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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10474/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10474/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Sestri 9D\1 presso lo studio degli avv.ti Cicchese Ersilia e Laris
Facchini , che la rappresenta e difende per mandato
ATTRICE
contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, reiectis contrariis, e previe le pronunce e declaratorie meglio viste in accoglimento della domanda in oggetto,
- accertato e dichiarato che successivamente al deposito della CTU del geom. del 03.08.2021, Per_1 resa nel procedimento per ATP R.G. 1744/2021 di questo Tribunale i costi per il ripristino dall'appartamento di proprietà dell'attrice sono stati incrementati , rispetto a quelli determinati in sede di ATP, di complessivi €700,00 come quantificati nel supplemento di perizia del CTU del Per_1
21.07.2023; pagina 1 di 6 - accertato e dichiarato che alla data di instaurazione del presente giudizio i lavori condominiali di rifacimento del tetto da cui provengono le infiltrazioni che hanno causato i danni alla proprietà dell'attrice non risultano collaudati;
dichiarare tenuto e condannare il in Via S. Alberto civ. 9 in persona del suo Controparte_2 CP_1 amministratore pro tempore:
- al pagamento in favore della signora della somma di € 6.400,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, già determinata dal CTU in sede di ATP dovuta per i danni materiali patiti dal proprio appartamento interno 25 oltre ad € 700,00 quale somma stimata dal CTU a titolo Per_1 di incrementi costi;
- al pagamento di tutti i danni derivanti dal mancato godimento del proprio immobile per il periodo corrente dall'ottobre 2018 al settembre 2021, ammontanti a complessivi € 23.400,00, tenuto conto del valore locativo dell'immobile determinato in sede di ATP dal CTU Geom. in € Per_1
650,00 mensili e/o in quella somma meglio vista in corso di causa;
- al rimborso complessivo di € 4.457,49 quali spese sostenute per ATP consistite in € 2.052,75 per
CTU del Geom. per fatture n. 12 bis e 45 del 2021 ( doc. 12 fascicolo di parte ) , € 527,00 Per_1 Per_ per fattura n. 2 del 03.01.2022 CTP geom. ( doc. 13 fascicolo di parte attrice ) ed € 159,50 per Per_ fattura n. 31 del 30.08.2022 Geom ( doc. 17 fascicolo di parte);€ 1.718,00 per spese legali del procedimento di ATP di cui € 147,50 per esborsi come da fattura n. 13/2021 avv. Cicchese ( doc. 10 fascicolo di parte attrice ) ed € 1.574,74 per onorari come da parcelle degli avvocati Cicchese e
Facchini del 21.09.2022 ( doc. 16 fascicolo di parte attrice )
Vinte le spese e competenze di lite del presente giudizio nonchè di CTU ammontanti ad € 1.822,25 come da fattura del geom. n. 73 del 04.10.2023 che in oggi si produce ( doc. 18). Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di condomina dello stabile di Parte_1
via Sant'Alberto, n. 9 di assumendo che i fenomeni infiltrativi occorsi nell'immobile di sua CP_1
proprietà fossero ascrivibili a responsabilità del suddetto condominio lo conveniva in giudizio, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di sentirlo dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannato al pagamento in favore della stessa della somma di € 6.400,00, per i danni materiali patiti dal proprio appartamento interno 25 e/o di quella più congrua emersa in corso di causa;
al ristoro dei pregiudizi commisurati al mancato godimento del bene di cui trattasi, per il periodo corrente dall'ottobre 2018 al settembre 2021, ammontanti a complessivi € 23.400,00, tenuto conto del valore locativo dell'immobile, determinato dal CTU in sede di ATP in € 650,00 mensili, ovvero di quello più adeguatamente ritenuto dovuto;
e, infine, alla refusione di complessivi € 4.297,99, a titolo di spese sostenute per il procedimento di ATP n. R.G. 1744/21, di cui € 2.052,75 per CTU, € 527,00 per CTP ed
€ 1.718,00 per oneri legali.
