Articolo 7 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 maggio 1963
Art. 7.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1953-54 (articolo 2).............. L. 790.209.337.246 - Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 5)....... " 1.095.284.539.678,30
--------------------- Residui passivi al 30 giugno 1954... L. 1.885.493.876.924,30
---------------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963