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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1555/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai senso dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Gigliotti Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI < Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, e disattesa sin da ora qualsiasi contrari deduzione, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare e provvede: in via preliminare accertare e dichiarare che, nel caso in esame, parte attrice aveva validamente riassunto il processo dichiarato estinto con il decreto depositato il
22.12.2021e che, per contro, nel giudizio riassunto non operavano le disposizioni di cui agli artt. 309
e 307 c.p.c. attesa la costituzione di entrambe le parti e lo svolgimento della regolare attività processuale;
per l'effetto pronunciando nel merito accogliere per quanto di ragione le domande proposte in primo grado dal ricorrente con la citazione del 27.09.2010 che qui devono intendere integralmente richiamate, riportate e trascritte;
in subordine si chiede la condanna del CP_1
per i minori importi come determinati nell'ordinanza del Tribunale del 13.6.2018. Con
[...] vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.> Fatto e diritto
Nel corso del giudizio instaurato da davanti al Tribunale di Lamezia Terme per Parte_1 la risoluzione del contratto di locazione intercorso con a seguito della mancata Controparte_1 comparizione delle parti a due udienze consecutive, con ordinanza del 22 dicembre 2021 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti degli articoli 181 e 309 c.p.c.
In data 31 gennaio 2022 è stato depositato ricorso in riassunzione su istanza di . Parte_1
Il giudice ha adito ha quindi provveduto con decreto a fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio. Si è costituito deducendo l'inammissibilità del ricorso posto che il Controparte_1 giudizio era stato dichiarato estinto. La causa ha quindi subito una serie di rinvii ed è infine pervenuta all'udienza del 20 marzo 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione all'esito della quale il Tribunale ha dichiarato con sentenza l'estinzione del giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 16 Parte_1 ottobre 2024 e iscritto a ruolo il successivo 28 ottobre.
Nonostante la regolarità della notificazione della citazione non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
All'esito della prima udienza il consigliere istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa con le modalità di cui all'art. 350 bis c.p.c. ha fissato davanti a sè l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale ha rimesso le parti davanti al collegio per l'udienza del 10 dicembre
2025. Detta udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.
Deve qui rilevarsi che con provvedimento reso all'udienza del 13 giugno 2018 il Tribunale, rilevato che la causa aveva ad oggetto rapporti di locazioni, ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
Nel prosieguo del giudizio nessun altro mutamento è stato disposto e la decisione è avvenuta con le modalità dell'art. 281 sexies c.p.c. che la Corte di Cassazione ritiene compatibili con il rito lavoro.
L'impugnazione doveva quindi avvenire secondo il rito del lavoro cioè con ricorso e la sua proposizione con citazione può ritenersi ammissibile solo a condizione che l'atto sia stato depositato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ( cfr tra le altre Cass. 19754/2024)
Nel caso in esame la sentenza è stata pubblicata il 20 marzo 2024 e, quindi, l'impugnazione per essere considerata tempestiva doveva avvenire nel termine del 21 ottobre 2024 ( considerata la sospensione feriale dei termini ): sennonché la citazione, benché notificata il 16 ottobre 2024 è stata iscritta a ruolo solo il 28 ottobre 2024 e quindi oltre il termine per considerarla tempestiva.
Per mera completezza deve in ogni caso rilevarsi che il provvedimento impugnato era corretto, posto che dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 181 e 309 c.p.c nessuna riassunzione era possibile sicché, correttamente il tribunale ha ribadito con sentenza l'estinzione già pronunciata con ordinanza.
La mancata costituzione dell'appellato non richiede pronuncia sulle spese di lite.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 269 del 2024 e nei confronti di CP_1
così provvede:
[...] dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara inammissibile l'appello; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 16 dicembre 2025
La Presidente est.
SI RR