Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2025, proposto da TO ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di DR UV, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della comunicazione del giudizio di non idoneità del 27.8.2025, notificata il 29.8.2025, del Sig. TO ZZ nella procedura selettiva per l'assunzione di n.3 operatori del ruolo degli operatori del C.N.VV.F. di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile n. 787 del 09.10.2023, con cui è stata comunicata l'esclusione del ricorrente dalla suddetta procedura concorsuale (doc.1); per quanto occorrer possa,
- del verbale della Commissione esaminatrice (Verbale n. 2 del 26/08/2025) nella parte in cui ha determinato il mancato superamento della prova da parte del ricorrente e quindi espresso il giudizio di inidoneità del ricorrente (doc.2);
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, compresi, per quanto di ragione: c.1) l'allegato 36 contenente la prova oggetto del giudizio impugnato, nella parte in cui riporta il giudizio complessivo di inidoneità e la motivazione sulla attribuzione di 13 errori di battitura (doc.3); c.2) eventuali graduatorie in cui il ricorrente non compare in quanto escluso; c.3) qualsiasi altro provvedimento, parimenti ignoto, che ha avuto come oggetto e/o effetto di escludere illegittimamente il ricorrente dal concorso e dalla graduatoria
e per l'ammissione con riserva
del ricorrente Sig. ZZ TO alla procedura concorsuale per cui è causa previa dichiarazione di idoneità, oppure, in subordine, mediante la rivalutazione della prova pratica espletata secondo criteri di valutazione conformi a legge oppure, in via ulteriormente gradata, la rinnovazione della prova pratica in suo favore. In subordine, si chiede altra idonea misura cautelare che assicuri provvisoriamente al ricorrente il ripristino della propria posizione jus quo ante, prevenendo un danno irreparabile, anche eventualmente in soprannumero, modificando il numero dei posti, come previsto dal bando di concorso
e, comunque, la condanna
della resistente a far rivalutare il ricorrente tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione o con le altre e più idonee modalità individuate dall'Ecc.mo Tribunale per assicurare lo svolgimento imparziale e trasparente delle stesse prove, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6 ottobre 2025 e depositato il 1° novembre 2025, il sig. ZZ TO ha impugnato, chiedendone l’annullamento (previa sospensione e adozione delle più idonee misure) e con domanda di risarcimento del danno:
- la comunicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 17364 del 27 agosto 2025 (ricevuta il 29 agosto 2025), recante il giudizio di non idoneità nell’ambito della procedura di avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, finalizzata al reclutamento di tre operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Messina;
- il verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 26 agosto 2025, con il relativo allegato n. 36, contenente il giudizio complessivo di non idoneità e la motivazione riferita ai tredici errori di battitura asseritamente riscontrati;
- ogni eventuale graduatoria o atto consequenziale nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i candidati idonei.
Nel ricorso per quanto di interesse, veniva rappresentato in punto di fatto quanto segue.
Con Avviso pubblico del 21 maggio 2025 (D.R.S. n. 1878/2025 – Servizio XI, Centro per l’Impiego di Messina), veniva indetta una procedura di avviamento al lavoro ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, volta all’assunzione di tre unità con la qualifica di Operatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Comando di Messina.
La lex specialis prevedeva un’unica prova pratica di idoneità consistente in un esercizio di dattilografia/copiatura, da valutarsi secondo il criterio dicotomico idoneo/non idoneo, sulla base del numero di errori riscontrati.
Il disciplinare allegato stabiliva che il giudizio di non idoneità “scattava” al superamento di cinque errori di ortografia o battitura; di contro, non era contemplata alcuna autonoma sanzione per l’omissione di parole o righe di testo, diversamente dal bando relativo all’annualità 2024, nel quale l’omissione di porzioni del brano costituiva causa espressa di esclusione.
Il ricorrente partecipava alla prova il 26 agosto 2025 e ometteva una riga composta da tredici parole.
La Commissione esaminatrice, in sede di correzione, qualificava ciascuna parola omessa come errore di battitura, computando quindi tredici errori, con superamento del limite massimo consentito (di cinque errori).
Sulla base di tale conteggio, il sig. ZZ veniva dichiarato non idoneo, al pari di tutti gli altri candidati che non erano riusciti a superare la prova.
L’esito negativo veniva formalmente comunicato con la citata nota impugnata del 27 agosto 2025.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della lex specialis, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e per eccesso di potere sotto molteplici profili (sviamento, ingiustizia manifesta, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento, difetto di motivazione).
