasponibile al contratto di mutuo che ci occupa – la clausola floor attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, co. 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile: con il che cade anche questa ulteriore contestazione attorea;
- infine, non si ravvisa alcun comportamento della contrario alle regole CP_1 di correttezza e buona fede nell'aver proceduto alla risoluzione contrattuale a seguito di diffida ad adempiere rimasta senza riscontro: integrano infatti circostanze specificamente dedotte dalla convenuta e incontestate in causa sia il fatto che alla data della prima intimazione di pagamento 23.11.2022 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) parte attrice fosse inadempiente a due rate di mutuo e, in altri rapporti con il medesimo istituto bancario, avesse uno scoperto di conto corrente di oltre euro 200.000,00, sia il fatto che l'intimazione de qua non ha avuto alcun effetto, sia il fatto che alla data di comunicazione della risoluzione dei rapporti (30.12.2022) le rate di mutuo impagate erano 4 e anche il saldo debitore del rapporto di c/c era aumentato (cfr. doc. 14 fasc. monitorio), pertanto non può seriamente dubitarsi che ricorressero i presupposti di cui all'art. 1186 c.c., espressamente richiamato dall'art. 5 contratto di mutuo;
- non riscontrandosi elementi di invalidità nei due contratti di mutuo azionati, né elementi connotanti una malafede dell'istituto mutuante, merita chiarire come parte convenuta opposta/attrice in senso sostanziale abbia assolto il proprio onere probatorio in parte qua (ossia, relativamente alla creditoria derivante dai contratti di mutuo) anche relativamente al quantum, ben potendosi limitare – in ossequio alle regole probatorie in tema di inadempimento contrattuale, come sancite da granitica giurisprudenza a far data da Cass. S.U. n. 13533/2001 – a dimostrare il titolo negoziale fondante la propria pretesa e ad allegare l'altrui inadempimento, talché addirittura la produzione in giudizio sin dalla fase monitoria (docc. 11 e 13 fasc. monitorio) della certificazione conforme di piano di rientro e debito complessivo dei due mutui si profila ultronea, laddove è la parte attrice che ha peccato nel senso di non aver dimostrato, né chiesto di provare, il proprio esatto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere per cause a sé non imputabili.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si comprende il mancato espletamento di indagine tecnica sui due contratti di mutuo, palesandosi infondate le censure attoree già sul piano argomentativo e dell'analisi testuale dei due contratti.
II.2. Passando a trattare del contratto di conto corrente n. 200646, mette conto rilevare che:
- dal punto di vista probatorio, la ha prodotto documentazione idonea e CP_1 sufficiente ad attestare il proprio credito derivante da saldo negativo del c/c e, in particolare: contratto di apertura di conto corrente con relative condizioni economiche (cfr. doc. 1 fasc. monitorio); contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. docc. 2 e 3 fasc. monitorio); concessione di fido promiscuo (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); estratto conto certificato conforme dal 31.12.2020 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio); estratto conto completo dall'apertura alla chiusura con estratti scalari e condizioni economiche applicate (cfr. doc. 21 fasc. convenuta); estratti scalari con indicazione delle condizioni economiche applicate (cfr. doc.
23 fasc. convenuta); estratto conto movimenti e scalari relativi al conto anticipi sbf n. 200646 con indicazione delle condizioni applicate al rapporto (cfr. doc. 24 fasc. convenuta); estratto conto movimenti e scalari relativi al conto anticipi fatture n. 200646 con indicazione delle condizioni applicate al rapporto (cfr. doc. 25 fasc. convenuta); documenti di sintesi del c/c n. 200646 del 4.5.2018 (cfr. doc. 26 fasc. convenuta); lettera di apertura di credito del 4.5.2018 (cfr. doc. 27 fasc. convenuta). Inoltre il c.t.u., specificamente interpellato sul punto (cfr. punto (i) del quesito peritale1) ha espressamente affermato che “Con riferimento a tale quesito si deve dare atto che nel fascicolo telematico sono presenti, senza soluzione di continuità, tutti i movimenti di conto corrente ordinario dal primo accredito per effetto del versamento di un assegno su piazza del 14/05/2002 per euro
5.944,00 (data corrispondente alla prima documentazione contrattuale in atti) fino all'ultimo movimento del 30/12/2022 di euro 243.420,12 con causale
“giroconto per passaggio a sofferenza nag 811808 c/c 200646”.
La movimentazione contabile è pertanto ricostruibile per l'intera durata del rapporto senza soluzione di continuità.
Dal punto di vista dei c.d. “scalari” che consentono la ricostruzione degli importi addebiti/accreditati dalla a titolo di “competenze per interessi e spese” si CP_1 deve peraltro segnalare che nella documentazione in atti risulta assente solo il documento relativo al trimestre al 30/09/2007 che ha dato origine (in data
03/10/2007) ad un addebito per “competenze per interessi e spese” pari ad euro 0,38.