In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice con ordinanza del 24.03.2022, parte attrice dava atto di avere depositato telematicamente l'invito alla negoziazione assistita, notificato alla controparte il
25.03.2022, alla quale quest'ultima, sebbene vi avesse inizialmente aderito, non dava seguito.
pagina 2 di 6 All'udienza del 05.07.2022, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del , in persona dell'amministratore pro tempore. Controparte_3
All'udienza del 30.11.2022, il Giudice ammetteva i capitoli di prova per testi dedotti da parte attrice, fissando per l'assunzione l'udienza del 21.03.2023, e disponeva, altresì, l'acquisizione del fascicolo per
ATP rubricato RG 1744\2021.
A scioglimento della riserva assunta il 21.03.2023, con decreto del 30.05.2023, il Giudice ammetteva
CTU sul seguente quesito: il ctu, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, nonché le prove orali esperite, descriva, anche tramite documentazione planimetrica e fotografica, i fenomeni infiltrativi lamentati dall'attore; dice se detti fenomeni abbiano subito un aggravamento dalla data di licenziamento della ctu nel procedimento rubricato RG 1744\2022 ; in caso affermativo quantifichi i relativi oneri di ripristino;
trasmetta bozza del proprio elaborato ai Ct di parte invitandoli a formulare eventuali rilievi critici entro 7 giorni;
depositi elaborato finale rispondendo a detti rilievi;
esperisca tentativo di conciliazione”;
Acquisita la relazione peritale ed espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4\10\2024 parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni, assegnando a parte attrice termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Ai fini della decisione, va premesso che parte attrice fonda le proprie doglianze, sul rilievo che il sarebbe responsabile ex art 2051 c.c. delle infiltrazioni lamentate in Controparte_3
atto di citazione, in qualità di custode dei beni dai quali sono promanati i fenomeni infiltrativi.
In proposito, va preliminarmente osservato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia pagina 3 di 6 di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (in tal senso
Cass.Civ. n 11152\2023)
Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi che, in esito alla ctu licenziata in sede di Atp redatta dal geom. e depositata in data 03/08/2021, le cui premesse e conclusioni, la scrivente ritiene Per_1
pienamente condivisibili nonché adeguatamente motivate è emerso che le infiltrazioni lamentate da parte attrice sussistono e sono riconducibili a parti comuni dello stabile di . Controparte_3
Più specificamente è emerso che:
- le cause delle lamentate infiltrazioni sono riconducibili alla inadeguata impermeabilizzazione della terrazza di copertura condominiale e dei parapetti (pag.17 CTU)
- i lamentati fenomeni infiltrativi provenienti dalla copertura hanno provocato fenomeni di esfoliazione con presenza di macchie di muffa in diverse stanze dell'appartamento (locale ingresso, camera da letto matrimoniale, locale bagno, camera da letto 2 e soggiorno) e distacchi di intonaco che hanno interessato la parte inferiore della struttura in laterizio nel locale cucina (pag.
5-8 CTU);
- la spesa necessaria per procedere alle riparazioni interne, da effettuarsi solo dopo l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura condominiale, ammonta all'importo di € 6.400,00;
- il valore locativo dell'immobile a decorrere dall'ottobre 2018 ammonta ad € 650,00 mensili.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio, in esito agli accertamenti peritali effettuati, che i fenomeni infiltrativi occorsi all'immobile attoreo, che risultano adeguatamente descritti, anche tramite rilievi fotografici e planimetrici, e documentati nella citata perizia d'ufficio siano da ricondurre a parti comuni condominiali e segnatamente mancata manutenzione del tetto di copertura e dei parapetti CP_4
del terrazzo.
Inoltre deve rilevarsi che la sussistenza delle infiltrazioni e lo stato dei luoghi documentato dalle fotografie prodotte in atti risultano confermati anche in esito alle precise e puntuali dichiarazioni rese dai testi escussi in corso d'istruttoria.