In particolare, egli sostiene che:
– la Commissione avrebbe applicato un criterio valutativo non previsto dal bando 2025, equiparando l’omissione dell’intera riga a tredici errori autonomi;
– l’operato della Commissione avrebbe riprodotto una previsione presente nel bando 2024, non più contemplata nel disciplinare 2025;
– il disciplinare vigente faceva riferimento esclusivamente a “parole errate” e di errori di ortografia o battitura, sicché l’omissione avrebbe potuto, al più, costituire un unico errore materiale;
– in forza dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del favor partecipationis e di stretta vincolatività della lex specialis , l’Amministrazione non avrebbe potuto introdurre ex post una fattispecie espulsiva non prevista;
– la motivazione sarebbe carente, riducendosi al mero conteggio numerico degli errori.
Il ricorrente aggiunge di aver superato due delle tre prove previste e che l’omissione sarebbe riconducibile a un mero errore di disattenzione, essendo l’elaborato stato consegnato con dieci minuti di anticipo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che con memoria del 17 novembre 2025 ha: a) eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione territoriale del TAR adito, ritenendo competente il Tribunale di Messina; b) richiamato l’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Messina n. 1149/2025, che aveva rigettato un precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da altri candidati contro la medesima procedura; c) dedotto, nel merito, che il disciplinare 2025 ricomprenderebbe nella nozione di “battitura” anche la mancata digitazione di una parola, rendendo pertanto corretto il computo degli errori operato dalla Commissione.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha trattenuto la causa in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’Amministrazione resistente è fondata.
Come noto, l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ad eccezione di quelle in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che restano invece riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Tuttavia, secondo un indirizzo oramai pacifico, le procedure volte all’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, non hanno natura concorsuale, poiché non prevedono verifiche comparative delle capacità né valutazioni discrezionali idonee a configurare interessi legittimi.
In particolare, è stato precisato che, a differenza delle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d'assunzione, nel caso della chiamata mediante lista di collocamento l'amministrazione procede ad un mero accertamento del possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovrà svolgere, senza alcuna verifica comparativa.
Sul punto, è stato espressamente affermato che: “La procedura in esame non ha natura concorsuale perché non è previsto alcun momento valutativo della preparazione e della professionalità degli aspiranti all’impiego (…); nel caso di assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento non è prevista alcuna verifica comparativa tra i candidati” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 29/12/2022, n. 8150); “i giudizi in materia di avviamento al lavoro (…) non possono considerarsi procedure concorsuali” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6906/2019; T.A.R. Bologna, sez. I, 27/12/2022, n. 1016).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “le assunzioni (…) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento… sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario (…) trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all’assunzione” (cfr. Cass. S.U., 9 giugno 2017, n. 14432).
Neppure la previsione di una prova pratica o attitudinale è idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, è stato chiarito che tale verifica “deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa” (vedi sempre Cassazione S.U. n. 14432/2017).
Lo stesso principio è ribadito da numerose decisioni amministrative, secondo cui nelle procedure in oggetto, “non si ravvisa un’attività finalizzata allo svolgimento di una verifica comparativa di capacità ma un mero accertamento dell’idoneità” (vedi T.A.R. Napoli, n. 5725/2021; in senso conforme T.A.R. Palermo, sez. I, 18/02/2021, n. 622 e T.A.R. Roma, sez. I, 16/02/2021, n. 1855.).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa di secondo grado secondo cui "sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario 'tutte le controversie relative ad assunzioni al lavoro che avvengono attraverso meccanismi non concorsuali (ad esempio: avviamento attraverso liste di collocamento; assunzioni obbligatorie), anche se a tali fini devono essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi, che se in concreto presenti danno diritto in via prioritaria all'assunzione, non configurandosi in tali ipotesi una comparazione tra 'aspiranti' all'assunzione basata su una valutazione incentrata sulla discrezionalità amministrativa volta a risolvere con la nomina di 'vincitori' la relativa competizione' Cass., Sez. Un., 6 giugno 2005, ord. n. 11722” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 192/2019).
Alla stregua del quadro normativo (art. 63, d.lgs. n. 165/2001) e del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro non risultando configurabile alcun esercizio di potere amministrativo discrezionale.
La causa potrà essere riassunta innanzi al giudice ordinario nel termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Stante la natura della questione e degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
MA CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | AN RZ |
IL SEGRETARIO