Si ritiene pertanto di poter rispondere affermativamente al quesito segnalando la continuità degli estratti conto dall'apertura del rapporto alla chiusura” (cfr. pag. 7 relazione c.t.u. dep. 17.5.2024);
- quanto alla problematica, fatta oggetto di ulteriore quesito peritale, inerente l'eventuale applicazione in corso di rapporto di interessi ultralegali, costi e oneri non pattuiti “con indicazione precisa di quelli eventualmente rinvenuti (con precisazione circa la mancata o indeterminata pattuizione) e relativa espunzione” (cfr. ordinanza 17.1.2024), occorre in primo luogo osservare che correttamente il c.t.u., stante il tenore letterale del quesito, ha affrontato il tema delle modifiche in corso di rapporto ai sensi dell'art. 118 T.U.B. che già parte opponente aveva denunciato, per quanto in modo assai generico, laddove il consulente del giudice ha individuato quelle intervenute in peius, ossia a sfavore del correntista, senza essere state previamente comunicate e accettate da costui o per le quali, il che è lo stesso, non v'è prova in atti dell'avvenuta comunicazione o ricezione della comunicazione da parte del cliente (cfr. pagg.
14-15 relazione c.t.u.). 1 “(i) alla verifica della continuità degli estratti conto dall'apertura del rapporto alla chiusura, con indicazione eventuale della documentazione mancante e specificazione della possibilità di svolgimento e dell'attendibilità di un'indagine tecnica svolta sui documenti in atti se incompleti”. Ciò chiarito, il c.t.u. ha operato secondo la direttiva di “Nessun addebito a titolo di commissione su fido accordato, commissione istruttoria veloce, commissione massimo scoperto, o commissione per “portafoglio” in quanto non vi
è alcuna pattuizione in merito” (cfr. pag. 15 relazione c.t.u.) provvedendo quindi a espungere gli addebiti per tali voci, ove rinvenuti nella documentazione bancaria del c/c periziato, in quanto privi di espressa pattuizione nel contratto originario di apertura del c/c: del pari, a dire per la penale per scoperto e penale per sconfinamento contemplate in una proposta di modifica unilaterale dell'1.6.2010 per la quale non v'è prova dell'avvenuta ricezione da parte del correntista (cfr. ancora pag. 15 relazione c.t.u.).
Per concludere in punto di interessi, oneri e spese non pattuiti, questo Giudice accoglie e fa proprie le motivate repliche del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. della Banca in merito all'avvenuta espunzione tanto della spese per la voce
“portafoglio”, non essendovi evidenza documentale di cosa effettivamente confluisse in essa (perciò, in parte qua, la Banca non ha assolto al proprio onere probatorio quale attrice in senso sostanziale), quanto delle commissioni Con CP_ di istruttoria veloce (cfr. pagg. 25-26 relazione c.t.u., par. J.1 .);
- per quel che concerne la questione dell'anatocismo (punto (iii) del quesito peritale), il c.t.u. ha ricostruito quanto segue:
“- nel corso della durata del rapporto è sempre stata applicata la reciprocità tra la periodicità di accredito degli interessi attivi e quella di addebito degli interessi passivi;
- la pattuizione in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi è presente fin dal primo contratto in atti datato 14/05/2002;
- a partire dal 30/09/2016 la ha provveduto ad adeguarsi al novellato CP_1 art. 120 Tub nonché alle previsioni contenute nella relativa delibera CICR del
03/08/2016 con capitalizzazione annuale degli interessi attivi e calcolo annuale degli interessi passivi e addebito in conto alla data del 1 marzo successivo;
- con contratto stipulato in data 16/08/2017 il correntista ha firmato apposita autorizzazione (come previsto dall'art. 120 Tub) all'addebito in conto degli interessi passivi alla data del 1 marzo successivo” (cfr. pag. 21 relazione c.t.u.).
Quanto alla questione inerente la novella dell'art. 120 T.U.B. disposta con l. n.
147/2013, ritiene questo Tribunale di aderire alla tesi della non immediata operatività della stessa sino all'emanazione della delibera CICR 3.8.2016 in vigore dall'1.10.2016: pertanto, si reputa valida la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi nel periodo 1.1.2014-30.9.2016. Si conviene anche con il c.t.u. laddove, aderendo a osservazione del c.t.p. della ha ritenuto di mantenere su base trimestrale la capitalizzazione di CP_1 spese e commissioni atteso che la modifica dell'art. 120 T.U.B. ha riguardato esclusivamente il periodo di capitalizzazione dei soli interessi e non di altre voci del rapporto (cfr. pag. 25 relazione c.t.u.);
- non hanno costituito oggetto d'indagine peritale né la censura di avvenuto superamento del tasso soglia, perché allegata in modo del tutto generico e come tale inammissibile talché una perizia contabile sul punto sarebbe risultata irrimediabilmente esplorativa, né i rapporti successivi collegati al c/c
(conto finanziamenti effetti sbf e conto finanziamenti fatture) perché non oggetto di specifiche contestazioni attoree;
mentre destituita di fondamento appare, già da una mera disamina testuale della documentazione contrattuale,
l'eccepita coincidenza fra TAN e TAEG;
- all'esito dell'istruttoria tecnica svolta, comprendente (cf. punto (iv) del quesito affidato al c.t.u.) anche il ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n.