Più specificamente, in esito alle prove orali esperite è emerso che : la teste ha confermato di aver visitato l'immobile - in quanto agente immobiliare – Testimone_1
nel maggio del 2019 e di aver riscontrato la presenza di macchie di umidità nel bagno ed in una o due camere e di aver confermato all'attrice l'impossibilità di locare l'appartamento nelle condizioni in cui si trovava. la teste ha confermato che lo stato dell'immobile nel marzo 2108 corrispondeva Testimone_2 alla fotografie alla stessa rammostrate e che la situazione era peggiorata nel successivo mese di ottobre quando si era recata con l'attrice nell'immobile a seguito del decesso della madre della stessa che vi abitava e come l'appartamento nel maggio 2022 si trovava nella stato corrispondente alla documentazione fotografica di cui al doc. 11 alla stessa rammostrata.
pagina 4 di 6 Il teste ha confermato la sussistenza delle infiltrazioni dal marzo 2018 e Testimone_3 l'impossibilità di locare l'immobile a causa delle condizioni in cui si trovava per effetto delle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale.
Alla luce degli esiti peritali e dell'istruttoria esperita, fondate e meritevole di accoglimento si appalesano, pertanto, sia la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni occorsi all'immobile nella misura quantificata dal ctu (€ 6400,00) sia la domanda di rimborso di tutti gli oneri sostenuti dalla nella fase di Atp che risultano adeguatamente documentati ed ammontano al Parte_1 complessivo importo di € 4.297,99.
Inoltre in esito alla Ctu licenziata in corso di causa affidata sempre al Geom. e depositata in Per_1 data 08\08\2023, pur non potendosi esprimere un giudizio di assoluta sicurezza circa l'aggravamento dei danni rispetto a quanto accertato in sede di ATP, è risultato che l'incremento dei costi di ripristino causati dalla ulteriore esfogliazione della muratura ammonta all'importo di € 700,00 e pertanto anche detto ulteriore importo dovrà essere corrisposto dal in favore di parte attrice, in ragione CP_3 delle medesime causali.
Inoltre, atteso che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura e parapetti dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) ma anche in relazione alla perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), si appalesa altresì fondata la domanda di risarcimento correlata al mancato godimento dell'immobile.
In proposito deve rilevarsi che, in esito alle prove orali esperite ed in particolare dalla deposizione resa della teste , di professione agente immobiliare, e della cui attendibilità non vi è Testimone_1
ragione di dubitare, è emerso che lo stato dell'immobile ed in particolare i fenomeni infiltrativi occorsi allo stesso hanno impedito la possibilità di locare a terzi l'immobile e di trarne una rendita locatizia, in relazione alla natura incontestabilmente fruttifera del bene.
Pertanto, considerato che il valore locativo dell'immobile, a decorrere dall'ottobre 2018, è stato quantificato in € 650,00 mensili e ritenuto che il CTU, in sede di ATP n. R.G. 1744/2021, ha acclarato l'esistenza dei fenomeni infiltrativi denunciati dall'attrice e la loro riconducibilità alla inadeguata impermeabilizzazione della terrazza di copertura e dei parapetti, si ritiene, altresì, esistente il danno da lucro cessante in relazione all'unità immobiliare per cui è causa. Parte attrice, infatti, non ha potuto godere appieno di esso, traendone i correlati frutti per il periodo corrente dall'ottobre 2018 al settembre
2021, e pertanto ha subito un detrimento quantificabile in € 23.400,00.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificati con DM 147\22 per lo scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione pagina 5 di 6 dichiara tenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente condanna il sito CP_3
in Via S. Alberto civ. 9, in persona del suo Amministratore pro tempore al pagamento in CP_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno emergente, della somma di € 7.100,00, Parte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo ed a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per cui è causa della somma di € € 23.400,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente condanna il sito CP_3
in Via S. Alberto civ. 9, in persona del suo Amministratore pro tempore al rimborsare a CP_1
la somma di € 4.297,99; Parte_1
- - dichiara tenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente condanna il CP_3
sito in Via S. Alberto civ. 9, in persona del suo Amministratore pro tempore alla refusione in CP_1
favore di delle spese di lite che liquida nella misura di € 7.616,00, oltre 15% per Parte_1
rimborso spese generali, IVA, CPA e accessori di legge nella misura e con le modalità di legge;
- pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di Ctu già liquidate in corso di causa.
Genova, 10 gennaio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10474/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Sestri 9D\1 presso lo studio degli avv.ti Cicchese Ersilia e Laris
Facchini , che la rappresenta e difende per mandato
ATTRICE
contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, reiectis contrariis, e previe le pronunce e declaratorie meglio viste in accoglimento della domanda in oggetto,
- accertato e dichiarato che successivamente al deposito della CTU del geom. del 03.08.2021, Per_1 resa nel procedimento per ATP R.G. 1744/2021 di questo Tribunale i costi per il ripristino dall'appartamento di proprietà dell'attrice sono stati incrementati , rispetto a quelli determinati in sede di ATP, di complessivi €700,00 come quantificati nel supplemento di perizia del CTU del Per_1
21.07.2023; pagina 1 di 6 - accertato e dichiarato che alla data di instaurazione del presente giudizio i lavori condominiali di rifacimento del tetto da cui provengono le infiltrazioni che hanno causato i danni alla proprietà dell'attrice non risultano collaudati;
dichiarare tenuto e condannare il in Via S. Alberto civ. 9 in persona del suo Controparte_2 CP_1 amministratore pro tempore:
- al pagamento in favore della signora della somma di € 6.400,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, già determinata dal CTU in sede di ATP dovuta per i danni materiali patiti dal proprio appartamento interno 25 oltre ad € 700,00 quale somma stimata dal CTU a titolo Per_1 di incrementi costi;
- al pagamento di tutti i danni derivanti dal mancato godimento del proprio immobile per il periodo corrente dall'ottobre 2018 al settembre 2021, ammontanti a complessivi € 23.400,00, tenuto conto del valore locativo dell'immobile determinato in sede di ATP dal CTU Geom. in € Per_1
650,00 mensili e/o in quella somma meglio vista in corso di causa;
- al rimborso complessivo di € 4.457,49 quali spese sostenute per ATP consistite in € 2.052,75 per
CTU del Geom. per fatture n. 12 bis e 45 del 2021 ( doc. 12 fascicolo di parte ) , € 527,00 Per_1 Per_ per fattura n. 2 del 03.01.2022 CTP geom. ( doc. 13 fascicolo di parte attrice ) ed € 159,50 per Per_ fattura n. 31 del 30.08.2022 Geom ( doc. 17 fascicolo di parte);€ 1.718,00 per spese legali del procedimento di ATP di cui € 147,50 per esborsi come da fattura n. 13/2021 avv. Cicchese ( doc. 10 fascicolo di parte attrice ) ed € 1.574,74 per onorari come da parcelle degli avvocati Cicchese e
Facchini del 21.09.2022 ( doc. 16 fascicolo di parte attrice )
Vinte le spese e competenze di lite del presente giudizio nonchè di CTU ammontanti ad € 1.822,25 come da fattura del geom. n. 73 del 04.10.2023 che in oggi si produce ( doc. 18). Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di condomina dello stabile di Parte_1
via Sant'Alberto, n. 9 di assumendo che i fenomeni infiltrativi occorsi nell'immobile di sua CP_1
proprietà fossero ascrivibili a responsabilità del suddetto condominio lo conveniva in giudizio, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di sentirlo dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannato al pagamento in favore della stessa della somma di € 6.400,00, per i danni materiali patiti dal proprio appartamento interno 25 e/o di quella più congrua emersa in corso di causa;
al ristoro dei pregiudizi commisurati al mancato godimento del bene di cui trattasi, per il periodo corrente dall'ottobre 2018 al settembre 2021, ammontanti a complessivi € 23.400,00, tenuto conto del valore locativo dell'immobile, determinato dal CTU in sede di ATP in € 650,00 mensili, ovvero di quello più adeguatamente ritenuto dovuto;
e, infine, alla refusione di complessivi € 4.297,99, a titolo di spese sostenute per il procedimento di ATP n. R.G. 1744/21, di cui € 2.052,75 per CTU, € 527,00 per CTP ed
€ 1.718,00 per oneri legali.
In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice con ordinanza del 24.03.2022, parte attrice dava atto di avere depositato telematicamente l'invito alla negoziazione assistita, notificato alla controparte il
25.03.2022, alla quale quest'ultima, sebbene vi avesse inizialmente aderito, non dava seguito.
pagina 2 di 6 All'udienza del 05.07.2022, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del , in persona dell'amministratore pro tempore. Controparte_3
All'udienza del 30.11.2022, il Giudice ammetteva i capitoli di prova per testi dedotti da parte attrice, fissando per l'assunzione l'udienza del 21.03.2023, e disponeva, altresì, l'acquisizione del fascicolo per
ATP rubricato RG 1744\2021.
A scioglimento della riserva assunta il 21.03.2023, con decreto del 30.05.2023, il Giudice ammetteva
CTU sul seguente quesito: il ctu, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, nonché le prove orali esperite, descriva, anche tramite documentazione planimetrica e fotografica, i fenomeni infiltrativi lamentati dall'attore; dice se detti fenomeni abbiano subito un aggravamento dalla data di licenziamento della ctu nel procedimento rubricato RG 1744\2022 ; in caso affermativo quantifichi i relativi oneri di ripristino;
trasmetta bozza del proprio elaborato ai Ct di parte invitandoli a formulare eventuali rilievi critici entro 7 giorni;
depositi elaborato finale rispondendo a detti rilievi;
esperisca tentativo di conciliazione”;
Acquisita la relazione peritale ed espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4\10\2024 parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni, assegnando a parte attrice termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Ai fini della decisione, va premesso che parte attrice fonda le proprie doglianze, sul rilievo che il sarebbe responsabile ex art 2051 c.c. delle infiltrazioni lamentate in Controparte_3
atto di citazione, in qualità di custode dei beni dai quali sono promanati i fenomeni infiltrativi.
In proposito, va preliminarmente osservato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia pagina 3 di 6 di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (in tal senso
Cass.Civ. n 11152\2023)
Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi che, in esito alla ctu licenziata in sede di Atp redatta dal geom. e depositata in data 03/08/2021, le cui premesse e conclusioni, la scrivente ritiene Per_1
pienamente condivisibili nonché adeguatamente motivate è emerso che le infiltrazioni lamentate da parte attrice sussistono e sono riconducibili a parti comuni dello stabile di . Controparte_3
Più specificamente è emerso che:
- le cause delle lamentate infiltrazioni sono riconducibili alla inadeguata impermeabilizzazione della terrazza di copertura condominiale e dei parapetti (pag.17 CTU)
- i lamentati fenomeni infiltrativi provenienti dalla copertura hanno provocato fenomeni di esfoliazione con presenza di macchie di muffa in diverse stanze dell'appartamento (locale ingresso, camera da letto matrimoniale, locale bagno, camera da letto 2 e soggiorno) e distacchi di intonaco che hanno interessato la parte inferiore della struttura in laterizio nel locale cucina (pag.
5-8 CTU);
- la spesa necessaria per procedere alle riparazioni interne, da effettuarsi solo dopo l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura condominiale, ammonta all'importo di € 6.400,00;
- il valore locativo dell'immobile a decorrere dall'ottobre 2018 ammonta ad € 650,00 mensili.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio, in esito agli accertamenti peritali effettuati, che i fenomeni infiltrativi occorsi all'immobile attoreo, che risultano adeguatamente descritti, anche tramite rilievi fotografici e planimetrici, e documentati nella citata perizia d'ufficio siano da ricondurre a parti comuni condominiali e segnatamente mancata manutenzione del tetto di copertura e dei parapetti CP_4
del terrazzo.
Inoltre deve rilevarsi che la sussistenza delle infiltrazioni e lo stato dei luoghi documentato dalle fotografie prodotte in atti risultano confermati anche in esito alle precise e puntuali dichiarazioni rese dai testi escussi in corso d'istruttoria.
Più specificamente, in esito alle prove orali esperite è emerso che : la teste ha confermato di aver visitato l'immobile - in quanto agente immobiliare – Testimone_1
nel maggio del 2019 e di aver riscontrato la presenza di macchie di umidità nel bagno ed in una o due camere e di aver confermato all'attrice l'impossibilità di locare l'appartamento nelle condizioni in cui si trovava. la teste ha confermato che lo stato dell'immobile nel marzo 2108 corrispondeva Testimone_2 alla fotografie alla stessa rammostrate e che la situazione era peggiorata nel successivo mese di ottobre quando si era recata con l'attrice nell'immobile a seguito del decesso della madre della stessa che vi abitava e come l'appartamento nel maggio 2022 si trovava nella stato corrispondente alla documentazione fotografica di cui al doc. 11 alla stessa rammostrata.
pagina 4 di 6 Il teste ha confermato la sussistenza delle infiltrazioni dal marzo 2018 e Testimone_3 l'impossibilità di locare l'immobile a causa delle condizioni in cui si trovava per effetto delle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale.
Alla luce degli esiti peritali e dell'istruttoria esperita, fondate e meritevole di accoglimento si appalesano, pertanto, sia la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni occorsi all'immobile nella misura quantificata dal ctu (€ 6400,00) sia la domanda di rimborso di tutti gli oneri sostenuti dalla nella fase di Atp che risultano adeguatamente documentati ed ammontano al Parte_1 complessivo importo di € 4.297,99.
Inoltre in esito alla Ctu licenziata in corso di causa affidata sempre al Geom. e depositata in Per_1 data 08\08\2023, pur non potendosi esprimere un giudizio di assoluta sicurezza circa l'aggravamento dei danni rispetto a quanto accertato in sede di ATP, è risultato che l'incremento dei costi di ripristino causati dalla ulteriore esfogliazione della muratura ammonta all'importo di € 700,00 e pertanto anche detto ulteriore importo dovrà essere corrisposto dal in favore di parte attrice, in ragione CP_3 delle medesime causali.
Inoltre, atteso che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura e parapetti dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) ma anche in relazione alla perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), si appalesa altresì fondata la domanda di risarcimento correlata al mancato godimento dell'immobile.
In proposito deve rilevarsi che, in esito alle prove orali esperite ed in particolare dalla deposizione resa della teste , di professione agente immobiliare, e della cui attendibilità non vi è Testimone_1
ragione di dubitare, è emerso che lo stato dell'immobile ed in particolare i fenomeni infiltrativi occorsi allo stesso hanno impedito la possibilità di locare a terzi l'immobile e di trarne una rendita locatizia, in relazione alla natura incontestabilmente fruttifera del bene.
Pertanto, considerato che il valore locativo dell'immobile, a decorrere dall'ottobre 2018, è stato quantificato in € 650,00 mensili e ritenuto che il CTU, in sede di ATP n. R.G. 1744/2021, ha acclarato l'esistenza dei fenomeni infiltrativi denunciati dall'attrice e la loro riconducibilità alla inadeguata impermeabilizzazione della terrazza di copertura e dei parapetti, si ritiene, altresì, esistente il danno da lucro cessante in relazione all'unità immobiliare per cui è causa. Parte attrice, infatti, non ha potuto godere appieno di esso, traendone i correlati frutti per il periodo corrente dall'ottobre 2018 al settembre
2021, e pertanto ha subito un detrimento quantificabile in € 23.400,00.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificati con DM 147\22 per lo scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione pagina 5 di 6 dichiara tenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente condanna il sito CP_3
in Via S. Alberto civ. 9, in persona del suo Amministratore pro tempore al pagamento in CP_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno emergente, della somma di € 7.100,00, Parte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo ed a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per cui è causa della somma di € € 23.400,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente condanna il sito CP_3
in Via S. Alberto civ. 9, in persona del suo Amministratore pro tempore al rimborsare a CP_1
la somma di € 4.297,99; Parte_1
- - dichiara tenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente condanna il CP_3
sito in Via S. Alberto civ. 9, in persona del suo Amministratore pro tempore alla refusione in CP_1
favore di delle spese di lite che liquida nella misura di € 7.616,00, oltre 15% per Parte_1
rimborso spese generali, IVA, CPA e accessori di legge nella misura e con le modalità di legge;
- pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di Ctu già liquidate in corso di causa.
Genova, 10 gennaio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
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