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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/03/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6468/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6468/2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gerarda Carratù;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa Luana Filomena Giammetta;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Nocera Inferiore
▪ in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
▪ nel merito dichiarare che
l'opponente nulla deve alla società in forza del titolo azionato in Controparte_2
quanto il credito è estinto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 19 novembre 2021; ▪ Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Per il convenuto: “Piaccia l'Onorevole Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, pronunciare la seguente decisione: (1) In via preliminare rigettare la richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1524/2020 - Tribunale di Nocera
Inferiore, in assenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora;
(2) Rigettare
pagina 1 di 5 integralmente l'opposizione spiegata dal “ ” poiché infondata Parte_2 in fatto e diritto;
(3) Condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. nonché risarcimento danni per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il “ ” proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mani dell'amministratore pro tempore in data 19.11.2021, con il quale la Società agendo sulla scorta del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 1524/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 19.10.2020
e notificato in data 3.12.2020, non opposto, dichiarato esecutivo in data 2.4.2021, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 11.913,97 (di cui € 9.601,28 per sorta capitale). A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per estinzione del debito;
più in particolare deduceva che con l'assemblea condominiale del 19.4.2018, i condomini avevano approvato il riparto delle somme ancora dovute per i lavori eseguiti comprensivi degli oneri spettanti all'amministratore ed al tecnico incaricato quale direttore dei lavori, geom.
[...]
, il cui importo era pari ad € 5.366,21. Per cui, le somme residue ad aprile 2018 CP_3 erano già inferiori a quelle richieste con l'atto di precetto ed, inoltre, tramite l'amministratore nel mese di febbraio del 2019, il legale rappresentante della società opposta aveva ricevuto altre somme, pari a circa € 2.000,00, di cui rilasciava ampia quietanza liberatoria.
Con comparsa depositata in data 11.4.2022, si costituiva la Società Controparte_2 la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione così come formulata in pagina 2 di 5 quanto finalizzata a contestare motivi anteriori alla formazione del titolo che non possono essere pertanto dedotti in sede di opposizione a precetto, dal momento che con l'opposizione al precetto possono solo essere fatti valere motivi successivi alla formazione del giudicato, poiché lo stesso copre il dedotto e deducibile e impedisce la proposizione di fatti ad esso contrari.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie ingiunzione di pagamento) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ.
Sez. III n. 24752 del 7.10.2008). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Deve ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. Il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla pagina 3 di 5 emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, di guisa, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Nel caso in esame parte opponente eccepisce l'estinzione del debito producendo documentazione anteriore alla formazione del titolo giudiziale, ovvero verbale assembleare del 2018, nonché pagamenti effettuati nell'anno 2019; per cui, trattandosi di pagamenti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, l'estinzione del debito doveva essere eccepita con l'opposizione al decreto ingiuntivo, mediante l'instaurazione del giudizio di merito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e non risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
19.03.2025.
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6468/2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gerarda Carratù;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa Luana Filomena Giammetta;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Nocera Inferiore
▪ in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
▪ nel merito dichiarare che
l'opponente nulla deve alla società in forza del titolo azionato in Controparte_2
quanto il credito è estinto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 19 novembre 2021; ▪ Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Per il convenuto: “Piaccia l'Onorevole Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, pronunciare la seguente decisione: (1) In via preliminare rigettare la richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1524/2020 - Tribunale di Nocera
Inferiore, in assenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora;
(2) Rigettare
pagina 1 di 5 integralmente l'opposizione spiegata dal “ ” poiché infondata Parte_2 in fatto e diritto;
(3) Condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. nonché risarcimento danni per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il “ ” proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mani dell'amministratore pro tempore in data 19.11.2021, con il quale la Società agendo sulla scorta del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 1524/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 19.10.2020
e notificato in data 3.12.2020, non opposto, dichiarato esecutivo in data 2.4.2021, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 11.913,97 (di cui € 9.601,28 per sorta capitale). A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per estinzione del debito;
più in particolare deduceva che con l'assemblea condominiale del 19.4.2018, i condomini avevano approvato il riparto delle somme ancora dovute per i lavori eseguiti comprensivi degli oneri spettanti all'amministratore ed al tecnico incaricato quale direttore dei lavori, geom.
[...]
, il cui importo era pari ad € 5.366,21. Per cui, le somme residue ad aprile 2018 CP_3 erano già inferiori a quelle richieste con l'atto di precetto ed, inoltre, tramite l'amministratore nel mese di febbraio del 2019, il legale rappresentante della società opposta aveva ricevuto altre somme, pari a circa € 2.000,00, di cui rilasciava ampia quietanza liberatoria.
Con comparsa depositata in data 11.4.2022, si costituiva la Società Controparte_2 la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione così come formulata in pagina 2 di 5 quanto finalizzata a contestare motivi anteriori alla formazione del titolo che non possono essere pertanto dedotti in sede di opposizione a precetto, dal momento che con l'opposizione al precetto possono solo essere fatti valere motivi successivi alla formazione del giudicato, poiché lo stesso copre il dedotto e deducibile e impedisce la proposizione di fatti ad esso contrari.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie ingiunzione di pagamento) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ.
Sez. III n. 24752 del 7.10.2008). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Deve ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. Il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla pagina 3 di 5 emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, di guisa, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Nel caso in esame parte opponente eccepisce l'estinzione del debito producendo documentazione anteriore alla formazione del titolo giudiziale, ovvero verbale assembleare del 2018, nonché pagamenti effettuati nell'anno 2019; per cui, trattandosi di pagamenti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, l'estinzione del debito doveva essere eccepita con l'opposizione al decreto ingiuntivo, mediante l'instaurazione del giudizio di merito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e non risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
19.03.2025.
Dr.ssa Maria Troisi
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