200646, unico oggetto di scrutinio peritale, il c.t.u. ha concluso - previo accoglimento, che si condivide, di talune osservazioni del c.t.p. della di CP_1 cui si è dato conto supra - con una riduzione davvero contenuta del credito vantato da parte opposta, peraltro quasi identica nelle due ipotesi prospettate dal c.t.u. (diversificate per la periodicità di capitalizzazione degli interessi nel periodo 1.1.2014-30.9.2016) e che si ritiene di accogliere nell'ipotesi sub A con saldo finale del c/c pari a euro -225.819,15 con una differenza a favore del correntista, rispetto al credito preteso dalla pari a euro 17.600,97 (cfr. CP_1 pag. 33 relazione c.t.u.), da cui scomputare quanto corrisposto ante causam pari a euro 16.710,96 e di cui la aveva già dato conto, riducendo il CP_1 credito, in sede monitoria.
In questo senso deve quindi essere revocato il titolo opposto nei confronti del debitore principale, perché risultato illegittimo anche se solo in minima parte
(e per un solo titolo negoziale, sui tre azionati) rispetto al totale ingiunto e, di riflesso, deve essere accolta la domanda subordinata di parte convenuta per la condanna dell'opponente al pagamento della somma risultante di giustizia.
II.3. Venendo infine alle censure attoree concernenti la fideiussione omnibus rilasciata da è sufficiente rilevare che: Controparte_6
- la fideiussione de qua non è stata mai contestata né disconosciuta in giudizio, né nel relativo contenuto né nella sottoscrizione;
- l'eccezione di nullità della fideiussione per asserita conformità allo schema
ABI è destituita di fondamento atteso che, non solo le singole clausole dell'atto fideiussorio sono state specificamente approvate per scritto dal fideiussore con doppia sottoscrizione (cfr. doc. 8 fasc. monitorio e doc. 8 fasc. convenuta), non solo le stesse sono state oggetto di espressa rinegoziazione in sede di aumento del massimale della garanza (cfr. doc. 9 fasc. monitorio e doc. 9 fasc. convenuta), ma soccorrono nel caso di specie da un lato l'assunto, ormai fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza in materia, della portata solamente parziale di tali nullità ov'anche riscontrate e, in una simile ottica, parte opponente non ha allegato né provato (e chiesto di provare) alcunché circa il fatto che, se espunte le clausole nulle, le parti non avrebbero comunque pattuito la fideiussione de qua, talché la stessa in ogni caso resterebbe valida per il resto, dall'altro lato il rilievo dirimente per cui comunque le clausole tacciate di nullità non hanno rivestito influenza alcuna nella vicenda negoziale in discorso, atteso che per quanto attiene all'art. 1957 c.c. la relativa disciplina è stata pur sempre rispettata avendo la Banca depositato il ricorso monitorio in data 9.3.2023 a fronte di una lettera di revoca dei rapporti del
30.12.2022 (cfr. doc. 14 fasc. monitorio e doc. 14 fasc. convenuta) poco più di due mesi prima, mentre relativamente all'art. 1956 c.c. parte attrice non ha dimostrato né specificamente allegato alcunché a comprova della ricorrente dei relativi presupposti di operatività.
Ogni altra questione versata in giudizio dalle parti disattesa, assorbita o inconferente.
III. A giudizio di questo Tribunale, l'accoglimento dell'opposizione in misura sia del tutto irrisoria nel quantum (circa euro 17.000,00 su un totale di circa euro 622.000,00), sia minimale nel complesso dei motivi di opposizione sollevati e dei titoli negoziali contestati (ossia, solo per talune spese del c/c non pattuite con la necessaria specificità e chiarezza, respinti tutti gli altri motivi di doglianza attorea inerenti sia il c/c, sia i due contratti di mutuo, sia la fideiussione omnibus rilasciata da induce a ritenere Parte_2 conforme a giustizia addossare l'intero carico delle spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., sulla parte attrice (quasi interamente) soccombente.
La liquidazione dei compensi viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 397/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.3.2023 limitatamente alla posizione dell'ingiunto confermando il d.i. n. 397/2023 del 27.3.2023 Parte_1 per quanto attiene all'ingiunto Controparte_6
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di Parte_1 parte convenuta, dell'importo complessivo di euro 605.205,33 oltre interessi nella misura del 4,0187% annua su Euro 252.762,43 dal 30.12.2022, nella misura del 5,00% annua su Euro 209.108,19 e nella misura del 5,297% annua su Euro 143.334,71 entrambi dal 31.12.2022;
3) condanna gli attori opponenti, in solido, alla refusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro
29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre spese di c.t.p. come documentate;
4) pone definitivamente a carico integrale degli attori opponenti, in solido, le spese di c.t.u. liquidate con separata ordinanza.
Pistoia, 13/02/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini